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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 10485/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10485/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 11.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10485/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Giacomo, sito in Modica
(RG) alla Via Sorda Sampieri 27, che lo rappresenta e difende, per procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Di Giacomo
CONTRO , (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA
ROSARIA BATTIATO in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica,26. 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso la comunicazione notificatagli il 4/07/2024 con cui l' chiedeva la restituzione della somma di €. 8.918,10 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali di cui lo stesso godeva. Precisava, invero, di essere invalido civile con prestazione assistenziale con decorrenza 29 marzo 2019, come si evince dal Verbale di invalidità civile del 29.06.2019 e di avere presentato ricorso al Comitato provinciale
Avverso tale provvedimento.
Precisava che durante il periodo controverso egli aveva assolto a tutti gli obblighi reddituali CP_ previsti in materia, per cui i propri redditi erano noti all' e ciò, rendeva evidente la sua buona fede comportando, di conseguenza, l'illegittimità del provvedimento impugnato nonché la sua irripetibilità alla luce della consolidata ed unanime giurisprudenza in materia di indebito assistenziale che richiamava nelle svariate e numerose ipotesi di indebito di tal natura.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t.
CP_1 pari ad € 8.918,10 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da aprile 2021 a luglio 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato
CP_1 accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e
CP_1 trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi,
CP_1 come per legge;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione
CP_1 prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari. In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: accertati l'ammissibilità del ricorso e la propria competenza in funzione di Giudice del lavoro, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto dichiarando dovuti all' le somme di cui all'indebito oggetto del giudizio con conseguente condanna di CP_1 controparte al pagamento. Spese vinte.
Con provvedimento del 24/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 11.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto: “ Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La Suprema Corte di Cassazione ha dunque evidenziato che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n.
1446/2008).
In particolare, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. lav. 23.2.2022, n.5984).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie le doglianze del ricorrente risultano meritevoli di accoglimento
L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dall'
a seguito di ricostituzione d'ufficio del 29/06/2024, eseguito sulla pensione Parte_1
INVCIV n. 007261234 intestata al ricorrente. Precisa l' che la predetta lavorazione è CP_1 stata eseguita a seguito della comunicazione, da parte del ricorrente, dei redditi per l'anno
2021, effettuata mediante trasmissione del modello RED, in data 29/07/2022, nel quale il ricorrente ha dichiarato di possedere un reddito di lavoro dipendente, per un importo pari ad euro 20.871,00, per cui dall'acquisizione dei dati reddituali dichiarati dal ricorrente è derivato l'azzeramento dell'importo della pensione dalla data di decorrenza, per superamento dei limiti reddituali per accedere al beneficio. Aggiunge l' che nel caso che ci occupa l'eccezione CP_1 di irripetibilità dell'indebito per la propria buona fede invocata dal ricorrente risulta priva di fondamento in quanto, nel modello AP70, presentato contestualmente alla domanda di pensione di inabilità civile agli invalidi totali non ricoverati gratuitamente con pensione ed indennità di accompagnamento” del 23/03/2021 n. 3930884801533, egli ha dichiarato di possedere un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 6.000 per cui l'ufficio, a partire dal
10/2024, ha attivato le operazioni di recupero dell'indebito mediante trattenuta mensile di euro
50,00 sulla pensione INVCIV n. 007261234.
Or bene, non coglie nel segno l' affermando di essere venuto a conoscenza del redditi CP_1 del ricorrente solo successivamente alla comunicazione, con la presentazione del modello red. del 29/07/2022, dei redditi percepiti da quest'ultimo.
La parte ricorrente ha, invero, documentato di aver provveduto ad inviare regolarmente la dichiarazione reddituale 730 nel periodo coperto dall'accertamento e dal quale risultano reddito di lavoro dipendente per un importo pari ad euro 20.871,00. Sicchè deve ritenersi sussistere un corretto affidamento dell'accipiens in quanto l' può verificare la situazione CP_1 reddituale oltre che sulla scorta dei modelli c.d. Red, anche mediante le banche dati fiscali, consultabili da parte dei propri funzionari.
Occorre, invero, esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L.
n. 207/2008.
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle prestazioni assistenziali, né a fortiori a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge, la sola possibile,
a fronte delle conseguenze stabilite dalla norma nell'ipotesi di mancata comunicazione della situazione reddituale “nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi” e infine “entro 60 giorni dalla sospensione” delle prestazioni collegate al reddito: nella sostanza, l'art. 35 ha previsto termini di natura decadenziale, risultando in modo chiaro ed univoco, che dalla mancata osservanza dei medesimi derivi la perdita del diritto con revoca delle prestazioni.
Non è possibile, pertanto, un'interpretazione estensiva della norma che possa condurre – a contrario - alla revoca delle prestazioni nel caso in cui la comunicazione della situazione reddituale sia avvenuta agli enti competenti, come nella specie.
Peraltro, la superiore interpretazione è stata espressa dallo stesso Istituto oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si precisa “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_1 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi
(esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali”(cfr.
Trib Catania, Ordinanza reclamo 3/2023).
A decorrere dal 31 maggio 2010, l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima viene quindi rispettato o attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all' con il modello
RED (cfr. Corte App. Palermo, n 141/2023).
Nessun obbligo di restituzione si può pertanto configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili, già il D.L. n. 269 del
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentendo di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati mediante controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta, poi, ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'amministrazione.
La controversia va pertanto risolta con l'accoglimento del ricorso. Va dunque dichiarato non dovuto il diritto dell' alla ripetizione di cui alla CP_1 rideterminazione della prestazione n. 044-210007261234 Cat. INVCIV del 4/07/2024
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10485/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione di cui alla rideterminazione della CP_1 prestazione n. 044-210007261234 Cat. INVCIV del 4/07/2024
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese legali in favore del CP_1 ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 2540,00 da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 11 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10485/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 11.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10485/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Giacomo, sito in Modica
(RG) alla Via Sorda Sampieri 27, che lo rappresenta e difende, per procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Di Giacomo
CONTRO , (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA
ROSARIA BATTIATO in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica,26. 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso la comunicazione notificatagli il 4/07/2024 con cui l' chiedeva la restituzione della somma di €. 8.918,10 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali di cui lo stesso godeva. Precisava, invero, di essere invalido civile con prestazione assistenziale con decorrenza 29 marzo 2019, come si evince dal Verbale di invalidità civile del 29.06.2019 e di avere presentato ricorso al Comitato provinciale
Avverso tale provvedimento.
Precisava che durante il periodo controverso egli aveva assolto a tutti gli obblighi reddituali CP_ previsti in materia, per cui i propri redditi erano noti all' e ciò, rendeva evidente la sua buona fede comportando, di conseguenza, l'illegittimità del provvedimento impugnato nonché la sua irripetibilità alla luce della consolidata ed unanime giurisprudenza in materia di indebito assistenziale che richiamava nelle svariate e numerose ipotesi di indebito di tal natura.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t.
CP_1 pari ad € 8.918,10 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da aprile 2021 a luglio 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato
CP_1 accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e
CP_1 trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi,
CP_1 come per legge;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione
CP_1 prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari. In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: accertati l'ammissibilità del ricorso e la propria competenza in funzione di Giudice del lavoro, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto dichiarando dovuti all' le somme di cui all'indebito oggetto del giudizio con conseguente condanna di CP_1 controparte al pagamento. Spese vinte.
Con provvedimento del 24/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 11.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto: “ Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La Suprema Corte di Cassazione ha dunque evidenziato che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n.
1446/2008).
In particolare, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. lav. 23.2.2022, n.5984).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie le doglianze del ricorrente risultano meritevoli di accoglimento
L'indebito contestato dall'istituto previdenziale, si riferisce a somme ricevute dall'
a seguito di ricostituzione d'ufficio del 29/06/2024, eseguito sulla pensione Parte_1
INVCIV n. 007261234 intestata al ricorrente. Precisa l' che la predetta lavorazione è CP_1 stata eseguita a seguito della comunicazione, da parte del ricorrente, dei redditi per l'anno
2021, effettuata mediante trasmissione del modello RED, in data 29/07/2022, nel quale il ricorrente ha dichiarato di possedere un reddito di lavoro dipendente, per un importo pari ad euro 20.871,00, per cui dall'acquisizione dei dati reddituali dichiarati dal ricorrente è derivato l'azzeramento dell'importo della pensione dalla data di decorrenza, per superamento dei limiti reddituali per accedere al beneficio. Aggiunge l' che nel caso che ci occupa l'eccezione CP_1 di irripetibilità dell'indebito per la propria buona fede invocata dal ricorrente risulta priva di fondamento in quanto, nel modello AP70, presentato contestualmente alla domanda di pensione di inabilità civile agli invalidi totali non ricoverati gratuitamente con pensione ed indennità di accompagnamento” del 23/03/2021 n. 3930884801533, egli ha dichiarato di possedere un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 6.000 per cui l'ufficio, a partire dal
10/2024, ha attivato le operazioni di recupero dell'indebito mediante trattenuta mensile di euro
50,00 sulla pensione INVCIV n. 007261234.
Or bene, non coglie nel segno l' affermando di essere venuto a conoscenza del redditi CP_1 del ricorrente solo successivamente alla comunicazione, con la presentazione del modello red. del 29/07/2022, dei redditi percepiti da quest'ultimo.
La parte ricorrente ha, invero, documentato di aver provveduto ad inviare regolarmente la dichiarazione reddituale 730 nel periodo coperto dall'accertamento e dal quale risultano reddito di lavoro dipendente per un importo pari ad euro 20.871,00. Sicchè deve ritenersi sussistere un corretto affidamento dell'accipiens in quanto l' può verificare la situazione CP_1 reddituale oltre che sulla scorta dei modelli c.d. Red, anche mediante le banche dati fiscali, consultabili da parte dei propri funzionari.
Occorre, invero, esaminare l'effettiva portata applicativa dell'art. 35, comma 10 bis del D. L.
n. 207/2008.
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle prestazioni assistenziali, né a fortiori a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge, la sola possibile,
a fronte delle conseguenze stabilite dalla norma nell'ipotesi di mancata comunicazione della situazione reddituale “nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi” e infine “entro 60 giorni dalla sospensione” delle prestazioni collegate al reddito: nella sostanza, l'art. 35 ha previsto termini di natura decadenziale, risultando in modo chiaro ed univoco, che dalla mancata osservanza dei medesimi derivi la perdita del diritto con revoca delle prestazioni.
Non è possibile, pertanto, un'interpretazione estensiva della norma che possa condurre – a contrario - alla revoca delle prestazioni nel caso in cui la comunicazione della situazione reddituale sia avvenuta agli enti competenti, come nella specie.
Peraltro, la superiore interpretazione è stata espressa dallo stesso Istituto oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si precisa “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_1 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi
(esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali”(cfr.
Trib Catania, Ordinanza reclamo 3/2023).
A decorrere dal 31 maggio 2010, l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1 reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima viene quindi rispettato o attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all' con il modello
RED (cfr. Corte App. Palermo, n 141/2023).
Nessun obbligo di restituzione si può pertanto configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili, già il D.L. n. 269 del
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentendo di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati mediante controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta, poi, ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'amministrazione.
La controversia va pertanto risolta con l'accoglimento del ricorso. Va dunque dichiarato non dovuto il diritto dell' alla ripetizione di cui alla CP_1 rideterminazione della prestazione n. 044-210007261234 Cat. INVCIV del 4/07/2024
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10485/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione di cui alla rideterminazione della CP_1 prestazione n. 044-210007261234 Cat. INVCIV del 4/07/2024
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese legali in favore del CP_1 ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 2540,00 da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 11 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011