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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica: PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Regione Ricorrente_1 Avvocatura Regionale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avvocatura Regionale - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 941 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La regione Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 941/2024, con cui il Comune di Putignano contestava il pagamento della TASI relativa all'annualità 2019, e accertava l'importo dovuto in complessivi € 79,95, con riguardo al cespite oggetto di richiesta fiscale comunale, censito in catasto al F. Numero_x, p.lla Numero_xx sub. 1 risulta trasferito alla Regione Ricorrente_1 con verbale del 28/10/2021 (rep. n. 7596, verb. n.2 MU-PU), successivamente trascritto in Conservatoria il 29.12.2021. Lamenta l'illegittimità dell'atto per difetto di legittimazione passiva in quanto tale trasferimento è avvenuto a titolo gratuito dallo Stato alla Regione Ricorrente_1-, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei relativi Accordi di Programma, nel 2021, mentre l'imposta ingiustamente richiesta è relativa al precedente anno fiscale 2019. Evidenzia che, comunque, trattasi di bene che fa parte della “linea ferroviaria Mungivacca – Putignano”, che la società Società_1 detiene in uso, per effetto di contratti di servizio con la Regione Ricorrente_1, per lo svolgimento delle funzioni pubbliche.
Evidenzia, inoltre, giurisprudenza favorevole alla propria tesi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Contrasta il ricorso il Comune di Putignano evidenziando che le Società _1 non sono proprietarie delle unità immobiliari che devono invece essere ricondotte alla proprietà della Regione Ricorrente_1:peraltro nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (art.2, comma 2 Regolamento Comunale sulla TASI approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.24 del 08/09/2014): ed infatti l'importo in contestazione costituisce il 90% della Tasi dovuta.
Secondo al giurisprudenza della SC non può essere posta in dubbio la legittimazione passiva della Regione stante l'indiscussa assenza di diritti reali riconducibili a Società_1 su aree del demanio regionale. Chiede il rigetto dell'atto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che la questione posta alla base de giudizio odierno, risulta già condivisibilmente affrontata dal giudice di II grado in altro giudizio, analogicamente applicabile alla fattispecie in esame : infatti in quella sede veniva affermato che "La lettura combinata degli artt. 1 e 3 del dec.lgs. n.504/1992, in materia di ICI, porta a ritenere che, avendo la legge dato esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale (proprietà o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull' immobile o, per estensione, i concessionari delle aree demaniali.
La ricorrente lamenta né di essere proprietaria del fabbricato e né di essere concessionaria, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria". Sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Ricorrente_1 e la società Ferrovie SUD EST e della normativa statale e regionale di riferimento, in particolare il DM 20/09/1985, il d.lgs. n. 422/1997, il DPCM 16/11/2000 ed il Contratto di servizio relativo all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico del 29/12/2009, deve concludersi per l'assenza del presupposto impositivo escludendo la sussistenza della proprietà o di un diritto reale di godimento o di concessione e riconoscendo alla società contribuente unicamente un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario dell'immobile in discussione (in tal senso, Cfr.: Cass. n. 22482/2022 e n. 37947/2021; CTR Ricorrente_1
n.2827/2021, n.2367/2019, nn. 2608/2609/2610/2611 del 2018)" CTR Ricorrente_1 n.450/2023).
Si deve, pertanto, affermare la sussistenza della legittimazione passiva della regione Ricorrente_1 ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 280,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica: PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Regione Ricorrente_1 Avvocatura Regionale - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avvocatura Regionale - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 941 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La regione Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 941/2024, con cui il Comune di Putignano contestava il pagamento della TASI relativa all'annualità 2019, e accertava l'importo dovuto in complessivi € 79,95, con riguardo al cespite oggetto di richiesta fiscale comunale, censito in catasto al F. Numero_x, p.lla Numero_xx sub. 1 risulta trasferito alla Regione Ricorrente_1 con verbale del 28/10/2021 (rep. n. 7596, verb. n.2 MU-PU), successivamente trascritto in Conservatoria il 29.12.2021. Lamenta l'illegittimità dell'atto per difetto di legittimazione passiva in quanto tale trasferimento è avvenuto a titolo gratuito dallo Stato alla Regione Ricorrente_1-, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei relativi Accordi di Programma, nel 2021, mentre l'imposta ingiustamente richiesta è relativa al precedente anno fiscale 2019. Evidenzia che, comunque, trattasi di bene che fa parte della “linea ferroviaria Mungivacca – Putignano”, che la società Società_1 detiene in uso, per effetto di contratti di servizio con la Regione Ricorrente_1, per lo svolgimento delle funzioni pubbliche.
Evidenzia, inoltre, giurisprudenza favorevole alla propria tesi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Contrasta il ricorso il Comune di Putignano evidenziando che le Società _1 non sono proprietarie delle unità immobiliari che devono invece essere ricondotte alla proprietà della Regione Ricorrente_1:peraltro nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (art.2, comma 2 Regolamento Comunale sulla TASI approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.24 del 08/09/2014): ed infatti l'importo in contestazione costituisce il 90% della Tasi dovuta.
Secondo al giurisprudenza della SC non può essere posta in dubbio la legittimazione passiva della Regione stante l'indiscussa assenza di diritti reali riconducibili a Società_1 su aree del demanio regionale. Chiede il rigetto dell'atto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che la questione posta alla base de giudizio odierno, risulta già condivisibilmente affrontata dal giudice di II grado in altro giudizio, analogicamente applicabile alla fattispecie in esame : infatti in quella sede veniva affermato che "La lettura combinata degli artt. 1 e 3 del dec.lgs. n.504/1992, in materia di ICI, porta a ritenere che, avendo la legge dato esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale (proprietà o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull' immobile o, per estensione, i concessionari delle aree demaniali.
La ricorrente lamenta né di essere proprietaria del fabbricato e né di essere concessionaria, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria". Sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Ricorrente_1 e la società Ferrovie SUD EST e della normativa statale e regionale di riferimento, in particolare il DM 20/09/1985, il d.lgs. n. 422/1997, il DPCM 16/11/2000 ed il Contratto di servizio relativo all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico del 29/12/2009, deve concludersi per l'assenza del presupposto impositivo escludendo la sussistenza della proprietà o di un diritto reale di godimento o di concessione e riconoscendo alla società contribuente unicamente un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario dell'immobile in discussione (in tal senso, Cfr.: Cass. n. 22482/2022 e n. 37947/2021; CTR Ricorrente_1
n.2827/2021, n.2367/2019, nn. 2608/2609/2610/2611 del 2018)" CTR Ricorrente_1 n.450/2023).
Si deve, pertanto, affermare la sussistenza della legittimazione passiva della regione Ricorrente_1 ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 280,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.