Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS SA LE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e SAtina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Sb, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGR IA n. XI/6792 in data 2 agosto 2022, recante “ Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie per l'esercizio 2021 a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari – d.g.r. n. 350 del 28 luglio 2010 e s.m.i. – d.g.r. n. 1153 del 21 gennaio 2019 ”, nella parte in cui ha preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi ai fini dell’individuazione delle fasce di complessità e dell’incremento tariffario percentuale annuale spettante alle strutture sanitarie di ricovero e cura (punto 1 del deliberato) e approvato l’Allegato 1 “ Tabelle assegnazioni ”, contenente gli importi riconosciuti alle singole strutture interessate (punto 2 del deliberato), con inserimento della struttura sanitaria SA LE UR nella fascia B, con riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C, con riconoscimento di una maggiorazione del 16%;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14\11\2025, per l’annullamento:
- della medesima DGR IA n. XI/6792/2022, impugnata col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa TA RA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 28/10/2022 e depositato il 15/11/2022 l’esponente, in qualità di Ente unico gestore delle strutture OS SA LE e SA LE UR , entrambe riconosciute come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), accreditate e a contratto con la ATS della Città Metropolitana di Milano per l’erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriali a favore del SSN, ha chiesto l’annullamento della Deliberazione XI/6792 del 2022, con cui la Giunta regionale ha determinato le maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2021.
In particolare, la contestazione concerne la parte del deliberato in cui la Giunta, dopo avere preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi da assegnare ai fini dell’individuazione della percentuale di incremento tariffario spettante alle strutture interessate, ha determinato il valore economico delle maggiorazioni tariffarie per l’anno 2021 secondo i valori di cui all’Allegato 1 “ Tabelle assegnazioni ” (così, il punto 2 della DGR citata). Da tale Tabella, ha spiegato ancora l’esponente, emergerebbe il riconoscimento alla struttura sanitaria SA LE UR di una maggiorazione tariffaria del 10%, inferiore a quella – pari al 16% - riconosciuta in precedenza (per l’anno 2019); e tale riduzione si correlerebbe, stando sempre al predetto Allegato 1, all’inserimento della struttura UR in fascia “B”, anziché in fascia “C”.
Sul punto, la difesa della ricorrente ha osservato come, mancando la esplicitazione vuoi dei dati presi in considerazione per il calcolo del punteggio da attribuirsi con riguardo a ciascuno degli specifici indicatori, vuoi dei calcoli a tal fine eseguiti, detto declassamento sembrerebbe doversi ricondurre al minor punteggio ottenuto dalla struttura medesima rispetto all’indicatore riguardante il numero dei posti letto attivi destinati ad attività didattiche.
Per tale via, il patrocinio attoreo ha rilevato come la Regione sarebbe incorsa, anche per le maggiorazioni dell’anno 2021, nel medesimo errore già commesso per l’esercizio 2020, contestato con il ricorso n. r. g. 1804/2021, pendente dinanzi all’intestato TAR. L’errore sarebbe consistito nell’avere detratto i posti letto dell’Unità operativa di Urologia (UO 4301) - trasferita, a decorrere dal mese di giugno 2020, nella struttura ospedaliera SA LE - solo dal novero dei posti letto convenzionati, lasciando erroneamente invariato il numero dei posti letto totali della struttura medesima, con l’effetto di portare la percentuale dei posti letto attivi destinati alla didattica dal 100% del 2019 al 91,63% del 2020 e, dunque, all’attribuzione per il predetto indicatore di 1 solo punto, di per sé comportante il declassamento della struttura sanitaria a fascia di complessità “B”, con attribuzione di una maggiorazione tariffaria del 10%.
2) Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1) Con il primo, rubricato « violazione dell’art. 97 della costituzione / violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa », si contesta la mancata esplicitazione, nella DGR impugnata, dei dati presi in considerazione con riguardo a ciascun singolo indicatore e dei calcoli effettuati per la determinazione dei punteggi relativi a ciascun singolo indicatore.
2.2) Con il secondo motivo, rubricato « eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti », l’esponente, dopo avere premesso: (a) che l’IRCCS SA LE UR è da qualificarsi “struttura universitaria” ai sensi della DGR n. IX/350/2010; (b) che - in base della vigente normativa regolamentare regionale - le maggiorazioni tariffarie vengono stabilite sulla base di cinque indicatori (ossia: numero di anni di corso; numero di studenti; numero di tutor ospedalieri; numero ore/anno per studente; numero PL didattica/PL totali), ad ognuno dei quali è attribuito un punteggio, in un range da 1 a 3 (a parte l’indicatore numero ora/anno per studente, per il quale il range è tra 1 e 2); (c) che, per quanto qui d’interesse, rispetto all’indicatore che misura la percentuale di posti letto dedicati all’attività didattica universitaria rispetto al totale dei posti letto accreditati e a contratto di cui è dotata la struttura ospedaliera, è prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi: 3 punti, se il valore della frazione è superiore al 93%; 2 punti, se il valore è tra il 44,14 % ed il 93,3%; 1 punto se il valore è inferiore al 44,14%; (d) che la dotazione di posti letto in convenzione con l’Università viene attestata dalla struttura ospedaliera in sede di presentazione della domanda per l’accesso alla maggiorazione e poi fatta oggetto di verifica da parte dell’amministrazione nell’ambito dell’iter istruttorio di riconoscimento dell’incremento tariffario, ha rilevato come, in data 24 febbraio 2022, l’Ente medesimo abbia presentato alla D.G. Welfare della Regione IA la domanda per l’accesso alle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2021 a favore di entrambe le strutture IRCCS di cui essa è unico gestore. E, quanto alla struttura SA LE UR , l’esponente avrebbe dichiarato, quali unità operative (UUOO) in convenzione con l’università, per lo svolgimento di attività didattica, le UUOO di Neurologia, Psichiatria, Recupero e riabilitazione funzionale, Solventi, per un totale complessivo di posti letto dedicati all’attività didattica pari alla totalità dei posti letto attivi presso le dette unità operative e pari alla totalità dei posti letto accreditati e a contratto di cui era dotata la struttura nel 2021. Sicché, ha evidenziato la ricorrente come il rapporto tra posti letto convenzionati e posti letto totali della struttura SA LE UR nel 2021 sarebbe risultato pari al 100%, e avrebbe dovuto condurre, in relazione al predetto indicatore, all’attribuzione di 3 punti. Sicché, pur non risultando esplicitato dall’impugnata DGR XI/6792/2022 il procedimento istruttorio seguito quanto ai dati presi in considerazione ed ai calcoli effettuati per attribuire i punteggi relativamente a ciascuno degli indici valutativi per l’attribuzione della fascia di maggiorazione B, la ricorrente ha ragione di ritenere che, relativamente al ridetto indicatore, come avvenuto lo scorso anno in sede di istruttoria per il riconoscimento della maggiorazione tariffaria per l’esercizio 2020, la resistente abbia erroneamente continuato a calcolare nel novero dei posti letto totali i posti letto afferenti all’U.O. di Urologia, pur detraendo detti posti letto dal numero dei posti letto attivi destinati all’attività didattica, in quanto detta unità operativa non sarebbe più ricompresa fra quelle dichiarate in convenzione nella domanda presentata alla Regione dalla ricorrente. Tale modus operandi è contestato da parte ricorrente, in quanto trascurerebbe di rilevare come l’U.O. di Urologia sarebbe stata presente nella struttura di SA LE UR sino al 2019, mentre, a decorrere dal mese di marzo 2020, la stessa UO sarebbe stata dapprima sospesa, per effetto dei provvedimenti regionali adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, quindi trasferita (con l’intera dotazione di posti letto) presso l’ OS SA LE . Sicché, i posti letto afferenti a detta UO, così come non avrebbero dovuto essere calcolati nel novero dei posti letto in convenzione, allo stesso modo avrebbero dovuto essere stralciati dal novero dei posti letto totali della struttura de qua, in quanto trasferiti.
2.3) Con il terzo motivo, rubricato « eccesso di potere per difetto di istruttoria », l’Ente ha rilevato come, benché sino ai primi mesi del 2020 l’UO di urologia figurasse fra le unità attive presso il SA LE UR , nondimeno, a decorrere dal mese di giugno 2020 la stessa UO sarebbe stata trasferita presso l’ OS SA LE . Di ciò vi sarebbe evidenza nella stessa domanda presentata dalla ricorrente per l’ammissione al beneficio tariffario in questione sicché, a fronte della predetta domanda, nella quale l’U. di Urologia non sarebbe ricompresa fra le unità operative di SA LE UR ma fra le unità operative dell’ OS SA LE , la Regione, nell’ambito dell’iter istruttorio svolto dal competente ufficio della DGW avrebbe potuto e dovuto compiere apposita istruttoria, al fine di calcolare correttamente l’indicatore in questione e correttamente determinare la fascia di maggiorazione spettante e il correlativo incremento tariffario annuo.
2.4) Con il quarto motivo, rubricato « eccesso di potere sotto il profilo dell’irrazionalità ed ingiustizia manifesta/pretestuosità/contraddittorietà », si deduce, infine, che i posti letto afferenti all’UO 4301 (Urologia) - i quali sino al 2019 sarebbero risultati attivi presso SA LE UR ed oggetto di convenzione con la facoltà di medicina - a seguito della sospensione temporanea dell’attività intervenuta nel marzo 2020, cagionata dall’epidemia sanitaria, sarebbero stati, d’intesa con l’ATS di Milano e la Regione, trasferiti all’ OS SA LE , unitamente alla convenzione con l’Università, e concretamente utilizzati senza soluzione di continuità sia per l’esercizio dell’attività didattica sia per l’esercizio dell’attività di ricovero, secondo quanto risultante dai flussi ministeriali e dai flussi di rendicontazione SDO. Sicché, comunque si voglia riguardare la questione, la determinazione della Regione di considerare detti posti letto, per l’intero esercizio 2020, attivi e non convenzionati, presso l’ IRCCS SA LE UR , senza considerare che gli stessi posti letto sarebbero stati in realtà utilizzati dall’ OS SA LE anche per l’attività universitaria, si rivelerebbe frutto di una motivazione capziosa e pretestuosa, oltre che manifestamente irragionevole ed ingiusta.
3) Si è costituita l’intimata Regione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. La difesa regionale, dopo avere rammentato come l’assegnazione degli importi relativi alle maggiorazioni avvenga in seguito al posizionamento delle strutture in specifiche fasce di punteggio, sulla base di determinati indicatori [di cui alla DGR n. 350/2010, quali: a) numero di anni di corso; b) numero degli studenti; c) numero di tutor ospedalieri; d) numero ore/anno per studente; e) numero posti letto didattica/ posti letto totali)], ha osservato, altresì, come la differenza di punteggio rispetto al 2019 e la conseguente attribuzione di una fascia inferiore sarebbe da imputare al minor punteggio ottenuto dall’istante su più indicatori . Quanto poi all’indicatore “ numero di posti letto attivi destinati alle attività didattiche ”, la difesa della resistente ha evidenziato come l’indicatore previsto dalla DGR n. 350/2010 risulterebbe così declinato: “ Numero posti letto attivi destinati alle attività didattiche: percentuale dei posti letto dedicati all’attività didattica rispetto ai posti letto totali ”, con una definizione che non conterrebbe alcun riferimento alla eventuale porzione di anno in cui tali posti letto sarebbero attivati. In ogni caso, il patrocinio medesimo ha chiarito come, per verificare quanti posti letto, sul totale esistente nella struttura, sarebbero stati concretamente destinati alla didattica ed abbiano avuto dei ricoveri, il calcolo dei posti letto equivalenti (GG di degenza UO in convenzione / GG degenza totali) sarebbe effettuato sulla base del reparto di dimissione rilevato dal flusso regionale SDO (Scheda di dimissione ospedaliera), per cui il fatto che vi siano dei reparti non convenzionati causerebbe una diminuzione del numeratore fermo restando il valore del denominatore. Nella fattispecie, quindi, il calcolo che avrebbe determinato l’attribuzione della fascia B non sarebbe dipeso da un presunto errore relativo all'UO di Urologia, bensì dalla corretta e puntuale applicazione dei criteri normativi ai dati forniti dalla stessa ricorrente nella sua istanza del 24 febbraio 2022. Più nel dettaglio, proprio sulla base dei dati forniti dalla struttura, il calcolo dell’indicatore di riferimento avrebbe portato ad un valore di 80,63% e, per tale via, al punteggio pari a 2. La DGW avrebbe, dunque, preso atto di quali Unità Operative fossero state dichiarate in convenzione, correttamente incrociando poi tale dato con i flussi ufficiali di attività (SDO), per giungere, così, a calcolare i posti letto equivalenti. L'istruttoria sarebbe stata, pertanto, completa, puntuale e corretta, basandosi su una duplice fonte: la dichiarazione di parte e i dati oggettivi di produzione. Nessun ulteriore approfondimento sarebbe stato, quindi, dovuto, non avendo avuto l'Amministrazione alcun motivo per dubitare o rettificare d'ufficio le dichiarazioni formali rese da parte di un operatore professionale accreditato, quale sarebbe, appunto, la ricorrente.
4) Con motivi aggiunti notificati e depositati il 14/11/2025, l’esponente - sulla base della “ Scheda calcoli DG Welfare ” depositata in giudizio da parte della Regione IA (sub doc. 8 dei depositi regionali del 23/10/2025), nella quale, come spiegato nella successiva memoria dell’avvocatura regionale, sarebbero riportati i conteggi all’epoca effettuati dalla Regione per la determinazione delle maggiorazioni tariffarie da riconoscere alla struttura SA LE UR -, avendo appreso: (i) che l’ospedale SA LE UR ha ottenuto un punteggio di 2 punti per il parametro “ Punteggio Numero dei posti letto attivi destinati ad attività didattiche ”, poiché il rapporto tra il numero di giorni di degenza in unità convenzionate nel 2021 (28.079) e il numero di giornate di degenza totali (34.823) sarebbe risultato pari solo all’80,63%; (ii) che la Regione ha considerato tra le giornate di degenza erogate da reparti non convenzionati anche le giornate di degenza rendicontate con i codici 67 03 e 67 04, “ RepDim Disciplina ”, “ Solventi ”, ha svolto ulteriori censure, rilevando come la mancata considerazione di tali giornate di degenza sarebbe stata frutto di un macroscopico errore da parte degli uffici regionali, poiché la Regione IA non avrebbe tenuto conto che i ricoveri in questione sarebbero stati erogati a favore di pazienti “COVID+” presso i 32 posti letto del reparto convenzionato “ Solventi ”.
4.1) Con un unico motivo si deduce, quindi, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, poiché l’assegnazione del punteggio di 2 per il parametro dei posti letto destinati ad attività didattiche sarebbe stato erroneamente assegnato, senza considerare le 6.260 giornate di degenza erogate a favore dei pazienti COVID+ nel reparto convenzionato di solvenza
5) All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, presenti l'avv. F. Bellocchio, per la parte ricorrente, e le avv. te S. Cucco e M. E. Moretti, per la Regione IA, la causa - previa rinuncia della difesa regionale ai termini a difesa relativamente ai motivi aggiunti -, è stata trattenuta in decisione, previa altresì l’indicazione, a cura del Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non potrebbe comunque raggiungere il punteggio necessario per il passaggio dalla fascia B alla fascia C, reclamato nel ricorso.
6) Preliminarmente, il Collegio osserva come, in considerazione della dichiarazione resa in udienza dalla difesa di parte resistente, trascritta a verbale e concernente la rinuncia ai termini a difesa in relazione al ricorso per motivi aggiunti del 14 novembre 2025, non sia necessario disporre il rinvio della trattazione della causa, che, pertanto, può essere decisa, come concordemente richiesto dalle parti in udienza.
7) Si può, quindi, passare all’esame dell’eccezione, sollevata d’ufficio in udienza ex art. 73, comma 3 c.p.a., concernente la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto d’interesse.
7.1) Al riguardo, il Collegio ritiene detta eccezione di inammissibilità fondata, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a. Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, « l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento » (così, Cons. Stato, VI, 14-01-2019, n. 343; in tema, da ultimo, TAR IA, Milano, V, 17-06-2025, n. 2315).
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, « sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario, dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “ il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice ” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646)» (così, Cons. Stato, III, 20-02-2025, n. 1419).
7.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio come l’azione qui proposta si riveli sfornita del prescritto interesse, in quanto, da quanto allegato e documentato in atti di causa emerge come, anche assegnando alla struttura SA LE UR il punteggio massimo reclamato da parte ricorrente rispetto all’indicatore « numero posti letto didattica/ posti letto totali » (ossia il punteggio di 3, superiore di 1 punto rispetto a quello di 2, in concreto assegnato), comunque la ricorrente otterrebbe un punteggio totale pari a 7 (superiore di 1 punto rispetto a quello di 6, in concreto assegnato), in ogni caso insufficiente a garantirle il passaggio dalla fascia B alla fascia C (per la quale fascia C è richiesto un punteggio di almeno 8 punti).
Difatti, stando alla “ Scheda calcoli DG Welfare ” depositata in giudizio da parte della Regione IA, sopra citata, vi sono più indicatori che, rispetto al 2019, hanno riportato un punteggio inferiore (ad esempio, per l’indicatore « anni di corso », si è passati da un punteggio di 2, riportato sia per l’esercizio 2019 che per l’es. 2020, ad un punteggio di 1, per l’anno 2021; analogamente, per l’indicatore « numero studenti », si è passati dal punteggio di 2 per l’anno 2019, al punteggio di 1 per l’anno 2020, confermato anche per il 2021).
In tale contesto, poiché le censure su cui l’esponente radica il proprio interesse si appuntano soltanto sull’indicatore « numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche », che, come già visto, al più, potrebbe consentire alla stessa di conseguire soltanto il punteggio di 3, superiore di 1 punto rispetto a quello, pari a 2, in concreto assegnato, comunque insufficiente a raggiungere il punteggio minimo (di 8) richiesto per avanzare in fascia C, va ribadito il suindicato difetto d’interesse al gravame.
7.3) Ne consegue, pertanto, che, il ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, risultano inammissibili per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
8) Avuto riguardo alle ragioni e alla natura in rito della decisione, provocata da un’eccezione sollevata d’ufficio dal Collegio, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
TA RA, Presidente, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RA |
IL SEGRETARIO