Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 939/2022
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
, p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
ASSENZA CORRADO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti;
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.04.2022, la società Parte_3
proponeva opposizione avverso cinque ordinanze di
[...]
ingiunzione nn.ri: OI-000119274; OI-000116814; OI-000118922; OI-
000123839; OI-000123959, notificate in data 17.3.2022, 21.3.2022 e 24.3.2022,
con cui si irrogavano sanzioni amministrative per complessivi € 76.500,00, per violazioni ex art. art. 2, comma 1, del D.L. n. 463/83, riferite alle annualità 2011,
2014 e 2015.
A fondamento del ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione delle somme pretese dall' di Noto per sanzioni civili, essendo decorso il termine CP_2
quinquennale di prescrizione dal sorgere dell'obbligazione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 9, della L. n. 335/1995.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dalla società opponente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione ed era rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse e, successivamente, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27. Rilevava che la vicenda dedotta in giudizio aveva il suo fondamento nella depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, co.1 bis della legge n. 683 del 1983, disposta con l'art. 6,
comma 3, del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, e precisava che la società opponente,
nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi Pt_4
contributivi dovuti all' , aveva dichiarato di aver trattenuto, per le annualità CP_1
II 2011, 2014 e 2015 le quote a carico dei lavoratori dipendenti, omettendo di versarle all' . Evidenziava che la società ricorrente non aveva specificamente CP_1
contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alle ordinanze di ingiunzione opposte, con conseguente fondatezza della sanzione amministrativa applicata. Rappresentava, infine, che era stato emesso in favore della società
opponente un provvedimento di rettifica delle sanzioni, con i criteri di calcolo conformi alle intervenute precisazioni del Ministero del Lavoro.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza
Preliminarmente, va osservato che l'art. 28 della Legge 689/1981, secondo cui “Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge
si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione”, detta una regola generale valida per tutte le sanzioni amministrative,
riconducendo la decorrenza del termine iniziale di prescrizione al momento in cui
è stata commessa la violazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ. sez. lav., 21/07/2010, n.17099), l'ordinanza-ingiunzione non costituisce un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo,
preordinato alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa, dalla quale inizia a decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 28,
comma 1, della legge n. 689 del 1981. Nella vicenda in esame, trovano applicazione le norme di cui alla L. 689/1981 in relazione alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose previste dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del citato decreto,
che statuisce: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
III previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tanto premesso, dal giorno in cui è stata commessa la violazione, costituita dall'omesso versamento all' delle quote trattenute a carico dei lavoratori CP_1
dipendenti per le annualità 2011, 2014 e 2015 alla data di notifica delle ordinanze di ingiunzione opposte (17.3.2022, 21.3.2022 e 24.3.2022) è ampiamente decorso il termine di prescrizione di cinque anni e l'Istituto previdenziale, che ha irrogato la sanzione amministrativa, non ha provato la sussistenza di validi atti interruttivi del termine di prescrizione (né, tantomeno, che l'accertamento e la contestazione dell'illecito siano stati notificati al contribuente nei termini indicati dall'articolo 14
della legge n. 689/1981). Dalla produzione documentale dell'istituto convenuto,
infatti, non vi è prova che le diffide siano state inviate alla società destinataria della notifica e, pertanto, deve concludersi per l'insussistenza di validi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale. D'altra parte, gli estratti informatici dell'istituto e le stampe delle ricevute di avvenuta consegna delle pec
(riferite agli avvisi di addebito per il recupero dell'obbligazione contributiva) non consentono di risalire all'atto notificato alla società opponente e di verificare che l'atto trasmesso sia regolarmente pervenuto, in forma leggibile, al destinatario, per acquisirne conoscenza legale ai sensi dell'art. 1335 cc.. Di conseguenza, avuto riguardo al decorso del termine tra la data dell'asserito illecito e la notifica delle opposte ordinanze di ingiunzione – ed in mancanza di validi atti interruttivi del termine di prescrizione – deve ritenersi che la potestà sanzionatoria dell' si CP_1
sia estinta per decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, come previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981.
IV Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e le ordinanze di ingiunzione n. OI-000119274; n. OI-000116814 n. OI-000118922, n.
OI-000123839; n. OI-000123959 vanno annullate, stante l'intervenuta prescrizione della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale per gli illeciti da cui traggono origine le ingiunzioni di pagamento opposte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri tabellari minimi previsti dal D.M. 55/2014, tenendo conto della limitata complessità delle questioni di diritto e di fatto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 939/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione nn.ri
OI-000119274; OI-000116814; OI-000118922; OI-000123839; OI-000123959
Condanna l' al pagamento in favore della società opponente Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA,
oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Corrado Assenza, dichiaratosi antistatario.
Siracusa lì, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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