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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo Partigiani
n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“gli esponenti, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi
CHIEDONO CHE
1 l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Novara, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione allegata, Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti:
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i coniugi con collocamento
Per_1 alternato: la residenza di , in accordo con il padre, è stata già trasferita presso l'abitazione
Per_1 materna e i coniugi concordano che starà una settimana con il papà e una settimana con la
Per_1 mamma dal lunedì mattina alla domenica sera con facoltà di entrambi i genitori di vedere la figlia quando desiderano e secondo le esigenze di nella settimana in cui è con l'altro genitore previo
Per_1 accordo;
Sempre fatti salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, trascorrerà le vacanze
Per_1 natalizie e pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € Pt_1 Per_1
400,00 mensili da versarsi in favore della signora entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, somma che dovrà essere rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. I coniugi si impegnano sin da subito a sostenere nella misura del 50% ciascuno il costo del pasto che Per_1 dovrà sostenere per mangiare due volte alla settimana fuori casa per impegni scolastici
- I coniugi dichiarano altresì che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
- Gli istanti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione della minore sugli stessi.
- I coniugi chiedono disporsi l'omologa delle presenti condizioni di separazione consensuale.
Le parti chiedono altresì
CHIEDONO che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 dalla separazione personale dei coniugi, sia disposto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni sopra richieste”.
Per il P.M:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Oleggio in data 6 settembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata a Borgomanero in [...] Persona_2
16/11/2012).
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
2 Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/07/2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare. Il parere del Pubblico Ministero è pervenuto in data 12/09/2024.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
13/12/2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, Baluardo Partigiani
n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, Baluardo Partigiani n. 9/A presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballare', dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“gli esponenti, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi
CHIEDONO CHE
1 l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Novara, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione allegata, Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti:
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i coniugi con collocamento
Per_1 alternato: la residenza di , in accordo con il padre, è stata già trasferita presso l'abitazione
Per_1 materna e i coniugi concordano che starà una settimana con il papà e una settimana con la
Per_1 mamma dal lunedì mattina alla domenica sera con facoltà di entrambi i genitori di vedere la figlia quando desiderano e secondo le esigenze di nella settimana in cui è con l'altro genitore previo
Per_1 accordo;
Sempre fatti salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, trascorrerà le vacanze
Per_1 natalizie e pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € Pt_1 Per_1
400,00 mensili da versarsi in favore della signora entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, somma che dovrà essere rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. I coniugi si impegnano sin da subito a sostenere nella misura del 50% ciascuno il costo del pasto che Per_1 dovrà sostenere per mangiare due volte alla settimana fuori casa per impegni scolastici
- I coniugi dichiarano altresì che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
- Gli istanti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione della minore sugli stessi.
- I coniugi chiedono disporsi l'omologa delle presenti condizioni di separazione consensuale.
Le parti chiedono altresì
CHIEDONO che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 dalla separazione personale dei coniugi, sia disposto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni sopra richieste”.
Per il P.M:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Oleggio in data 6 settembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2019.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata a Borgomanero in [...] Persona_2
16/11/2012).
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
2 Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/07/2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare. Il parere del Pubblico Ministero è pervenuto in data 12/09/2024.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
13/12/2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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