Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1157 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
6 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 07/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1157/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito assistenziale;
T R A
(C.F. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. M. G. Festa;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentanti p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Angela Laganà e Dario Adornato;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha impugnato il
CP_ provvedimento dell' di Reggio Calabria del 17 gennaio 2023 l' attestante l'esistenza di un CP_1
indebito pari ad euro 5.790,41, relativo all'indennità di accompagnamento, corrisposta sulla pensione cat. INVCIV n. 07144723 per il periodo dal 1.11.2021 al 31.01.2023.
Affermando che il motivo dell'indebito risiedesse nella revoca della predetta indennità di accompagnamento disposta dall'ente previdenziale a seguito di visita di verifica effettuata dalla
Commissione medica in data 8.11.2022, ha eccepito l'illegittimità della pretesa giacché, per disposizione di legge, la revoca della pensione di accompagnamento a seguito di verifica può avere effetto solo per il futuro, così come peraltro esplicitato in sede di verbale della commissione medica.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, dopo avere eccepito - con mera formula di stile - la decadenza, la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, ha sottolineato – nel merito – che nel caso di specie, la ripetizione di indebito – come evincibile dal provvedimento del 17 gennaio
2023, era connessa alla revoca dell'indennità di accompagnamento solo per quanto attiene alle mensilità di dicembre 2022 e gennaio 2023, a dispetto della restante parte dipendente da un controllo sulle condizioni reddituali del ricorrente all'esito del quale erano emerse cndizioni reddituali sopra soglia che escludevano la sussistenza del diritto all'assegno di invalidità fruito dal
2021 (Pensione InvCiv n. 07144723).
Ha concluso di conseguenza domandando il rigetto del ricorso.
****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
CP_ Il thema decidendum, ha ad aggetto un'azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate a titolo di pensione di invalidità, tra il novembre 2021 e il dicembre
2023 e di indennità di accompagnamento del mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 (revocata a seguito di visita di verifica del 8.11.2022), quantificate in euro 5.740,91.
1. Rileva innanzitutto il decidente l'infondatezza delle eccezioni di decadenza, improcedibilità e prescrizione avanzate da parte resistente.
Non solo il ricorso amministrativo è stato preventivamente esperito, così come previsto dall'art. 7 della legge 533 del 1973, ma il ricorso giudiziale è stato incardinato nel termine di un anno decorrente dal compimento dei 120 giorni successivi alla proposizione dello stesso, secondo il disposto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che deve ritenersi decennale e decorrente dal momento in cui al ricorrente fu comunicato l'indebito, ossia il 17 gennaio 2023, la sua infondatezza emerge per tabulas.
2. Nel merito, la domanda di accertamento negativo dell'indebito è parzialmente fondata in riferimento all'indebito attinente alla pensione di invalidità e, di contro, infondata relativamente ai ratei dell'indennità di accompagnamento percepiti dopo l'accertamento sanitario dell'8.11.2022.
Essendo pacifico che la pensione di invalidità (così come l'indennità di accompagnamento), scevra da qualsiasi requisito contributivo costituisce misura assistenziale, va premesso - in punto di diritto - che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato non si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, da tempo sostenuto che invece lo stesso è soggetto a regole diverse.
Specificamente, di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022,
n.24180) ha statuito che: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, Sez. Lav n. 29419 del 2018).
Ebbene, nel caso in esame si è in presenza di un indebito, per la parte – quantificata CP_ dall' in euro 4.739,09 – relativa alla pensione (assegno) di invalidità, connesso al requisito reddituale, cui è riservata una disciplina affatto peculiare. Innanzitutto, va premesso che il principio cardine che governa la materia sancisce l'irripetibilità dell'indebito assistenziale in assenza di dolo dell'accipiens, se non a partire dal momento dall'accertamento dell'assenza dei presupposti: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già Controparte_2 conosce o ha l'onere di conoscere (Cassazione civ. sez. Lavoro 30.06.2020 n. 13223)”.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune precondizioni essenziali perché la regola dell'irripetibilità possa operare, valorizzando la necessità che l' CP_1 abbia l'effettiva disponibilità dei dati reddituali del pensionato e quest'ultimo non le ometta o non le dichiari infedelmente, configurandosi in questi casi il dolo dell'accipiens, ostativo, come anticipato, all'irripetibilità.
L'irripetibilità, infatti, non può operare nel caso in cui il percettore ometta le comunicazioni obbligatorie: infatti l'art. 13, comma 1 della legge n. 412 del 1991 stabilisce che l'omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, se non già noti all'ente erogatore, consentono l'incondizionata ripetizione dell'indebito.
Va osservato che dal primo gennaio 2010 l'obbligo a carico dei pensionati di segnalare agli enti previdenziali le proprie condizioni reddituali, prima particolarmente intenso, è stato ridimensionato dall'art. 15, c. 1, del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in l. 3 agosto 2009
n. 102.
Tale disposizione, allo specifico fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ha imposto, a decorrere proprio dal 1° gennaio
2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all' e agli altri enti di previdenza CP_1
e assistenza obbligatoria telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Pertanto il pensionato può ora limitarsi a presentare all'amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi e sarà onere di quest'ultima trasmetterla all' per effettuare CP_1
le conseguenti verifiche. D'altro canto, non essendo venuto del tutto meno. l'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' , quest'ultimo persiste oramai in via residuale, potendo difatti CP_1 profilarsi solo allorquando l' non abbia, in ragione della mancata Controparte_3
presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito, la disponibilità del dato. CP_ Ebbene, nel caso in esame l' non ha in alcun modo allegato di non essere stato messo tempestivamente nelle condizioni di conoscere i dati reddituali del ricorrente né, in altro modo e per altri versi, che lo stesso non potesse fare legittimo affidamento sul diritto a percepire la prestazione della pensione di invalidità e si trovasse, quindi, in una condizione di dolo. Né circostanze idonee a escludere la buona fede in capo all'accipens possono essere desunte dagli atti di causa.
Pertanto, benché dal controllo dei dati fiscali sia emerso che tali somme erogate a titolo di pensione di invalidità siano state erogate illegittimamente (palesemente il reddito imponibile -
CP_ correttamente preso a parametro di riferimento dall' (Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020,
n.16599) relativo all'anno d'imposta 2021 superava la soglia massima fissata dalla legge), le stesse devono ritenersi irripetibili.
3. Trattamento diverso merita l'indebito relativo ai ratei dell'indennità di
CP_ accompagnamento (quantificati dall' in euro 1.051,32) erogati dopo l'accertamento ad opera della Commissione medica dell'8.11.2022 che sancì il venir meno del requisito sanitario.
Sulla base di pacifico principio della giurisprudenza di legittimità a mente del quale
“L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022,
n. 24180)”, deve ritenersi per questa parte il ricorso infondato.
4. Il parziale accoglimento del ricorso consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste al ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile quantificate in euro 4.739,09.
Rigetta nel resto.
Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 07/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo