Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 112 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FARACI FABIO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 12/12/2024 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 19/01/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito di cui al CP_1
provvedimento del 15/12/2021 con cui erano stati chiesti in restituzione euro 3.866,39, corrisposti da luglio 2020 a gennaio 2021 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità di cui era titolare.
La parte ricorrente ha eccepito il legittimo affidamento e la non ripetibilità dell'indebito, chiedendo inoltre la restituzione delle somme medio tempore trattenute dall' , con interessi e rivalutazione. CP_1
In linea subordinata ha chiesto di ridursi l'indebito ai mesi di dicembre e gennaio 2022
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
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La causa è stata istruita con produzione di documenti.
La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
In caso di revoca per carenza del requisito sanitario della prestazione già riconosciuta, devono trovare applicazione le specifiche norme in materia di indebito assistenziale, ossia l'art. 37 comma 8 della legge 448/1998, che prevede
“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [ora ] dispone l'immediata CP_1
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Nel caso di specie, la tempistica relativa al procedimento amministrativo è la seguente: con la visita di revisione del 7/12/2021 non è stato piu' riconosciuto il requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100% (totale) , ma soltanto l'invalidità parziale (75%), il cui verbale è stato notificato in data 11/12/2021 e non contestato nel termine di decadenza semestrale. l' , tuttavia, ha CP_1
continuato ad erogare la prestazione sino a gennaio 2022.
Secondo l'orientamento di legittimità, nella materia in esame (indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti sanitari), “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005).
2 Pertanto, il solo lasso di tempo esistente tra la data della comunicazione del verbale di revisione e la data del provvedimento di riliquidazione, non è da se solo idoneo, a consolidare un legittimo affidamento circa la stabilità della prestazione richiesta.
L'indebito in esame, relativo alla invalidità totale corrisposta è ripetibile.
Inoltre, va esaminato altro profilo della fattispecie in esame, ossia quello riguardante la parte di indebito che trova origine non nella sola revoca della prestazione per ragioni sanitarie, bensì per insussistenza del correlato requisito reddituale.
Alla eccezione di non ripetibilità della ricorrente l' ha replicato affermando CP_1
che la riliquidazione della prestazione (15.12.2021) in concomitanza della visita di revisione, è stata estesa al periodo anteriore, essendo stati rilevati redditi del coniuge, rilevanti ai fini della maggiorazione sociale, ( redditi derivanti da locazione di immobili) non conoscibili dall'Istituto se non dal momento successivo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 trasmessa dalal ricorrente in data 30.11.2021 ed il coniuge il 28.9.2021, per deduzione della ricorrente.
Quindi l' ha sostenuto la tempestività dell' nel rilevare l'indebito lal CP_1 CP_1 uce della tempistica esposta.
Sul punto si osserva che, premesso che le prestazioni di invalidità, pensione di invalidità e assegno mensile di assistenza ex artt 12 e 13 L. 118/71, sono collegate al reddito, in quanto il superamento di determinate soglie reddituali determina il venir meno del diritto alla prestazione.
L in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la CP_1
regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la
3 conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
In ogni caso, va rilevato come l'assunto dell' è errato in punto di fatto, CP_1
avendo ritenuto rilevanti i redditi di fabbricati del coniuge Persona_1
quando va tenuto conto dei redditi complessivi , quest'ultimi determinati anche dalle poste negative della dichiarazione.
Invero, da un attento esame delle dichiarazioni dei redditi del coniuge della ricorrente per gli anni in esame (2020 e 2021), emerge Persona_1
l'esistenza di redditi di fabbricati per gli importi indicati dall' , tuttavia il CP_1
reddito complessivo è pari a euro 628,00 in ciascuno degli anni, in quanto concorre l'importo di euro 3326,00 per oneri deducibili che appunto riduce l'importo complessivo del reddito lordo (cfr. artt 8 e 10 del DPR 917/86), che risulta quindi inferiore alle soglie di legge.
Va invero affermato che il limite di reddito per l'invalido totale ai fini della maggiorazione sociale è costituito dalla somma dei redditi complessivi (titolare della pensione e coniuge) risultanti dalla dichiarazione dei redditi (id est reddito complessivo) e non dai singoli redditi lordi;
nel caso in esame le soglie reddituali erano fissate a euro 9715,81 per gli anni 2020 e 2021 ed euro 9900,49 per l'anno
2022 e non risultano quindi superate.
Passando all'esame della domanda di ripetizione della ricorrente, deve ritenersi che l'importo trattenuto appare legittimo sino a concorrenza dell'importo dell'indebito per revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari e l'eventuale eccedenza va restituita alla ricorrente.
4 In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di irripetibilità dell'indebito determinato da ragioni reddituali per l'invalido totale/parziale, nonché diritto della ricorrente al rimborso di eventuale eccedenza trattenuta rispetto all'importo dell'indebito per ragioni sanitarie.
Le spese di lite vanno compensate interamente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara insussistente l'indebito determinato da ragioni reddituali come in motivazione;
2.dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione della eventuale eccedenza come indicata in motivazione.
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 13/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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