Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43490 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
4349 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Bruno Paolo ON - Presidente - C.C. 18.3.2015 - Sentenza N. 3PP dott. Zaza Carlo R.G.N. 22145/2014 dott.ssa Pezzullo Rosa dott. Guardiano Alfredo -Relatore- dott. Micheli Paolo ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RT GI, nato a [...] il [...]; RT FR IO, nato ad [...] il [...]; RT SC, nata ad [...] il [...]; RT CA NT, nata ad [...] il [...]; RT ON, nato ad [...] il [...] e AN FR, nata a [...] il [...], avverso il decreto emesso dalla corte di appello di RI il 7.1.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO Con il decreto di cui in premessa la corte di appello di RI, in parziale riforma del decreto con cui il tribunale di Aosta, in data 22.5.2013, aveva applicato a RT GI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque, con il divieto di soggiorno nei comuni della Val d'Aosta e prestazione di cauzione, nonché disposto la confisca di tutti i beni in giudiziale sequestro, riduceva la durata della misura di prevenzione personale a quattro anni;
revocava il menzionato divieto di soggiorno e riduceva la portata della confisca dei beni, escludendone alcuni, (conti correnti bancari, polizze assicurative, beni mobili registrati e quote di beni immobili), specificamente indicati nel corpo del provvedimento oggetto di ricorso. La corte territoriale riteneva, con riferimento alla misura di sicurezza personale, la presenza di diversi e specifici elementi che consentono di affermare la pericolosità sociale del preposto, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso), mentre, in ordine alla misura di sicurezza patrimoniale, evidenziava come la motivazione del giudice di primo grado avesse compiutamente dato conto delle ragioni per cui è possibile affermare la sussistenza di un'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dal RT GI e dai suoi familiari (tutti ricorrenti) ed 2 il valore dei beni sottoposti a sequestro, ad eccezione di alcuni, in relazione ai quali, come si è detto, la confisca è stata revocata.
2. Avverso il decreto della corte di appello di RI, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione, con distinti atti di impugnazione, il proposto RT GI, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Mauro Ronco, del Foro di RI (che ha depositato due distinti atti di impugnazione, il 29.4.2014 e il 6.6.2014); nonché, in qualità di terzi interessati, in quanto figli e convivente del proposto, RT CA, RT ON e AN FR, a mezzo del loro difensore di fiducia, avv. Paolo Pacciani, del Foro di RI;
RT FR IO e RT SC, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Rosalba Cannone, del Foro di RI, articolando distinti motivi di ricorso. I suddetti ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, lamentano il vizio di violazione di legge, sotto il profilo della apparenza della motivazione, sia con riferimento alla ritenuta sproporzione tra redditi e valore dei beni sequestrati, che, secondo l'assunto difensivo non sarebbe configurabile ove si tenga conto del complesso del reddito prodotto dalle attività economiche svolte, sottratto all'imposizione fiscale, sia in relazione alla motivazione, che si afferma inesistente, relativa ai singoli beni immobili intestati ai terzi interessati. Nel ricorso proposto nell'interesse del RT GI, inoltre, si deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la pericolosità sociale del proposto sarebbe stata già esclusa da precedenti provvedimenti giudiziari, che non consentirebbero, in assenza di elementi nuovi, una rivalutazione del presupposto, mentre, con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale, non 3 sarebbe stata dimostrata la sussistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisizione da parte sua dei beni confiscati.
3. Con requisitoria scritta del 15.7.2014 il pubblico ministero presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4. Con memoria depositata il 27.2.2015, il difensore del RT GI insiste su alcuni rilievi già mossi nei motivi di ricorso, a partire dalla mancata verifica della necessaria correlazione temporale tra momento dell'acquisto dei beni oggetto di confisca e pericolosità sociale del RT GI, requisito indispensabile per l'applicazione della menzionata misura di prevenzione patrimoniale. Ciò conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte nella sentenza n. 4880 del 26.6.2014, secondo cui sono suscettibili di ablazione solo beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, che, per il RT è stata esclusa dai provvedimenti definitivi che lo hanno assolto dai delitti di cui all'art. 74, d.p.r. 309/90 ed all'art. 416, c.p., aggravato dal metodo mafioso. Per cui, conclude il difensore, in assenza di tale requisito, la confisca di tutti i beni facenti capo a RT GI assume i connotati di una vera e propria sanzione, incompatibile con la natura delle misure di prevenzione patrimoniali, disciplinate dal d.lgs. n. 159 del 2011 e con l'applicazione retroattiva di tale normativa. In relazione all'ulteriore profilo con cui il ricorrente ha denunciato la mancata considerazione da parte della corte di appello, ai fini della valutazione del requisito della sproporzione, della complessiva attività economica svolta dal proposto, comprensiva anche delle attività produttive di reddito non dichiarate al fisco, il difensore rileva che, pur avendo le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33451 del 29.5.2014, escluso l'opponibilità dei redditi derivanti da evasione fiscale ai fini della valutazione del presupposto della proporzione tra beni posseduti ed attività economiche del soggetto, nel menzionato arresto non è stata risolta la questione se i redditi non opponibili debbano identificarsi con il solo provento dell'evasione fiscale (la quota corrispondente all'imposta evasa) ovvero con l'intero reddito non dichiarato al Fisco. Ad avviso del difensore la non opponibilità va limitata alla sola quota di reddito corrispondente all'imposta evasa e non all'intero reddito non dichiarato al Fisco, deponendo in tal senso non solo la lettera dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, ma anche la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione, la quale non può avere ad oggetto gli interi proventi di un'attività economica lecitamente svolta, ma soltanto i proventi derivanti dall'evasione fiscale, in quanto attività illecita. Nel disattendere tale opzione interpretativa (l'unica possibile, ad avviso del difensore), la corte di appello di RI è incorsa nel vizio di violazione di legge, avendo omesso di considerare, nel giudizio sulle proporzione tra le attività economiche lecite del RT, e i modesti acquisiti immobiliari da lui compiuti, i redditi non dichiarati al Fisco, detratte le quote corrispondenti all'imposta evasa. Il difensore, infine, insiste sulla natura meramente apparente . della motivazione del provvedimento della corte territoriale, che non risponde alle questioni sollevate dalla difesa nel ricorso in 5 appello e nelle memorie depositate, corredate da prove documentali, ed è sorretta da argomentazioni apodittiche, nonché genericamente riferite a tutti gli immobili riconducibili al RT, nonostante la specificità dei singoli acquisti.
4. I ricorsi non possono essere accolti, per le seguenti ragioni.
5. In via preliminare giova rammentare che risulta da tempo consolidato in sede di legittimità l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale, in tema di misure di prevenzione il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso · risulti funzionale agli interessi della struttura - criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni (cfr Cass., sez. II, 16.2.2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., sez. II, 16.12.2005, n. 1023, rv. 233169). Proprio l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, nel senso innanzi indicato, dunque, implica di per sé una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che, per escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire il recesso personale da quella organizzazione o la disintegrazione di questa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 31.3.1995, n. 2019, rv. 201459). Peraltro, come pure è stato affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, prevalente in sede di legittimità, una volta adeguatamente dimostrata l'appartenenza del proposto ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (cfr. Cass., sez. V, 22/03/2013, n. 3538, rv. 258658; Cass., sez. II, 15/01/2013, n. 3809, rv. 254512; Cass., sez. II, 05/07/2013, n. 29478, rv. 256178; Cass., sez. VI, 21/11/2008, n. 499, rv. 242379; Cass., sez. VI, 23/11/2004, n. 114, rv. 231448). Vanno del pari condivise le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rapporto che intercorre tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale, evidenziandone le profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato a un fatto-reato e il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Si tratta di procedimenti autonomi e proprio da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, c.p.p. (cfr. Cass., sez. II, 30/04/2013, n. 26774, rv. 256820; Cass., sez. I, 29/4/2011, n. 20160, rv. 250278; Cass., sez. V, 28/03/2002, n. 23041; Cass., sez. I, 21.10.1999, n. 5786, rv. 215117). Conseguenza ulteriore della descritta autonomia dei due procedimenti va individuata nella impermeabilità del procedimento di prevenzione alle vicende del processo penale. Nel corso del procedimento di prevenzione, pertanto, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti desunti nel giudizio di autonomamente prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi. Del resto, che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non debbano necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192, c.p.p., lo ha affermato anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale (Grande Camera, 1° marzo- 6 aprile 2000, Labita c. Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della Cedu il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono a impedire il compimento di atti criminali;
mentre il proscioglimento 8 eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere a una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati (cfr. Cass., sez. II, 28/05/2013, n. 35714; Cass., sez. I, 17/1/2008, n. 6613, rv. 239358; Cass., sez. VI, 29/01/1998, n. 332, rv. 210819). Tanto premesso il decreto oggetto di ricorso appare assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sinteticamente indicati nelle pagine che precedono. La corte territoriale, infatti, con motivazione autonoma ed approfondita, ha legittimamente e puntualmente indicato, non essendo vincolata, per i motivi già indicati, dalla sentenze assolutorie menzionate dal ricorrente, gli elementi su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale del RT GI, anche in relazione alla ritenuta "appartenenza" (nel significato innanzi indicato) del proposto all'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, in qualità di componente della "cosca RT", prendendo specificamente in considerazione, altresì, al fine di confutarle, le censure difensive al riguardo (cfr. pp. da 2 a 6 del provvedimento oggetto di ricorso). Risulta, pertanto, del tutto infondata la censura difensiva incentrata sulla pretesa violazione del principio del ne bis in idem. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, 9 precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (cfr. Cass., sez. un., 29/10/2009, n. 600, rv. 245176), per cui nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale poiché il principio del giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (cfr. Cass., sez. V, 07/03/2014, n. 20743, rv. 260401). A tanto ha provveduto la corte territoriale, fondando la sua decisione su di una notevole mole di elementi fattuali, alcuni dei quali (la sentenza di condanna per fattispecie in tema di stupefacenti della corte di appello di RI del 4.11.2011; la segnalazione del 13.7.2004 della Commissione parlamentare antimafia;
l'incontro, avvenuto nell'agosto del 2007, a dieci giorni dalla strage di Duisburg, con LL NO e FI VI, coinvolti nella faida di San Luca, e la conversazione telefonica, intercettata il giorno successivo all'esecuzione, in San Luca, di trentuno ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti a famiglie protagoniste della menzionata faida, nel + cui ambito è stata commessa la strage di Duisburg, in cui il RT, conversando con il cugino Di Donato AL FR, non solo fa riferimento alla richiesta dei cugini LL e FI, di trovare in Val d'Aosta una casa fuori mano ed al riparo dai controlli delle forze dell'ordine, ma si preoccupa anche dei rischi che, con riferimento alla latitanza di RT FR, si possono correre, nel custodire armi, come già avvenuto in passato) di sicura rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità, temporalmente collocabili ben oltre 10 l'agosto del 2001, periodo indicato dal difensore del RT GI come quello che sarebbe "coperto" da precedenti decisioni favorevoli al proprio assistito. Né va taciuto che, sul punto, il ricorso del difensore appare generico, non avendo egli dimostrato, di fronte all'analitico esame condotto dalla corte territoriale, che effettivamente tutti gli elementi presi in considerazione per fondare il giudizio di pericolosità sociale abbiano formato oggetto di precedente valutazione in senso favorevole al proposto, con provvedimenti passati in giudicato, per cui, sotto tale profilo, il motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile per genericità. In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, sempre in via preliminare va osservato come si sia formato nella giurisprudenza di legittimità un "diritto vivente" secondo cui, essendo ammesso, in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, giusto il disposto dell'art. 4, 1. 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, l. 31 maggio 1965 n. 575, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza O la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4, I. n.1423 del 1956 (oggi comma secondo dell'art. 10, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), non potendosi estendere il ricorso al controllo dell'iter giustificativo della decisione, sicché è inammissibile l'impugnazione con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 27/06/2013, n. 35240, rv. 256263; Cass., sez. VI, 28/02/2013, n. 11 20816, rv. 257007; Cass., sez. VI, 15/01/2013, n. 24272, rv. 256805; Cass., sez. V, 08/04/2010, n. 19598, rv. 247514). La posizione su cui si è attestata la giurisprudenza di legittimità in tema di sindacato sulla motivazione del decreto adottato dalla corte di appello nel procedimento di prevenzione, dunque, esclude dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Ne deriva, pertanto, come è stato evidenziato, che, oltre ai casi di mancanza assoluta di motivazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al i punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr. Cass., sez. I, 21/1/1999, n. 544, rv. 212946; Cass., sez. VI, 10/03/2008, n. 25795). La circostanza che di recente la previsione normativa che limita i vizi deducibili con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, alla sola violazione di legge, ha superato di recente vaglio della Corte Costituzionale, cui era stata rimessa dalla stessa Corte di Cassazione la relativa questione di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 106 del 2015), rafforza oggettivamente l'indicato 12 indirizzo giurisprudenziale, su cui si è definitivamente assestata la giurisprudenza del Supremo Collegio, ribadendo che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass., sez. U. 29/05/2014, n. 33451). Ne consegue, come rilevato correttamente dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, l'inammissibilità dei motivi posti a fondamento dei diversi ricorsi, con i quali “i ricorrenti, al di là delle mere espressioni verbali con cui denunciano vizi attinenti alla erronea interpretazione della legge penale, hanno dedotto solo vizi della motivazione del provvedimento, contestando l'iter logico attraverso cui la corte di appello di RI, nella parte in cui ha confermato la pronuncia del primo giudice, ha disposto l'applicazione della confisca dei beni sequestrati, sulla scorta di un giudizio di pericolosità della persona proposta ed di una accertata sproporzione tra i beni acquisiti ed i redditi prodotti, sorretto da una motivazione congrua e non contraddittoria, che, certo, non può essere definita inesistente o apparente", in considerazione della completezza e dell'esaustività con cui la corte territoriale ha condotto la sua indagine al riguardo, prendendo in considerazione i singoli beni oggetto del provvedimento ablativo e motivando adeguatamente in ordine ai profili di sproporzione tra il valore dei beni acquisiti al patrimonio ed i redditi dell'intero gruppo familiare di RT GI, nonché alla mancanza di giustificazione della legittima provenienza dei beni medesimi (cfr. pp. da 6 a 11 del provvedimento oggetto di ricorso). 13 Non può, pertanto, non condividersi la conclusione del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel ritenere non scrutinabili in questa sede di legittimità le censure riformulate acriticamente (e genericamente) dai ricorrenti sulle presunte omissioni argomentative nelle quali sarebbero incorsi i giudici sul tema della sproporzione tra il patrimonio acquisito ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, in quanto, con siffatte censure si intende affidare al controllo di legittimità il compito, ad esso estraneo, di privilegiare, tra due possibili ricostruzioni dei fatti, quella più favorevole alla tesi prospettata dalla difesa, trattandosi, inoltre, di censure da considerarsi assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Brevi considerazioni meritano, infine, le ulteriori considerazioni svolte nella memoria del difensore del RT GI innanzi indicate, che non appaiono fondate. Con riferimento alla questione della non dimostrata pericolosità sociale del proposto al momento delle singole acquisizioni immobiliari, va rilevato che tale requisito non è richiesto per giustificare il provvedimento di confisca quando la pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento ha natura "qualificata", in conseguenza della sua ritenuta appartenenza, come nel caso in esame, ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, anche alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2008 (l'art. 10, co. 1, lett. c, d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, come successivamente modificato dall'art. 2, co. 22, L. 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un nuovo comma, il 14 6 bis, all'art. 2 bis, I. n. 575 del 1965, ora riprodotto all'art. 18, co. 1, d. lvo. n. 159 del 2011, in base al quale "le misure di prevenzione personali patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione"), in tema di criminalità organizzata, il potere di ablazione non è vincolato ai limiti temporali dell'accertamento della pericolosità sociale del proposto, potendo riguardare anche beni acquistati antecedentemente, sull'ovvio presupposto che ricorrano le condizioni della sproporzione rispetto alla capacità reddituale e, quindi, della presumibile provenienza illecita dei beni interessati, come affermato dall'orientamento storicamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità. Pertanto nell'ipotesi in cui, come quella in esame, la pericolosità, proprio in virtù dell'accertata duratura appartenenza al sodalizio mafioso, investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e di tutte le utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso, restando salva, come per la pericolosità generica, la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali, nella fattispecie in esame non fornita. Solo nel caso della c.d. pericolosità generica, dunque, occorre dimostrare che i beni oggetto di ablazione siano stati acquistati 15 nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, che, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo (cfr. Cass., sez. U., 26.6.2014, n. 4880, rv. 262605). Del pari è infondato il rilievo sulla mancata considerazione, nel giudizio sulla proporzione tra le attività economiche lecite del RT e i modesti acquisiti immobiliari da lui compiuti, dei redditi non dichiarati al Fisco, detratte le quote corrispondenti all'imposta evasa. Appare sufficiente rilevare al riguardo che il medesimo arresto delle Sezioni Unite citato dal ricorrente contraddice la tesi difensiva, laddove afferma il principio che, ai fini della confisca di prevenzione, ora prevista dall'art. 24 d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 (in precedenza, dall'art. 2 ter I. n. 575 del 1965), per giustificare la ritenuta sproporzione degli accumuli patrimoniali non possono essere valutati i redditi indebitamente sottratti all'imposizione fiscale, giacché ai fini della misura ablativa rileva anche il fatto che i beni siano il "frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ", non potendosi dubitare che anche l'evasione fiscale costituisce ex se un'attività illecita anche qualora non integri reato, escludendo, dunque, che nel giudizio sulla proporzione si debba tenere conto dell'intero reddito sottratto al Fisco, perché non dichiarato (cfr. Cass., sez. U., 29/05/2014, n. 33451, rv. 260247). Dalla lettura della motivazione del menzionato arresto, inoltre, si evince che la questione del rilievo della quota corrispondente all'imposta evasa si pone solo in relazione alla individuazione dell'oggetto della confisca. 16 Né, d'altro canto, il ricorrente ha dimostrato, come avrebbe dovuto, in considerazione della c.d. pericolosità qualificata del RT GI, di cui si è parlato nelle pagine che precedono, che il reddito sottratto al Fisco, depurato dalla quota dell'imposta evasa, sia stato destinato all'acquisto dei beni oggetto di ablazione.
5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa, vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.3.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente ДовоB DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 28 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 17