Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2024, proposto da:
Parco Eolico di San Vito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito Sullo Ionio, non costituito in giudizio;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lega Protezione degli Uccelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto n. 13920 del 3.10.2024 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali - Settore 05 - infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili della Regione Calabria ha decretato “ la decadenza dell’AU (di cui ai dd n. 13446 del 9.7.2009 e successivi n. 15497 del 10.11.2010, n. 18518 del 20.12.2010, n. 7709 dell’1.7.2016) inerente la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato “Parco Eolico di San Vito” sito nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), avente potenza di concessione pari a 50 MW ” e la conseguenziale “caducazione degli effetti di tutti i provvedimenti successivi alla cds dell’11.3.2019 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare ed ove occorra:
- della nota prot. n. 537342 del 26.8.2024 con la quale il Dirigente del Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali - Settore infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili della Regione Calabria, “ in via di autotutela ”, ha dichiarato “ la cessazione dell’efficacia dell’AU (dd n. 13446 del 9.7.2009 e successivi n. 18518 del 20.12.2010, n. 15497 del 10.11.2010, n. 7709 dell’1.7.2016) per decadenza, nonché l’improcedibilità dell’istanza del riavvio del procedimento e della relativa riproposizione della richiesta dell’AU in variante ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato alla Regione Calabria e al Comune di San Vito Sullo Ionio il 30 ottobre 2024 e ritualmente depositato il 4 novembre 2024, la S.r.l. Parco Eolico San Vito è insorta avverso il decreto n. 13920 adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali dell’intimata Regione il 3 ottobre 2024, con cui è stata dichiarata la decadenza dell’Autorizzazione Unica (d’ora in avanti A.U.) inerente la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia eolica denominato “ Parco Eolico di San Vito ” sito nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), della potenza di 50 MW e la conseguenziale caducazione degli effetti di tutti i provvedimenti successivi alla conferenza di servizi dell’11 marzo 2019, nonché avverso la nota n. 537342 del 26 agosto 2024 con la quale il medesimo dipartimento ha dichiarato la cessazione dell’efficacia dell’AU rilasciata il 9 luglio 2009 per intervenuta decadenza, nonché l’improcedibilità dell’istanza del riavvio del procedimento e la relativa riproposizione della richiesta di AU in variante.
1.1. Segnatamente la società istante ha riferito che:
- il progetto originario sottoposto alla Regione comprendeva 25 torri con una potenza complessiva di 62 MW, escluso da VIA da parte della Regione in data 7.11.2006;
- il suddetto progetto è stato autorizzato con provvedimento regionale del 9 luglio 2009, con termine per la fine dei lavori pari a tre anni;
- la realizzazione è iniziata il 5 ottobre 2009;
- con una serie di decreti, analiticamente indicati, sono state concesse proroghe al termine fissato nell’ambito all’A.U.;
- con decreto n. 7709 del 1° luglio 2016, poi, il termine per la fine dei lavori è stato fissato al 31 dicembre 2018;
- l’8 febbraio 2018 e il 26 febbraio 2018 la società ha presentato un’istanza di A.U. e di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D.lgs 152/2006 di una variante non sostanziale per la riduzione del numero delle torri e modifica delle loro dimensioni e potenza;
- nelle more, e prima della scadenza dell’A.U., in data 28 novembre 2018, la società ha presentato un’istanza di proroga del termine finale previsto per la fine dei lavori - di cui al decreto del 9 luglio 2009 e successivi provvedimenti di proroga - dando atto che, rispetto all’istanza in variante, “ Nella conferenza dei servizi conclusiva del 13/09/2018 sono emerse alcune problematiche residuali, a causa delle quali il legale della Società chiedeva la trasformazione della conferenza dei servizi in simultanea in modo da obbligare gli enti rimanenti ad esprimersi in maniera ultima, definitiva e certa contestualizzando eventuali problematiche ”;
- con nota prot. 93995 del 6 marzo 2019 l’U.O.A. foreste, forestazione e difesa del suolo del Dipartimento di presidenza della Regione ha prescritto alla ricorrente una serie di attività ai fini dell’adozione del parere di competenza;
- nell’ambito della terza seduta della Conferenza del 11 marzo 2019, tenutasi in modalità sincrona, è stato dato atto che la ricorrente ha dichiarato di ritirare la richiesta di rilascio dell’A.U. in variante, fatti salvi i pareri conseguiti nel corso del procedimento;
- con decreto del 30 aprile 2019 la Regione ha rinviato la pronuncia sulla proroga, all’adempimento delle prescrizioni richieste dall’UAO foreste, forestazione e difesa, assegnando un termine commisurato alla risoluzione dei problemi insoluti;
- il 29 luglio 2020 la ricorrente ha presentato ulteriore istanza di proroga e il 10 dicembre 2020 ha chiesto il riavvio del procedimento di A.U. in variante rappresentando che i motivi ostativi indicati nell’ambito della c.d.s. erano stati superati;
- la Regione ha quindi convocato la c.d.s. con nota del 28 luglio 2021 dando atto che il funzionario Responsabile dell’UOA con nota del 27 luglio 2021 aveva proposto al RUP la riattivazione del procedimento visto che i motivi ostativi manifestati erano in via di risoluzione;
- nella seconda seduta del 14 marzo 2022 la Conferenza si è conclusa con l’approvazione dell’istanza di A.U. in variante e la previsione di un termine per la fine dei lavori pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, “ a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del rilascio dell’AUR e coerentemente con la proroga stabilita dal Dipartimento competente tutela dell’ambiente ”:
- con nota del 26 agosto 2024 prot. n. 537342 il Settore Infrastrutture Energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili della Regione Calabria - dopo aver rilevato l’avvenuto ritiro da parte della società della richiesta di rilascio dell’A.U. in variante nell’ambito della c.d.s. dell’11 marzo 2019 e aver ritenuto che il successivo provvedimento emesso dal Settore 5 il 30 aprile 2019 risultasse contradditorio nella parte in cui ritiene efficace l’AU originaria, seppur desse atto dell’avvenuta scadenza il 31 dicembre 2018 e che l’istanza di riattivazione del procedimento non era ammissibile a fronte della rinuncia all’istanza, non essendo peraltro state poste in essere le opere di costruzione dell’impianto – ha decretato la decadenza dall’A.U. di cui al DD n. 13446 del 9 luglio 2009;
- con decreto n. 13920 del 30 ottobre 2024, quindi, il Settore Infrastrutture Energetiche ha decretato la decadenza dall’A.U. inerente alla costruzione del parco eolico e delle opere di connessione.
2. Parte istante ha quindi impugnato sia il decreto da ultimo citato, sia la precedente nota del 26 agosto 2024 di improcedibilità dell’istanza di riavvio della procedura di A.U. per intervenuta rinuncia, adducendo i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del punto 15.5 del Dm 10.9.2010. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Carenza istruttoria. Sviamento di potere , nella parte in cui l’amministrazione ha ritenuto che la società, nell’ambito della c.d.s. dell’11 marzo 2019 abbia rinunciato all’istanza di A.U., avendo invece inteso “ congelarla ” nelle more dello svolgimento di una serie di attività strumentali alla conclusione positiva del procedimento e tenuto conto che l’ente Regionale ha, con decreto del 30 aprile 2019, dichiarato di rinviare la concessione della proroga al momento in cui la società avrà ottemperato a quanto richiesto dall’UOA foreste, forestazione e difesa del suolo con nota del 6 marzo 2019, con concessione quindi di una proroga con effetti ex tunc;
2. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 21 nonies e 21 quinquies della L. 241/1990, nonché dagli artt. 12 del DLgs 387/2003 e 7 bis del DLgs 152/2006, dei regolamenti 2022/2577/UE e 2023/223/UE, della Direttiva 2009/28/CE e del PNIEC. Violazione del principio di massima diffusione della FER. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Carenza istruttoria. Sviamento di potere , difettando i presupposti tanto dell’annullamento in autotutela, tanto quelli per la revoca;
3. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2 della L. 244/2017 e 15 del DLgs 79/1999. Violazione dell’ordinanza n. 350/2024 di codesto On.le TAR I. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Carenza istruttoria. Sviamento di potere , nella parte in cui la Regione ha ritenuto che la ricorrente non abbia iniziato le opere sostanziali di costruzione del parco, atteso che la richiesta di A.U. in variante condizionava il quomodo di realizzazione delle opere e quindi la prosecuzione dei lavori;
4. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, illogicità e irragionevolezza. Carenza istruttoria e motivazionale. Sviamento di potere , non avendo l’ente resistente dato adeguata valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente a fronte della comunicazione di preavviso di rigetto.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto del 30 aprile 2019 con cui il “Settore 5” ha rinviato l’autorizzazione della proroga dell’A.U. dopo l’ottemperanza, da parte della società, a quanto richiesto dall’U.O.A. foreste, forestazione e difesa del suolo, assegnando all’uopo una durata temporale ragionevole e commisurata alla risoluzione delle problematiche rilevate e rimaste irrisolte.
Ha poi dedotto, con riferimento al primo motivo di ricorso, l’infondatezza dello stesso attesa l’espressa e inequivocabile rinuncia, da parte della ricorrente, dell’istanza di A.U. in variante e non già la mera richiesta di sospensione del procedimento e che il D.D. n. 537 del 30 aprile 2019, pur essendo contraddittorio, nel ritenere ancora efficace l’atto di autorizzazione originario, prende atto della intervenuta scadenza dello stesso, sicché l’istanza di riattivazione del procedimento di A.U. in variante si è basata su una pregressa autorizzazione ormai inefficace, poiché decaduta.
Quanto poi al secondo motivo, ha rilevato che la decisione in autotutela è stata assunta in conformità al dettato normativo atteso che la ricorrente avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere e che l’interesse al raggiungimento degli obiettivi FER non sarebbe in ogni caso sufficiente a superare le problematiche riscontrate. Ha inoltre dedotto che il quadro di riferimento è mutato - posto che è stato adottato con delibera n. 300 del 22 aprile 2013 il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico con introduzione di un vincolo inibitorio che si estende anche alla costruzione degli impianti di FER con conseguente sussistenza di “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ” che giustificano la revoca in autotutela – e che in ogni caso trattandosi di provvedimento di revoca vincolata, la sussistenza dell’interesse pubblico non costituirebbe un presupposto dell’atto di autotutela.
Quanto al terzo motivo ha poi eccepito che dal 2009 sino al 2018 sono stati realizzati solo i lavori a latere del progetto, senza alcuna opera di costruzione degli impianti.
In ordine poi alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. 214/1990, ha eccepito che il provvedimento impugnato dà conto in maniera esaustiva delle osservazioni presentate, ritenute immeritevoli in quanto non suffragate da elementi di fatto e diritto sufficienti.
4. Si è altresì costituita in giudizio, con un intervento ad opponendum , la lega Italiana Protezione degli Uccelli eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito.
5. Con ordinanza n. 765, emessa il 16.12.2024, confermata in appello l’intestato Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 4 giugno 2025 stante la presenza di altro giudizio connesso, presentato dalla Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli avverso altro atto del medesimo procedimento, è stato disposto un rinvio all’udienza del 19 novembre 2025, attesa l’opportunità di una trattazione contestuale.
A tale udienza pubblica, quindi, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va dato atto che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata dalla resistente e ribadita dall’interventore, è infondata e va respinta.
A parere dell’ente regionale risulta dirimente la mancata impugnazione del decreto dirigenziale 5307 del 30 aprile 2019 con il quale il Dipartimento Sviluppo Economico – Attività produttive – Settore 5, ha rinviato l’eventuale accoglimento della richiesta di proroga del termine ultimo dell’Autorizzazione Unica, del 3.12.2018, al compimento di una serie di attività, trattandosi di un atto soprassessorio e, come tale, immediatamente impugnabile.
L’assunto, per quanto suggestivo, non è condivisibile.
Occorre sul punto precisare che risulta per tabulas che la società resistente, a fronte dell’ottenimento dell’autorizzazione unica, mediante decreto del 9 luglio 2009, con termine finale per il completamento dei lavori fissato per tre anni e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2018, ha presentato istanza di proroga, prima della naturale scadenza del titolo, il 28 novembre 2018 a seguito di presentazione di una variante non sostanziale. Nell’ambito del decreto del 30 aprile 2019, l’amministrazione, preso atto dell’istanza, dell’esito della conferenza di servizi dell’11 marzo 2019 e del ritiro dal parte della stessa società dell’istanza di autorizzazione in variante, sulla base della quale peraltro la stessa richiesta di proroga si poggiava, ha decretato di rinviare l’eventuale concessione della proroga al momento in cui la società avrà ottemperato alle richieste dell’UAO “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, qualora a ciò nulla osti, assegnando peraltro una durata temporale “ commisurata e ragionevole adeguata alla risoluzione dei problemi insoluti sollevati ”.
Orbene l’amministrazione regionale sostiene che il provvedimento suddetto, in quanto immediatamente lesivo, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, pena l’inammissibilità del successivo ricorso avverso il provvedimento di decadenza.
Giova quindi rimarcare che in proposito la giurisprudenza ha chiarito che “ l'atto soprassessorio non è impugnabile solo se ha natura meramente interlocutoria e, dunque, sia inidoneo a manifestare la volontà dell'Amministrazione; al contrario, ove detto atto determini un'interruzione del procedimento, assume un contenuto sostanzialmente reiettivo dell'istanza (...) giacché, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato; come tale, infatti, costituisce un'eccezione alla regola per la quale l'atto procedimentale non è autonomamente impugnabile, perché ha un'immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato " (C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530).
L'adozione di un atto soprassessorio o interlocutorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale costituisce violazione del dovere di procedere tanto nei casi in cui non venga dato avvio al procedimento, quanto in quelli in cui lo stesso non venga concluso con l'emanazione del provvedimento finale. In tali ipotesi, l'interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, essendo legittimato a proporre, indifferentemente, l'azione di annullamento o l'azione avverso il silenzio. Sia pure mediante procedure differenti, il risultato raggiunto è sostanzialmente il medesimo: nel primo caso, il giudice amministrativo annulla l'atto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento finale; nel secondo caso, il giudice amministrativo accerta la sostanziale violazione del dovere di procedere e condanna l'Amministrazione a concludere il procedimento (Consiglio di Stato sez. VI, 23/06/2021, n.4803).
Così perimetrata la nozione di atto interlocutorio e i rimedi astrattamente attivabili, risulta evidente che lo stesso, determinando di fatto un arresto sine die del procedimento, nella parte in cui rinvia a eventi futuri l’assunzione della decisione, come nel caso che ci occupa, configura di fatto un inadempimento, ossia un omesso esercizio del potere decisorio, a fronte del quale, quindi, non è configurabile un autentico onere di agire, bensì una mera facoltà, rimanendo pertanto integra la tutela demolitoria eventualmente esperita avverso l’atto successivo che tale inadempimento faccia venir meno, in maniera pregiudizievole per la parte.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, posto che dopo l’adozione di un atto soprassessorio l’ente competente ha dapprima concesso la proroga, atto favorevole non impugnabile, e poi con nota del 26 agosto 2024 ha dichiarato la cessazione di efficacia dell’A.U e, con il provvedimento del 3 ottobre 2024 la decadenza, tali due atti oggetto del presente giudizio.
Ne consegue quindi che, essendo venuto meno, da un lato, l’inadempimento mediante il provvedimento favorevole e, dall’altro, essendo stati adottati due provvedimenti successivi di inefficacia e revoca dell’A.U. originariamente adottata, tempestivamente impugnati, il ricorso è ammissibile.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei sensi appresso indicati.
Ai fini di una maggiore intellegibilità della decisione, occorre premettere che la sequenza procedimentale, che ha condotto alla declaratoria di decadenza dell’AU rilasciata il 2009 con termine per la conclusione dei lavori, all’esito di proroghe, al 31 dicembre 2018, prende le mosse dalla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione in variante non sostanziale, depositata l’8 febbraio 2018.
Senonché, la conferenza di servizi in modalità sincrona del 13 settembre 2018, indetta per vagliare tale richiesta, attesa l’insussistenza, a parere dell’ente procedente, delle condizioni per l’approvazione, è stata convertita in seduta sincrona al fine di chiarire gli aspetti ostativi emersi. Tale seduta si è effettivamente tenuta l’11 marzo 2019, nell’ambito della quale è stato dato atto che la società, con nota pervenuta il medesimo giorno, in considerazione della comunicazione dell’UOA “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” e fatti salvi tutti i pareri conseguiti nell’ambito del procedimento, ha comunicato il ritiro della propria istanza di variante, fatti salvi tutti i pareri sino ad allora conseguiti nell’ambito del procedimento.
Preso atto del ritiro della richiesta nell’ambito della conferenza di servizi, il 30 aprile 2019, il SEAP ha decretato il rilascio della proroga al momento in cui la società avrà ottemperato a quanto richiesto dell’UOA “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo e ha assegnato un termine commisurato ai tempi tecnici necessari a provvedere, non meglio definito.
Sia la società, sia il Funzionario Responsabile, – rispettivamente con note del 10 dicembre 2020 e 28 luglio 2021 – dato atto che i motivi ostativi all’approvazione dell’AU in variante rappresentati dall’UOA “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” erano stati superati, hanno chiesto la riattivazione del procedimento ed è quindi stata indetta la Conferenza di servizi del 14 marzo 2022, nell’ambito del quale è stata approvata la variante.
Senonché la Regione, all’esito della comunicazione di preavviso di rigetto, ha decretato la decadenza dell’Autorizzazione Unica originata dal decreto del 9 luglio 2009 e scaduta il 31 dicembre 2018, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’esito negativo della seduta della conferenza di servizi dell’11 marzo 2019 in cui si dava atto dell’inammissibilità, allo stato, della domanda di rilascio del titolo in variante e del ritiro dell’istanza da parte della società;
- la circostanza per cui il ritiro della variante avrebbe fatto venire meno il presupposto della richiesta di proroga, che pertanto si riteneva implicitamente rinunciata;
- la ritenuta inidoneità del decreto del SEAP del 30 aprile 2019 a configurare una proroga, avendo lo stesso rimandato l’effettivo assenso ad un evento futuro ed essendo peraltro solo eventuale l’adozione di tale provvedimento;
- la mancata attivazione della società affinché il SEAP si pronunciasse sulla proroga;
- la mancata esecuzione di opere sostanziali.
3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso — con cui la parte ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti legittimanti la declaratoria di decadenza dell’autorizzazione — è fondato.
Giova preliminarmente chiarire, ai fini del decidere, che il provvedimento impugnato, lungi dall’essere sussumibile nelle figure dell’annullamento ovvero della revoca in autotutela, si configura piuttosto quale ipotesi di mera decadenza (Consiglio di Stato nn. 4050 e 4051 del 12 maggio 2025).
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 18/2020, infatti, la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente:
a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
b) per la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto;
c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.
Ne consegue, pertanto, che l’amministrazione, non è tenuta a rispettare i presupposti prescritti dagli articoli 21 quinques e nonies della L. 241/1990, come nella diversa ipotesi in cui eserciti autentici poteri di autotutela, dovendo accertare esclusivamente la sussistenza dei presupposti di legge.
Nel caso di specie tali presupposti sono delineati dall’art. 15.5 delle Linee Guida adottate con il DM 10 settembre 2010 per il procedimento, nella versione vigente ratione temporis, a norma del quale “ l’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia ”. Ne consegue che la proroga è rilasciata su istanza di parte, a condizione che la relativa richiesta sia tempestivamente depositata, anteriormente alla scadenza del termine fissato e risulti adeguatamente suffragata dall’allegazione di circostanze ostative al puntuale rispetto del termine medesimo.
Ciò premesso, nel caso di specie la società ha tempestivamente presentato istanza di proroga in data 28 novembre 2018, anteriormente alla scadenza del titolo abilitativo; nondimeno, la Regione ha differito ogni determinazione al riguardo, subordinandone la definizione all’avvenuta ottemperanza alle richieste formulate dall’U.O.A.
3.1. Così chiariti coordinate giuridiche e presupposti fattuali cui avere riguardo, il Collegio rileva che il provvedimento di decadenza impugnato è censurabile nella parte in cui si fonda su una conclusione non condivisibile, vale a dire la ritenuta definitiva rinuncia, da parte della società, all’ottenimento dell’autorizzazione in variante. Invero, dal compendio documentale versato in atti, considerato nella sua globalità, dalla concreta scansione procedimentale, nonché dalla nota dell’U.O.A. del 6 marzo 2019, unitamente al complessivo comportamento tenuto tanto dall’Amministrazione quanto dalla parte istante, è dato evincere che la società non abbia inteso ritirare integralmente la richiesta di autorizzazione in variante — nel senso di revocare l’istanza introduttiva del relativo procedimento — bensì di sottrarla, in via meramente temporanea, alla valutazione della Conferenza di servizi nell’ambito della seduta del 11 marzo 2019, atteso che i motivi ostativi al rilascio del parere favorevole da parte dell’U.O.A. si sarebbero comunque frapposti all’adozione di una determinazione favorevole in seno alla Conferenza medesima.
Ad onta dell’espressione letterale utilizzata nel verbale e nella relativa nota della società, infatti, sussistono plurimi elementi oggettivi che, ove considerati nel loro complessivo significato, consentono di attribuire alla stessa un contenuto sostanziale difforme, deponendo nel senso di un mero ritiro relativo della domanda dal vaglio della seduta sincrona della Conferenza di servizi dell’11 marzo 2019, e non già di un ritiro tout court dell’istanza nella sua integralità.
In questo senso depongono:
- la circostanza che l’istanza di ritiro è stata presentata “ in considerazione della comunicazione dell’U.O.A. “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ”, ossia in maniera funzionale all’esigenza di ottemperare prima alle richieste dell’Ufficio, per poi sottoporla alla conferenza di servizi;
- la salvezza di tutti i pareri conseguiti sino ad allora, priva di senso se non si fosse voluto proseguire il procedimento verso l’accoglimento dell’istanza;
- l’espressa concessione, disposta nel verbale del 11 marzo 2019, del ritiro “ dalla conferenza di servizi ” dell’istanza in variante e non dal ritiro tout court ;
- della richiesta di riattivazione del procedimento, una volta venuti meno i motivi ostativi che avevano giustificato il “ritiro”, da parte della società ma anche da parte del funzionario responsabile dell’U.O.A., quindi da un organo della stessa amministrazione;
- della stessa decisione, delibata dall’amministrazione, di concedere eventualmente la proroga del termine di fine lavori dell’A.U., una volta ottemperate le prescrizioni dell’U.O.A. “Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo.
Si tratta, invero, di circostanze che, da un lato, non consentono di qualificare la “rinuncia” come equivalente a una formale revoca dell’istanza, ma solo come una temporanea sottrazione alla delibazione della conferenza di servizi, e quindi ad un differimento dell’esame della stessa, e, dall’altro, mettono in luce la comune intenzione — tanto della parte istante quanto dei soggetti istituzionalmente competenti — di superare gli ostacoli che, in quel momento, si frapponevano al favorevole esame della richiesta, riesame che, peraltro, si è poi effettivamente concretizzato. Peraltro diversamente opinando, se si fosse trattato di un autentico ritiro dell’istanza, non troverebbe una logica giustificazione tutta l’attività successiva – volta a superare le problematiche che ne impedivano l’accoglimento – tanto da parte della ricorrente, tanto dell’amministrazione.
Tale rilievo è di per sé sufficiente a infirmare il presupposto portante del provvedimento di decadenza impugnato, dovendosi riconoscere la sussistenza di una valida e motivata istanza di proroga, non incisa quindi dal ritiro della richiesta in variante dall’esame della conferenza nella specifica seduta dell’11 marzo 2019, ma anzi ampiamente sorretta, sul piano motivazionale, dalla complessità dell’iter, effettivamente venuta in rilievo.
Del pari la declaratoria di decadenza non è nemmeno giustificata dalla ritenuta inidoneità del decreto del SEAP del 30 aprile 2019 a configurare un atto di proroga, posto che lo stesso, nella parte in cui rimanda la effettiva statuizione sulla richiesta di proroga ad un evento futuro ed eventuale l’adozione, può semmai essere valutato quale inadempimento all’obbligo di provvedere e non già come provvedimento di diniego, come invece l’amministrazione ha erroneamente ritenuto. Nemmeno rileva la circostanza che la proroga non sia stata concessa tempestivamente, posto, per quel che rileva ai fini del procedimento, risulta tempestiva la relativa richiesta, in quanto presentata prima della natura scadenza del titolo.
3.2. In ordine poi all’esecuzione delle opere va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza d’appello (Cons. Stato, Sez. VI 12 maggio 2025, n. 4051) secondo cui “ in materia non appare corretta l’applicazione degli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica. Non a caso in materia è stata chiarita la differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, ope legis, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ” (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 84 del 14 gennaio 2016).
Nello specifico, il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al termine di “ inizio dei lavori ”.
In quest’ottica, tale termine deve ritenersi rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (i.e, mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).
Il concetto di “ avvio ” ovvero di “ inizio ” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “ concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa ” (cfr. inter alia, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84) e non già come inizio delle opere concrete peraltro, nel caso di specie, correlate nel quomodo proprio all’approvazione della variante, il cui fine è quello di ridurre in numero di torri da 25 a 14 sebbene con una modifica delle loro dimensioni.
4. La fondatezza del primo motivo di ricorso consente l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
Ne consegue, quindi, l’annullamento del provvedimento avversato di decadenza dell’AU nonché di cessazione dell’AU per decadenza e improcedibilità dell’istanza di riavvio del procedimento, meglio dettagliati in epigrafe, con conseguente riattivazione del procedimento di rilascio dell’AU in variante e dei conseguenti subprocedimenti.
5. Le spese di lite, in considerazione dell’accoglimento relativo al vizio procedurale, nonché indubbia equivocità dell’espressione utilizzata dalla società laddove ha avuto riguardo al “ritiro”, inducono il Collegio alla totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | DO RA |
IL SEGRETARIO