Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa in sede di appello che non aveva motivato in ordine alla specifica questione relativa alla mancata diminuzione di pena per il tentativo proposta dalla difesa dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2013, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2573
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 4622/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR NI N. IL 07/01/1962;
RA SQ N. IL 08/04/1988;
DENTALE SQ N. IL 27/04/1991;
SPRONELLO SQ N. IL 14/05/1985;
ZA LE N. IL 12/08/1981;
ZZ IA N. IL 22/05/1973;
DE ZO LE N. IL 21/03/1969;
IN IT N. IL 29/12/1983;
IN AN N. IL 16/02/1964;
IN GI N. IL 01/03/1970;
avverso la sentenza n. 11421/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di AG P., IE LE, ZI BI, De RE LE, NO BE, NO OV e NO GI;
rigetto dei ricorsi di RA, LE e LL;
udito, per le parti civili, l'avv. Pizzuto di Patti;
uditi i difensori avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) per LL;
CA B. per IE;
Foresta S. per NO BE e OV.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione:
BI TO;
-AG PA;
-D PA;
NE PA;
-IE LE;
-ZI BI;
-D RE LE;
-NO BE;
-NO OV;
-NO GI;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 4 giugno 2012 con la quale, in parziale riforma di quella emessa dal Gup di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, il 16 aprile 2011, sono stati modificati i trattamenti sanzionatori irrogati in primo grado e, contestualmente alla assoluzione di LL, IE e De RE - per quanto qui d'interesse -, rispettivamente, dai reati di cui al capo R), B) ed F2) (di cui si dirà), è stato confermato il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti per gli altri reati originariamente ascritti, correlati all'accertamento della operatività, in Ercolano, di due associazioni camorristiche che agivano in contrasto anche armato e in competizione fra loro: il clan RA - IN, reputato attivo fino all'accertamento coperto dalla sentenza di primo grado del 2011, e quello denominato Ascione - Papale, attivo fino al 2010. Ai ricorrenti - fatta eccezione per ZI, che è stato condannato per il solo reato associativo - sono stati variamente addebitati anche numerosi fatti di estorsione consumata e/o soltanto tentata, commessi, dal 2009 in poi, avvalendosi della forza intimidatrice, derivante dalla evocazione del gruppo camorristico di riferimento.
In particolare è stata confermata la condanna di:
BI A., in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata clan RA-IN. condotta contestata come realizzata in Ercolano e limitata, per tale imputato, dal 10 giugno 2005 al 19 luglio 2010 (capo A); al reato di cui al capo A1) concernente la tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di NO AT, fatto commesso da settembre a ottobre 2008;
-AG, in ordine al capo A), con condotta perdurante;
in ordine al reato di estorsione continuata in danno di RI FI e RI GE (capo C), reato aggravato ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7, e commesso avvalendosi della forza di intimidazione del clan IacominoBI, tra ottobre e novembre 2009;
al capo D), relativo alla tentata estorsione, aggravata anche ex art. 7, L. cit., e continuata, in danno di PO EL, fatto commesso fra ottobre e novembre 2009; al capo L), relativo ad altra tentata estorsione, aggravata anche ai sensi dell'art. 7, L. cit., in danno di ZI TO, fatto commesso nei primi giorni di novembre 2009; al capo Q), concernente un episodio di tentata estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., in danno di AR LU, fatto commesso il 3 novembre 2009;
al reato di cui al capo M2), concernente la tentata estorsione, aggravata anche ai sensi dell'art. 7, L. cit., in danno di OZ CE, commessa tra ottobre e novembre 2009; al capo R2), concernente la tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge citata, in danno di PR NO, fatto commesso nei primi giorni di novembre 2009;
-D, in ordine al reato di cui al capo P), concernente un fatto di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., in danno di ZA TO, fatto commesso tra novembre e dicembre 2009; al reato di cui al capo G1), concernente un fatto di tentata estorsione in danno di NA TO, aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit. e commesso nel dicembre 2009; al reato di cui al capo H1), concernente l'estorsione consumata in danno di FF LE, fatto commesso da marzo a dicembre 2009; al reato di cui al capo R1) concernente l'estorsione in danno di FA TO, aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit. e commesso da maggio 2008 a giugno 2009; al reato di cui al capo U1) concernente l'estorsione consumata in danno di LO MB, aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit. e commesso nel novembre 2009; al capo 12) concernente la tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., ai danni di OZo CE, commessa nel novembre 2009;
NE: in ordine al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata clan Ascione-Papale, operativa in Ercolano fino al 19 luglio 2010 (capo B); al capo H1 di cui sopra;
al reato di cui al capo S1) concernente la tentata estorsione in danno di FA RG, aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit. e commesso nel dicembre 2009; al capo Z1) concernente l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., commessa in danno di ER LF, da 2007 a settembre 2009; al capo A2), concernente l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit. e commessa in danno di NO TR, fino a tutto il 2009; al reato di cui al capo Q2), concernente la tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., e commessa in danno di PR NO, tra febbraio e aprile 2008;
-D RE, al capo B) di cui sopra;
al capo B3) concernente l'estorsione consumata e aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., commessa in danno di SE BE, tra il 2007 e il 2008;
-IE, al capo U1 di cui sopra;
al capo Z1) di cui sopra;
-ZI, reato di cui al capo B) di cui sopra;
-NO GI, al capo A), con condotta perdurante;
al capo C) di cui sopra;
al capo M2) di cui sopra;
-NO OV, al capo M2) di cui sopra;
-NO BE, in ordine al reato di cui al capo S2) concernente la tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, L. cit., commessa in danno di PR NO, tra febbraio e aprile 2008. Hanno dedotto:
De RE LE, il vizio della motivazione con riferimento ad entrambi reati (associativo e di estorsione) a lui addebitati. Come già posto in evidenza nell'ordinanza del Tribunale della libertà, del tutto liberatoria, non sarebbe stata argomentata in modo sufficiente la sua responsabilità in ordine al reato di tentata estorsione ai danni del titolare del supermercato, tenuto conto del suo stato di detenzione e della non coincidenza del tenore delle intercettazioni ambientali valorizzate a suo carico, con gli elementi oggettivi accertati. L'imputato sostiene che le prove raccolte possono, tutt'al più, giustificare una condanna per il reato di ricettazione. La carenza di prova in ordine al reato-fine, determinerebbe uguale conclusione per il reato associativo la cui configurazione è stata desunta pressoché esclusivamente dal preteso coinvolgimento dell'imputato nel reato di tentata estorsione aggravata;
NO GI.
il vizio della motivazione e la violazione di legge in ordine alla entità della pena inflitta.
Dopo avere riconosciuto la attenuante speciale della L. n. 203 del 1991, art. 8, il giudice dell'appello, reiterando l'errore in cui era incorso il primo giudice, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche che, invece, erano state sollecitate per valorizzare la evoluzione positiva del comportamento e della personalità dell'imputato.
Tale riconoscimento era stato illegittimamente negato, valorizzando, come ostativi, i precedenti dell'imputato e il fatto che, per la collaborazione prestata, gli era già stata riconosciuta la attenuante speciale della collaborazione.
NO OV.
1) il vizio della motivazione in relazione alla concreta operatività attribuita alla circostanza attenuante speciale della L. n. 203 del 1991, art. 8 e in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Sotto il primo profilo, si segnala che il giudice dell'appello, pur accogliendo la doglianza sul punto formulata dal difensore e applicando la suddetta circostanza attenuante speciale come prevalente sulle aggravanti, tuttavia l'aveva poi computata nella minima estensione, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare alla gravità dei reati e alla capacità a delinquere del reo: criteri,tuttavia, del tutto errati se si considera che la circostanza attenuante in questione deve poter produrre effetti tanto più rilevanti sul trattamento sanzionatorio quanto più rilevante è la collaborazione prestata dall'imputato. E nel caso di specie, la collaborazione è stata giudicata, nella stessa sentenza, come decisiva.
Sotto il secondo profilo, il difensore fa notare la erroneità della affermazione del giudice dell'appello che avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche osservando che tutti gli elementi positivi della condotta processuale dell'imputato avevano trovato inquadramento e rilevanza esterna nel riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione ex art.
8. Ebbene, sostiene il difensore che non vi è alcuna incompatibilità logica nel riconoscere entrambi i (tipi di attenuanti alla luce degli stessi elementi di fatto e che la doppia valutazione è stata ammessa anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedi sent. n. 6013 del 1999). Aggiunge che la gravità dei reati e il relativo giudizio sulla personalità dell'imputato sono stati desunti dall'accertamento di fatti di rilievo penale che soltanto la collaborazione data dall'imputato medesimo ha consentito di far emergere e conoscere all'autorità giudiziaria. Del tutto illogicamente, pertanto, il giudice ha omesso di valutare, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la piena confessione resa dal ricorrente;
2) il vizio totale di motivazione in ordine al motivo di gravame con cui si era lamentata la mancata diminuzione per il tentativo. NO BE, il vizio totale di motivazione in ordine alla propria posizione, del tutto omessa dalla Corte d'appello, che ha trattato le estorsioni subite dalla ditta Ciopri sas a pagina 52 e 53. Per mero scrupolo difensivo, la difesa comunque reitera la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operato nei riguardi di un gruppo di ricorrenti, senza effettuare alcuna distinzione. In particolare, con riferimento alla posizione di NO, avrebbe potuto e dovuto essere valorizzato non solo il suo stato di incensuratezza ma anche e soprattutto il fatto che egli aveva rescisso qualsiasi legame con l'ambiente di provenienza, chiedendo l'ammissione al programma di protezione già concesso al padre, sebbene senza divenire un collaboratore. ZI, la omessa valutazione delle cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. IE, il vizio della motivazione in relazione alle prove, contestate dalla difesa, della sussistenza dei due reati di estorsione addebitati.
In particolare, quanto alla estorsione in danno di ER, la Corte territoriale, a pagina 48, aveva dimostrato di non avere compreso i motivi di appello che avevano cercato di segnalare come l'imputato avesse agito su incarico del coimputato NO CE, andando a prelevare la merce nell'esercizio commerciale della persona offesa, ma senza conoscere alcuni particolari del comportamento dello NO medesimo.
Con riferimento all'altro episodio estorsivo, la Corte territoriale aveva omesso di motivare sul rilievo difensivo che riguardava le dichiarazioni dei collaboratori SC e ZI BI, entrambe prive di riferimenti alla posizione del ricorrente. LL.
1) la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o insufficiente indicazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato come reato associativo, al capo B (art. 499 c.p.p., comma 1, lett. c)). In particolare mancava, nel capo d'imputazione, la data in cui avrebbe avuto inizio la partecipazione dell'imputato al reato associativo: un elemento di grandissimo rilievo se si tiene conto che il ricorrente è divenuto maggiorenne nel maggio del 2003 e che la eventuale partecipazione dello stesso all'associazione, sin da epoca precedente - tenuto conto che i collaboratori di giustizia avevano riferito dell'esistenza dell'associazione sin da epoca precedente al 2003 - avrebbe comportato un giudice naturale diverso da quello che lo ha processato.
La nullità era stata dedotta per la prima volta nella memoria depositata alla Corte d'appello il 30 maggio 2012.
La questione troverebbe conforto nella decisione, adottata dal Tribunale di Napoli in altro processo avviato a carico dell'imputato, per altri fatti di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, decisione con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
2) la inosservanza degli artt. 438 e 603 c.p.p. nonché dell'art. 629 c.p. con riferimento al rigetto - con ordinanza del 4 giugno 2012 -
della richiesta di acquisizione dei verbali di altro procedimento penale.
Il detto rigetto era stato motivato sul rilievo che l'imputato, avendo chiesto il rito abbreviato, non avrebbe diritto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che l'acquisizione richiesta avrebbe frustrato le finalità del rito speciale prescelto. Ed invece, prosegue il difensore, vi è giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 4231 del 2005) che riconosce il potere del giudice dell'appello, a seguito di rito abbreviato, di disporre nuove acquisizioni probatorie.
Nel caso di specie l'acquisizione era data del verbale delle dichiarazioni rese da una delle persone offese nel corso del processo celebrato a carico dei coimputati che avevano scelto il rito ordinario: ebbene tale persona offesa, peraltro in un tempo che era successivo a quello della redazione dei motivi di appello nel processo con rito abbreviato, aveva ricostruito in maniera differente i fatti ed aveva anche escluso la responsabilità dello LL. La richiesta rivolta alla Corte d'appello era stata congegnata nei seguenti termini: con riferimento al capo Z1), la difesa aveva segnalato come, dal verbale concernente l'interrogatorio della persona offesa ER, in data 29 febbraio 2012, si evincesse che costui aveva ricostruito la vicenda come quella dell'acquisto di un telefonino cellulare pagando un acconto di Euro 70 sul totale, mai versato, di Euro 160: una ricostruzione che non comprendeva nessuno dei requisiti del reato di estorsione;
con riferimento al capo A2) la difesa aveva segnalato il verbale d'udienza dal quale risultava che la persona offesa NO aveva ricostruito la vicenda riguardante l'imputato, descritto come persona cortese, nel senso che si era limitata a chiedere di annotare il suo debito (per lavaggi dell'auto) che ammontava a pochi Euro;
con riferimento al capo S1, il difensore aveva lamentato la mancata valutazione del verbale d'udienza del processo ordinario nel quale la persona offesa FA non aveva riconosciuto l'imputato tra i soggetti che gli avrebbero richiesto la tangente;
con riferimento al capo Q2, l'impugnante lamenta la mancata acquisizione del verbale d'udienza nel quale la persona offesa PR NO, amministratore della sas Ciopri, non solo aveva escluso di essere stato minacciato, ma non aveva neppure riconosciuto l'imputato tra i soggetti con i quali aveva avuto a che fare. In conclusione, il difensore aveva richiesto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 5, che fosse riconosciuto il suo diritto a vedere acquisiti i descritti verbali, contenenti prove dichiarative sopravvenute alla celebrazione del processo in primo grado. Orbene, il difensore, nel far rilevare che, nel diverso processo (udienza del 15 ottobre 2012), il Pubblico ministero aveva anche richiesto l'assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati di cui ai capi Z1 e Q2, denuncia oggi, in ordine al reato di cui al capo A2), altresì, il vizio di motivazione determinato dal fatto che la Corte d'appello, nell'acquisire - peraltro del tutto contraddittoriamente con la precedente ordinanza reiettiva della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - lo scontrino fiscale rilasciato dall'autolavaggio della persona offesa, l'aveva ritenuto del tutto irrilevante, mentre invece esso serviva ad avvalorare la tesi dell'imputato che aveva affermato di avere, in passato, pagato anche più dei 5 Euro del lavaggio auto, documentati dallo scontrino stesso.
11 riconoscimento, da parte della Cassazione, della inesistenza della prova dei reati fine, si sarebbe dovuto riverberare, favorevolmente per il ricorrente, sulla configurabilità del reato associativo di cui al capo B).
LE.
la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 e la correlata mancata assunzione di prova decisiva (per effetto di ordinanza della Corte d'appello del 4 giugno 2012). Si tratta del verbale dell'udienza dibattimentale, celebrata il 30 novembre 2011, dinanzi al Tribunale di Napoli, nel processo a carico dei coimputati che avevano scelto il rito ordinario. In quell'occasione la persona offesa (n.d.r. del reato di cui al capo P) ZA) aveva escluso la responsabilità dell'odierno ricorrente. Tale prova era sopravvenuta al giudizio di primo grado del processo in esame con la conseguenza che essa doveva essere assunta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, anche per evitare il determinarsi di una situazione di assoluta ingiustizia perché tale da non poter trovare sfogo neppure nel giudizio di revisione, non potendosi sostenere la prova nuova è sopravvenuta.
Sul punto la difesa sottolinea come la scelta del rito abbreviato possa costituire un limite alla richiesta dell'imputato di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello ma non al potere officioso ed anzi al dovere del giudice di accertare la verità.
AG.
La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, nella massima estensione, degli effetti della attenuante speciale della collaborazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. La Corte non aveva diminuito la pena per il reato più grave - unificato con gli altri nella continuazione - fino alla metà, come invece la norma consentiva e come la dissociazione e la rilevante collaborazione prestata, avrebbero dovuto suggerire. Considerazioni sulla gravità del reato non avrebbero dovuto incidere sulla rilevanza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'attenuante speciale (vedi sent. n. 10740 del 2011 e n. 30205 del 2011). RA.
1) l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e il vizio di motivazione.
I giudici di primo e secondo grado avevano sostenuto che la prova dell'esistenza del clan camorristico RA-IN veniva ricavata dalle sentenze definitive rese nei processi ove quella realtà delittuosa era stata accertata.
Tal modo di ragionare trascurava però di considerare che l'associazione mafiosa accertata nei diversi processi costituiva un fenomeno di natura permanente da ritenersi cessato con la sentenza di primo grado sicché la condotta successiva non poteva solo desumersi logicamente ma avrebbe dovuto costituire materia di autonomo accertamento: e ciò anche se, ad essere stati giudicati nel diverso processo, fossero stati proprio gli imputati del processo qui in esame, dovendosi anche considerare che il reato di cui all'art. 416 bis può concretizzarsi con le condotte più diverse, non necessariamente reiterate nel tempo.
La conclusione è che nel processo in esame - da pagina 25 in poi - non è stata fornita la prova e tanto meno la motivazione della esistenza del clan camorristico al quale il ricorrente è accusato di aver preso parte.
La partecipazione dell'imputato all'associazione è, inoltre, desunta dalla sua implicazione in vicende estorsive.
In particolare la vicenda addebitatagli e concernente l'estorsione in danno della LA (descritta a pagina 39 e seguenti) presenta delle circostanze aggravanti in relazione alle quali la Corte d'appello non spende argomentazioni.
Sulla base della affermata partecipazione a tale estorsione e delle sue modalità esecutive viene poi ipotizzata la partecipazione all'associazione camorristica.
Questa è stata argomentata soltanto in relazione al profilo della sua "persistenza", dato che il presupposto della sua "esistenza" era già stato affermato dai giudici - del tutto erroneamente come si è detto - sulla base di sentenze passate in giudicato e relative a diversi processi.
Al riguardo, i giudici dell'appello si sarebbero limitati a valorizzare il dato - invece del tutto equivoco - dell'essersi, il sodalizio, sviluppato nei medesimi luoghi e attraverso i giovani cresciuti a margine dell'organizzazione criminale già accertata e divenuti, a loro volta, partecipi della stessa nel suo divenire. Il difensore contesta poi che l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, addebitata in relazione alla fattispecie estorsiva, possa essere significativa di appartenenza ad associazione mafiosa, posto che il metodo mafioso può essere utilizzato anche dal non partecipe;
2) riprendendo il tema delle aggravanti addebitate in relazione al reato associativo sub A), il difensore sostiene che è meramente assertiva l'affermazione che la compagine associativa addebitata al ricorrente fosse "armata": nessuno dei reati fine risulta infatti commesso con armi.
L'aggravante della posizione di vertice riconosciuta in capo alla ricorrente è stata affermata sulla base di elementi del tutto inconsistenti, così come l'aggravante di cui al comma 3, sul carattere mafioso dell'associazione.
Tali considerazioni dovrebbero riverberarsi anche nel senso della non configurabilità delle aggravanti correlate alla forza di intimidazione proveniente dal vincolo associativo, contestato in relazione al capo A1);
3) la erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e il vizio della motivazione.
In particolare risultava del tutto inadeguato l'aumento di ben quattro anni di reclusione per l'unico reato unificato del vincolo della continuazione.
Il ricorso di De RE LE è infondato e deve essere rigettato.
Le questioni poste nel ricorso si compendiano in una critica alla interpretazione delle emergenze di causa che il giudice del merito ha analizzato in maniera invece congrua e razionale.
Così, sono state valutati, in maniera incrociata e complementare, i gravi indizi costituiti da un lato, dalle dichiarazioni della persona offesa del reato di estorsione continuata, LL, - direttore di un supermercato - il quale ha dichiarato di avere versato ripetutamente il frutto dell'estorsione a un suo dipendente che è anche il fratello dell'imputato; d'altro canto, quest'ultimo, nel conversare con i parenti in carcere, è stato intercettato nell'atto di parlare del tema della tangente riscossa dal "direttore", dello stesso importo di quella riferita dal direttore LL. La Corte ha anche risposto al rilievo della difesa riguardante lo stato di detenzione dell'imputato per chiarire che questo non incideva sulla configurazione del reato, dal momento che il comportamento penalmente rilevante aveva avuto origine e quindi doveva essere stato concertato, prima dell'inizio della carcerazione del ricorrente.
Sul punto il difensore reitera la stessa censura già posta al giudice dell'appello e da questi adeguatamente affrontata sicché il ricorso deve essere rigettato, essendo al limite dell'inammissibilità, dal momento che dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). Le censure riguardanti la configurazione del reato associativo, essendo basate sul previsto accoglimento della doglianza riguardante il reato di estorsione, sono da rigettare per la insussistenza del presupposto della critica.
Il ricorso di NO GI è infondato per le ragioni che saranno sviluppate a sostegno di analoga decisione di infondatezza espressa su, identico motivo di ricorso, posto da NO OV. Il ricorso di NO OV è fondato nei termini che si indicheranno.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non risulta che la circostanza attenuante dell'art. 8 sia stata applicata tenendo conto, in senso oggettivamente limitativo della sua portata, della gravità dei fatti o della personalità dell'imputato o di altri criteri desumibili dall'art. 133 c.p.. Piuttosto, il giudice dell'appello la ha resa operativa, indipendentemente dal giudizio di comparazione con le aggravanti, calcolandola nella misura minima di un terzo della pena per il reato base, invece che in quella massima, della metà.
Tale decisione non è sorretta da una motivazione contraria al dettato normativo, come sostenuto dal difensore, ma, semmai, può apparire priva di una esplicita motivazione mentre è da escludere che i criteri di cui all'art. 133 c.p., utilizzati per negare che ricorressero i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, siano stati valorizzati ai fini del calcolo della incidenza dell'attenuante speciale. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'osservazione della difesa appare, in linea di principio, suffragata dall'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (Sez. 2, Sentenza n. 18892 del 05/03/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 229221; Sez. 2, Sentenza n. 45206 del 09/11/2007 Ud. (dep. 04/12/2007) Rv. 238511; contra Sez. 6, Sentenza n. 10376 del 02/07/1992 Ud. (dep. 29/10/1992) Rv. 192109). Tuttavia, in concreto non può non notarsi che l'analisi del giudice del merito, sviluppata in tema non già di riconoscimento di un diritto ma di esercizio di un potere discrezionale ("il giudice...può.."), si sottrae a censure da parte del giudice della legittimità, avendo quello, con logicità, affermato che, una volta valorizzate la collaborazione e la confessione dell'imputato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 8, la pena che ne derivava risultava attenuata in maniera tale da non necessitare, avuto riguardo ai criteri per la concessione delle attenuanti generiche, della ulteriore mitigazione alla quale le stesse attenuanti sono finalizzate, solo quando una simile conclusione si rende doverosa in relazione all'entità del fatto accertato. Invece è fondato è l'ultimo motivo di ricorso.
Invero, non è chiaro se la pena base, individuata in sei anni di reclusione, per il reato di tentata estorsione di cui al capo M2), sia stata calcolata tenendo conto della diminuzione dovuta al tentativo. È vero, come ha già fatto notare in passato la giurisprudenza di questa Corte, che il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. E da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Rv. 220189). Ma, nel caso di specie, non può dirsi certo che il giudice abbia fatto ricorso al metodo diretto o sintetico. Piuttosto, il silenzio da esso serbato, a fronte di un esplicito motivo di appello, induce a ritenere incompleta la motivazione e fondata la doglianza sul punto.
Oltretutto, si nota, a sostegno di tale assunto, che, per molti altri coimputati (v. p. 66 e segg.), il giudice del merito ha evocato esplicitamente e calcolato la riduzione della pena dovuta agli effetti dell'art. 56 c.p.. Il ricorso di NO BE è fondato.
Risulta che lo stesso, condannato in ordine alla tentata estorsione in danno di PR NO (capo S2) aveva proposto motivi di appello riportati, nella sentenza impugnata, a pagina 19 e 20. Si trattava di motivi non palesemente inammissibili e concernenti la validità dell'impianto accusatorio, soprattutto con riferimento alla mancanza di un contegno minaccioso nel comportamento tenuto dall'imputato. Inoltre, censure erano state mosse al diniego delle attenuanti generiche. Non risulta che la posizione dell'imputato sia stata valutata nella sentenza impugnata, con riferimento al primo punto, notandosi in particolare che il compendio probatorio relativo alla vicenda estorsiva, oggetto del reato sopraccitato, risulta analizzato a pagina 52, con riferimento, però, alla posizione di altri imputati. A tale lacuna deve porre rimedio il giudice del rinvio. L'ulteriore censura resta assorbita.
Il ricorso di ZI è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.
La censura sulla mancata analisi delle cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è palesemente priva di pregio se si considera che i motivi di appello, proposti nell'interesse del ricorrente (riportati a pagina 15 della sentenza), già destinatario dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, non contenevano alcuna contestazione al merito della condanna in ordine al reato associativo addebitatogli.
Il tema della responsabilità doveva dunque ritenersi coperto da preclusione e nessun dovere incombeva, sul giudice dell'appello, ai fini della valutazione d'ufficio di ipotetiche ragioni di insussistenza del reato.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
Il ricorso di IE è infondato e deve essere rigettato. L'imputato è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi U1) e Z1).
La motivazione fornita dal giudice dell'appello, per quanto contratta, non può dirsi mancante sul punto decisivo che, per quanto concerne il primo addebito, attiene alla ritenuta consapevolezza della natura estorsiva della richiesta di danaro formulata dal ricorrente.
Questi infatti, secondo quanto riferito dalla persona offesa, richiedeva il danaro come regalo per le famiglie dei carcerati e dunque, secondo il logico ragionamento del giudice del merito, fondato su massime di esperienza oramai acquisite dalla giurisprudenza costante, come somma pretesa dall'organizzazione camorristica di riferimento che aveva il controllo del territorio e si occupava anche degli affiliati detenuti in carcere. Anche in relazione all'ulteriore fattispecie delittuosa la motivazione non può dirsi mancante con riferimento ad elementi rappresentati dalla difesa ma, semmai, implicita per la assoluta incompatibilità di tali elementi rispetto a quelli che si sono ritenuti comprovati sulla base di fonti reputate attendibili, quale, nel caso di specie, la persona offesa dal reato, ossia un partecipe diretto - in veste di vittima - all'azione criminosa. In materia vale il principio secondo cui il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado (v. fra le molte, Rv. 194804). Il ricorso di LL è infondato.
Il primo motivo di ricorso è, invero, oggetto di preclusione se si considera che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio determina, si, una nullità ma di carattere relativo, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, (Sez. 5, Sentenza n. 20739 del 25/03/2010 Ud. (dep. 01/06/2010) Rv. 247590; conformi:
N. 16817 del 2008 Rv. 239757, N. 712 del 2010 Rv. 245734; N. 342 del 1999 Rv. 212193, N. 1175 del 2000 Rv. 217123, N. 16817 del 2008 Rv. 239757; N. 3757 del 1996 Rv. 204751).
In particolare, la sentenza n. 1175 del 2000 ha posto in evidenza che essa non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art.178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art.181 c.p.p., con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.. Nel caso di specie è lo stesso difensore a chiarire di non avere rilevato tale nullità entro il termine predetto e neppure di averlo fatto - iniziativa che comunque sarebbe risultata tardiva - con i motivi di appello, ma soltanto con una memoria contenente motivi nuovi, depositata dinanzi alla Corte territoriale. Ad ogni buon conto, il motivo in esame è anche dedotto senza un concreto interesse da parte dell'imputato, per la ragione che l'eventuale estensione della contestazione del reato associativo anche ad epoca nella quale l'imputato stesso era minorenne, servirebbe soltanto ad aggravare la sua posizione senza, viceversa, comportare lo spostamento del processo al Tribunale per i minorenni. Infatti rimarrebbe comunque competente il Tribunale ordinario a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui dovesse rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all'epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, in quanto la natura permanente del reato, inteso come fatto giuridicamente unitario e inscindibile, non consente una scomposizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile (Sez. 6, Sentenza n. 48516 del 09/10/2003 Ud. (dep. 18/12/2003) Rv. 227825).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Invero, la doglianza difensiva a proposito dei limiti della rinnovazione della istruttoria dibattimentale nell'appello del giudizio abbreviato è solo in parte da condividere.
Nell'appello del giudizio abbreviato non è infatti inibita, in linea di principio, la riapertura della istruttoria per acquisire nuove prove.
Non sembra però contestato neppure dal difensore il principio, radicatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione (Sez. 1, Sentenza n. 35846 del 23/05/2012 Ud. (dep. 19/09/2012) Rv. 253729).
Ciò comporta, da un lato, che la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale non è soggetta ad un obbligo del giudice di motivare la propria decisione (v. Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249161) e la difesa non può conseguentemente denunciare, con ricorso, un vizio della motivazione sotto tale profilo.
Essa non sembra neppure legittimata a censurare la decisione del giudice dell'appello, che eventualmente ritenga erronea rispetto al criterio della "assoluta necessità", ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d): norma che ammette a denunciare la mancata assunzione di prova decisiva, sul presupposto che la parte ne abbia fatto richiesta e non quindi, nel caso in cui tale diritto non è riconosciuto, come nella fattispecie in esame.
Potrebbe invero sostenersi, peraltro, che il vizio della motivazione sia prospettabile comunque - nella forma della "contraddittorietà" ex art. 606 c.p.p., lett. e) - quando questo sia ricavabile dal raffronto della sentenza con i motivi di appello o con memorie della difesa che abbiano rappresentato la esistenza di un accertamento giudiziale della innocenza dell'imputato, già acquisita in altro processo, e che siano state semplicemente ignorate dal giudice dell'appello nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3: ciò,dunque, nel solo caso in cui la decisione che il giudice ha il potere di adottare "di ufficio" risulti viziata perché capace di portare a una situazione capace di fondare una ipotesi di revisione, per contrasto di giudicati ex art. 630 c.p.p., lett. a.
Non è tuttavia questo il caso che si prospetta da parte del difensore, posto che dal suo stesso ricorso si ricava che il verbale della udienza del processo ordinario, di cui richiedeva la acquisizione, era relativo a deposizioni testimoniali non destinate a produrre una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fonda la sentenza in esame e quella del diverso processo.
Basta osservare che, nella stessa prospettazione difensiva, non risulta neppure emessa la sentenza nel diverso processo, sicché sarebbe quantomeno prematuro se non del tutto fuori luogo, parlare di "inconciliabilità dei fatti posti fondamento della sentenza" in esame con quelli "stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile". Ad ogni buon conto, le deposizioni delle quattro persone offese di cui alla richiesta difensiva non risultano attestare in modo inequivoco fatti diversi da quelli ritenuti accertati nel presente processo ma solo raccontare vicende suscettibili di (eventualmente) diversa valutazione ad opera dei giudici naturali e, quanto ai fatti di cui ai capi S1 e Q2, vicende che nel processo ordinario sono state (affermativamente) accertate con riferimento ai soggetti tratti a giudizio in quella sede. Sicché non è destinato a provare alcunché il fatto che, nel processo ordinario, il riconoscimento dei colpevoli abbia riguardato solo i soggetti imputati e non anche eventuali complici, non tratti a giudizio nella medesima sede. Il ricorso di LE è infondato. Valgono in relazione al motivo di doglianza illustrato nel suo interesse le argomentazioni già svolte per rispondere ad analogo motivo sviluppato dal difensore di LL.
La decisione non può mutare neppure con riferimento alla specifica previsione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, norma evocata nel ricorso che lo riguarda.
Se è vero, infatti, che tale fattispecie normativa prevede, a differenza di quella del comma 1, un vero e proprio diritto della parte alla assunzione in appello della prova "sopravvenuta" rispetto al giudizio di primo grado, è anche da tenere presente che tale diritto sussiste, per espressa disposizione della norma stessa, "nei limiti dell'art. 495 c.p.p., comma 1": ossia di una norma - l'art.495 c.p.p. - che è operativa con riferimento al rito ordinario,ove opera il "diritto alla prova" ma non anche con riferimento al rito abbreviato non condizionato che è un rito a prova contratta, prescelto dalla parte e soggetto ai soli poteri integrativi della prova, demandati al giudice ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Il ricorso di AG è infondato per le stesse ragioni già evidenziate nell'analisi del medesimo di motivo di ricorso già proposto anche da NO OV, alle quali si rimanda. Il ricorso di RA è infondato.
Con il primo motivo egli denuncia la incompletezza della motivazione sulla configurazione del reato associativo, fondata su provvedimenti giudiziari assunti a conclusione di diversi e precedenti processi. Un simile assunto è, invero, contraddetto dagli elementi valorizzati dai giudici a pag. 54 e seguenti della motivazione.
In esse si citano quelli costituiti, in primo luogo, dalle modalità dell'attività estorsiva, estesa e posta in essere avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo.
In secondo luogo si pone in evidenza la copertura di un intero territorio che è considerata elemento inequivocabile della natura mafiosa dell'organizzazione criminale.
In terzo luogo sono state menzionate le deposizioni delle persone offese, quali indice dello stato di soggezione conseguente all'esercizio del potere mafioso, essendo quelle costrette a subire anche la "convocazione" ad opera dei vertici dei clan. Soltanto a completamento di tale analisi sono state citate e valorizzate le sentenze rese in diversi processi, ed aventi ad oggetto l'accertamento di entrambi i clan oggetto di contestazione. Non coglie pertanto nel segno la censura del difensore, sviluppata sul centrale, quanto infondato, rilievo secondo cui l'esistenza dei sodalizi mafiosi in esame sarebbe stata desunta esclusivamente o prevalentemente da sentenze penali irrevocabili, peraltro acquisite del tutto legittimamente secondo l'art. 238 bis c.p.p.. È comunque anche da rilevare, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto la legittimità della motivazione dalla quale emerge che l'esistenza di un'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416 bis, è stata affermata quale "fatto notorio", ove siano adeguatamente illustrate le ragioni di tale ritenuta notorietà, fra esse comprese la esistenza di decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio (Rv. 253653; Rv. 245831). E nel caso di specie, tale criterio è quello che vale a risolvere anche la seconda questione posta dal difensore, a proposito della motivazione sulla aggravante dell'essere, la associazione, armata. Per la affermazione della sussistenza di tale circostanza, la Corte territoriale ha attestato la che le associazioni in discussione rappresentano la naturale evoluzione e continuazione dei sodalizi armati di cui alle sentenze irrevocabili acquisite: e tale affermazione hanno fondato non solo su dati obiettivi (a identità del territorio di riferimento) e logici (esistenza di un precario equilibrio nei rapporti di forza tra i due contrapposti sodalizi,di natura anche militare, spiegato con lo stato di detenzione di molti capi storici dopo la violenta "guerra" fino a quel momento combattuta) ma anche con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese dei reati di estorsione che hanno personalmente visto "crescere" gli imputati, i quali si trovavano al fianco di coloro che in tempi passati avevano il comando dei sodalizi e che, in seguito, ne hanno preso il posto.
Il terzo ed ultimo motivo è formulato in termini del tutto generici e versati in fatto, come tali non apprezzabili nella sede della legittimità.
In base al principio della soccombenza, gli imputati, nei termini indicati nel dispositivo, devono essere condannati alla rifusione delle spese - alle quali, ex lege, si intendono aggiunti gli accessori -, sostenute nel grado dalle parti civili, che in tale senso hanno formulato richiesta alla odierna udienza e che sono risultate titolari del relativo diritto, quali soggetti danneggiati dai reati in relazione ai quali è stata confermata la condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, nei confronti di NO BE e NO OV, per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi di De RE LE, NO GI, IE LE, AG PA, LL PA, LE PA e RA TO che condanna, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara inammissibile il ricorso di ZI BI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Condanna tutti i ricorrenti, eccetto NO OV e NO BE, alla rifusione, in solido, alle spese del grado sostenute dalla parte civile Associazione Antiraket Ercolano per la legalità, che liquida in Euro 1500 e condanna inoltre:
BI TO al pagamento di Euro 1300 in favore della PC NO AT;
-D PA e LL PA al pagamento in solido di Euro 1300 in favore della PC FF LE;
-D PA, al pagamento di Euro 1300 in favore della PC NA TO;
IN PA al pagamento di complessivi Euro 1500 in favore delle PPCC AR LU e PO EL;
-NO GI e GG PA in solido al pagamento di Euro 1500 complessivi a favore delle PPCC AN e RI.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014