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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
PR RG DI
Sonia Piccinni DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/10/1973, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
ROMA (RM) 29/11/1972, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RICCIO ROSETTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
I. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno provvederà al proprio mantenimento, godendo ciascuno di redditi propri;
II. i figli della coppia, e , rispettivamente, di anni 17 e 13, saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori congiuntamente, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 7, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 ove continueranno ad abitare unitamente alla madre. Le decisioni di maggior importanza per i figli afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi;
- 1 - III. Il padre potrà vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di questi ultimi, due pomeriggi alla settimana, nel modo che segue:
- il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 (ovvero alle ore 21:30 qualora il padre volesse tenerli con sé per la cena) quando provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna ed il giovedì con gli stessi orari;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, allorquando provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna.
Nei giorni infrasettimanali di incontro con il padre, sopra stabiliti, considerata l'età dei ragazzi, questi potranno decidere di pernottare presso l'abitazione del padre il quale il giorno successivo provvederà a condurli nei luoghi di consuete attività (scuola, strutture sportive, ecc.) o a ricondurli presso la casa coniugale. In questo caso la madre dovrà essere preavvertita tempestivamente degli spostamenti dei figli.
III. In ordine alle vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno le festività nel seguente modo:
- il giorno dell'Immacolata Concezione i figli si alterneranno di anno in anno con ciascun genitore, iniziando per quest'anno con la madre;
- i giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, iniziando per quest'anno con la madre;
- i giorni 30, 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, iniziando per quest'anno con il padre
- il giorno 6 gennaio il minore si alternerà di anno in anno con ciascun genitore, iniziando per quest'anno con il padre;
- per le festività Pasquali (domenica e lunedì dell'Angelo) i figli dei ricorrenti si alterneranno di anno in anno un giorno ciascuno tra i genitori;
IV. il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per due settimane consecutive da scegliere e ripartire tra i mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel periodo di giugno
(successivamente alla chiusura della scuola), luglio e settembre (precedente alla riapertura della scuola), i tempi di permanenza presso ciascuna genitore saranno distribuiti secondo le modalità di visita di cui al punto III).
Tenuto conto dell'età dei figli, i coniugi previo avviso e coordinamento tra loro, potranno modificare e/o anche ampliare le condizioni di permanenza presso il padre, così da garantire la più ampia condivisione della responsabilità genitoriale. In tal senso i coniugi si
- 2 - impegnano a collaborare nel superiore interesse dei ragazzi e a organizzare le visite e gli incontri in considerazione, altresì, delle esigenze dei figli;
La porzione immobiliare sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 7, di proprietà esclusiva della sig.ra , sarà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla, unitamente ai Parte_1 figli, con quanto in esso contenuto. Il marito se ne allontanerà entro 45 giorni successivi alla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali. Il medesimo si impegna, inoltre, trasferirà la propria residenza entro il medesimo termine. I coniugi danno atto che relativamente al mutuo acceso per l'acquisto di quella che fu la casa coniugale, il sig. resterà garante delle obbligazioni assunte dalla sig.ra al solo fine di Pt_2 Parte_1 consentire a quest'ultima di continuare a beneficiare delle condizioni contrattuali già in essere.
IV. il sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figli versando mensilmente alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00 (ottocento/00) con divieto di compensazione, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat. La determinazione del contributo economico al mantenimento dei figli, tiene conto dell'onere del marito di affrontare le spese per una nuova soluzione abitativa;
V. il padre, inoltre, contribuirà alle spese straordinarie (obbligatorie non subordinate al consenso e subordinate al consenso) nella misura del 50%, così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente trascritto;
VI. di comune accordo i ricorrenti, a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche quale integrazione al mantenimento per i figli minori, convengono quanto segue, al fine di risolvere la crisi coniugale, con effetto solutorio:
- il marito, promette di trasferire alla moglie la propria quota di proprietà indivisa, pari ad
1/9 dell'intero, della porzione immobiliare sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 4 e, precisamente:
- quota indivisa (1/9) del villino censito al NCEU del comune di Pomezia al foglio 30, p.lle
134, 154 e 161, sub. 501 […] Cat. A/7 […].
Il notaio rogante sarà scelto a cura di entrambi i coniugi i quali ne sopporteranno i costi in parti uguali entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della presente separazione.
- 3 - I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 18/03/2008; dall'unione coniugale sono nati due figli, e , rispettivamente il 10/05/2008 ed il 30/04/2012. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, parte 1, atto n. 21).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
IC SS
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
PR RG DI
Sonia Piccinni DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/10/1973, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
ROMA (RM) 29/11/1972, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RICCIO ROSETTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
I. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno provvederà al proprio mantenimento, godendo ciascuno di redditi propri;
II. i figli della coppia, e , rispettivamente, di anni 17 e 13, saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori congiuntamente, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 7, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 ove continueranno ad abitare unitamente alla madre. Le decisioni di maggior importanza per i figli afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi;
- 1 - III. Il padre potrà vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di questi ultimi, due pomeriggi alla settimana, nel modo che segue:
- il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 (ovvero alle ore 21:30 qualora il padre volesse tenerli con sé per la cena) quando provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna ed il giovedì con gli stessi orari;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, allorquando provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna.
Nei giorni infrasettimanali di incontro con il padre, sopra stabiliti, considerata l'età dei ragazzi, questi potranno decidere di pernottare presso l'abitazione del padre il quale il giorno successivo provvederà a condurli nei luoghi di consuete attività (scuola, strutture sportive, ecc.) o a ricondurli presso la casa coniugale. In questo caso la madre dovrà essere preavvertita tempestivamente degli spostamenti dei figli.
III. In ordine alle vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno le festività nel seguente modo:
- il giorno dell'Immacolata Concezione i figli si alterneranno di anno in anno con ciascun genitore, iniziando per quest'anno con la madre;
- i giorni 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, iniziando per quest'anno con la madre;
- i giorni 30, 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore, iniziando per quest'anno con il padre
- il giorno 6 gennaio il minore si alternerà di anno in anno con ciascun genitore, iniziando per quest'anno con il padre;
- per le festività Pasquali (domenica e lunedì dell'Angelo) i figli dei ricorrenti si alterneranno di anno in anno un giorno ciascuno tra i genitori;
IV. il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per due settimane consecutive da scegliere e ripartire tra i mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel periodo di giugno
(successivamente alla chiusura della scuola), luglio e settembre (precedente alla riapertura della scuola), i tempi di permanenza presso ciascuna genitore saranno distribuiti secondo le modalità di visita di cui al punto III).
Tenuto conto dell'età dei figli, i coniugi previo avviso e coordinamento tra loro, potranno modificare e/o anche ampliare le condizioni di permanenza presso il padre, così da garantire la più ampia condivisione della responsabilità genitoriale. In tal senso i coniugi si
- 2 - impegnano a collaborare nel superiore interesse dei ragazzi e a organizzare le visite e gli incontri in considerazione, altresì, delle esigenze dei figli;
La porzione immobiliare sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 7, di proprietà esclusiva della sig.ra , sarà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla, unitamente ai Parte_1 figli, con quanto in esso contenuto. Il marito se ne allontanerà entro 45 giorni successivi alla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali. Il medesimo si impegna, inoltre, trasferirà la propria residenza entro il medesimo termine. I coniugi danno atto che relativamente al mutuo acceso per l'acquisto di quella che fu la casa coniugale, il sig. resterà garante delle obbligazioni assunte dalla sig.ra al solo fine di Pt_2 Parte_1 consentire a quest'ultima di continuare a beneficiare delle condizioni contrattuali già in essere.
IV. il sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figli versando mensilmente alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00 (ottocento/00) con divieto di compensazione, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat. La determinazione del contributo economico al mantenimento dei figli, tiene conto dell'onere del marito di affrontare le spese per una nuova soluzione abitativa;
V. il padre, inoltre, contribuirà alle spese straordinarie (obbligatorie non subordinate al consenso e subordinate al consenso) nella misura del 50%, così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente trascritto;
VI. di comune accordo i ricorrenti, a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche quale integrazione al mantenimento per i figli minori, convengono quanto segue, al fine di risolvere la crisi coniugale, con effetto solutorio:
- il marito, promette di trasferire alla moglie la propria quota di proprietà indivisa, pari ad
1/9 dell'intero, della porzione immobiliare sita in Pomezia (RM) alla via Cincinnato n. 4 e, precisamente:
- quota indivisa (1/9) del villino censito al NCEU del comune di Pomezia al foglio 30, p.lle
134, 154 e 161, sub. 501 […] Cat. A/7 […].
Il notaio rogante sarà scelto a cura di entrambi i coniugi i quali ne sopporteranno i costi in parti uguali entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della presente separazione.
- 3 - I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 18/03/2008; dall'unione coniugale sono nati due figli, e , rispettivamente il 10/05/2008 ed il 30/04/2012. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, parte 1, atto n. 21).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
IC SS
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