Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2563/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. BECHINI IVAN, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Rocco Totaro Per 'avv. DELLO STROLOGO FRANCESCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate,
insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECHINI IVAN, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA SANTA TRINITA 27 59100 PRATO, presso il difensore avv. BECHINI
IVAN PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLO STROLOGO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA DI NOVOLI N. 33/15 FIRENZE, presso il difensore avv. DELLO STROLOGO FRANCESCA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.09.2023, l'ing. dipendente, dal 1999, del Parte_1 CP_1
con qualifica di specialista in attività tecniche e progettuali, ex cat. D5, assegnato alla U.O.
[...]
e Manutenzione – Servizi Tecnici, nel Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, ha Parte_2 chiesto all'intestato Tribunale di: “- Accertare e dichiarare che, nei modi, nei tempi e per le ragioni di fatto e diritto meglio descritte in narrativa, il Lavoratore ha diritto alla corresponsione degli incentivi tecnici nella misura di € 3.349,75, od in quella diversa, anche maggiore, che risulterà di Giustizia, e per gli effetti condannare la Datrice al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di detta somma;
-
Condannare a maggiorare tutte le somme di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. nonché ex art. 1224 ss c.c.; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese di CTP e
CTU, ove richieste e ammesse”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto e dedotto: a) che con determina a contrarre n. 67 del 17.03.2020 del Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, il Controparte_1
prevedeva la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria di piazze e strade, mediante la stipula di un Accordo Quadro (poi concluso il 31.07.2020, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 2 54, comma 3, D.lgs. 50/2016), per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro
819.000,00 (v. doc. n. 2); b) che nella predetta determina si faceva espresso riferimento agli incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016, la cui erogazione sarebbe stata disciplinata dal nuovo regolamento comunale per la disciplina del fondo per le funzioni tecniche (approvato il 27.08.2020; v. doc. n. 5 e 6); c) che con la predetta determina venivano approvati gli elaborati tecnici redatti dai progettisti, tra i quali era compreso il ricorrente (relazione tecnica, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico, elenco prezzi, quadro economico, schema di contratto, accordo quadro, schema di contratto applicativo;
v. doc. n. 3); d) che, all'espletamento della procedura di gara d'appalto, seguiva la determina di aggiudicazione del
28.05.2020 (v. doc. n. 4); e) che, sulla base del contratto quadro, venivano conclusi n. 6 contratti applicativi, caratterizzati da propria determina di affidamento, quadro economico, capitolato speciale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione (v. doc. n. 7-12); f) di avere chiesto invano all'amministrazione resistente, all'esito della esecuzione dei lavori, in qualità di direttore dei lavori, la liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 in relazione ai 6 contratti applicativi, con comunicazioni e-mail/lettere del 9.12.2021, del 27.01.2022, del novembre 2022, del 20.12.2022, del
13.03.2023 (v. doc. n. 13, 15, 17); g) di avere diritto alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.lgs.
50/2016, quantificati in complessivi euro 3.349,75 lordi, sussistendo, nella fattispecie, tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare per la loro erogazione.
Si è costituito in giudizio il contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in Controparte_1
quanto infondato, atteso che: a) il regolamento comunale per la disciplina del fondo per le funzioni tecniche, in attuazione dell'art. 113 D.lgs. 50/2016, approvato il 27.08.2020, richiede, quale requisito necessario per il riconoscimento del compenso incentivante, la presenza di tutte e tre le seguenti condizioni: - il lavoro, il servizio o la fornitura devono essere inseriti nella programmazione dell'ente o comunque essere stati approvati dall'ente; - i documenti di gara devono essere provvisti degli elaborati progettuali di gara previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016), dal regolamento attuativo, dalla legislazione vigente, salve le deroghe autorizzate dal RUP;
- il lavoro, il servizio o la fornitura devono essere affidati mediante procedura di selezione del contraente conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ovvero procedura a evidenza pubblica o comparativa, con esclusione dell'affidamento diretto e di lavori a somma urgenza;
b) l'art. 1, comma 6, D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019, prevede che, per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.lgs.
50/216 sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento, con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
c)
3 nel caso in esame difetta il progetto definitivo, essendo presenti, in allegato all'Accordo Quadro, solo la relazione generale e l'elenco prezzi, essendo, peraltro, stata esclusa nella stessa relazione tecnica la possibilità di redigere un computo metrico estimativo che abbia una effettiva attendibilità previsionale;
d) in ogni caso, non ricorre, nella fattispecie, la complessità che dovrebbe caratterizzare l'attività tecnica incentivabile in relazione ad attività di manutenzione ordinaria, trattandosi di attività di piccola e media manutenzione e di piccoli lavori di miglioria senza carattere di urgenza;
e) non sussiste alcun legittimo affidamento tutelabile in capo al ricorrente, in difetto, ulteriormente, di qualsivoglia allegazione in ordine a eventuali pregiudizi di natura risarcitoria subiti dal lavoratore.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 113 D.lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), nella formulazione ratione temporis applicabile, prevedeva che: “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle
4 risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. ((5- bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture))”.
5 L'Art. 1 (Oggetto ed Ambito oggettivo di applicazione) del regolamento del Comune di CP_1 approvato il 27.08.2020, stabilisce che: “1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del
“Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche”, in seguito denominato anche “Fondo”, ai sensi dell'articolo
113 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (in seguito anche
“Codice”) e s.m.i. (D.Lgs. n.285/2017 e L. n.205/2017).
2. Il Fondo di Incentivi per funzioni tecniche è costituito, per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'acquisizione dell'opera pubblica, servizio o fornitura.
3. Il fondo di cui al presente regolamento è ripartito in due parti: una denominata “Fondo incentivante”, alla quale è destinato l'80% delle risorse finanziarie complessive e destinata all'incentivo dei dipendenti secondo il presente Regolamento, e una denominata “Fondo per l'innovazione tecnologica”, in seguito anche “Fondo per l'innovazione”, alla quale è destinata il rimanente 20% ed è trattato al Capo III del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art.113 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, l'80% del Fondo è destinato a incentivare i dipendenti incaricati delle attività di seguito specificate: a) Attività di programmazione della spesa per investimenti b) attività per la verifica dei progetti c)attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
e) attività di responsabilità unico del procedimento;
f) attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
g) attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità; h) attività di collaudo statico. i) Attività di collaborazione tecnico/giuridico- amministrativo. La sua ripartizione viene effettuata in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle assunte, alla complessità dell'opera ed all'effettivo rispetto dei costi e dei tempi stabiliti in fase di progetto, nel corso della realizzazione della stessa.
5. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui al co.4 del presente articolo affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui agli art.10.
Costituiscono requisito necessario al riconoscimento del compenso incentivante al personale la presenza di tutte e tre le seguenti condizioni: • il lavoro, il servizio o la fornitura devono essere inseriti nella programmazione dell'Ente o comunque essere stati approvati dall'Ente; • i documenti di gara devono essere provvisti degli elaborati progettuali di gara previsti dal Codice dei Contratti
(D.Lgs.50/2016), dal Regolamento attuativo, dalla legislazione comunque vigente, fatte salve le
6 deroghe autorizzate dal RUP;
• il lavoro, il servizio o la fornitura deve essere affidata mediante procedura di selezione del contraente conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero procedura di evidenza pubblica, o comparativa con esclusione dell'affidamento diretto e lavori di somma urgenza.
6. Tutti i progetti, sia essi di lavori, servizi o forniture, devono comprendere tutti gli elaborati, pareri, e nulla osta, verifiche e validazioni prescritti dalle norme vigenti e possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi previsti per l'indizione della procedura di selezione del contraente.
(...) 9. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo gli affidamenti diretti ed i lavori in amministrazione diretta, i beni e servizi acquisiti mediante adesione a convenzioni Consip o prodotti a catalogo del mercato elettronico, e tutti i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti”.
L'art. 1, comma 6, D.L. 32/2019 prevede che: “Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2019 del 9.01.2019, ha affermato che: “La
Sezione è chiamata ad esprimere il proprio avviso in merito alla questione di massima sollevata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con deliberazione n. 103 del 5 ottobre 2018, incentrata sull'interpretazione dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, sulla possibilità che gli incentivi per funzioni tecniche siano riconosciuti in relazione anche agli appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questione analoga è stata già affrontata da questa Sezione in sede nomofilattica e risolta in senso negativo con deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG, in riferimento, però, all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, del d.lgs. n. 163/2006. Gli aspetti innovativi della formulazione della norma sull'incentivazione del personale delle amministrazioni pubbliche contenuta nell'art. 113 richiedono, tuttavia, un nuovo esame della questione alla luce dei più recenti indirizzi interpretativi elaborati dalle Sezioni regionali di controllo. Come già evidenziato nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, “il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all'incentivo per la progettazione
7 di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato”. La discontinuità della ratio della nuova normativa rispetto alla precedente è chiaramente percepibile dai principi contenuti nella legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr, della legge n. 11/2016), dove si precisa che il compenso per le attività tecniche è finalizzato ad “incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera … escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione”. Tale evoluzione normativa è stata lucidamente sintetizzata dalla Sezione di controllo per la Toscana nella seguente espressione:
“L'originaria ratio – rappresentata dalla volontà di spostare all'interno degli uffici attività di progettazione e capacità professionali di elevato profilo e basata su un nesso intrinseco tra opera e attività creativa di progettazione, di tipo libero-professionale (“prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti qualificati” come diceva la pronuncia 51/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti) - è stata gradualmente affiancata e poi sostituita con quella invece rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera” (deliberazione n. 186/2017/PAR del 14 dicembre 2017). Come esattamente rilevato, la nuova disciplina mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, consentendo l'erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex multis, Sezione di controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2016/PAR del 7 dicembre 2016).
L'inserimento tra le attività “incentivabili” previste dal secondo comma dell'art. 113 delle “verifiche di conformità”, che rappresentano le modalità di controllo dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture (cfr. art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016), costituisce ulteriore elemento dal quale è possibile inferire una voluntas legis tesa a stimolare, attraverso gli incentivi, una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione anche dei contratti pubblici di appalto di servizi e forniture (benché per questi ultimi l'incentivo risulti applicabile solo “nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”, nomina richiesta, secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par.
10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità). Il fatto, poi, che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture, comporta che gli stessi si configurino, non più solo come spesa finalizzata ad investimenti, ma anche come spesa di funzionamento e, dunque, come spesa corrente. In tal senso depone la novella introdotta al comma 5-bis dell'art. 113 ad opera dell'art. 1, comma 526, della legge di bilancio n. 205/2017, secondo la quale gli oneri relativi agli incentivi per le
8 funzioni tecniche vanno imputati allo stesso capitolo del bilancio che finanzia i singoli lavori, servizi e forniture, in modo che l'impegno di spesa vada assunto, a seconda della natura (corrente o in c/capitale), nel Titolo I o nel Titolo II dello stato di previsione del bilancio (deliberazione n.
6/SEZAUT/2018/QMIG). In questa rinnovata prospettiva, la circostanza che, nella nuova disciplina, il legislatore non abbia riproposto il divieto, introdotto dal comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n.
163/2006, di ripartire l'incentivazione per le attività manutentive, è ancor più indicativo di una voluntas legis tesa a segnare il superamento del precedente sistema con l'individuazione di margini applicativi più ampi e la rinuncia ad intervenire sulle modalità di riparto del fondo. Una soluzione interpretativa che impedisse di destinare le risorse del fondo a favore del personale interno impegnato nelle attività tecniche connesse a lavori di manutenzione favorirebbe, per questo genere di attività, una realizzazione dell'opera, paradossalmente, meno attenta all'osservanza delle regole dell'arte, dei tempi di esecuzione e dei costi prestabiliti, in antitesi con il principio ispiratore dell'art. 113. Deve peraltro riconoscersi che l'esclusione delle attività manutentive dal criterio di valutazione della complessità delle opere, prevista dal comma 7-ter dell'art. 93, non era 7 dettata da ragioni di ordine sistematico, tant'è che le opere di manutenzione non erano escluse dal comma 7-bis dello stesso art. 93, benché questo, ai fini della determinazione della percentuale effettiva del fondo, ribadisse (senza esclusione alcuna) gli stessi criteri “dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare” già previsti dalla legge n. 109/1994 e riprodotti al comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 (comma, a sua volta, abrogato dall'art. 13 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014).
Occorre, quindi, prendere atto che nel mutato quadro normativo non vi sono motivi ostativi ad includere nell'incentivazione prevista dall'art. 113 anche le attività tecniche strettamente connesse a lavori di manutenzione, svolte cioè all'interno delle fasi procedimentali che connotano gli affidamenti dei contratti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmazione, progettazione, selezione degli operatori economici, stipulazione ed esecuzione del contratto). Per loro natura, i lavori di manutenzione consistono in un'opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un'azione riparativa che rientra nel genere dei “lavori” (come previsto dalla lettera nn) dell'art. 3, del d.lgs. n. 50/2016) e, più in particolare, nel quadro degli “appalti pubblici di lavori”
(quand'anche l'attività manutentiva risulti estranea alle costruzioni edili di cui all'Allegato I). Non si pone, in questo caso, neppure un problema di numerus clausus delle “funzioni tecniche”, oggetto di incentivo secondo il principio di tassatività affermato e ribadito dalla Corte, con riferimento anche al secondo comma dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, argomentando dall'avverbio “esclusivamente” che precede l'elenco delle attività incentivabili. Infatti, le attività manutentive non rientrano tra le
9 “funzioni tecniche” che i dipendenti pubblici svolgono ai fini dell'incentivazione prevista dall'art. 113, in quanto la manutenzione costituisce, appunto, l'oggetto di un appalto di lavori rispetto al quale il personale dell'Amministrazione può svolgere una o più “funzioni tecniche” ad esso correlate. Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, invece, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della 8 determinazione del fondo vincolato
(facendo l'art. 113 espresso riferimento all' “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”). Presupposto ulteriore per il riconoscimento degli incentivi, oltre al rispetto del tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo ed alla previa adozione di un atto interno di natura regolamentare diretto a stabilire criteri e modalità di ripartizione delle risorse tra gli aventi diritto, è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
L'attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con la deliberazione n. 103/2018/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”.
Nella vigenza della precedente normativa, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il compenso incentivante previsto dagli artt. 18 della l. n. 109 del 1994 e 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabili, può essere riconosciuto in relazione ad appalti di lavori di manutenzione solo se, in ragione della particolare complessità delle problematiche realizzative
10 caratterizzanti l'attività manutentiva, venga richiesta al personale tecnico-amministrativo interno all'amministrazione un'attività di programmazione, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, dovendo, pertanto, escludersi dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 7412 del 20/03/2025 (Rv. 674307 - 01).
Sempre con riferimento alla precedente normativa, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 l. n. 109 del 1994 ha natura retributiva e sorge, non solo in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata, ma anche nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento per le modalità di erogazione adottato dall'amministrazione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14641 del 24/05/2024 (Rv. 671214 - 01).
Ciò posto, si ritiene che, nella fattispecie, l'attività de qua non sia incentivabile, in difetto di un progetto definitivo come disciplinato dall'art. 1, comma 6, D.L. 32/2019 (“progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”, da intendersi quale requisito necessario per il riconoscimento del compenso incentivante secondo le previsioni del regolamento comunale per le funzioni tecniche del Comune di del 27.08.2020 (“Costituiscono requisito necessario al CP_1
riconoscimento del compenso incentivante al personale la presenza di tutte e tre le seguenti condizioni:
(…) • i documenti di gara devono essere provvisti degli elaborati progettuali di gara previsti dal
Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016), dal Regolamento attuativo, dalla legislazione comunque vigente, fatte salve le deroghe autorizzate dal RUP;
6. Tutti i progetti, sia essi di lavori, servizi o forniture, devono comprendere tutti gli elaborati, pareri, e nulla osta, verifiche e validazioni prescritti dalle norme vigenti e possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi previsti per l'indizione della procedura di selezione del contraente.”), considerato che, come eccepito da parte resistente in memoria di costituzione, all'Accordo Quadro è stata allegata, oltre all'elenco dei prezzi, soltanto la relazione tecnica, la quale precisava che: “Le opere previste nell'ambito del presente appalto sono relative a lavori di pronto intervento e di ordinaria manutenzione da effettuarsi sia sul patrimonio stradale e relative pertinenze, sia sui resedi esterni degli edifici di proprietà. I luoghi di lavoro sono quindi molteplici e coincidono in pratica con tutto il territorio comunale;
la tipologia è altresì molto varia essendo riferita ad un gran numero di interventi di piccola e media manutenzione che si rivelano di volta in volta indispensabili e spesso imprevedibili. In linea del tutto generale, i lavori previsti dall'appalto saranno quelli di pronto intervento e di riparazione di tutto quanto possa rappresentare un pericolo;
potranno essere eseguiti anche piccoli lavori di miglioria, prevenzione, o adeguamento
11 normativo, che comunque non rivestono un carattere di urgenza. Infatti rientra nella casistica ordinaria che una volta installato un cantiere per procedere ad una riparazione urgente, sia spesso indispensabile eseguire anche ulteriori lavori collaterali non previsti, ma la cui esecuzione diviene consigliabile ed economicamente conveniente, al fine di portare a compimento l'intervento in quella specifica porzione di territorio, nella sua interezza e funzionalità. Pertanto è inopportuno procede ad una specifica elencazione in quanto il suo rispetto non è affatto assicurato dal momento che saranno effettuati interventi a fronte delle urgenze che sistematicamente si manifestano e non secondo l'ordine programmatico generale stabilito dall'ufficio. Occorre inoltre considerare che, vista l'omogeneità dei lavori che si riconducono tutti alle consuete esigenze di manutenzione stradale, la loro descrizione dettagliata non assume un rilevante significato neppure per la ditta appaltatrice al fine di stabilire i mezzi ed il personale necessari per l'esecuzione. Sono infatti indispensabili macchine operatrici, attrezzature per l'edilizia stradale, autoveicoli e mano d'opera in numero e tipologia tali da rientrare nella normale dotazione di ogni ditta specializzata nel settore. Il parametro che riveste la maggiore importanza per l'organizzazione del cantiere è senza dubbio la sua ubicazione, vista l'influenza che il traffico stradale riveste per la sua conduzione. Considerata l'imprevedibilità dei lavori e la necessità di porre rimedio a tutte le situazioni che si possono manifestare, non risulta però chiaramente possibile fornire attendibili indicazioni in merito. Si ritiene opportuno procedere ad una elencazione delle tipologie che risulteranno oggetto dell'appalto suddivisi tra interventi su strade urbane e collinari, che come precisato, comprendono comunque tutti gli ordinari lavori di manutenzione stradale: (…) Le categorie sopra elencate costituiscono una indicazione di base di quanto richiesto poiché le opere compiute, anche se di modesta entità, risultano normalmente composte da più di una tipologia sopra elencata. Questo in quanto, come in precedenza riportato, risulta difficile definire a priori la composizione dei lavori poiché, in corso d'opera, si manifesta sovente l'opportunità di estendere il cantiere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. (…) Per tutto quanto esposto, ne consegue che non é possibile pervenire alla stesura di un computo metrico estimativo che abbia una effettiva attendibilità previsionale. Inoltre l'impossibilità di redigere una stima, è suffragata anche dalla prevalenza di interventi in cantieri di modesta entità, in cui il costo della mano d'opera e dei noli risulta preponderante rispetto a quello dei materiali ed in cui il tempo di installazione del cantiere o del suo raggiungimento, è talvolta preponderante rispetto a quello di esecuzione dei lavori” (v. doc. n.
5 del fascicolo di parte resistente).
Parimenti, ai 6 contratti applicativi risultano allegati soltanto il quadro economico e il capitolato speciale di appalto parte normativa, che rinvia alla relazione tecnica allegata all'accordo quadro.
12 Deve, peraltro, escludersi che sia sufficientemente emersa, nella fattispecie, quella particolare complessità cui fa riferimento la giustizia contabile ai fini della individuazione della attività incentivabile in caso di attività di manutenzione ordinaria, considerato che, nel caso in esame, si tratta di attività di ordinaria manutenzione stradale, di piccola e media manutenzione, e di piccoli lavori di miglioria senza carattere di urgenza, svolti nell'arco di un triennio.
Né, a fronte del difetto dei presupposti previsti dalla normativa primaria e regolamentare per la corresponsione degli incentivi de quibus, può assumere rilievo l'affidamento del dipendente nella loro erogazione, a fronte dell'accantonamento di somme, a tal fine, da parte dell'amministrazione resistente.
Difetta, infine, in ricorso qualsivoglia allegazione in ordine all'an debeatur della domanda risarcitoria, peraltro, indicata nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Considerata la particolare complessità delle questioni oggetto del giudizio, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
13