Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
In una controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall' assemblea, il valore della causa si determina in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso perché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 342/B, presso lo studio dell'avvocato GUIDO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato SCORNAJENGHI UI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA SALUTATI 2 MILANO in persona dell'Amm.re p.t.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 00525/99 proposto da:
CONDOMINIO VIA SALUTATI 2 MILANO, in persona dell'Amm.re p.t. RAG. CASATI Michele, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato DE LEONE UGO, che lo difende unitamente all'avvocato MOLINERO DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 342/B, presso lo studio dell'avvocato GUIDO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato SCORNAJENGHI UI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 10994/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Mario GUIDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;
udito l'Avvocato Ugo De Leone difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 8/8/1995 RN IG conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Milano, il condominio di via Salutati 2 di Milano chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 21/6/1995. L'attore, tra l'altro, contestava il criterio di calcolo adottato per la ripartizione di alcune spese comuni.
Il condominio, costituitosi, eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Con sentenza 22/2/1996 il giudice di pace, respinta l'eccezione di incompetenza per valore, accoglieva in parte la domanda attrice. Avverso la detta sentenza il condominio proponeva gravame al quale resisteva il Saro che spiegava appello incidentale. Il tribunale di Milano, con sentenza 16/10/1997, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava quello incidentale. Osservava il giudice di secondo grado: che il RN aveva impugnato la voce di spesa relativa al servizio di pulizia scale dell'importo di L. 5.831.000; che, secondo la tesi sostenuta dal condomino, la detta somma doveva essere distribuita per metà per millesimi e per l'altra metà in proporzione dell'altezza di ciascun piano a norma di quanto dettato dall'articolo 1124 c.c.; che la contestazione mossa dal RN concerneva solo la metà della somma indicata per cui esclusivamente all'ammontare di tale frazione occorreva far riferimento per determinare la competenza per valore;
che pertanto, rientrando la controversia in esame tra quelle assegnate alla competenza per valore del giudice di pace adito dal RN, doveva essere rigettato il motivo di gravame con il quale il condominio aveva riproposto l'eccezione di incompetenza per valore;
che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto corretto suddividere l'intera spesa di pulizia scale e di rotazione sacchi immondizie in base al criterio di cui all'articolo 1124 c.c.; che la somma di L.
5.712.000 era relativa sia alla spesa di pulizia delle scale, sia a quella di rotazione sacchi immondizie;
che l'assemblea condominiale aveva attribuito L.
2.912.000 alla rotazione sacchi, distribuendo questa spesa per millesimi, mentre la restante somma di L.
2.800.000 era stata distribuita per metà secondo i millesimi e per l'altra metà con il correttivo per altezza dei piani;
che tutta la detta spesa andava suddivisa per millesimi, sia quella di pulizia (e non di conservazione) delle scale sia quella concernente la rotazione dei sacchi immondizie;
che, per restare nel tema dell'impugnazione, la detta ultima spesa non poteva sfuggire al criterio di cui all'articolo 1123 c.c. non essendo logico porre a carico dei condomini dei piani superiori il relativo onere in misura maggiore, rispetto ai proprietari dei piani inferiori non aumentando l'immondizia con l'altezza dei piani;
che, con riferimento alla spesa relativa alla lettura dei contatori d'acqua, il RN non aveva dimostrato ne' l'approvazione nel rendiconto di una voce di spesa riferita a questa lettura, ne' la decisione dell'assemblea di distribuire tale spesa con criterio diverso da quello millesimale;
che dal verbale non risultava presa alcuna decisione sulla proposta al riguardo formulata dal condomino Limonta;
che, quindi, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il difetto di interesse dell'attore ad ottenere la pronuncia richiesta;
che il RN, proprietario di un'unità immobiliare nell'edificio condominiale, era tenuto a partecipare alla spesa comune relativa all'energia elettrica per l'illuminazione scale, per antenna televisione e per alimentazione citofoni, per cui avrebbe dovuto dimostrare che la sua proprietà non usufruiva del servizio addebitato e, quindi, ne doveva essere esentata e, soprattutto, avrebbe dovuto dimostrare che il giudice di pace non aveva tenuto conto della prova al riguardo offerta;
che l'assoluta genericità del motivo di appello non consentiva di accertare l'intenzione dell'appellante di contestare un vizio sull'accertamento della prova o un vizio sulla valutazione della stessa.
La cassazione della sentenza del tribunale di Milano è stata chiesta da IG RN con ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Il condominio ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sorretto da un motivo, al quale il RN ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. In via preliminare deve essere esaminato, per il suo carattere eventualmente assorbente, il motivo del ricorso incidentale con il quale il condominio denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 c.p.c. per aver il tribunale erroneamente disatteso il motivo di appello concernente il rigetto da parte del giudice di pace dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata da esso condominio. Ad avviso del ricorrente incidentale l'esame della domanda del RN, come articolata, non può prescindere dal necessario accertamento della validità o meno dell'intero rapporto da cui la pretesa dedotta in giudizio trae il suo fondamento e, cioè, dall'accertamento della validità o meno della delibera avente ad oggetto la ripartizione di tutta la spesa relativa alla pulizia delle scale. Il tribunale, invece, ha desunto il valore della causa solo da una quota dell'intera spesa approvata dall'assemblea con la delibera ritenuta invalida dal RN.
Il motivo è infondato posto che la controversia in esame non riguarda il "quantum" della somma da ripartire tra i condomini con riferimento all'intera spesa indicata nella delibera impugnata dal RN sotto la voce "impresa di pulizie" in complessive lire 5.831.000. È pacifico tra le parti (e, in particolare, non contestato dal RN) che il 50% dell'indicato ammontare della spesa complessiva (quota pari a L. 2.915.500) debba essere ripartita tra i condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino (ossia per millesimi). Oggetto della lite è quindi limitato ai criteri di ripartizione di parte di detta spesa e, precisamente, del solo importo di lire 2.915.500: il ricorrente sostiene che tutta la detta somma (e non una parte limitata come stabilito dall'assemblea condominiale con la delibera impugnata) debba essere ripartita secondo l'altezza ed il piano delle singole unità immobiliari.
È quindi evidente che per determinare il valore della causa debba farsi riferimento - come correttamente operato dai giudici del merito - a quella parte della delibera impugnata (50% dell'importo della spesa "impresa di pulizie") sulla cui validità vi è contestazione tra le parti: la decisione in ordine a tale contestazione non comporta necessariamente una pronuncia - con efficacia di giudicato - di invalidità dell'intera delibera concernente la voce di spesa in questione. L'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal condominio è stata pertanto ineccepibilmente ritenuta infondata dal tribunale per cui deve essere rigettato l'unico motivo del ricorso incidentale.
Con l'unico motivo del ricorso principale RN IG denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1124, 1135, 2697, 2702 c.c., 99, 100, 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il motivo risulta articolato sulle seguenti deduzioni.
a) Il tribunale, in ordine alla ripartizione delle spese di pulizia delle scale, ha affermato che la spesa stessa dovesse essere ripartita per millesimi (e non secondo il dettato dell'articolo 1124 c.c.) senza che sul punto vi fosse una richiesta delle parti e contro la volontà assembleare. Il giudice di appello, inoltre, ha violato l'articolo 1135 c.c. atteso che l'assemblea condominiale, con delibera 30/4/1993, aveva stabilito di ripartire tra tutti i condomini le spese delle scale in base all'articolo 1124 c.c. e di addebitare ai negozi, in proporzione ai millesimi, il 50% delle spese di pulizia. Il tribunale, infine, ha ritenuto che nella somma di L. 5.712.000, quale spesa di pulizia delle scale, fosse inclusa anche la spesa di rotazione sacchi immondizia, senza accorgersi che non vi era alcuna prova in atti in relazione alla rotazione sacchi e che la circostanza non era pacifica: il condominio avrebbe dovuto fornire la prova che la spesa ricomprendeva la rotazione sacchi e, in caso positivo, dimostrare l'incidenza di tale operazione sull'intera spesa.
b) In ordine alla spesa di lettura contatori acqua, il tribunale ha ritenuto sussistente il difetto di interesse di esso RN, in assenza di una delibera assembleare, pur trattandosi di un'eccezione nuova (non sollevata dal condominio in primo grado) e, come tale, inammissibile in appello. Peraltro, dal verbale di assemblea e dalla terminologia usata, emerge l'effettivo significato della delibera nel senso di porre la spesa a carico solo dei "proprietari dei contatori". È pertanto evidente l'interesse di esso ricorrente a far rimuovere un'ingiusta delibera assembleare, competendo la relativa spesa all'intero condominio.
c) Il tribunale, ponendo a carico di esso RN l'onere di fornire una prova negativa, ha rigettato la domanda relativa alla diversa ripartizione delle spese di energia elettrica per l'illuminazione delle scale, alimentazione citofoni e antenna televisione. Sul punto esso ricorrente, nei motivi di impugnazione della delibera condominiale e nei motivi di appello, aveva specificato che la spesa in questione doveva essere ripartita in relazione all'altezza del piano e che la spesa per alimentazione citofoni e antenna televisione non riguardava la proprietà di esso RN sprovvista dell'uno e dell'altra e dei relativi collegamenti. Inoltre fin dall'atto introduttivo del giudizio era stato chiesto di provare che la proprietà RN non ha accesso alle scale del condominio utilizzate solo per accedere in cantina. Le dette censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Con riferimento alla censura di cui al punto sub a) occorre in via preliminare rilevare l'insussistenza del denunciato vizio di ultrapetizione. Al riguardo è sufficiente osservare che il tribunale, dopo aver affermato che l'assemblea condominiale avrebbe dovuto suddividere "per millesimi" tutta la spesa relativa alla pulizia delle scale ed alla rotazione dei sacchi immondizie, ha poi espressamente chiarito di doversi limitare a rigettare l'impugnazione proposta dal RN avverso la delibera in questione e ciò "per non eccedere dal petitum".
Deve altresì segnalarsi che effettivamente è errata l'affermazione del tribunale secondo cui la spesa di pulizia delle scale deve essere distribuita "ai sensi dell'articolo 1124 c.c. e, quindi, per millesimi". Il giudice di secondo grado si è così posto immotivatamente in contrasto con i principi al riguardo affermati da questa Corte la quale ha avuto modo di chiarire che alle spese per la pulizia delle scale i condomini sono tenuti a contribuire non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in relazione all'uso che ciascuno di essi può fare della detta parte comune (scale), secondo il criterio fissato dal secondo comma dell'articolo 1123 c.c., con la conseguenza che l'assemblea può legittimamente ripartire la spesa in questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'articolo 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare
(sentenza 3110/1996 n. 8657; 19/2/1993 n. 2018). L'indicato errore commesso dal tribunale non esplica però effetti sulla decisione e comporta solo la correzione della motivazione dell'impugnata sentenza il cui dispositivo è corretto e conforme al diritto con conseguente conservazione della relativa statuizione.
Nella decisione impugnata il tribunale - come sopra riportato nella parte espositiva che precede - ha espressamente chiarito in fatto che l'assemblea nella delibera impugnata aveva imputato la somma di L. 5.712.000, relativa sia alla pulizia delle scale sia alla rotazione sacchi immondizie, per lire 2.912.000 alla rotazione sacchi e per L.
2.800.000 per la pulizia ed aveva poi ripartito la prima somma per millesimi e la seconda per metà per millesimi e per la restante metà per altezza dei piani. Il giudice di appello ha quindi ritenuto corretta la distribuzione della spesa condominiale relativa alla rotazione dei sacchi di immondizia secondo il criterio di cui al 1123 c.c. non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui al terzo comma di detto articolo - distribuzione di spese condominiali relative a manutenzione di beni comuni (scale, cortili, lastrici solari ecc.) a carico solo dei gruppi di condomini che traggono utilità da tali beni - e in assenza di prova di un utilizzo differenziato del relativo servizio comune tenuto anche conto che, come è evidente, l'immondizia non aumenta con l'aumentare dell'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale.
La detta decisione del giudice di secondo grado è sul punto ineccepibile posto che, come puntualmente evidenziato nell'impugnata sentenza, del servizio di rotazione dei sacchi di immondizia non si avvalgono in misura diversa i singoli condomini in relazione all'altezza del piano delle rispettive unità immobiliari di esclusiva proprietà.
Per quanto riguarda la spesa concernente la pulizia delle scale il criterio della relativa ripartizione adottato dall'assemblea con la delibera impugnata è proprio quello che, secondo lo stesso ricorrente, i condomini - con la delibera del 30/4/1993 - avevano deciso di applicare con riferimento all'articolo 1124 c.c. addebitando ai proprietari dei negozi "in proporzione ai millesimi la quota pari al 50% delle spese di pulizia".
Con la delibera impugnata la spesa strettamente relativa alla pulizia delle scale (pari a L. 2.800.000) è stata infatti ripartita tra i condomini per la metà per millesimi e per la restante metà per altezza dei piani.
È pertanto infondata la tesi del ricorrente secondo cui il giudice di appello avrebbe violato l'articolo 1135 c.c. per non aver rispettato la volontà assembleare in ordine ai criteri da adottare in tema di ripartizione delle spese di pulizia delle scale. Del tutto inconsistente è infine la doglianza mossa dal ricorrente concernente l'asserita violazione dell'articolo 2697 c.c. per non essersi reso conto il tribunale della carenza di prova (che avrebbe dovuto fornire il condominio) in relazione alla spesa della rotazione sacchi immondizia e all'incidenza di tale operazione sull'ammontare dell'intera spesa.
In proposito occorre segnalare che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tra le parti sia mai sorta contestazione in ordine all'ammontare della spesa indicata nella delibera impugnata come "impresa di pulizia", riguardando il contrasto solo i criteri di ripartizione di detta spesa senza alcun riferimento alle singole voci ed alle singole componenti della detta spesa comune. La censura di cui al punto sub b) è palesemente infondata posto che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, l'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento - in quanto detto interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della controversia - purché sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito il che nella specie non si è verificato. Nel caso in esame il tribunale, in base ad una insindacabile interpretazione della delibera condominiale impugnata dal RN, ha ritenuto che dall'esame di detta delibera non risultava adottata dall'assemblea alcuna decisione con riferimento alla proposta di tale Limonta di porre i costi del contatore d'acqua a carico dei proprietari dei contatori. Il giudice di appello ha altresì evidenziato l'assenza di prova in ordine all'inserimento di tale voce di spesa nel rendiconto approvato dall'assemblea. È quindi ineccepibile la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla carenza di interesse del RN ad una pronuncia avente ad oggetto asseriti errati criteri di ripartizione di una voce di spesa non deliberata dall'assemblea condominiale.
In relazione alla censura sub c) è sufficiente osservare che il RN, con l'atto di appello incidentale, si è limitato a riproporre la domanda relativa alla ripartizione delle spese di energia elettrica senza articolare alcuna specifica contestazione in ordine agli argomenti sviluppati dal giudice di pace nella sentenza di primo grado con la quale tale domanda era stata rigettata. Nello stesso ricorso il RN non ha precisato le censure in concreto mosse alla motivazione della pronuncia del giudice di primo grado e le argomentazioni sviluppate nell'atto di gravarne, in contrapposizione a quelle evincibili dalla decisione appellata, ma si è limitato a riportare quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare in relazione alla voce di spesa in questione. Deve pertanto essere condivisa l'interpretazione data dal tribunale al contenuto dell'atto di appello incidentale del RN con riferimento alla rilevata assoluta genericità del detto motivo di gravame.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Per la sussistenza di giusti motivi vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001