Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43490
CASS
Sentenza 18 marzo 2015

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Massime1

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

Commentari3

  • 1La pericolosità dell'aggregato mafioso
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021

  • 2Indiziato di associazione mafiosa: misura di prevenzione solo se il pericolo è attualeAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2018

  • 3Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43490
Data del deposito : 18 marzo 2015

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