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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3028/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di opposizione a precetto, iscritta al n. 3082/2022 R.G., promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) il 26.07.1957 e ivi residente alla Via Giardino Nuovo, elettivamente domiciliato in Montepaone
Lido (CZ), alla Via Mazzini n. 126, presso lo studio dell'avv. Maria Loredana Ritorto, che lo rappresenta e difende per procura in atti opponente
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Satriano alla via Drosi 6, elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido, al viale Crotone n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Partenope, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, premetteva che, in Parte_1
data 14 luglio 2022, riceveva la notifica di un atto di precetto, con il quale gli Controparte_1 intimava il pagamento della somma di €. 10.260,00, basando tale richiesta sull'assegno bancario n.
000486049 05 della somma di €. 10.000,00, tratto sulla BCC di Montepaone e portante la data del
04.05.2022.
L'attore fondava la spiegata opposizione sui seguenti motivi:
1. inesistenza del titolo esecutivo: deduceva che l'assegno, posto alla base dell'atto di precetto opposto, fosse di pertinenza di un conto corrente bancario (estinto in data 22.02.2013) intestato alla corrente in Montauro e che egli rivestiva la funzione di Controparte_2 procuratore a svolgere operazioni bancarie;
sosteneva, pertanto, che l'assegno non potesse rivestire la qualifica di titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto soggetto diverso dall'intestatario del conto, ma che al più avrebbe potuto rappresentare una promessa di pagamento da parte del soggetto sottoscrivente;
2. nullità dell'assegno per abusivo riempimento e inesistenza del credito: sosteneva che tra la e il in passato, erano intercorsi dei rapporti commerciali relativi Controparte_2 Per_1 alla vendita di beni immobili - dei terreni siti in Montauro (CZ) - ed egli, con l'incarico di delegato e/o procuratore, aveva partecipato a diverse fasi di tali operazioni;
dichiarava che, successivamente alla vendita di un terreno avvenuta in data 05.05.2009, egli emetteva, sempre in qualità di procuratore di l'assegno in questione a garanzia del buon Controparte_2 esito delle varie operazioni: tale assegno veniva emesso senza l'indicazione del luogo di emissione e della data e le parti si riservavano di effettuare un conteggio finale;
sosteneva che, successivamente all'emissione egli (sempre con riserva di conteggio finale) corrispondeva la somma di €. 3000.00, imputandola al detto assegno;
dichiarava, poi, che, in data 07.06.2015, le parti s'incontravano e a seguito dell'effettuazione del rendiconto finale il rilasciava, CP_1 in quanto debitore, l'assegno di €. 12.000,00 in favore di con l'impegno Controparte_2 della restituzione dell'assegno oggi opposto;
sosteneva, pertanto, che l'opposto non vantava alcuna posizione creditoria nei propri confronti, nè della Infine, Controparte_2 sosteneva che l'abusivo riempimento dell'assegno – sul quale il luogo di emissione e la data sarebebro stati aggiunti in modo abusivo e illegittimo e senza l'autorizzazione del traente – ne determinerebbe la nullità.
3. Prescrizione del diritto: eccepiva, infine, la prescrizione del diritto, poiché sarebbero decorsi oltre dieci anni dall'emissione dell'assegno.
Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto, notificatogli in data 14.07.2022 per l'importo di €. 10.260,00 da con vittoria di Controparte_1
spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc..
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 novembre 2022, si costituiva Controparte_1
chiedendo di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i seguenti motivi:
1. l'assegno bancario sarebbe stato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'emittente, ed il creditore non è tenuto a fare indagini circa l'intestazione del conto corrente;
sarebbe incontestato che l'assegno sia stato emesso e firmato da senza altra Parte_1 indicazione, per cui avrebbe assunto in proprio nei confronti di Parte_1 [...]
il debito cartolare e quindi sarebbe tenuto personalmente al pagamento della somma CP_1 intimata con il precetto opposto, fatto salvo il suo diritto, in caso di pagamento, a rivalersi nei confronti del rappresentato e/o società (ciò in forza dell'art. 14 della c.d. legge assegni, Regio
Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, nonché del principio giurisprudenziale per cui l'assunzione di un'obbligazione cartolare "in nome altrui" - in tale formula ricomprendendosi tanto il caso della rappresentanza negoziale, quanto uello della così detta rappresentanza organica (art. 1400 c.c.) – presuppone l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente: cosa non avvenuta nel caso concreto;
2. i fatti esposti dall'opponente al punto n. 2 dell'atto di opposizione sarebbero non veritieri. Il
a causa delle operazioni immobiliari intercorse con , avrebbe Parte_1 Controparte_1 assunto numerose obbligazioni immobiliari nei confronti di quest'ultimo rilasciando numerosi assegni;
la ricevuta di euro 3.000,00 (del tutto generica ed indeterminata, in quanto priva di data e del numero di assegno su cui imputare il relativo acconto), prodotta da parte opponente, rilasciata dall'opposto a parziale pagamento, si riferirebbe ad altre posizioni e nulla avrebbe a che vedere con l'odierna vertenza;
l'ulteriore circostanza, secondo cui in data 7.6.2015 le parti si sarebbero incontrate ed a seguito dell'effettuazione del rendiconto finale Controparte_1 avrebbe rilasciato un assegno di euro 12.000,00 in favore di con impegno Controparte_2 della restituzione dell'assegno oggi opposto, non solo farebbe riferimento a rapporti antichi e privi di prova, ma non corrisponderebbe in punto di fatto alla realtà. La totale inattendibilità ed infondatezza della versione esposta dall'opponente sarebbe comprovata dalla dichiarazione liberatoria a suo tempo rilasciata dal (in atti), con la quale quest'ultimo attesta Parte_1 che il aveva a suo tempo consegnato due assegni bancari tratti sul Banco di Napoli CP_1
Soverato, ciascuno di importo di euro 12.000,00, ma che entrambi gli assegni (ivi compreso quello riportante il nr. 1056634852-00 allegato da controparte) erano stati dati a garanzia di un'operazione definita, dunque non negoziabili. Si legge ancora nella dichiarazione sottoscritta del debitore: poichè ho smarrito entrambi gli assegni, sottoscrivo la presente quale liberatoria da ogni possibile evenienza in caso che i suddetti assegni fossero rinvenuti.
Tant'è che l'assegno 1056634852-00 di 12.000,00 euro rilasciato da non Controparte_1 sarebbe mai stato portato all'incasso;
3. l'eccezione di prescrizione decennale sarebbe priva di fondamento, in quantol'assegno bancario sarebbe stato portato all'incasso nei termini previsti dalla normativa.
Per le ragioni esposte, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
All'udienza del 20 marzo 2025, veniva escussa la testimone di parte opponente, Testimone_1
ed all'esito il giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta, rinviava per
[...] la discussione e la decisione ai sesni dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'udinza del 17 aprile 2025, le parti discutevano la causa.
****
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta.
Secondo la tesi di parte opponente – che, come di seguito si esporrà, ha trovato riscontro nell'escussione della testimone resa all'udienza del 20.03.2025 -, al Testimone_1
momento della consegna dell'assegno bancario predetto all'opposto, quest'ultimo titolo era privo dell'indicazione del luogo e della data di emissione.
Nel caso di specie, l'opponente ha assolto l'onere, su di lui gravante, di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, ossia l'abusivo riempimento e il fatto che era stato emesso in bianco e anticipatamente in funzione di garanzia.
Deve essere, infatti, il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo ('In applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, deve essere il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo, al riguardo, non essendo condivisibile l'opzione esegetica secondo cui sarebbe necessario l'esperimento della querela di falso, dovendosi distinguere, come pure sostenuto da taluna dottrina, tra falsificazione del titolo a seguito di una sua alterazione del titolo e il suo completamento abusivo'. -Trib. Brindisi, sent. 05-04-2013 -).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza 'nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacchè attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 18898/2010)' - Cass. civ. Sez. III, Sent., 20/05/2015, n. 10259-; e ancora 'la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 18989/2010 e Trib Roma 12474/2015) ritiene che il sottoscrittore il quale si riconosce come tale non è tenuto a proporre la querela di falso, purchè si dolga solo del riempimento del titolo in modo difforme da quanto pattuito, per cui -in tal casoegli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta", e, cioè, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Nel caso in esame, parte opponente non ha contestato né di aver sottoscritto l'assegno nè il riempimento dell'assegno in difetto di apposita autorizzazione, ma l'inadempimento del mandatum ad scribendum, avendo sostenuto che l'assegno sia stato compilato in assenza dei presupposti ai quali si riferiva l'autorizzazione, e cioè per l'ipotesi in cui le operazioni di vendita tra le parti non andassero a buon fine (con finalità di garanzia).
Ebbene, la testimone , sorella di , sentita all'udienza del 20 Testimone_1 Controparte_1 marzo 2025, ha confermato la tesi dell'opponente, riconoscendo la circostanza secondo cui, nel maggio 2009, in Montauro, in seguito alla vendita di un terreno, avvenuta in data 05.05.2009, il emetteva, nella qualità di procuratore della due assegni Parte_1 Controparte_2 dell'importo di €. 10.000,00, uno in favore di ed uno in favore di Controparte_1 Controparte_3
a garanzia dell'esito della stessa operazione e privi dell'indicazione della data e del luogo di emissione, consegnandoli direttamente a loro.
Autorizzata dal giudice a consultare una fotocopia dell'assegno che dichiarava di aver ricevuto nella suddetta occasione, affermava che il numero di quest'ultimo era 0000486050/06: detto numero di assegno bancario è immediatamente successivo a quello posto alla base dell'atto di precetto opposto
(n. 000486049 05), e ciò conferma che i due assegni siano stati rilasciati contemporaneamente ai due fratelli.
Ha altresì affermato che lei ed il fratello, l'opposto si impegnavano a non incassare Controparte_1 detti assegni e a riconsegnarli alll'opponente, al momento Parte_1 dell'effettuazione di un rendiconto finale, confermando, in tal modo, che gli assegni erano stati rilasciati con funzione di garanzia.
La deposizione della testimone, logicamente coerente e priva di contraddizioni intrinseche, risulta attendibile e confermata dal dato per cui la matrice del carnet dell'assegno alla stessa consegnato risulta immediatamente successivo a quello precettato;
né l'attendibilità della testimone appare inficiata dal dato per cui la stessa ha dichiarato di non essere in buoni rapporti con il fratello e di non parlargli: il vincolo familiare ed il tipo di rapporto intercorrente con l'opponente non sembrano elementi idonei ad alterare la deposizione resa, avente ad oggetto fatti accaduti e non percezoni personali di un evento.
Inoltre, la tesi dell'opponente è credibile anche alla luce del dato, emerso dall'istruttoria e confermato da parte opposta, per cui tra le parti, nel tempo, sono intercorsi diversi rapporti economici in relazione a più operazioni.
Diversamente, non appare credibile quanto affermato dall'opposto, nella propria comparsa di costituzione - e sopra riportato al relativo motivo n. 2 -, circa la dichiarazione liberatoria rilasciata dal con la quale quest'ultimo avrebbe attestato che il aveva a suo tempo Parte_1 CP_1
consegnato l'assegno di € 12.000,00, riportante il nr. 1056634852-00 - allegato da parte opponente
- a garanzia di un'operazione definita: nella dichiarazione liberatoria prodotta dall'opposto, infatti, come osservato da parte opponente nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., il numero
1056634852-00 dell'assegno risulta aggiunto, con un asterisco, e utilizzando una penna di colore diverso da quella utilizzata per la stesura della dichiarazione liberatoria.
Per tutti i motivi esposti, dunque, dall'istruttoria è emerso che il abbia consegnato Parte_1
al un assegno non ancora riempito nel luogo e nella data, ma solo sottoscritto, e che le parti CP_1
avevano intenzione di dare al titolo in oggetto una funzione di garanzia e non solutoria: si deve, dunque, verificare se sia valido il titolo emesso con funzione di garanzia.
In punto di diritto, è il momento dell'emissione - e non quello della sua presentazione dell'incasso
- che sancisce il limite temporale dopo il quale un elemento essenziale (come la data) non può più essere apposta per una valida integrazione del titolo, in quanto l'assegno si perfeziona giuridicamente con l'emissione, cioè quando passa dalla disponibilità del traente in quella del prenditore, quando cioè l'emittente perde il possesso del titolo, che esce così dalla sua disponibilità giuridica (cfr. Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160).
Il legislatore ha considerato negativamente la fattispecie dell'assegno privo di data, che potrebbe protrarre sine die la fase di circolazione, perdendo la sua natura di mezzo di pagamento pressoché immediato - considerati i termini previsti per la sua presentazione – e l'indirizzo legislativo è stato recepito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento" (Cassazione civile sezione I del 11 ottobre 2016, numero 20449). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, 'l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso
è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione
a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.'. (Cassazione civile sez. I 24 maggio 2016 n. 10710).
Ne segue che, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia accessorio, il titolo riacquista la sua funzione di promessa di pagamento. Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Ed ove sia offerta una tale prova, sarà però onere del creditore offrire la prova dell'esistenza del sottostante rapporto.
Da quanto esposto discende che l'assegno in oggetto ha funzione di promessa di pagamento ma è inidoneo ad essere utilizzato come titolo esecutivo.
Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della formulata opposizione al precetto, notificato all'opponente il 14 luglio 2022, in quanto non giustificato dall'esistenza di titolo esecutivo validamente azionabile.
In applicazione del principio della soccombenza, si condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate secondo quanto previsto da D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, rientranti nello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00, per la fase di studio (€ 460,00), introduttiva (€ 389,00), istruttoria (€ 840,00) e decisionale (€851,00), con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocrativa, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3028/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato da nei confronti di in data 14.07.2022; Controparte_1 Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da Controparte_1
distrarsi a favore del procuratore Maria Loredana Ritorto, dichiaratosi antistatario, nei confronti di che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come e se per legge dovuti.
Catanzaro, 23 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di opposizione a precetto, iscritta al n. 3082/2022 R.G., promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) il 26.07.1957 e ivi residente alla Via Giardino Nuovo, elettivamente domiciliato in Montepaone
Lido (CZ), alla Via Mazzini n. 126, presso lo studio dell'avv. Maria Loredana Ritorto, che lo rappresenta e difende per procura in atti opponente
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Satriano alla via Drosi 6, elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido, al viale Crotone n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Partenope, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, premetteva che, in Parte_1
data 14 luglio 2022, riceveva la notifica di un atto di precetto, con il quale gli Controparte_1 intimava il pagamento della somma di €. 10.260,00, basando tale richiesta sull'assegno bancario n.
000486049 05 della somma di €. 10.000,00, tratto sulla BCC di Montepaone e portante la data del
04.05.2022.
L'attore fondava la spiegata opposizione sui seguenti motivi:
1. inesistenza del titolo esecutivo: deduceva che l'assegno, posto alla base dell'atto di precetto opposto, fosse di pertinenza di un conto corrente bancario (estinto in data 22.02.2013) intestato alla corrente in Montauro e che egli rivestiva la funzione di Controparte_2 procuratore a svolgere operazioni bancarie;
sosteneva, pertanto, che l'assegno non potesse rivestire la qualifica di titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto soggetto diverso dall'intestatario del conto, ma che al più avrebbe potuto rappresentare una promessa di pagamento da parte del soggetto sottoscrivente;
2. nullità dell'assegno per abusivo riempimento e inesistenza del credito: sosteneva che tra la e il in passato, erano intercorsi dei rapporti commerciali relativi Controparte_2 Per_1 alla vendita di beni immobili - dei terreni siti in Montauro (CZ) - ed egli, con l'incarico di delegato e/o procuratore, aveva partecipato a diverse fasi di tali operazioni;
dichiarava che, successivamente alla vendita di un terreno avvenuta in data 05.05.2009, egli emetteva, sempre in qualità di procuratore di l'assegno in questione a garanzia del buon Controparte_2 esito delle varie operazioni: tale assegno veniva emesso senza l'indicazione del luogo di emissione e della data e le parti si riservavano di effettuare un conteggio finale;
sosteneva che, successivamente all'emissione egli (sempre con riserva di conteggio finale) corrispondeva la somma di €. 3000.00, imputandola al detto assegno;
dichiarava, poi, che, in data 07.06.2015, le parti s'incontravano e a seguito dell'effettuazione del rendiconto finale il rilasciava, CP_1 in quanto debitore, l'assegno di €. 12.000,00 in favore di con l'impegno Controparte_2 della restituzione dell'assegno oggi opposto;
sosteneva, pertanto, che l'opposto non vantava alcuna posizione creditoria nei propri confronti, nè della Infine, Controparte_2 sosteneva che l'abusivo riempimento dell'assegno – sul quale il luogo di emissione e la data sarebebro stati aggiunti in modo abusivo e illegittimo e senza l'autorizzazione del traente – ne determinerebbe la nullità.
3. Prescrizione del diritto: eccepiva, infine, la prescrizione del diritto, poiché sarebbero decorsi oltre dieci anni dall'emissione dell'assegno.
Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto, notificatogli in data 14.07.2022 per l'importo di €. 10.260,00 da con vittoria di Controparte_1
spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc..
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 novembre 2022, si costituiva Controparte_1
chiedendo di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i seguenti motivi:
1. l'assegno bancario sarebbe stato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'emittente, ed il creditore non è tenuto a fare indagini circa l'intestazione del conto corrente;
sarebbe incontestato che l'assegno sia stato emesso e firmato da senza altra Parte_1 indicazione, per cui avrebbe assunto in proprio nei confronti di Parte_1 [...]
il debito cartolare e quindi sarebbe tenuto personalmente al pagamento della somma CP_1 intimata con il precetto opposto, fatto salvo il suo diritto, in caso di pagamento, a rivalersi nei confronti del rappresentato e/o società (ciò in forza dell'art. 14 della c.d. legge assegni, Regio
Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, nonché del principio giurisprudenziale per cui l'assunzione di un'obbligazione cartolare "in nome altrui" - in tale formula ricomprendendosi tanto il caso della rappresentanza negoziale, quanto uello della così detta rappresentanza organica (art. 1400 c.c.) – presuppone l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente: cosa non avvenuta nel caso concreto;
2. i fatti esposti dall'opponente al punto n. 2 dell'atto di opposizione sarebbero non veritieri. Il
a causa delle operazioni immobiliari intercorse con , avrebbe Parte_1 Controparte_1 assunto numerose obbligazioni immobiliari nei confronti di quest'ultimo rilasciando numerosi assegni;
la ricevuta di euro 3.000,00 (del tutto generica ed indeterminata, in quanto priva di data e del numero di assegno su cui imputare il relativo acconto), prodotta da parte opponente, rilasciata dall'opposto a parziale pagamento, si riferirebbe ad altre posizioni e nulla avrebbe a che vedere con l'odierna vertenza;
l'ulteriore circostanza, secondo cui in data 7.6.2015 le parti si sarebbero incontrate ed a seguito dell'effettuazione del rendiconto finale Controparte_1 avrebbe rilasciato un assegno di euro 12.000,00 in favore di con impegno Controparte_2 della restituzione dell'assegno oggi opposto, non solo farebbe riferimento a rapporti antichi e privi di prova, ma non corrisponderebbe in punto di fatto alla realtà. La totale inattendibilità ed infondatezza della versione esposta dall'opponente sarebbe comprovata dalla dichiarazione liberatoria a suo tempo rilasciata dal (in atti), con la quale quest'ultimo attesta Parte_1 che il aveva a suo tempo consegnato due assegni bancari tratti sul Banco di Napoli CP_1
Soverato, ciascuno di importo di euro 12.000,00, ma che entrambi gli assegni (ivi compreso quello riportante il nr. 1056634852-00 allegato da controparte) erano stati dati a garanzia di un'operazione definita, dunque non negoziabili. Si legge ancora nella dichiarazione sottoscritta del debitore: poichè ho smarrito entrambi gli assegni, sottoscrivo la presente quale liberatoria da ogni possibile evenienza in caso che i suddetti assegni fossero rinvenuti.
Tant'è che l'assegno 1056634852-00 di 12.000,00 euro rilasciato da non Controparte_1 sarebbe mai stato portato all'incasso;
3. l'eccezione di prescrizione decennale sarebbe priva di fondamento, in quantol'assegno bancario sarebbe stato portato all'incasso nei termini previsti dalla normativa.
Per le ragioni esposte, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
All'udienza del 20 marzo 2025, veniva escussa la testimone di parte opponente, Testimone_1
ed all'esito il giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta, rinviava per
[...] la discussione e la decisione ai sesni dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'udinza del 17 aprile 2025, le parti discutevano la causa.
****
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta.
Secondo la tesi di parte opponente – che, come di seguito si esporrà, ha trovato riscontro nell'escussione della testimone resa all'udienza del 20.03.2025 -, al Testimone_1
momento della consegna dell'assegno bancario predetto all'opposto, quest'ultimo titolo era privo dell'indicazione del luogo e della data di emissione.
Nel caso di specie, l'opponente ha assolto l'onere, su di lui gravante, di provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, ossia l'abusivo riempimento e il fatto che era stato emesso in bianco e anticipatamente in funzione di garanzia.
Deve essere, infatti, il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo ('In applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, deve essere il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo, al riguardo, non essendo condivisibile l'opzione esegetica secondo cui sarebbe necessario l'esperimento della querela di falso, dovendosi distinguere, come pure sostenuto da taluna dottrina, tra falsificazione del titolo a seguito di una sua alterazione del titolo e il suo completamento abusivo'. -Trib. Brindisi, sent. 05-04-2013 -).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza 'nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacchè attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 18898/2010)' - Cass. civ. Sez. III, Sent., 20/05/2015, n. 10259-; e ancora 'la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 18989/2010 e Trib Roma 12474/2015) ritiene che il sottoscrittore il quale si riconosce come tale non è tenuto a proporre la querela di falso, purchè si dolga solo del riempimento del titolo in modo difforme da quanto pattuito, per cui -in tal casoegli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta", e, cioè, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Nel caso in esame, parte opponente non ha contestato né di aver sottoscritto l'assegno nè il riempimento dell'assegno in difetto di apposita autorizzazione, ma l'inadempimento del mandatum ad scribendum, avendo sostenuto che l'assegno sia stato compilato in assenza dei presupposti ai quali si riferiva l'autorizzazione, e cioè per l'ipotesi in cui le operazioni di vendita tra le parti non andassero a buon fine (con finalità di garanzia).
Ebbene, la testimone , sorella di , sentita all'udienza del 20 Testimone_1 Controparte_1 marzo 2025, ha confermato la tesi dell'opponente, riconoscendo la circostanza secondo cui, nel maggio 2009, in Montauro, in seguito alla vendita di un terreno, avvenuta in data 05.05.2009, il emetteva, nella qualità di procuratore della due assegni Parte_1 Controparte_2 dell'importo di €. 10.000,00, uno in favore di ed uno in favore di Controparte_1 Controparte_3
a garanzia dell'esito della stessa operazione e privi dell'indicazione della data e del luogo di emissione, consegnandoli direttamente a loro.
Autorizzata dal giudice a consultare una fotocopia dell'assegno che dichiarava di aver ricevuto nella suddetta occasione, affermava che il numero di quest'ultimo era 0000486050/06: detto numero di assegno bancario è immediatamente successivo a quello posto alla base dell'atto di precetto opposto
(n. 000486049 05), e ciò conferma che i due assegni siano stati rilasciati contemporaneamente ai due fratelli.
Ha altresì affermato che lei ed il fratello, l'opposto si impegnavano a non incassare Controparte_1 detti assegni e a riconsegnarli alll'opponente, al momento Parte_1 dell'effettuazione di un rendiconto finale, confermando, in tal modo, che gli assegni erano stati rilasciati con funzione di garanzia.
La deposizione della testimone, logicamente coerente e priva di contraddizioni intrinseche, risulta attendibile e confermata dal dato per cui la matrice del carnet dell'assegno alla stessa consegnato risulta immediatamente successivo a quello precettato;
né l'attendibilità della testimone appare inficiata dal dato per cui la stessa ha dichiarato di non essere in buoni rapporti con il fratello e di non parlargli: il vincolo familiare ed il tipo di rapporto intercorrente con l'opponente non sembrano elementi idonei ad alterare la deposizione resa, avente ad oggetto fatti accaduti e non percezoni personali di un evento.
Inoltre, la tesi dell'opponente è credibile anche alla luce del dato, emerso dall'istruttoria e confermato da parte opposta, per cui tra le parti, nel tempo, sono intercorsi diversi rapporti economici in relazione a più operazioni.
Diversamente, non appare credibile quanto affermato dall'opposto, nella propria comparsa di costituzione - e sopra riportato al relativo motivo n. 2 -, circa la dichiarazione liberatoria rilasciata dal con la quale quest'ultimo avrebbe attestato che il aveva a suo tempo Parte_1 CP_1
consegnato l'assegno di € 12.000,00, riportante il nr. 1056634852-00 - allegato da parte opponente
- a garanzia di un'operazione definita: nella dichiarazione liberatoria prodotta dall'opposto, infatti, come osservato da parte opponente nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., il numero
1056634852-00 dell'assegno risulta aggiunto, con un asterisco, e utilizzando una penna di colore diverso da quella utilizzata per la stesura della dichiarazione liberatoria.
Per tutti i motivi esposti, dunque, dall'istruttoria è emerso che il abbia consegnato Parte_1
al un assegno non ancora riempito nel luogo e nella data, ma solo sottoscritto, e che le parti CP_1
avevano intenzione di dare al titolo in oggetto una funzione di garanzia e non solutoria: si deve, dunque, verificare se sia valido il titolo emesso con funzione di garanzia.
In punto di diritto, è il momento dell'emissione - e non quello della sua presentazione dell'incasso
- che sancisce il limite temporale dopo il quale un elemento essenziale (come la data) non può più essere apposta per una valida integrazione del titolo, in quanto l'assegno si perfeziona giuridicamente con l'emissione, cioè quando passa dalla disponibilità del traente in quella del prenditore, quando cioè l'emittente perde il possesso del titolo, che esce così dalla sua disponibilità giuridica (cfr. Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160).
Il legislatore ha considerato negativamente la fattispecie dell'assegno privo di data, che potrebbe protrarre sine die la fase di circolazione, perdendo la sua natura di mezzo di pagamento pressoché immediato - considerati i termini previsti per la sua presentazione – e l'indirizzo legislativo è stato recepito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento" (Cassazione civile sezione I del 11 ottobre 2016, numero 20449). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, 'l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso
è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione
a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.'. (Cassazione civile sez. I 24 maggio 2016 n. 10710).
Ne segue che, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia accessorio, il titolo riacquista la sua funzione di promessa di pagamento. Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Ed ove sia offerta una tale prova, sarà però onere del creditore offrire la prova dell'esistenza del sottostante rapporto.
Da quanto esposto discende che l'assegno in oggetto ha funzione di promessa di pagamento ma è inidoneo ad essere utilizzato come titolo esecutivo.
Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della formulata opposizione al precetto, notificato all'opponente il 14 luglio 2022, in quanto non giustificato dall'esistenza di titolo esecutivo validamente azionabile.
In applicazione del principio della soccombenza, si condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate secondo quanto previsto da D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, rientranti nello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00, per la fase di studio (€ 460,00), introduttiva (€ 389,00), istruttoria (€ 840,00) e decisionale (€851,00), con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocrativa, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3028/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato da nei confronti di in data 14.07.2022; Controparte_1 Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da Controparte_1
distrarsi a favore del procuratore Maria Loredana Ritorto, dichiaratosi antistatario, nei confronti di che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come e se per legge dovuti.
Catanzaro, 23 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet