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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68513 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Desiderato Pietri n. 36, presso lo studio dell'avv. Paola
FI che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via Laura Mantegazza n. 71, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Ferrante che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 26/6/2024 da intendersi integralmente trascritto pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi, i verbali di causa, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure sinteticamente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15839/2022 emesso da Parte_1
questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 82.560,00 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture nn. n. 14/21,
16/21, 1/22, 3/22, 4/22 e 7/22, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “..in via principale accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell'odierna opposta in quanto non provata in fatto e in diritto, nel suo preciso ammontare rispetto al d.i. opposto e per l'effetto delle contestazioni di cui in narrativa revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. n.
15839/2022 fondandosi solo su fatture e non esistendo alcun contratto … Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze in favore del procuratore antistatario.”.
L'opponente ha eccepito, in sintesi, che: 1) i lavori edili che aveva commissionato alla Controparte_1
non erano quelli specificati nelle fatture oggetto d'ingiunzione e gli importi da corrispondere non
[...]
erano quelli indicati dalle stesse;
2) le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, essendo atti formati ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non potevano da sole dimostrare la tipologia di lavori e i corrispettivi richiesti.
L'opposta, ritualmente citata in giudizio, non si è tempestivamente costituita e ne è stata dichiarata, pertanto, la contumacia.
La si è poi costituita tardivamente e ha chiesto di essere rimessa in termini “ai fini Controparte_1 della costituzione in giudizio e la formulazione dei mezzi di prova” sostenendo che “con il mal funzionamento del Server ed i blocchi telematici per la consultazione ci si è trovati a controllare la
pagina 2 di 7 causa quando oramai era già stata svolta con la dichiarazione della contumacia e rinviata per precisazione delle conclusioni al 06.03.2024”.
La ha inoltre chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In ogni caso rigettare Controparte_1
l'opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta a vedersi riconoscere le somme dedotte in giudizio e azionate nel decreto opposto, rigettare l'opposizione e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 82.560,00 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa. In via di estremo subordine condannare l'opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa”.
L'opposta, a tal fine, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'opposizione avversaria per genericità o comunque ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto, sempre in sintesi, che controparte, nell'atto di citazione, aveva ammesso l'esistenza del contratto, dei lavori, e della sua debenza e, pertanto, residuava solo il problema di quantificare il credito azionabile e, a tal fine, erano ampiamente sufficienti ed idonee le fatture allegate al fascicolo monitorio, la cui formale regolarità non era stata contestata.
All'udienza del 26/9/2023, il Giudicante ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'opposta e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per conclusioni all'udienza del
26/6/2024.
Alla suddetta udienza del 26/6/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini si cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla CP_1
[...]
Invero l'assunto di parte opposta secondo il quale: “la mancata tempestiva costituzione e la mancata partecipazione all'udienza e lo svolgimento dei relativi adempimenti sono da imputarsi al cattivo funzionamento dei sistemi telematici” in assenza di un qualsivoglia supporto probatorio, costituisce una mera allegazione che, in quanto tale, non integra un motivo idoneo all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini.
Oltretutto è stata confermata come prima udienza, l'udienza fissata dall'opponente con l'atto di citazione e che quindi era a conoscenza della opposta a seguito della rituale notifica di tale atto.
Ne deriva che non sussistono i presupposti per rimettere in termini la Controparte_1
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta deve essere disattesa.
pagina 3 di 7 Va ricordato in proposito che l'art. 164, 4° comma, c.p.c. dispone che la citazione è nulla se è omesso,
o risulta assolutamente incerto, il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo (cioè l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
La ratio della norma è evidentemente quella di garantire la valida instaurazione del contraddittorio, ponendo il convenuto “nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
12/11/2003, n. 17023).
Si deve inoltre rammentare che la declaratoria di nullità della citazione - nullità che del resto si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto nei suoi requisiti (v. Cass. citata).
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, l'opponente ha indicato nell'atto introduttivo sia il petitum (avendo chiesto di revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. opposto), sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (ovvero l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte in quanto non provata nel suo preciso ammontare rispetto al d.i. opposto, fondandosi la stessa solo su fatture e non esistendo alcun contratto stipulato tra le parti).
Del resto, l'attività difensiva comunque dispiegata dall'opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Passando all'esame del merito, occorre ricordare in diritto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, con quest'ultima si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Si deve altresì evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto pagina 4 di 7 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, alla luce dei suesposti principi e a fronte della contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti costitutivi del credito azionato in monitorio ovvero della tipologia di lavori che erano stati appaltati e dei relativi corrispettivi che erano stati concordati, gravava sulla – attrice in senso Controparte_1
sostanziale –, l'onere di fornire la esauriente dimostrazione del titolo sul quale è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e quindi del contratto stipulato tra le parti dal quale ricavare i suddetti elementi, onere che, tuttavia, non è stato adeguatamente assolto.
Invero, deve in primo luogo evidenziarsi che la documentazione allegata in questa sede dall'opposta non può essere presa in considerazione, essendosi tale parte costituita quando il termine per le produzioni istruttorie era abbondantemente spirato.
E' noto, infatti, che nel rito ordinario il termine per l'indicazione dei mezzi istruttori, previsto dal legislatore al fine della delimitazione del thema probandum e per garantire un sollecito ed ordinato svolgimento del giudizio, comporta una preclusione sia per le prove costituende sia per quelle precostituite (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2003, n. 15646).
Né appaiono utilizzabili i documenti che erano stati depositati nella fase monitoria.
A tal proposito si osserva che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo
è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, a entrare nel fascicolo del ricorrente-opposto, restando a carico di tale parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. Civ, Sez. I, 17603/2013; Cass. Civ. Sez. III, 8955/2006; Cass. Civ.,
Sez. III, 19992/2004).
Non si ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa al carattere “nuovo” o meno della produzione in appello di documenti che erano stati in origine depositati con il ricorso per ingiunzione ma non erano stati nuovamente depositati nel corso del pagina 5 di 7 giudizio di opposizione – hanno stabilito che “i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado”, concludendo nel senso che se “la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dell'art. 345 c.p.c., ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14475/2015).
Tuttavia, si ritiene che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite debba essere interpretato nel senso che l'esigenza di non dispersione della prova e l'unitarietà delle fasi in cui si articola il procedimento d'ingiunzione, da un lato, consentono al ricorrente-opposto, che nella fase di opposizione non abbia depositato i documenti posti alla base del decreto ingiuntivo, di allegarli nel giudizio di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., ma, dall'altro lato, non lo liberano dall'onere di allegare la predetta documentazione nel giudizio di opposizione.
La stessa decisione delle Sezioni Unite, del resto, sembra prendere le mosse dal presupposto che, laddove l'opposto non produca i documenti depositati nella fase monitoria unitamente al decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non sia tenuto ad acquisirli d'ufficio, con la conseguenza che, a tale omessa allegazione, potrà porre rimedio l'interessato in sede di appello.
Tale soluzione risulta la più coerente con il principio dispositivo enunciato nell'art. 115 c.p.c., che deve essere interpretato alla luce della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché con la previsione che il giudice possa esercitare poteri officiosi in materia istruttoria solo laddove ciò sia espressamente stabilito dalle legge (come avviene, ad esempio, nei casi di cui agli artt. 117, 118, 231,
257 e 281 ter c.p.c.); a ciò si aggiunge che nell'ordinamento processuale non è rinvenibile alcuna norma che preveda un obbligo della cancelleria del giudice dell'opposizione di richiedere il fascicolo monitorio, come previsto invece dall'art. 347 c.p.c. per il giudizio di appello, con riferimento al fascicolo di primo grado.
Va comunque precisato che, anche a voler considerare i suddetti documenti utilizzabili, gli stessi non sarebbero comunque sufficienti, a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dalla opposta.
Invero la ha prodotto in sede monitoria esclusivamente le fatture oggetto Controparte_1
d'ingiunzione, che, come noto, non costituiscono prova del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II n.
26048/2024) e le diffide ricevute da due suoi lavoratori che appaiono del tutto inconferenti.
Va altresì evidenziato per completezza motivazionale, che, anche a voler ritenere il contratto non contestato, non è stata fornita alcuna prova di una concordata quantificazione dei compensi richiesti e, pertanto, non può dirsi assolto il necessario onere dimostrativo in ordine al quantum.
pagina 6 di 7 Diversamente da quanto afferma l'opposta, invero, non è sufficiente la produzione delle fatture per ritenere documentalmente comprovata la quantificazione del corrispettivo. A tal fine è infatti imprescindibile la prova di un accordo tra le parti sul punto che, tuttavia, la non ha Controparte_1
in alcun modo fornito.
L'opposizione avanzata dalla va dunque accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando la tariffa minima per le cause comprese nello scaglione di riferimento considerando la elementarità della fattispecie e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dalla revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15839/2022;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore Paola FI, avvocato dichiaratosi antistatario della che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.458,00 di cui € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Roma 10/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68513 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in Via Desiderato Pietri n. 36, presso lo studio dell'avv. Paola
FI che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via Laura Mantegazza n. 71, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Ferrante che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 26/6/2024 da intendersi integralmente trascritto pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi, i verbali di causa, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e le note di trattazione scritta.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure sinteticamente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15839/2022 emesso da Parte_1
questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 82.560,00 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture nn. n. 14/21,
16/21, 1/22, 3/22, 4/22 e 7/22, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “..in via principale accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell'odierna opposta in quanto non provata in fatto e in diritto, nel suo preciso ammontare rispetto al d.i. opposto e per l'effetto delle contestazioni di cui in narrativa revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. n.
15839/2022 fondandosi solo su fatture e non esistendo alcun contratto … Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze in favore del procuratore antistatario.”.
L'opponente ha eccepito, in sintesi, che: 1) i lavori edili che aveva commissionato alla Controparte_1
non erano quelli specificati nelle fatture oggetto d'ingiunzione e gli importi da corrispondere non
[...]
erano quelli indicati dalle stesse;
2) le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, essendo atti formati ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non potevano da sole dimostrare la tipologia di lavori e i corrispettivi richiesti.
L'opposta, ritualmente citata in giudizio, non si è tempestivamente costituita e ne è stata dichiarata, pertanto, la contumacia.
La si è poi costituita tardivamente e ha chiesto di essere rimessa in termini “ai fini Controparte_1 della costituzione in giudizio e la formulazione dei mezzi di prova” sostenendo che “con il mal funzionamento del Server ed i blocchi telematici per la consultazione ci si è trovati a controllare la
pagina 2 di 7 causa quando oramai era già stata svolta con la dichiarazione della contumacia e rinviata per precisazione delle conclusioni al 06.03.2024”.
La ha inoltre chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In ogni caso rigettare Controparte_1
l'opposizione per i motivi di cui in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta a vedersi riconoscere le somme dedotte in giudizio e azionate nel decreto opposto, rigettare l'opposizione e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 82.560,00 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa. In via di estremo subordine condannare l'opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa”.
L'opposta, a tal fine, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'opposizione avversaria per genericità o comunque ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto, sempre in sintesi, che controparte, nell'atto di citazione, aveva ammesso l'esistenza del contratto, dei lavori, e della sua debenza e, pertanto, residuava solo il problema di quantificare il credito azionabile e, a tal fine, erano ampiamente sufficienti ed idonee le fatture allegate al fascicolo monitorio, la cui formale regolarità non era stata contestata.
All'udienza del 26/9/2023, il Giudicante ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'opposta e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per conclusioni all'udienza del
26/6/2024.
Alla suddetta udienza del 26/6/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini si cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla CP_1
[...]
Invero l'assunto di parte opposta secondo il quale: “la mancata tempestiva costituzione e la mancata partecipazione all'udienza e lo svolgimento dei relativi adempimenti sono da imputarsi al cattivo funzionamento dei sistemi telematici” in assenza di un qualsivoglia supporto probatorio, costituisce una mera allegazione che, in quanto tale, non integra un motivo idoneo all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini.
Oltretutto è stata confermata come prima udienza, l'udienza fissata dall'opponente con l'atto di citazione e che quindi era a conoscenza della opposta a seguito della rituale notifica di tale atto.
Ne deriva che non sussistono i presupposti per rimettere in termini la Controparte_1
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta deve essere disattesa.
pagina 3 di 7 Va ricordato in proposito che l'art. 164, 4° comma, c.p.c. dispone che la citazione è nulla se è omesso,
o risulta assolutamente incerto, il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo (cioè l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
La ratio della norma è evidentemente quella di garantire la valida instaurazione del contraddittorio, ponendo il convenuto “nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
12/11/2003, n. 17023).
Si deve inoltre rammentare che la declaratoria di nullità della citazione - nullità che del resto si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto nei suoi requisiti (v. Cass. citata).
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, l'opponente ha indicato nell'atto introduttivo sia il petitum (avendo chiesto di revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. opposto), sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (ovvero l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte in quanto non provata nel suo preciso ammontare rispetto al d.i. opposto, fondandosi la stessa solo su fatture e non esistendo alcun contratto stipulato tra le parti).
Del resto, l'attività difensiva comunque dispiegata dall'opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Passando all'esame del merito, occorre ricordare in diritto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, con quest'ultima si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Si deve altresì evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto pagina 4 di 7 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, alla luce dei suesposti principi e a fronte della contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti costitutivi del credito azionato in monitorio ovvero della tipologia di lavori che erano stati appaltati e dei relativi corrispettivi che erano stati concordati, gravava sulla – attrice in senso Controparte_1
sostanziale –, l'onere di fornire la esauriente dimostrazione del titolo sul quale è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e quindi del contratto stipulato tra le parti dal quale ricavare i suddetti elementi, onere che, tuttavia, non è stato adeguatamente assolto.
Invero, deve in primo luogo evidenziarsi che la documentazione allegata in questa sede dall'opposta non può essere presa in considerazione, essendosi tale parte costituita quando il termine per le produzioni istruttorie era abbondantemente spirato.
E' noto, infatti, che nel rito ordinario il termine per l'indicazione dei mezzi istruttori, previsto dal legislatore al fine della delimitazione del thema probandum e per garantire un sollecito ed ordinato svolgimento del giudizio, comporta una preclusione sia per le prove costituende sia per quelle precostituite (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2003, n. 15646).
Né appaiono utilizzabili i documenti che erano stati depositati nella fase monitoria.
A tal proposito si osserva che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo
è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, a entrare nel fascicolo del ricorrente-opposto, restando a carico di tale parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. Civ, Sez. I, 17603/2013; Cass. Civ. Sez. III, 8955/2006; Cass. Civ.,
Sez. III, 19992/2004).
Non si ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa al carattere “nuovo” o meno della produzione in appello di documenti che erano stati in origine depositati con il ricorso per ingiunzione ma non erano stati nuovamente depositati nel corso del pagina 5 di 7 giudizio di opposizione – hanno stabilito che “i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado”, concludendo nel senso che se “la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dell'art. 345 c.p.c., ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14475/2015).
Tuttavia, si ritiene che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite debba essere interpretato nel senso che l'esigenza di non dispersione della prova e l'unitarietà delle fasi in cui si articola il procedimento d'ingiunzione, da un lato, consentono al ricorrente-opposto, che nella fase di opposizione non abbia depositato i documenti posti alla base del decreto ingiuntivo, di allegarli nel giudizio di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., ma, dall'altro lato, non lo liberano dall'onere di allegare la predetta documentazione nel giudizio di opposizione.
La stessa decisione delle Sezioni Unite, del resto, sembra prendere le mosse dal presupposto che, laddove l'opposto non produca i documenti depositati nella fase monitoria unitamente al decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non sia tenuto ad acquisirli d'ufficio, con la conseguenza che, a tale omessa allegazione, potrà porre rimedio l'interessato in sede di appello.
Tale soluzione risulta la più coerente con il principio dispositivo enunciato nell'art. 115 c.p.c., che deve essere interpretato alla luce della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché con la previsione che il giudice possa esercitare poteri officiosi in materia istruttoria solo laddove ciò sia espressamente stabilito dalle legge (come avviene, ad esempio, nei casi di cui agli artt. 117, 118, 231,
257 e 281 ter c.p.c.); a ciò si aggiunge che nell'ordinamento processuale non è rinvenibile alcuna norma che preveda un obbligo della cancelleria del giudice dell'opposizione di richiedere il fascicolo monitorio, come previsto invece dall'art. 347 c.p.c. per il giudizio di appello, con riferimento al fascicolo di primo grado.
Va comunque precisato che, anche a voler considerare i suddetti documenti utilizzabili, gli stessi non sarebbero comunque sufficienti, a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dalla opposta.
Invero la ha prodotto in sede monitoria esclusivamente le fatture oggetto Controparte_1
d'ingiunzione, che, come noto, non costituiscono prova del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II n.
26048/2024) e le diffide ricevute da due suoi lavoratori che appaiono del tutto inconferenti.
Va altresì evidenziato per completezza motivazionale, che, anche a voler ritenere il contratto non contestato, non è stata fornita alcuna prova di una concordata quantificazione dei compensi richiesti e, pertanto, non può dirsi assolto il necessario onere dimostrativo in ordine al quantum.
pagina 6 di 7 Diversamente da quanto afferma l'opposta, invero, non è sufficiente la produzione delle fatture per ritenere documentalmente comprovata la quantificazione del corrispettivo. A tal fine è infatti imprescindibile la prova di un accordo tra le parti sul punto che, tuttavia, la non ha Controparte_1
in alcun modo fornito.
L'opposizione avanzata dalla va dunque accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando la tariffa minima per le cause comprese nello scaglione di riferimento considerando la elementarità della fattispecie e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dalla revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15839/2022;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore Paola FI, avvocato dichiaratosi antistatario della che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.458,00 di cui € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Roma 10/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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