Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
La fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva.
Commentario • 1
- 1. Contrabbando di tabacchi: rilevanza penale e recidiva specifica post-depenalizzazione (Giudice Simona Capasso)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2020, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
AND 04000-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1418 Giulio Sarno Presidente - Sent. n. sez. Claudio Cerroni - Consigliere - CC 05/11/2020 - Aldo Aceto - Consigliere - R.G.N. 10586/2020 Gianni Filippo Reynaud Relatore - Fabio Zunica - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO IC NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2020 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sull'istanza presentata da IC NC DO, per quanto qui rileva, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza, emessa il luglio 2017 e divenuta irrevocabile, con cui il medesimo era stata condannato alle pene di legge per il reato di cui agli artt. 291 bis, secondo comma, e 296, secondo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u.l.d.), per aver detenuto, in data 15 gennaio 2016, 1.000 gr. di tabacchi lavorati esteri, sottraendoli al pagamento dell'IVA.
2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 8, d.lgs. n. 8 del 2016 rispetto all'art. 2 cod. pen. - ed anche all'art. 25 Cost. per non essere stata revocata la sentenza, nonostante l'intervenuta depenalizzazione del reato, non essendo rilevante che l'erronea pronuncia sia stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. L'ordinanza impugnata dà atto che, con sent. n. 1830 del 3 luglio 2017 (irrevocabile il 20 settembre 2017), IC NC DO è stato condannato alla pena di 20 giorni di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui agli artt. 291 bis, secondo comma, e 296, secondo comma, t.u.l.d. per aver detenuto, in data 15 gennaio 2016, 1.000 gr. di tabacchi lavorati esteri, sottraendoli al pagamento dell'IVA ed essendo recidivo specifico. L'ordinanza reputa altresì che l'illecito in questione sia stato depenalizzato dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo punito con la sola multa il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri concernenti quantitativi non superiori a dieci chilogrammi convenzionali e ciò anche laddove come nella specie ricorra la - - circostanza aggravante di cui all'art. 296 della recidiva nel contrabbando, che in tal caso prevede la pena della reclusione in aggiunta alla pena della multa. Richiamando un precedente di legittimità (Sez. 3, 35146 del 23/02/2017, Nocerino, n.m.), l'ordinanza ha infatti ritenuto che, per le condotte criminose commesse in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, qual è quella di specie, qualora la fattispecie principale, punita con la sola pecuniaria, sia stata depenalizzata, deve ritenersi del pari depenalizzata l'ipotesi aggravata che preveda la sanzione detentiva nel caso di recidiva. 21 2 L'ordinanza ha tuttavia ritenuto di non poter revocare la sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., essendo ciò precluso in sede esecutiva poiché la sentenza di condanna era intervenuta successivamente all'approvazione della legge di depenalizzazione.
2. A parere del Collegio, quest'ultima argomentazione, nella sua assolutezza, non è corretta, dovendosi piuttosto richiamare il condivisibile principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di "abolitio criminis" non sia stata rilevata dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872). Nel caso di specie, tuttavia, questo principio non può trovare applicazione per essere erronea la valutazione in diritto data dall'ordinanza impugnata, quale più sopra riportata, circa l'intervenuta depenalizzazione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna e, in ogni caso, perché il giudice della cognizione aveva motivatamente escluso che il reato fosse stato depenalizzato.
2.1. Ed invero, il Collegio dissente dall'isolato precedente richiamato nell'ordinanza impugnata in cui, peraltro, l'affermazione di principio costituisce -- un mero obiter dictum aderendo invece al prevalente orientamento giusta il quale, nei casi come quello in esame, la depenalizzazione è limitata ai fatti, puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla fattispecie base di reato, mentre restano puniti quale illecito penale i fatti riconducibili ad ipotesi aggravate che prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva, come nei casi previsti dall'art. 296 t.u.l.d. per la recidiva nel contrabbando, dovendo ora tali fattispecie considerarsi quali autonome figure di reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione;
Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Ed invero, a tale ultima disposizione deve appunto attribuirsi, per un verso, il significato di confermare l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, quello di negarla invece per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate, stante l'esplicita precisazione che, ora, esse sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (art. 8, comma 2, ult. parte, d.lgs. n. 8 del 2016). Né la tesi qui non condivisa può trovare fondamento nell'art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016: nel dettare una disposizione di coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», la norma espressamente conferma l'esclusione dalla 3 M depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate. -come si accennava- la sent. Trib. Napoli Nord del 3 2.2. In ogni caso luglio 2017 (pag. 2) si pone il problema della possibile depenalizzazione del reato a seguito del d.lgs. n. 8 del 2016, ma la esclude proprio perché nella specie era stata contestata e ritenuta l'ipotesi aggravata della recidiva nel contrabbando, da ritenersi ora quale autonoma fattispecie di reato, sicché, quand'anche la conclusione non fosse corretta ciò che, come detto, non è la stessa non - - esecutiva. Trattandosi di questione potrebbe essere rivista in sede espressamente affrontata dal giudice della cognizione, per porre rimedio ad un eventuale errore valutativo sarebbe infatti stata necessaria l'impugnazione della sentenza sul punto, non potendo il giudice dell'esecuzione riesaminare questioni espressamente affrontate e decise dalla sentenza divenuta definitiva inter partes, giusta il principio affermato in tema di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., cui deve riconoscersi portata generale (cfr., anche in motivazione, Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, B., Rv. 262327, in tema di applicazione di pene accessorie;
per un'applicazione in tema di reato continuato, v. Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Fimiani, Rv. 246664).
3. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 novembre 2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Giulio Sarno Gianni Filippo Reynaud سط Joulin DEPOSITATA IN CANCELL A ML - 2 FEB 2021 ESPERTO ILCAN Luan 4