TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2974/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1, presso e nello studio dell'Avv. PAGETTA FEDERICO del
Foro di Padova, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. DI DANIELI GIANNA del Foro di Trieste, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Padova, Piazza De Gasperi n. 45/a, presso e nello studio dell'Avv. CARFAGNA ROBERTO del Foro di
Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione, così chiedendo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiecits:
- in via preliminare, in rito: laddove ritenuti sussistenti i presupposti, disporre, anche d'ufficio, la conversione del presente giudizio da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
- in via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 853/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in persona del dott. in data 29/05/2024, Rep. n. 1373/2024 del Persona_1
29/05/2024, nel procedimento monitorio sub R.G. n. 2010/2024, nonché condannare
[...]
alla rifusione in favore del Controparte_2 Parte_1 degli importi corrisposti a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
- sempre in via principale: condannare Controparte_2
a rifondere in favore del le spese e gli onorari del procedimento monitorio
[...] Parte_1
e del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, oltre alle ulteriori somme determinate come per legge ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“L'intestato Tribunale di Vicenza, contratiis reiectis, voglia:
1. dichiarare l'opposizione del e le sue domande tutte inammissibili e/o Parte_2 improcedibili, o comunque respingerle, e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. oppure, nel merito, accertare e dichiarare che, giuste le fatture azionate col D.I. di pagamento opposto, il credito di nei confronti del Controparte_2 Pa è costituito: Parte_1
- dalla somma capitale di € 92.813,00;
- dagli interessi di mora sulle somme dovute alla convenuta opposta, stabiliti dall'articolo 9.3 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279), dalla data di scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture indicati nel contratto al saldo effettivo;
3. quindi, sempre nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e condannare il tenuto a pagare a Parte_2 Controparte_2
le somme di cui al precedente punto 2);
[...]
4. condannare il a pagare a Parte_2 Controparte_2
- anche ex articolo 96 del c.p.c. alla luce della palese infondatezza
[...] dell'opposizione proposta, e quindi della colpa grave del attore nell'agire in giudizio – sia le Pt_2 competenze e spese legali del procedimento monitorio, nell'ammontare di quelle già liquidate dal Giudice nel D.I. di pagamento opposto, sia le competenze e spese del presente giudizio di opposizione, come da apposita nota.”
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 853/2024 del 29.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 92.813,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo del canone annuale dovuto per i servizi di fornitura e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.
L'opponente esponeva: di aver sottoscritto in data 15.11.2021 con mandataria del Controparte_3
costituito anche da un contratto di Controparte_4 Controparte_5
servizio in concessione per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio, nonché per la manutenzione degli stessi e per la fornitura di energia elettrica;
che, come previsto dal predetto contratto, il R.T.I. aveva costituito la di progetto per l'esecuzione delle CP_2 Controparte_2
suddette prestazioni;
che il corrispettivo per il primo anno di affidamento era stato pattuito in misura pari a € 197.000,00 oltre i.v.a., da versarsi in quattro rate trimestrali;
che l'art.
9.2 del contratto prevedeva che in caso di variazione del valore della quota del corrispettivo relativa al costo dell'energia elettrica sarebbe stato previsto un adeguamento del prezzo;
che con riguardo agli anni 2023 e 2024 la controparte aveva quindi quantificato una variazione in aumento, contestata dall'ente locale;
che aveva quindi emesso le fatture n. 9/A/23 Controparte_2
e n. 3/A/24 per ottenere il canone stabilito in contratto, decurtate le penali applicate;
che tuttavia non era stata previamente consegnata al la documentazione indicata dalla clausola 9.2 del contratto Pt_2
medesimo, necessaria per effettuare le necessarie verifiche contabili;
che il credito monitorio non era così né liquido né esigibile in quanto la Pubblica Amministrazione non aveva deliberato il corrispondente titolo di spesa e in quanto appunto non era stata rispettata la condizione della previa consegna documentale;
che la condotta tenuta da controparte costituiva una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Chiedeva dunque che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, che la controparte venisse condannata a restituire quanto versato in forza della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e che la stessa venisse parimenti condannata a risarcire il danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.
Costituitasi in giudizio, (di Controparte_2
seguito, breviter, ) eccepiva la carenza di interesse ad agire della controparte in Controparte_2
pagina 3 di 8 ragione della mancata contestazione del credito a fronte di prestazioni regolarmente ricevute e, nel merito, replicava: che non era necessaria l'emissione di un titolo di spesa nel caso in questione, essendo previsto dal contratto che il pagamento dei canoni doveva intervenire entro trenta giorni dall'emissione della fattura da parte della società; che la nota comunale prot. 6484 del 19.3.2024, con la quale si disponeva il blocco dei pagamenti finchè non venisse consegnata la documentazione di cui alla clausola
9.2 del contratto, era stata revocata in data 20.5.2024; che comunque la suddetta clausola letteraliter non subordina il pagamento alla consegna documentale pretesa dalla controparte;
che peraltro l'obbligo di consegna documentale in questione è inattuabile perché le “attestazioni di avvenuto pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica” e i “rendiconti dei consumi” pervengono dalla società di distribuzione dell'energia elettrica alla concessionaria oltre il termine di fatturazione delle frazioni trimestrali del corrispettivo del contratto;
che comunque il ritardo nella consegna documentale è stato contestato solo con riguardo alla fattura monitoriamente azionata n. 3/A/24. Controparte_2
chiedeva dunque che venisse rigettata l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto oppure con condanna della controparte al pagamento della somma di € 92.813,00 oltre interessi di mora ai sensi della clausola 9.3 del contratto dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché in ogni caso al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa, che veniva così trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da per l'asserito difetto di interesse della controparte ad agire, tale interesse viceversa Controparte_2
riscontrandosi quantomeno con riguardo alla dedotta illegittimità dell'azione monitoria e, quindi, alla pretesa di recuperare le spese e gli interessi ivi liquidati.
Passando ad esaminare il merito della questione, va rilevato che oggetto della pretesa creditoria è il pagamento del canone afferente al contratto in atti per il quarto trimestre 2023 (doc. 6 attoreo) e per il primo trimestre 2024 (doc. 7 attoreo). Con riguardo a siffatta pretesa, il sostiene Parte_1
che alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto il credito in questione non era liquido né esigibile per un duplice ordine di ragioni: 1) non era stato ancora emesso dall'ente locale il relativo titolo pagina 4 di 8 di spesa;
2) non era ancora decorso il termine di trenta giorni indicato in contratto per l'esame della documentazione necessaria per effettuare le verifiche contabili prodromiche ad assumere il correlato impegno di spesa.
Con riguardo al profilo sopra esposto sub 1), è sufficiente rilevare che le parti del contratto in atti avevano stabilito che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto entro trenta giorni dall'emissione della relativa fattura, previa effettuazione delle verifiche documentali prodromiche a valutare se il quantum richiesto dalla controparte era stato correttamente calcolato e se era interamente dovuto.
L'emissione del titolo di spesa (comunque emesso in data 13.6.2024 – cfr. doc. 12 e 13 attorei) non costituisce pertanto un presupposto giuridico indefettibile per ritenere esigibile il credito per cui è causa
(né ex lege né ex contractu), mentre il principio di diritto richiamato dal nei proprio scritti Pt_2
difensivi (Cass. n. 118/2023) riguarda piuttosto il diverso tema della decorrenza degli interessi corrispettivi e moratori, salvo in ogni caso il colpevole o comunque ingiustificato ritardo dell'ente pubblico.
Con riguardo al profilo sopra esposto sub 2), invece, occorre precisare che la clausola 9.2 del contratto in atti prevede quanto segue:
“Il procederà al pagamento delle somme spettanti agli affidatari entro trenta giorni dalla data Pt_2
di ricezione delle corrispondenti fatture elettroniche, previa verifica dell'efficienza degli impianti, dell'erogazione da parte degli affidatari delle prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti e del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell'energia elettrica. A tal fine gli affidatari, prima dell'inoltro delle fatture, dovranno trasmettere al comune via
p.e.c.:
- i rendiconti dettagliati e documentati degli effettivi consumi rilevati nel periodo di riferimento;
- i report delle richieste di intervento, dei guasti rilevati e degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento con i relativi tempi di intervento;
- le attestazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica”.
Dunque, era tenuta a consegnare al la documentazione analiticamente Controparte_2 Pt_2
indicata nello stralcio della clausola testè riportato e il era tenuto ad effettuare il pagamento, Pt_2
in caso di esito positivo delle verifiche da effettuare sulla predetta documentazione, entro trenta giorni dall'emissione delle fatture trimestrali da parte dell'odierna società opposta. Ne segue che, in caso di pagina 5 di 8 emissione di una fattura prima della consegna della relativa documentazione, il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento doveva intendersi differito e decorrente dal successivo momento della consegna documentale. Tale ricostruzione, proposta dal fin dall'atto di citazione Parte_1
in opposizione, risulta al giudicante condivisibile, benchè la controparte in comparsa di costituzione e risposta eccepisca che la clausola in esame non contiene un'esplicita condizione sospensiva del pagamento, poiché viceversa non sarebbe coordinabile - secondo un basilare senso logico e giuridico -
l'obbligazione di pagamento, da una parte, con l'obbligazione di consegnare documentazione necessaria per appurare l'effettiva debenza del pagamento medesimo, dall'altra parte: senza tralasciare di considerare che la stessa clausola 9.2 dispone che il pagamento avvenga “previa verifica” di determinati adempimenti cui è finalizzata la consegna “prima dell'inoltro delle fatture” di documentazione specifica
(doc. 1 attoreo).
Ebbene, con riguardo alle obbligazioni per cui è lite, si desume dagli atti di causa che rispetto alla fattura n. 9/A/23 non vi è stata contestazione in merito al ritardo nella consegna della documentazione richiesta, per cui si deve ritenere che il pagamento dovesse avvenire entro la scadenza mensile prevista dal contratto e indicata nella fattura medesima al 31.1.2024 (cfr. doc. 6 attoreo). Invece, con riguardo alla fattura n. 3/A/24, datata 31.3.2024, la consegna documentale risulta avvenuta solo in data 24.4.2024
(doc. 9 attoreo), irrilevante restando la relativa data di protocollazione che dipende dall'organizzazione interna degli uffici comunali e i cui ritardi non possono essere imputati alla controparte (la protocollazione in questione, infatti, ben avrebbe potuto avvenire quantomeno in data 26.4.2024, che cadeva di venerdì e dunque in un giorno lavorativo). Il termine per il relativo pagamento scadeva dunque in data 24.5.2024.
Rispetto alle scadenze così stabilite, non coglie nel segno l'argomentazione della società convenuta secondo cui la revoca della sospensione dei pagamenti – intervenuta con nota comunale del 20.5.2024
(doc. 18 attoreo) – dovrebbe essere interpretata nel senso dell'avvenuto completamento della verifica documentale demandata all'ente locale: dalla nota suddetta non si evince infatti in alcun modo siffatta circostanza.
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione secondo cui entro la fine del semestre per cui deve essere emessa la fattura nei confronti del risulta impossibile acquisire la documentazione Pt_2
elencata nella clausola 9.2 del contratto, la quale dunque dovrebbe essere considerata inefficace perché
pagina 6 di 8 inapplicabile in concreto. Invero, nessuna norma giuridica né clausola negoziale impone a CP_2
di emettere la fattura nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento, potendo essere
[...]
invece emessa anche successivamente e dovendo anzi essere emessa successivamente qualora l'odierna società opposta non abbia ancora a disposizione, allo scadere del trimestre, la documentazione da consegnare al Comune per le verifiche pattuite.
Tanto stabilito, ritiene il giudicante che, essendo ormai maturati i termini per il pagamento, la parte opponente sia tenuta ad effettuare il pagamento di cui alla pretesa monitoria (come peraltro da mandati di pagamento già emessi), ma che il decreto ingiuntivo vada comunque revocato in quanto contiene la condanna al pagamento degli interessi moratori “dalle scadenze indicate nelle fatture al saldo”, mentre con riguardo alla fattura n. 3/A/24, come visto, il termine indicato in fattura non corrisponde all'effettiva scadenza dell'obbligazione di pagamento monitoriamente azionata. La ragione della revoca è imputabile alla società opposta, per cui le spese della fase monitoria non verranno rifuse dall'odierna opponente.
La revoca del titolo provvisoriamente esecutivo comporta in ogni caso la necessità di pronunciare la condanna nei confronti del al pagamento della somma di € 92.813,00 oltre Parte_1
interessi convenzionali dalla debenza al saldo. Con riguardo agli interessi, trova applicazione la clausola
9.3 del contratto in atti, che richiama l'art. 5 D.Lgs. 231/2002. Con riguardo alla decorrenza degli interessi medesimi, invece, dovrà considerarsi la data del 31.1.2024 per la somma di € 62.201,57 recata dalla fattura n. 9/A/23 e la data del 24.5.2024 per la somma di € 50.312,14 per la fattura n. 3/A/24.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, non risulta posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte di alcuno dei soggetti in causa, con l'effetto che vanno rigettate le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte tanto dalla parte opponente quanto dalla parte opposta.
In forza del principio della soccombenza da valutarsi in base all'esito complessivo e finale del giudizio
(Cass. n. 17854/2020), le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate, Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 853/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 29.5.2024;
2. condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 92.813,00 oltre interessi convenzionali
[...]
dalla debenza al saldo, come meglio esposto in parte motiva;
3. condanna a restituire Controparte_2
al quanto da questa ricevuto in eccesso, in esecuzione del provvedimento Parte_1
monitorio immediatamente esecutivo, rispetto all'importo dovuto in base al precedente capo sub 2) del dispositivo della presente sentenza;
4. rigetta ogni altra domanda proposta nel presente giudizio;
5. condanna il a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compenso, oltre
[...]
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 23 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1, presso e nello studio dell'Avv. PAGETTA FEDERICO del
Foro di Padova, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. DI DANIELI GIANNA del Foro di Trieste, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Padova, Piazza De Gasperi n. 45/a, presso e nello studio dell'Avv. CARFAGNA ROBERTO del Foro di
Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione, così chiedendo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiecits:
- in via preliminare, in rito: laddove ritenuti sussistenti i presupposti, disporre, anche d'ufficio, la conversione del presente giudizio da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
- in via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 853/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in persona del dott. in data 29/05/2024, Rep. n. 1373/2024 del Persona_1
29/05/2024, nel procedimento monitorio sub R.G. n. 2010/2024, nonché condannare
[...]
alla rifusione in favore del Controparte_2 Parte_1 degli importi corrisposti a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
- sempre in via principale: condannare Controparte_2
a rifondere in favore del le spese e gli onorari del procedimento monitorio
[...] Parte_1
e del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, oltre alle ulteriori somme determinate come per legge ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“L'intestato Tribunale di Vicenza, contratiis reiectis, voglia:
1. dichiarare l'opposizione del e le sue domande tutte inammissibili e/o Parte_2 improcedibili, o comunque respingerle, e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. oppure, nel merito, accertare e dichiarare che, giuste le fatture azionate col D.I. di pagamento opposto, il credito di nei confronti del Controparte_2 Pa è costituito: Parte_1
- dalla somma capitale di € 92.813,00;
- dagli interessi di mora sulle somme dovute alla convenuta opposta, stabiliti dall'articolo 9.3 del contratto di servizio in concessione (CIG 8288369279), dalla data di scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture indicati nel contratto al saldo effettivo;
3. quindi, sempre nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e condannare il tenuto a pagare a Parte_2 Controparte_2
le somme di cui al precedente punto 2);
[...]
4. condannare il a pagare a Parte_2 Controparte_2
- anche ex articolo 96 del c.p.c. alla luce della palese infondatezza
[...] dell'opposizione proposta, e quindi della colpa grave del attore nell'agire in giudizio – sia le Pt_2 competenze e spese legali del procedimento monitorio, nell'ammontare di quelle già liquidate dal Giudice nel D.I. di pagamento opposto, sia le competenze e spese del presente giudizio di opposizione, come da apposita nota.”
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 853/2024 del 29.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 92.813,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo del canone annuale dovuto per i servizi di fornitura e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.
L'opponente esponeva: di aver sottoscritto in data 15.11.2021 con mandataria del Controparte_3
costituito anche da un contratto di Controparte_4 Controparte_5
servizio in concessione per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio, nonché per la manutenzione degli stessi e per la fornitura di energia elettrica;
che, come previsto dal predetto contratto, il R.T.I. aveva costituito la di progetto per l'esecuzione delle CP_2 Controparte_2
suddette prestazioni;
che il corrispettivo per il primo anno di affidamento era stato pattuito in misura pari a € 197.000,00 oltre i.v.a., da versarsi in quattro rate trimestrali;
che l'art.
9.2 del contratto prevedeva che in caso di variazione del valore della quota del corrispettivo relativa al costo dell'energia elettrica sarebbe stato previsto un adeguamento del prezzo;
che con riguardo agli anni 2023 e 2024 la controparte aveva quindi quantificato una variazione in aumento, contestata dall'ente locale;
che aveva quindi emesso le fatture n. 9/A/23 Controparte_2
e n. 3/A/24 per ottenere il canone stabilito in contratto, decurtate le penali applicate;
che tuttavia non era stata previamente consegnata al la documentazione indicata dalla clausola 9.2 del contratto Pt_2
medesimo, necessaria per effettuare le necessarie verifiche contabili;
che il credito monitorio non era così né liquido né esigibile in quanto la Pubblica Amministrazione non aveva deliberato il corrispondente titolo di spesa e in quanto appunto non era stata rispettata la condizione della previa consegna documentale;
che la condotta tenuta da controparte costituiva una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Chiedeva dunque che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, che la controparte venisse condannata a restituire quanto versato in forza della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e che la stessa venisse parimenti condannata a risarcire il danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.
Costituitasi in giudizio, (di Controparte_2
seguito, breviter, ) eccepiva la carenza di interesse ad agire della controparte in Controparte_2
pagina 3 di 8 ragione della mancata contestazione del credito a fronte di prestazioni regolarmente ricevute e, nel merito, replicava: che non era necessaria l'emissione di un titolo di spesa nel caso in questione, essendo previsto dal contratto che il pagamento dei canoni doveva intervenire entro trenta giorni dall'emissione della fattura da parte della società; che la nota comunale prot. 6484 del 19.3.2024, con la quale si disponeva il blocco dei pagamenti finchè non venisse consegnata la documentazione di cui alla clausola
9.2 del contratto, era stata revocata in data 20.5.2024; che comunque la suddetta clausola letteraliter non subordina il pagamento alla consegna documentale pretesa dalla controparte;
che peraltro l'obbligo di consegna documentale in questione è inattuabile perché le “attestazioni di avvenuto pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica” e i “rendiconti dei consumi” pervengono dalla società di distribuzione dell'energia elettrica alla concessionaria oltre il termine di fatturazione delle frazioni trimestrali del corrispettivo del contratto;
che comunque il ritardo nella consegna documentale è stato contestato solo con riguardo alla fattura monitoriamente azionata n. 3/A/24. Controparte_2
chiedeva dunque che venisse rigettata l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto oppure con condanna della controparte al pagamento della somma di € 92.813,00 oltre interessi di mora ai sensi della clausola 9.3 del contratto dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché in ogni caso al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa, che veniva così trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da per l'asserito difetto di interesse della controparte ad agire, tale interesse viceversa Controparte_2
riscontrandosi quantomeno con riguardo alla dedotta illegittimità dell'azione monitoria e, quindi, alla pretesa di recuperare le spese e gli interessi ivi liquidati.
Passando ad esaminare il merito della questione, va rilevato che oggetto della pretesa creditoria è il pagamento del canone afferente al contratto in atti per il quarto trimestre 2023 (doc. 6 attoreo) e per il primo trimestre 2024 (doc. 7 attoreo). Con riguardo a siffatta pretesa, il sostiene Parte_1
che alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto il credito in questione non era liquido né esigibile per un duplice ordine di ragioni: 1) non era stato ancora emesso dall'ente locale il relativo titolo pagina 4 di 8 di spesa;
2) non era ancora decorso il termine di trenta giorni indicato in contratto per l'esame della documentazione necessaria per effettuare le verifiche contabili prodromiche ad assumere il correlato impegno di spesa.
Con riguardo al profilo sopra esposto sub 1), è sufficiente rilevare che le parti del contratto in atti avevano stabilito che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto entro trenta giorni dall'emissione della relativa fattura, previa effettuazione delle verifiche documentali prodromiche a valutare se il quantum richiesto dalla controparte era stato correttamente calcolato e se era interamente dovuto.
L'emissione del titolo di spesa (comunque emesso in data 13.6.2024 – cfr. doc. 12 e 13 attorei) non costituisce pertanto un presupposto giuridico indefettibile per ritenere esigibile il credito per cui è causa
(né ex lege né ex contractu), mentre il principio di diritto richiamato dal nei proprio scritti Pt_2
difensivi (Cass. n. 118/2023) riguarda piuttosto il diverso tema della decorrenza degli interessi corrispettivi e moratori, salvo in ogni caso il colpevole o comunque ingiustificato ritardo dell'ente pubblico.
Con riguardo al profilo sopra esposto sub 2), invece, occorre precisare che la clausola 9.2 del contratto in atti prevede quanto segue:
“Il procederà al pagamento delle somme spettanti agli affidatari entro trenta giorni dalla data Pt_2
di ricezione delle corrispondenti fatture elettroniche, previa verifica dell'efficienza degli impianti, dell'erogazione da parte degli affidatari delle prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti e del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell'energia elettrica. A tal fine gli affidatari, prima dell'inoltro delle fatture, dovranno trasmettere al comune via
p.e.c.:
- i rendiconti dettagliati e documentati degli effettivi consumi rilevati nel periodo di riferimento;
- i report delle richieste di intervento, dei guasti rilevati e degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento con i relativi tempi di intervento;
- le attestazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica”.
Dunque, era tenuta a consegnare al la documentazione analiticamente Controparte_2 Pt_2
indicata nello stralcio della clausola testè riportato e il era tenuto ad effettuare il pagamento, Pt_2
in caso di esito positivo delle verifiche da effettuare sulla predetta documentazione, entro trenta giorni dall'emissione delle fatture trimestrali da parte dell'odierna società opposta. Ne segue che, in caso di pagina 5 di 8 emissione di una fattura prima della consegna della relativa documentazione, il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento doveva intendersi differito e decorrente dal successivo momento della consegna documentale. Tale ricostruzione, proposta dal fin dall'atto di citazione Parte_1
in opposizione, risulta al giudicante condivisibile, benchè la controparte in comparsa di costituzione e risposta eccepisca che la clausola in esame non contiene un'esplicita condizione sospensiva del pagamento, poiché viceversa non sarebbe coordinabile - secondo un basilare senso logico e giuridico -
l'obbligazione di pagamento, da una parte, con l'obbligazione di consegnare documentazione necessaria per appurare l'effettiva debenza del pagamento medesimo, dall'altra parte: senza tralasciare di considerare che la stessa clausola 9.2 dispone che il pagamento avvenga “previa verifica” di determinati adempimenti cui è finalizzata la consegna “prima dell'inoltro delle fatture” di documentazione specifica
(doc. 1 attoreo).
Ebbene, con riguardo alle obbligazioni per cui è lite, si desume dagli atti di causa che rispetto alla fattura n. 9/A/23 non vi è stata contestazione in merito al ritardo nella consegna della documentazione richiesta, per cui si deve ritenere che il pagamento dovesse avvenire entro la scadenza mensile prevista dal contratto e indicata nella fattura medesima al 31.1.2024 (cfr. doc. 6 attoreo). Invece, con riguardo alla fattura n. 3/A/24, datata 31.3.2024, la consegna documentale risulta avvenuta solo in data 24.4.2024
(doc. 9 attoreo), irrilevante restando la relativa data di protocollazione che dipende dall'organizzazione interna degli uffici comunali e i cui ritardi non possono essere imputati alla controparte (la protocollazione in questione, infatti, ben avrebbe potuto avvenire quantomeno in data 26.4.2024, che cadeva di venerdì e dunque in un giorno lavorativo). Il termine per il relativo pagamento scadeva dunque in data 24.5.2024.
Rispetto alle scadenze così stabilite, non coglie nel segno l'argomentazione della società convenuta secondo cui la revoca della sospensione dei pagamenti – intervenuta con nota comunale del 20.5.2024
(doc. 18 attoreo) – dovrebbe essere interpretata nel senso dell'avvenuto completamento della verifica documentale demandata all'ente locale: dalla nota suddetta non si evince infatti in alcun modo siffatta circostanza.
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione secondo cui entro la fine del semestre per cui deve essere emessa la fattura nei confronti del risulta impossibile acquisire la documentazione Pt_2
elencata nella clausola 9.2 del contratto, la quale dunque dovrebbe essere considerata inefficace perché
pagina 6 di 8 inapplicabile in concreto. Invero, nessuna norma giuridica né clausola negoziale impone a CP_2
di emettere la fattura nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento, potendo essere
[...]
invece emessa anche successivamente e dovendo anzi essere emessa successivamente qualora l'odierna società opposta non abbia ancora a disposizione, allo scadere del trimestre, la documentazione da consegnare al Comune per le verifiche pattuite.
Tanto stabilito, ritiene il giudicante che, essendo ormai maturati i termini per il pagamento, la parte opponente sia tenuta ad effettuare il pagamento di cui alla pretesa monitoria (come peraltro da mandati di pagamento già emessi), ma che il decreto ingiuntivo vada comunque revocato in quanto contiene la condanna al pagamento degli interessi moratori “dalle scadenze indicate nelle fatture al saldo”, mentre con riguardo alla fattura n. 3/A/24, come visto, il termine indicato in fattura non corrisponde all'effettiva scadenza dell'obbligazione di pagamento monitoriamente azionata. La ragione della revoca è imputabile alla società opposta, per cui le spese della fase monitoria non verranno rifuse dall'odierna opponente.
La revoca del titolo provvisoriamente esecutivo comporta in ogni caso la necessità di pronunciare la condanna nei confronti del al pagamento della somma di € 92.813,00 oltre Parte_1
interessi convenzionali dalla debenza al saldo. Con riguardo agli interessi, trova applicazione la clausola
9.3 del contratto in atti, che richiama l'art. 5 D.Lgs. 231/2002. Con riguardo alla decorrenza degli interessi medesimi, invece, dovrà considerarsi la data del 31.1.2024 per la somma di € 62.201,57 recata dalla fattura n. 9/A/23 e la data del 24.5.2024 per la somma di € 50.312,14 per la fattura n. 3/A/24.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, non risulta posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte di alcuno dei soggetti in causa, con l'effetto che vanno rigettate le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte tanto dalla parte opponente quanto dalla parte opposta.
In forza del principio della soccombenza da valutarsi in base all'esito complessivo e finale del giudizio
(Cass. n. 17854/2020), le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate, Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 853/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 29.5.2024;
2. condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 92.813,00 oltre interessi convenzionali
[...]
dalla debenza al saldo, come meglio esposto in parte motiva;
3. condanna a restituire Controparte_2
al quanto da questa ricevuto in eccesso, in esecuzione del provvedimento Parte_1
monitorio immediatamente esecutivo, rispetto all'importo dovuto in base al precedente capo sub 2) del dispositivo della presente sentenza;
4. rigetta ogni altra domanda proposta nel presente giudizio;
5. condanna il a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compenso, oltre
[...]
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 23 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8