Articolo 2 della Legge 12 luglio 1950, n. 591
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 settembre 1950
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Versione
19 gennaio 1952
Art. 2. null a osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell' art. 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all' art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591 , e' prorogato al 30 giugno 1952."
Entrata in vigore il 19 gennaio 1952