Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 37983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37983 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
37983-25
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli at dati identificativ indicati nell'allegato provedimento, a gma del- Tart. 52 del D.Lvo n. 196 del 2003.
IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
EMANUELE DI SA
- Presidente -
Sent. n. sez. 811/2025
ON FERRANTI
UP - 24/09/2025
IE LA
- Relatore -
R.G.N. 14665/2025
MA ES NA
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo SO NT nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato Gaetano Turrisi, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 7 settembre 2021 del Tribunale della stessa sede che aveva affermato la penale responsabilità di Lo SO NT per il delitto di tentato furto di un impianto stereo posto all'interno di una autovettura posteggiata sulla pubblica via e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NT Lo SO a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al diniego della Corte territoriale della richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.proc.pen. La richiesta era rivolta al rinnovo della perizia psichiatrica espletata in primo grado. La Corte territoriale non si era confrontata in alcun modo con il motivo d'impugnazione che aveva segnalato la grave contraddizione tra la perizia del dottor AL, resa in primo grado, e altre tre rese in occasione di altri giudizi e A prodotte dal difensore. Alcune di tali perizie erano state espletate in tempo prossimo al tempo di commissione del reato per cui si procede e avevano accertato concordemente che il Lo SO è affetto da epilessia tipo Grande male, in trattamento di disabilità psico intellettiva di tipo medio grave con turbe del comportamento e disturbo da uso di sostanze stupefacente e, conseguentemente, lo avevano ritenuto incapace di intendere e di volere. L'atto di appello aveva evidenziato i contrasti tra le perizie, segnalando il carattere dirimente da attribuire al tempo in cui l'imputato era stato esaminato, con riferimento particolare alla perizia svolta dal dottor Majorana, effettuata il 15 gennaio 2021, seppur riferita ad altro procedimento, considerando che il reato risaliva al 9 febbraio 2021 e che la perizia del dottor AL risaliva invece al primo settembre 2021. Non si era fatta corretta applicazione del disposto dell'art. 441, comma 5, cod. proc.pen., finalizzato a consentire l'integrazione probatoria in ipotesi di prova indispensabile a garantire al giudice che un qualunque aspetto della res iudicanda rimanga privo di logico supporto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla violazione degli artt. 85 e 88 cod.pen. e all'art. 530 cod. proc. pen. Il ricorrente censura il ragionamento della sentenza impugnata, laddove si era limitata a negare la rilevanza delle altre perizie perché rese in altri procedimenti. Tale argomentare si porrebbe in contrasto con gli arresti giurisprudenziali di legittimità che, proprio in ipotesi di perizie psichiatriche finalizzate ad accertare la capacità di intendere e di volere, hanno ritenuto rilevanti anche quelle compiute in procedimenti diversi purché riferibili a periodi e a fatti omogenei a quelli contestati.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 89 cod. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di riduzione della pena, per vizio parziale di mente. La
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sentenza, per le ragioni rappresentate in precedenza, aveva negato la riduzione della pena senza adeguata giustificazione.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione di legge e della mancanza di motivazione relativamente al motivo d'impugnazione con cui si era rilevata la mancata esplicitazione, da parte della sentenza di primo grado, della riduzione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ex art. 56 cod.pen., trattandosi di fattispecie tentata.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 99 cod. pen. La recidiva era stata ritenuta, nonostante la sua facoltatività, senza fare applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di accertamento che la reiterazione del reato esprima l'effettivo incremento della pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi costituiscono segni, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i reati e alla eventuale occasionalità della ricaduta nel reato. Era stato del tutto ignorato il reale motivo della reiterazione dei reati, legato allo stato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti e allo stato di disabilitazione psico intellettiva di cui il ricorrente è affetto.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 132, 133 e 624 cod.pen. Ci si duole della ritenuta adeguatezza della pena irrogata in primo grado, seppure discostata dal minimo edittale, anche se il Tribunale non aveva indicato la pena base individuata, limitandosi a dare atto dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti e della riduzione per il rito abbreviato. Di tale carenza, peraltro, il ricorrente si era doluto con apposito motivo d'appello. Nessuna giustificazione era stata fornita in punto di dosimetria della
pena.
2.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 163 e 164 cod.pen. in ragione del rifiuto della richiesta di sospensione condizionale della pena, in presenza di reato non particolarmente grave, commesso da soggetto con disabilità psicofisica e tossicodipendente.
3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi di ricorso, connessi e da trattare cumulativamente, sono infondati, avendo la Corte territoriale ampiamente ed adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni che l'hanno portata, sulla base del contenuto della relazione peritale espletata nel corso del giudizio abbreviato condizionato svoltosi in primo grado, ad escludere che il ricorrente sia affetto da infermità di mente tale da far venir meno o anche attenuare la capacità di intendere e di volere e, quindi, a non ritenere necessaria la rinnovazione della perizia stessa. Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di merito (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, [...], Rv. 274996-02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, [...], Rv. 257086-01). D'altra parte, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cosi S.U. Sent. 39746, del 23/3/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025; Rv. 287734-01).
2. Quanto ai vizi motivazionali denunciati in ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha affermato che la perizia, redatta a seguito di visita effettuata il 14 luglio 2021, aveva confermato la diagnosi di disabilità intellettiva in soggetto con condotte tossicofiliche ed epilessia, affermandosi che la disabilità psichica lieve non rappresenta condizione psicopatologica tale da inficiare la capacità di intendere e di volere di un individuo e che, per quanto attiene alle condotte di tipo tossicofilico, esse risultano irrilevanti ai fini di un ipotetico giudizio di infermità, apparendo anche ininfluente, ai fini dell'imputabilità del soggetto, anche il rilievo anamnestico di patologia epilettica (vd. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata). Pertanto, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la presenza di elementi indicativi di alterazioni psicopatologiche maggiori. In punto di rilevanza dello stato tossicologico, la sentenza impugnata ha esaminato l'eccezione della difesa e l'ha confutata, richiamando il relativo
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orientamento di legittimità, osservando che lo stesso stato, anche valutato unitariamente alla disabilità intellettiva e alla patologia epilettica, non determina l'effettivo concretarsi di una alterazione patologica permanente o parziale della coscienza e della volontà, in quanto la situazione di tossicodipendenza in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per la impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. Nel caso di specie, il perito aveva rilevato che la condizione psicopatologica dell'imputato non comprometteva in misura significativa le funzioni dell'Io, né quelle cognitive e organizzative, né quelle previsionali, decisionali ed esecutive, in quanto concedeva al soggetto sufficienti spazi di autonomia e libertà per mantenere un buon contatto con la realtà e la situazione, come il reale svolgimento dei fatti aveva dimostrato. Ancora, la sentenza impugnata ha ricordato l'orientamento della Corte di cassazione che richiede l'accertamento della capacità di intendere e di volere per ciascun reato e, conseguentemente, la inidoneità di perizie svolte in altri procedimenti.
2.1. Si tratta di motivazione, inoltre, relativa a doppio accertamento conforme, in quanto il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha condiviso il percorso logico del primo giudice e riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 -01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 -01) e ha svolto frequenti rinvii alla sentenza del primo giudice. Dunque, (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145). Tale occorrenza proietta i suoi effetti anche sull'accertamento della capacità di intendere e di volere, che costituisce questione di merito la cui valutazione compete al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se
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esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo" (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276170 -01). Ancora, in tema di prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo, solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato (Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, [...], Rv. 287327-01; Sez. I, n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151 -01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, [...], Rv. 262722-01). Nel caso di specie, come si è sopra rappresentato, la Corte territoriale ha esaminato le doglianze dell'appellante, respingendo le critiche alla sentenza di primo grado mediante la condivisione del passaggi essenziali della perizia medico legale. Il ricorrente, peraltro, non ha mosso alcuna specifica critica al giudizio medico scientifico sotteso alla pronuncia, limitandosi alla generica considerazione che la perizia oggetto del presente giudizio si mostrava l'unica a riconoscere la capacità di intendere e di volere dell'imputato.
3. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
3.1. il ricorrente lamenta la violazione della disciplina del trattamento sanzionatorio riferito alla ipotesi di tentativo. La Corte d'Appello ha chiaramente evidenziato, oltre che riportando il capo d'imputazione anche con la esplicita indicazione del contenuto della sentenza di primo grado al paragrafo 1 della pagina 1, che la condanna è intervenuta per tentato furto aggravato, per cui ha chiaramente mostrato di avere consapevolezza del fatto che il primo giudice avesse valutato anche tale riduzione. La valutazione è corretta poiché dalla sentenza di primo grado, in motivazione, si evince chiaramente che il Tribunale monocratico ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato la fattispecie di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose, consistita nell'aver divelto l'impianto stereo posto all'interno di autovettura e per aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. La pena di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa, è del resto corrispondente ad una misura congrua prevista per il delitto tentato di furto, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva pure ritenute, all'esito della riduzione per il rito abbreviato.
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E' noto, infatti, che, in tema di delitto tentato, la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 2019; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, [...], Rv. 258461; Sez. 5, n. 39475 del 19/6/2013, [...], Rv. 256711). Ciò discende dalla natura autonoma di reato del delitto tentato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e della disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi ad un momento antecedente rispetto alla consumazione (Sez. 1, n. 37562 del 16/5/2001, [...], Rv. 220189). Ebbene, in presenza di una pena senza dubbio quantificata all'interno del delta edittale previsto per il reato di tentato furto nella forma non aggravata per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze, compresa tra un minimo di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa e un massimo di anni tre di reclusione e di euro 516 di multa, e di una motivazione inequivoca nel senso di qualificare la fattispecie delittuosa ascritta al ricorrente in termini di tentato furto aggravato, è evidente che la determinazione della pena per il delitto tentato sia stata effettuata con il metodo sintetico senza che sia necessario esplicitarne l'adozione che, come detto, deriva dalla stessa natura di reato autonomo del tentativo. È sufficiente, pertanto, anche una motivazione implicita sulla scelta adottata, desumibile dalla pena inflitta nei limiti edittali del delitto tentato e dalla inequivoca qualificazione giuridica della condotta come tentativo di reato.
4. Gli altri motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, dunque, inammissibili. Il riconoscimento della recidiva è stato ampiamente motivato dalla Corte d'Appello, essendosi verificata la reiterazione di un reato della stessa indole, così come, parallelamente, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo leva sulla obiettiva sussistenza di precedente analogo per cui il beneficio era stato concesso in precedenza, che evidenzia la propensione alla commissione di reati e la vanificazione dell'effetto risocializzante insito nell'istituto, con conseguente prognosi negativa sulla possibilità di recidiva.
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5. La motivazione corrisponde agli orientamenti di legittimità secondo i quali, in tema di recidiva, va verificato in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, secondo i parametri consolidati fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). 6. È infondata la doglianza relativa alla adeguatezza della pena. La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha stimato congrua la pena di otto mesi di reclusione e di euro 120,00 di multa, considerata la riduzione per il rito, dopo aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza impugnata ha mostrato in modo adeguato di aver ponderato i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia dł gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 2002 del 19/12/2023).
7. Analoga considerazione di manifesta infondatezza va fatta con riferimento al vizio denunciato con riferimento alla mancata concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena, posto che questa Corte di legittimità ha da tempo affermato che legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (ex plurimis, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206-02).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 24/09/2025
Il Consigliere estensore IE LA NEW CONTORE
Il presidente/ EMANUELE DI SA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 NOV. 2025
Il Fusaronario Gudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
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