TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/25 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 350/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 06.08.2025
da
(C.F. E P.IVA ), in persona del consigliere Parte_1 P.IVA_1 delegato e procuratore generale dott. con sede in Bolzano, Via Parte_2
Leonardo da Vinci, 12
assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Iaber Padellini del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Brescia, via Cefalonia n. 55
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._1 residente a [...]
(C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._2
07.08.1984, residente a [...]8
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Fabio Savoldi del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, Via Pradello n. 2 RICORRENTI
pagina1 di 4 nei confronti di
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Boltiere (BG) via 27 Gennaio n. 8, in persona del socio accomandatario (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
MO il 21.08.1973, residente in [...] Gennaio, n. 8; CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letti i ricorsi rispettivamente proposti da (C.F. E P.IVA Parte_1
), in persona del consigliere delegato e procuratore generale dott. P.IVA_1
con sede in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, 12, Parte_2 [...]
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Pt_3 C.F._1
Valbrona (CO), via Stretta n. 9 e (C.F. Parte_4
, nato in [...] il [...], residente a C.F._2
NO DE (PD), via Piave n. 61/8 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Boltiere (BG) via 27
[...] P.IVA_2
Gennaio n. 8, in persona del socio accomandatario (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
Via 27 Gennaio, n. 8;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 02.12.2025 i ricorrenti hanno insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Boltiere, Comune rientrante nel Circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, non si è Controparte_1 costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile, in tal modo non ottemperando all'onere probatorio sulla stessa ricadente;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, di spedizione e
pagina2 di 4 trasporto in genere, anche per rapporto di agenzia, commissione o rappresentanza, con qualsiasi mezzo meccanico, anche di carattere eccezionale, in italia ed all'estero, per conto proprio e per conto di terzi, con servizi postali, di spedizione, corriere o simili, quale servizio di corriere per pacchi postali, di materiale e merci di qualunque specie e genere, con accessoria attivita' di agenzia di trasporto e per il disbrigo delle pratiche riguardanti il rilascio di autorizzazioni per trasporti di carattere eccezionale, sia per conto proprio che per conto di terzi. ..…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti dei ricorrenti ammontano rispettivamente ad euro 38.681,18 nei confronti di ad euro 5.814,38 nei confronti di Parte_1
e ad euro 5.209,64 nei confronti di , cui Parte_3 Parte_4 vanno aggiunti quelli nei confronti dell'Erario per euro 363.642,46); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, e come desumibile peraltro dalla cessazione dell'attività, comprovata anche dal mancato deposito dei bilanci a far data dal 2012; ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa con Persona_1
Studio in Lovere (BG), via Gregorini n. 91, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
ritenuto che
trattandosi nel caso di specie di società di persone, ai sensi dell'art. 256 C.C.I.I. la dichiarazione di apertura giudiziale della società vada estesa anche al socio accomandatario illimitatamente responsabile
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Boltiere (BG) via 27 Gennaio n. 8, e del socio accomandatario CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente
[...] C.F._3 in Boltiere (BG), Via 27 Gennaio, n. 8; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Teodoro Persona_2
Frizzoni n. 17; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina3 di 4 dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 07.04.2026, ore 11.00;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 350/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 06.08.2025
da
(C.F. E P.IVA ), in persona del consigliere Parte_1 P.IVA_1 delegato e procuratore generale dott. con sede in Bolzano, Via Parte_2
Leonardo da Vinci, 12
assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Iaber Padellini del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Brescia, via Cefalonia n. 55
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._1 residente a [...]
(C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._2
07.08.1984, residente a [...]8
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Fabio Savoldi del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, Via Pradello n. 2 RICORRENTI
pagina1 di 4 nei confronti di
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Boltiere (BG) via 27 Gennaio n. 8, in persona del socio accomandatario (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
MO il 21.08.1973, residente in [...] Gennaio, n. 8; CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letti i ricorsi rispettivamente proposti da (C.F. E P.IVA Parte_1
), in persona del consigliere delegato e procuratore generale dott. P.IVA_1
con sede in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, 12, Parte_2 [...]
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Pt_3 C.F._1
Valbrona (CO), via Stretta n. 9 e (C.F. Parte_4
, nato in [...] il [...], residente a C.F._2
NO DE (PD), via Piave n. 61/8 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Boltiere (BG) via 27
[...] P.IVA_2
Gennaio n. 8, in persona del socio accomandatario (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
Via 27 Gennaio, n. 8;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 02.12.2025 i ricorrenti hanno insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Boltiere, Comune rientrante nel Circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, non si è Controparte_1 costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile, in tal modo non ottemperando all'onere probatorio sulla stessa ricadente;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, di spedizione e
pagina2 di 4 trasporto in genere, anche per rapporto di agenzia, commissione o rappresentanza, con qualsiasi mezzo meccanico, anche di carattere eccezionale, in italia ed all'estero, per conto proprio e per conto di terzi, con servizi postali, di spedizione, corriere o simili, quale servizio di corriere per pacchi postali, di materiale e merci di qualunque specie e genere, con accessoria attivita' di agenzia di trasporto e per il disbrigo delle pratiche riguardanti il rilascio di autorizzazioni per trasporti di carattere eccezionale, sia per conto proprio che per conto di terzi. ..…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti dei ricorrenti ammontano rispettivamente ad euro 38.681,18 nei confronti di ad euro 5.814,38 nei confronti di Parte_1
e ad euro 5.209,64 nei confronti di , cui Parte_3 Parte_4 vanno aggiunti quelli nei confronti dell'Erario per euro 363.642,46); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, e come desumibile peraltro dalla cessazione dell'attività, comprovata anche dal mancato deposito dei bilanci a far data dal 2012; ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa con Persona_1
Studio in Lovere (BG), via Gregorini n. 91, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
ritenuto che
trattandosi nel caso di specie di società di persone, ai sensi dell'art. 256 C.C.I.I. la dichiarazione di apertura giudiziale della società vada estesa anche al socio accomandatario illimitatamente responsabile
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Boltiere (BG) via 27 Gennaio n. 8, e del socio accomandatario CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente
[...] C.F._3 in Boltiere (BG), Via 27 Gennaio, n. 8; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Teodoro Persona_2
Frizzoni n. 17; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina3 di 4 dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 07.04.2026, ore 11.00;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4