Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2002, n. 40121
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (nel caso di specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 cod. strad., commessa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in relazione alla quale il giudice di merito aveva ammesso l'imputato all'oblazione).

La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad.; in tali ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 cod. strad., procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.

Nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non trova applicazione l'art. 36, relativo ai casi di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace, in quanto tale norma non è richiamata dalle disposizioni transitorie di cui agli artt. 63 e 64 del citato decreto legislativo; ne consegue, che la sentenza di primo grado di proscioglimento per il reato di guida in stato di ebbrezza, che deve ritenersi punito con pena alternativa, è inappellabile a norma dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. e, quindi, ricorribile in cassazione ex art. 608 comma 1.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2002, n. 40121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40121
    Data del deposito : 30 ottobre 2002

    Testo completo