Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2001, n. 37562
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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Massime1

Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito in una fattispecie relativa a concorso ex art. 81, comma secondo, cod. pen., di furto aggravato e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito, con riferimento alla quale si era lamentato che, nell'indicazione della pena complessiva, non figurasse la specificazione della base di calcolo per il reato consumato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, sulla quale si sarebbero dovuti applicare la riduzione della pena prevista per il tentativo e, successivamente, l'aumento per la continuazione).

Commentario1

  • 1Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2001, n. 37562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37562
Data del deposito : 16 maggio 2001

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