Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 18 della Legge 18 aprile 1984, n. 80
Copia
Articolo 17
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 18 aprile 1984, n. 80
Articolo 18 della Legge 18 aprile 1984, n. 80
Versione
19 aprile 1984
Art. 18. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 aprile 1984
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0