Decreto cautelare 1 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 9 maggio 2022
Sentenza 2 dicembre 2022
Improcedibile
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/02/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01218/2025REG.PROV.COLL.
N. 04851/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2023, proposto da
NA TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzocchella e Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL EL, AB TE, IO D'VI, DO GG e ED TI Cafaro, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 7555/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Annamaria Fasano. Si dà atto che gli avvocati Andrea Orefice e Tiziana Monti hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NA TA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania riferendo di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, di ‘ Funzionario Policy Regionali – Centri per l’impiego ’, di cui n. 29 riservati al personale della Giunta Regionale della Campania.
La ricorrente riferiva che, all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, tramite la piattaforma personale fornita dal sito internet della Regione Campania, verificava tra i titoli di Laurea presenti all’interno dell’elenco già predisposto e in alcun modo editabile, la mancanza dell’unico titolo di laurea in suo possesso, e precisamente la laurea del vecchio ordinamento in ‘ Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari ’. Pertanto, indicava nella domanda il titolo che le sembrava più vicino al proprio, ovvero ‘ L33 – Scienze Economiche ’, incorrendo così in errore, essendo il predetto corso di laurea un corso triennale non assimilabile al titolo di laurea di tipo specialistico effettivamente conseguito.
All’esito delle due prove di esame e della valutazione dei titoli curriculari, la Commissione attribuiva alla concorrente un punteggio complessivo pari a 57,60, di cui soli n. 2,00 punti per i titoli.
In virtù del suddetto punteggio, la dott.ssa TA veniva collocata nella posizione n. 245 della graduatoria finale, approvata con Decreto Dirigenziale n. 98 del 22.11.2021 della Giunta Regionale della Campania, in posizione non utile per l’assunzione.
La ricorrente precisava che l’errore commesso all’atto della presentazione della domanda era stato determinante, in quanto a norma del capo A) dell’art. 9 del bando di concorso ai candidati spettavano n. 2,00 punti per un punteggio di laurea ricompreso tra 96/110 e 104/110 e n. 2,00 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento. Pertanto, se le fosse stato assegnato il suddetto punteggio pari a 59,60 punti, corrispondente all’effettivo titolo di laurea posseduto, si sarebbe collocata in posizione utile per l’assunzione.
Nonostante l’invio di un atto di diffida stragiudiziale in data 18.10.2021, con il quale la ricorrente intimava alla Regione Campania, e per essa al Direttore Generale del Personale, di dare corso al procedimento di verifica dei titoli di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000, l’Amministrazione confermava la graduatoria definitiva approvata con il D.D. n. 98 del 22.11.2021.
2. Con il ricorso introduttivo, la dott.ssa NA TA, oltre all’annullamento degli atti impugnati, domandava, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., “ l’accertamento della illegittimità: 1) Della inerzia dell’Amministrazione Regionale rispetto agli adempimenti richiesti con l’atto stragiudiziale di diffida del 18/10/2021 e in ogni caso all’obbligo di effettuare le verifiche di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 relativamente ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitivamente approvata con il Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania” e “la conseguente assegnazione di un termine per provvedere, con nomina di un Commissario ad Acta per la ipotesi di ulteriore inerzia”.
A sostegno del gravame venivano dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
All’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2022, con ordinanza n. 68 del 13 gennaio 2022, il Tribunale amministrativo adito accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo l’inserimento della dott.ssa NA TA in graduatoria con il concreto punteggio corrispondente al titolo ulteriore effettivamente posseduto e documentato, con accantonamento del posto in organico sino alla decisione di merito del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 7555 del 2022, respingeva il ricorso, assumendo inter alia che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Regione Campania aveva espressamente, e non implicitamente, dato riscontro alla diffida a mezzo PEC del 26 novembre 2021, con la quale era stato chiesto all’Amministrazione di avviare le verifiche di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il Collegio di prima istanza evidenziava, inoltre, che nell’immagine della Sezione del modulo di domanda relativo alla dichiarazione del titolo di studio posseduto compilata da parte ricorrente si evinceva che la dott.ssa TA aveva dichiarato di essere in possesso di titolo equiparato e equipollente, tuttavia, come ammesso dalla stessa in ricorso, aveva ‘ indicato il titolo che le sembrava più simile al proprio, ovvero L33 – Scienze Economiche ’, incorrendo così in un errore, essendo il predetto Corso di Laurea ‘L33’ un corso di tipo triennale, a fronte della laurea di tipo specialistico posseduta. Secondo il T.A.R., tale errore sarebbe stato evitato se la ricorrente avesse usato l’ordinaria diligenza, in quanto proprio nel certificato di laurea prodotto in data 10.1.2022 era espressamente riportata la relativa equiparazione laddove veniva specificato che: “ Il suddetto titolo è equiparato, ai sensi della D.I. del 9 luglio 2009, alla classe (CLS-64/S) delle lauree specialistiche in Scienze dell’Economia e alla classe LM-56 delle lauree magistrali in Scienze dell’Economica”.
Il Giudice di prime cure evidenziava che, come chiarito anche con le FAQ 1 e 8 disponibili sul portale delle domande, era possibile sostituire o annullare una domanda, presentandone una nuova, mentre la ricorrente, solo a seguito dell’espletamento delle prove e della pubblicazione della graduatoria approvata con D.D. n. 85 del 14 ottobre 2021, e quindi a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande, si era attivata per segnalare l’errore con un’istanza di rettifica, trasmessa in data 15 ottobre 2021. Né si poteva ritenere che tale errore fosse emendabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, procedura confliggente con il principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti nell’ambito delle procedure concorsuali.
4. NA TA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1) Sulla fondatezza del motivo I.2) del ricorso introduttivo (riguardante i provvedimenti impugnati sub 1) – Error in giudicando – Error in procedendo – Travisamento – Violazione art. 71 d.P.R. n. 445/2000 – Violazione art. 97 Cost. – Violazione artt. 1 e 3 L. 241/1990 – Violazione principio di buon andamento – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità; 2) Sulla ammissibilità e sulla fondatezza del motivo del ricorso introduttivo sub.I.1) (Riguardante i provvedimenti impugnati sub 1) – Error in iudicando – Error in procedendo – Travisamento – Violazione art. 71 d.P.R. n. 445/2000 – Violazione art. 97 Cost. – Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 – Violazione principio di buon andamento – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità”.
L’appellante ha riproposto nel presente giudizio le critiche prospettate con il ricorso introduttivo non esaminate dal Giudice di prime cure, con le quali si è lamentato in sintesi che, del tutto illegittimamente, con la comunicazione della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania trasmessa a mezzo pec in data 26.11.2021 e l’allegata ‘Scheda istruttoria – Riepilogo’, sono state implicitamente rigettate le istanze dalla stessa formulate con atto stragiudiziale di diffida del 18.10.2021. Con la conseguenza che, a causa della omessa procedura di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 71 d.P.R. 445 del 2000 riguardo al titolo di studio effettivamente posseduto, ne è derivata l’illegittimità della graduatoria finale approvata con il D.D. n. 98 del 22.11.2021.
5. Si è costituita la Regione Campania in resistenza, eccependo preliminarmente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello, tenuto conto che l’appellante, a seguito di scorrimento della graduatoria di concorso, nella quale risultava collocata al 245° posto, è stata nominata vincitrice per il profilo professionale ‘ Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego ’, codice D - FPI, con D.D. n. 62 dell’1.8.2023 ed è stata assunta in data 27.9.2023. Nel merito, l’Ente regionale ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
6. Con memoria depositata in data 18.11.2024, NA TA ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto la sottoscrizione del contratto di lavoro n. 319/TI/2023, ha pienamente soddisfatto le pretese azionate con il ricorso di primo e secondo grado. Ha concluso, pertanto, perché sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la rifusione delle spese di lite e per il rimborso del contributo unificato.
7. All’udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con memoria depositata in data 18.11.2024, l’appellante ha comunicato che, nelle more della decisione del gravame, con D.G.R. n. 427 del 12.7.2023, la Giunta Regionale della Campania ha disposto di integrare l’articolazione dei profili professionali per il potenziamento dei Centri per l’Impiego con n. 365 unità del profilo di ‘ Funzionario Policy regionali – Centri per l’impiego ’(codice D- FPI) e con n. 20 unità del profilo di ‘ Funzionario comunicazione e informazione ’ (codice DFCI), pertanto, a seguito della scorrimento della graduatoria di concorso, è risultata utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso e, con successivo D.D. n. 62 del 1.8.2023, è stata nominata vincitrice per il profilo di ‘ Funzionario policy regionali – Centro per l’impiego ’ (Codice D-FPI).
La ricorrente precisa che, in data 27.9.2023, è stata assunta dalla Regione Campania e inserita con decorrenza giuridica ed economica dal 1.10.2023 nell’Area dei ‘ Funzionari e dell’Elevata Qualificazione ”, profilo professionale di ‘ Funzionario Policy regionali – Centri per l’impiego ’, giusta contratto di lavoro n. 319/TI/2023 del 21.9.2023.
In ragione dei suddetti rilievi ha concluso: “ Alla luce di quanto innanzi esposto, la dott.ssa NA TA non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, in quanto la sottoscrizione del contratto di lavoro n. 39/TI/2023 del 21/09/2023 ha pienamente soddisfatto le pretese azionate con il ricorso di primo e secondo grado”, e dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del gravame, formulando istanza ‘ Affinchè Codesto Ecc.mo Collegio voglia dichiarare improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la refusione delle spese di lite e il rimborso del contributo unificato’.
9. Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellante e, per tale ragione, dichiara il ricorso in appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Come è noto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla diversa ipotesi di cui all’art. 34 c.p.a. essendo evidente (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224) che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; diversamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione nei casi in cui: a) il ricorrente non abbia impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; b) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; c) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; d) sopravviene un fatto che, parimenti, rende non più utile l’eliminazione del mondo giuridico degli atti a suo tempo fatti oggetto di impugnazione.
Anche sotto il profilo del giudicato le due tipologie di sentenze hanno portata diversa, dal momento che la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021). Ciò in quanto, come si è detto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando interviene nelle more del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Al contrario, come nella specie, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
10. In definitiva, per i rilievi espressi, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre con riferimento alle spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno esaminate le prospettazioni difensive delle parti, valutando quello che sarebbe stato l’esito del processo, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ( ex multis Cons. Stato n. 7214 del 2022).
A tale riguardo, gli esiti processuali inducono a ritenere che l’errore della ricorrente nella compilazione della domanda di concorso è stato determinato esclusivamente da scarsa diligenza, atteso, come precisato dal T.A.R., che “ emerge chiaramente dallo stesso certificato, ella avrebbe dovuto indicare il diverso titolo LM – 56 Scienze dell’Economia o il titolo 64/S delle Lauree Specialistiche in Scienze dell’Economica, espressamente previsti nel form on – line di domanda riportato a pagina 3 della memoria depositata da parte resistente in data 27 agosto 2022 e, pertanto, neppure DL come sostenuto dall’amministrazione anche nella relazione istruttoria, dovendo ritenersi corretta l’equiparazione fatta dall’Università ’.
Nella compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso, secondo il principio di autoresponsabilità, il partecipante è tenuto a compiere gli adempimenti richiestigli con la diligenza ragionevolmente esigibile. Il dovere di diligenza impone al concorrente di operare una seria verifica della domanda e relativa documentazione, pertanto, come precisato dal Collegio di prima istanza, non può farsi ricorso al ‘soccorso istruttorio’ per integrare o rettificare una dichiarazione già presentata, ricorrendo un pregiudizio per la parità di trattamento, laddove sia stata omessa l’indicazione di un requisito necessario nella domanda. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi , dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, laddove nella specie, la ricorrente aveva indicato nella domanda un titolo diverso da quello richiesto dal bando. Va, inoltre, rammentato che, come chiarito anche con le FAQ 1 e 8 disponibili sul portale delle domande, era possibile sostituire o annullare una domanda, presentandone una nuova, mentre la ricorrente, solo a seguito dell’espletamento delle prove e della pubblicazione della graduatoria approvata con D.D. n. 85 del 14 ottobre 2021, e quindi a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande, si è attivata per segnalare l’errore con un’istanza di rettifica, trasmessa in data 15 ottobre 2021. Né si può predicare che l’Amministrazione abbia omesso di dare riscontro alla diffida del 18 ottobre 2021 presentata dalla dott.ssa TA al fine di ottenere le verifiche di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, avendo la Regione Campania dato riscontro a mezzo PEC del 26 novembre 2021, dichiarando che l’attività di verifica delle istanze pervenute era stata limitata alla fattispecie dei titoli previsti dall’art. 9 dei bandi di concorso, che fossero stati effettivamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. Tenuto conto che tale nota, pur essendo immediatamente lesiva nei confronti di parte ricorrente, non è stata dalla stessa impugnata, correttamente il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità in parte qua del ricorso, quanto alle dedotte censure sulla omessa attività di verifica dei titoli dei candidati.
10. Ciò premesso, nonostante la soccombenza virtuale dell’appellante, questo Collegio ritiene che la peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (Corte Cass., sez. II, ord. 14.10.2024, n. 26622).
Il giudice amministrativo, infatti, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8; Cons. Stato n. 4433 del 2020; id. n. 4434 del 2020).
11. In definitiva, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per intervenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO