Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito in una fattispecie relativa a concorso ex art. 81, comma secondo, cod. pen., di furto aggravato e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito, con riferimento alla quale si era lamentato che, nell'indicazione della pena complessiva, non figurasse la specificazione della base di calcolo per il reato consumato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, sulla quale si sarebbero dovuti applicare la riduzione della pena prevista per il tentativo e, successivamente, l'aumento per la continuazione).
Commentario • 1
- 1. Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2001, n. 37562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37562 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 16/05/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 3555
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 43566/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO ER, n. 12.11.1954 a Roma,
avverso la sentenza emessa il 19.6.2000 dalla Corte di Appello di Roma;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni;
- Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
- Considerato in
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna ad un anno di reclusione e lire 800.000 di multa inflitta a BO ER per i reati, in continuazione, di furto con strappo e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito., con attenuanti generiche e diminuente per la scelta del rito abbreviato,
L'imputato ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 56 C.P. e vizio della motivazione;
in questa si dava atto della mancata indicazione, da parte del primo giudice, della base di calcolo per il reato consumato di cui all'art. 12 D.L.
3.5.1991 n. l43, sulla quale doveva essere anzitutto effettuata la riduzione prevista per il tentativo, e solo successivamente le ulteriori operazioni determinative della sanzione adottata. Ne derivava, ad avviso del ricorrente, l'impossibilità di stabilire se la diminuzione prevista per il tentativo fosse stata in concreto operata, o il reato - in difformità dall'imputazione contestata - fosse stato considerato come consumato.
Il ricorso è manifestamente infondato. Invero, per univoca e costante affermazione della giurisprudenza e della dottrina nel delitto tentato va ravvisata una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e una propria struttura, delineata dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e della disposizione contenuta nell'art. 56 C.P., la quale ha reso perseguibili fatti altrimenti non sanzionabili perché arrestatisi al di qua della soglia della consumazione. Nel far ciò l'art. 56 C.P. ha stabilito una sanzione penale autonoma, ha individuato il bene giuridico protetto (costituito dal pericolo di lesione dell'interesse che giustifica la tutela penale) e, soprattutto, ha definito il comportamento tipico, consistente nel compimento di "atti idonei", diretti in modo non equivoco a realizzare la detta lesione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione discende che, in presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. Solo l'inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2^, 11.3/31/5/1993, Bono ed altro). Nel caso di specie la pena - sinteticamente individuata - per il delitto tentato risulta contenuta nei limiti legali, ne' alcuna doglianza viene sollevata al proposito. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001