Art. 31.
Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facolta' di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:
a) alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
b) all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
c) all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.
Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facolta' di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:
a) alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
b) all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
c) all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.