Sentenza 8 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2002, n. 15748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15748 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO1 5748/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU PRIM A DI CASSAZIONE Oggetto cumulo di SEZIONE LAVORO benefici previdenziali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 16447/00 Consigliere Cron.36934 BATTIMIELLO Dott. Bruno Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 27/06/02 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. elettivamente 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA TIRONE GIOACCHINA, V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato2002 3083 GIUSEPPE PENNINO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1858/00 del Tribunale di -AGRIGENTO, depositata il 15/06/00 R.G.N. 1080/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Agrigento, Gioacchina NE, dopo aver premesso che il coniuge, titolare di una rendita Inail per malattia professionale nonché di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dall'INPS, era deceduto, affermava di non aver daricevuto la pensione di reversibilità quest'ultimo Istituto, il quale sosteneva essere stato causato il decesso del coniuge dalla malattia professionale e non poter essere cumulati i due benefici, della rendita Inail ai superstiti e della divieto pensione di reversibilità, stante il dell'art. 1, comma 43, 1. 8 agosto 1995 n. 335; Che ad avviso della ricorrente il divieto non operava, onde ella chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondere il beneficio già negato;
che il convenuto, costituitosi, sosteneva dover valere il divieto quando la rendita Inail e la pensione di riversibilità avessero avuto origine, come nella specie, 09110 stesso evento dannoso, vale a dire dell'infortunio malattia professionale seguita da morte;
che il Giudice del lavoro accoglieva la domanda con decisione confermata con sentenza del 15 giugno 3 2000 dal Tribunale, il quale negava che la pensione di riversibilità trovasse la propria causa nell'evento dannoso ed Osservava come essa spettasse grazie ai contributi versati a suo tempo dal defunto, già titolare di una pensione di vecchiaia;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS mentre la NE resiste con , controricorso;
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Istituto lamenta la violazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335 del 1995, sostenendo dover valere il divieto di cumulo ivi previsto poiché le due prestazioni, rendita Inail ai superstiti e pensione di riversibilità, trovavano origine nel medesimo fatto materiale, Jossia nella malattia professionale che causò il decesso del coniuge dell'attuale ricorrente;
che il motivo non è fondato;
che l'art. 1, comma 43, cit. dispone per quanto qui interessa: "le pensioni di inabilità, di reversibilità о l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la Vecchiaia ed superstiti, 4 liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per 10 stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della 30 giugno 1965, n. 1124, fino аRepubblica concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti"; Che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona а causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, quand' anche la malattia indennizzata con rendita provochi la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita Inail, 5 allo stesso modo che il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti;
che 1' "obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti dell'infortunato sul lavoro, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dell'art. 1, comma 2, d.l.24 novembre 2000 n. 346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n. 388) e dagli art. 78, comma 20, e 73 comma 1 della stessa legge n. 388/2000 5 abolitive di ogni divieto di cumulo per i superstiti ✗; che, rigettato il ricorso, le oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002. To pr - H Cousigliere extensore: Federico Porill. Je Presidente 072-60 6 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI R A, TASSA O DIRITT O DELL'ART. 10 BELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 M E R R M O C P U S