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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile iscritta al n° 9948/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
Parte_1 Parte_2
,
Parte_3 Parte_4
, , nella
Parte_5 Parte_6 Il Cancelliere
qualità di eredi del de cuius , con gli avv.ti Persona_1
US EM EC, GO CO, LA LA
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo
OR, ON Di OS, RE AR, TT UR e OR
LV IN
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/10/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
1 Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che liquida in euro 9.400, 00, oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti in solido le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2022, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la e, avendo premesso che aveva lavorato Controparte_1 Persona_1
alle dipendenze di , dal 1967 al 1997, con la qualifica montatore- Controparte_1
tubista e carpentiere, deducevano che lo stesso, nell'espletamento delle mansioni suddette, era stato lungamente esposto a fibre e polveri di amianto e che a causa dell'attività lavorativa svolta all'interno del Cantiere navale di Palermo e della presenza in quei luoghi di materiale contenente amianto o fibre di amianto, aveva contratto malattie respiratorie (“respiro aspro diffuso, ipoespansibilità toracica,
BPCO, versamento pleurico”) che l'avevano portato al decesso il 10 maggio 2017.
Lamentavano l'omissione, da parte della convenuta, dell'adozione di misure di sicurezza e protezione del lavoratore previste contrattualmente e dal DpR del 55 (n.
547) e del 56 (n. 303) nonché delle successive normative in materia di sicurezza e protezione sul lavoro (non per ultimo il D.Lgs del 1968) e dell'art. 2087 c.c., con conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società, nonché di aver patito, per effetto della detta condotta omissiva, un danno non patrimoniale jure hereditatis, (terminale e biologico e morale).
Domandavano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei predetti danni, per l'importo non inferiore ad euro 503.582,00.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante la ctu medica, è stata decisa.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del
D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma
2 secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall'INAIL.
Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell'INAIL, in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%.
In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al
3 grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell'INAIL, salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale.
Deve rilevarsi, poi, che dal danno differenziale (inteso quale danno differenziale quantitativo) va tenuto distinto il danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), atteso che, mentre il primo è costituito dalla differenza tra quanto ricadente nella copertura assicurativa e liquidabile dall'INAIL e la maggior somma liquidata in sede civile, il secondo si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo
INAIL, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Per i danni complementari dunque non vale la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – trattandosi di danni che esulano ab origine dalla copertura assicurativa INAIL per ottener i quali il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale) avvalendosi quindi se del
4 caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c. ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018, n.4972).
E pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cassazione civile , sez. lav. , 14/07/2023 , n. 20327).
Nella specie, i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, prima di tutto,
l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' altrettanto noto che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'.altra
(cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Ebbene, nella specie, i ricorrenti non hanno dimostrato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del de cuius alle dipendenze della convenuta
(afferenti al luogo di lavoro- ovvero a bordo delle navi o in officina-, alla concomitanza o meno con le lavorazioni degli altri dipendenti di CP_1
all'utilizzo o meno di dispositivi di protezione ) e dunque l'effettiva esposizione dello stesso alle polveri di amianto durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Difatti, la prova per testi non è stata espletata in quanto all'udienza del 7.5.2025 la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla detta prova.
5 Peraltro, sulla scorta della documentazione medica prodotta in giudizio, il ctu ha escluso la sussistenza di una patologia polmonare, con particolare riferimento alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, che fosse asbesto correlata, rilevando che della stessa “non è possibile la valutazione di gravità e l'epoca della sua insorgenza”, che “può” avere un nesso con le plurime esposizioni professionali (gas nitrosi, polveri sottili, vernici e diluenti, ecc), restando dunque il nesso causale e l'eziologia professionale non del tutto accertati, tenuto conto che per l'appunto non è stato accertato se la esposizione all'amianto vi sia stata e in che misura.
Infine il ctu ha escluso che il decesso del possa ricondursi alla Parte_2
patologia polmonare di cui soffriva lo stesso.
Non può dunque affermarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. nonché ai sensi dell'art 26 comma 4 del D.Lgs 81/08 e pertanto vanno respinte le pretese attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e dello scaglione di riferimento
(da 260.001,00 a 520.000,00 euro).
Vanno poste a carico dei ricorrenti le spese della ctu espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 7/10/2025.
IL GIUDICE
RA NO
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile iscritta al n° 9948/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
Parte_1 Parte_2
,
Parte_3 Parte_4
, , nella
Parte_5 Parte_6 Il Cancelliere
qualità di eredi del de cuius , con gli avv.ti Persona_1
US EM EC, GO CO, LA LA
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo
OR, ON Di OS, RE AR, TT UR e OR
LV IN
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/10/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
1 Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che liquida in euro 9.400, 00, oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti in solido le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2022, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la e, avendo premesso che aveva lavorato Controparte_1 Persona_1
alle dipendenze di , dal 1967 al 1997, con la qualifica montatore- Controparte_1
tubista e carpentiere, deducevano che lo stesso, nell'espletamento delle mansioni suddette, era stato lungamente esposto a fibre e polveri di amianto e che a causa dell'attività lavorativa svolta all'interno del Cantiere navale di Palermo e della presenza in quei luoghi di materiale contenente amianto o fibre di amianto, aveva contratto malattie respiratorie (“respiro aspro diffuso, ipoespansibilità toracica,
BPCO, versamento pleurico”) che l'avevano portato al decesso il 10 maggio 2017.
Lamentavano l'omissione, da parte della convenuta, dell'adozione di misure di sicurezza e protezione del lavoratore previste contrattualmente e dal DpR del 55 (n.
547) e del 56 (n. 303) nonché delle successive normative in materia di sicurezza e protezione sul lavoro (non per ultimo il D.Lgs del 1968) e dell'art. 2087 c.c., con conseguente responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della società, nonché di aver patito, per effetto della detta condotta omissiva, un danno non patrimoniale jure hereditatis, (terminale e biologico e morale).
Domandavano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei predetti danni, per l'importo non inferiore ad euro 503.582,00.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante la ctu medica, è stata decisa.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del
D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma
2 secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall'INAIL.
Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell'INAIL, in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%.
In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al
3 grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell'INAIL, salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale.
Deve rilevarsi, poi, che dal danno differenziale (inteso quale danno differenziale quantitativo) va tenuto distinto il danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), atteso che, mentre il primo è costituito dalla differenza tra quanto ricadente nella copertura assicurativa e liquidabile dall'INAIL e la maggior somma liquidata in sede civile, il secondo si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo
INAIL, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Per i danni complementari dunque non vale la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – trattandosi di danni che esulano ab origine dalla copertura assicurativa INAIL per ottener i quali il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale) avvalendosi quindi se del
4 caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c. ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018, n.4972).
E pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cassazione civile , sez. lav. , 14/07/2023 , n. 20327).
Nella specie, i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, prima di tutto,
l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' altrettanto noto che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'.altra
(cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Ebbene, nella specie, i ricorrenti non hanno dimostrato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del de cuius alle dipendenze della convenuta
(afferenti al luogo di lavoro- ovvero a bordo delle navi o in officina-, alla concomitanza o meno con le lavorazioni degli altri dipendenti di CP_1
all'utilizzo o meno di dispositivi di protezione ) e dunque l'effettiva esposizione dello stesso alle polveri di amianto durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Difatti, la prova per testi non è stata espletata in quanto all'udienza del 7.5.2025 la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla detta prova.
5 Peraltro, sulla scorta della documentazione medica prodotta in giudizio, il ctu ha escluso la sussistenza di una patologia polmonare, con particolare riferimento alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, che fosse asbesto correlata, rilevando che della stessa “non è possibile la valutazione di gravità e l'epoca della sua insorgenza”, che “può” avere un nesso con le plurime esposizioni professionali (gas nitrosi, polveri sottili, vernici e diluenti, ecc), restando dunque il nesso causale e l'eziologia professionale non del tutto accertati, tenuto conto che per l'appunto non è stato accertato se la esposizione all'amianto vi sia stata e in che misura.
Infine il ctu ha escluso che il decesso del possa ricondursi alla Parte_2
patologia polmonare di cui soffriva lo stesso.
Non può dunque affermarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. nonché ai sensi dell'art 26 comma 4 del D.Lgs 81/08 e pertanto vanno respinte le pretese attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e dello scaglione di riferimento
(da 260.001,00 a 520.000,00 euro).
Vanno poste a carico dei ricorrenti le spese della ctu espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 7/10/2025.
IL GIUDICE
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