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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. EA CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5312/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Cassarà, giusta C.F._1 procura in atti;
Attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, P.IVA_1
IS RO, IA LL, RA MA e SI LI, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.7.2025 i difensori delle parti concludevano riportandosi alle domande ed argomentazioni svolte nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , n.q. di titolare e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore della Ditta individuale Sicilia Service, premesso di intrattenere con l'allora (oggi il rapporto di Controparte_2 Controparte_1
conto corrente con affidamento n. 000300646533 (già n. 1174835), ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna – previo accertamento Controparte_1
dell'usurarietà degli interessi applicati al predetto rapporto - al pagamento della somma di euro 16.140,34, o del maggiore o minore importo da determinarsi nel corso del giudizio, a titolo di ripetizione dell'indebito, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1 sia l'inammissibilità dell'azione di ripetizione, in quanto relativa ad un rapporto di conto corrente ancora pendente, che la prescrizione del diritto di parte attrice di ripetere i versamenti solutori effettuati nel periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha dedotto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle domande attrici (per le ragioni spiegate in comparsa), delle quali ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con ordinanza del
7.7.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, quanto all'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio in quanto ancora aperto, va osservato che tale eccezione non preclude comunque la disamina della domanda dell'attore di accertamento negativo del credito della banca e di rideterminazione del saldo del rapporto in questione.
Sul punto, va in particolare richiamato il principio (cfr. Cass. ord. n. 21646 del
5.9.2018) secondo cui la domanda di accertamento negativo del credito è
2 autonomamente esperibile dal correntista anche in costanza di rapporto e, dunque, anche prima della chiusura dello stesso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli.
Il correntista, infatti, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
******
Ciò posto, la domanda attrice, volta all'accertamento negativo del credito ed alla ripetizione dell'indebito, va respinta.
Osta, invero, irrimediabilmente al relativo accoglimento il fatto che questa non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, consistente nella dimostrazione della natura asseritamente usuraria degli interessi applicati al rapporto di conto corrente per cui è causa.
Secondo un principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 35605/2023), “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550)”.
Sul punto, nel caso scrutinato dalla Corte di legittimità, analogo al caso di specie, la stessa ha altresì osservato che “con riguardo alla ripetizione dell'indebito degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata resiste a censura.
È del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all'odierno istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto
3 o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto”.
Nel caso di specie, l'attore, pur avendo prodotto gli estratti conto relativi al rapporto, ha omesso di produrre il contratto cui gli stessi si riferiscono, il che impedisce alla radice di accertare la fondatezza delle doglianze poste a fondamento dell'azione.
Ed invero, la sussistenza della causa debendi, come dedotto dall'istituto di credito convenuto, dipende da quanto era previsto, o meno, nel contratto concluso dalle parti e non dall'andamento del rapporto (documentato dagli estratti conto prodotti e che, in ogni caso, sono risultati parziali rispetto all'asserita e non confermata data di apertura del conto corrente in esame).
Sennonchè, come si diceva, detto contratto non è stato depositato dall'attore.
Ciò che adesso occorre mettere in evidenza è che detta omessa produzione è allo stesso imputabile.
Questi, infatti, ben avrebbe potuto (e dovuto) farne richiesta ante causam all'istituto di credito, in virtù di quanto previsto dall'art. 119 comma 4 T.U.B..
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Piuttosto, è accaduto che, al fine di ovviare alla propria carenza probatoria, l'attore ha chiesto ed ottenuto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Sennonchè, neppure per questa via il deficit probatorio è stato sanato, atteso che la banca non ha ottemperato all'ordine di esibizione.
Quanto, poi, alle conseguenze che l'ordinamento fa discendere dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, osserva il Tribunale che tale contegno, lungi dal consentire di ritenere provati i fatti, al più costituisce comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 comma 2° c.p.c..
Siamo, in altre parole, in presenza di un mero “argomento di prova”, del tutto inidoneo a giustificare le doglianze attoree.
4 E ciò tanto più alla luce del fatto che, a stretto rigore, detto ordine non avrebbe dovuto neppure essere emesso, stante il principio, pacifico in giurisprudenza (cfr.
Cass. ord. n. 35605/2023), secondo cui “il diritto del cliente di ottenere ex art. 119, comma
4, T.U.B. la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass.2022/23861; Cass. 2021/ 24641)”.
E' alla luce di tali considerazioni che il Tribunale non ha dato ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dall'attore, in quanto palesemente esplorativa.
Quanto, invece, alla c.t. di parte, è appena il caso di ricordare che trattasi di mera allegazione difensiva di contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
In ragione di quanto precede, tutte le domande attrici vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento, in favore della banca convenuta, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, ed avuto riguardo allo scaglione fino ad € 26.000, tenuto conto del valore della causa (Euro 16.140,34).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali del 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, il 28.10.2025 Il Giudice
EA CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. EA CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5312/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Cassarà, giusta C.F._1 procura in atti;
Attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, P.IVA_1
IS RO, IA LL, RA MA e SI LI, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.7.2025 i difensori delle parti concludevano riportandosi alle domande ed argomentazioni svolte nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , n.q. di titolare e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore della Ditta individuale Sicilia Service, premesso di intrattenere con l'allora (oggi il rapporto di Controparte_2 Controparte_1
conto corrente con affidamento n. 000300646533 (già n. 1174835), ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna – previo accertamento Controparte_1
dell'usurarietà degli interessi applicati al predetto rapporto - al pagamento della somma di euro 16.140,34, o del maggiore o minore importo da determinarsi nel corso del giudizio, a titolo di ripetizione dell'indebito, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1 sia l'inammissibilità dell'azione di ripetizione, in quanto relativa ad un rapporto di conto corrente ancora pendente, che la prescrizione del diritto di parte attrice di ripetere i versamenti solutori effettuati nel periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha dedotto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle domande attrici (per le ragioni spiegate in comparsa), delle quali ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con ordinanza del
7.7.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, quanto all'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio in quanto ancora aperto, va osservato che tale eccezione non preclude comunque la disamina della domanda dell'attore di accertamento negativo del credito della banca e di rideterminazione del saldo del rapporto in questione.
Sul punto, va in particolare richiamato il principio (cfr. Cass. ord. n. 21646 del
5.9.2018) secondo cui la domanda di accertamento negativo del credito è
2 autonomamente esperibile dal correntista anche in costanza di rapporto e, dunque, anche prima della chiusura dello stesso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli.
Il correntista, infatti, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
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Ciò posto, la domanda attrice, volta all'accertamento negativo del credito ed alla ripetizione dell'indebito, va respinta.
Osta, invero, irrimediabilmente al relativo accoglimento il fatto che questa non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, consistente nella dimostrazione della natura asseritamente usuraria degli interessi applicati al rapporto di conto corrente per cui è causa.
Secondo un principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 35605/2023), “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550)”.
Sul punto, nel caso scrutinato dalla Corte di legittimità, analogo al caso di specie, la stessa ha altresì osservato che “con riguardo alla ripetizione dell'indebito degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata resiste a censura.
È del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all'odierno istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto
3 o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto”.
Nel caso di specie, l'attore, pur avendo prodotto gli estratti conto relativi al rapporto, ha omesso di produrre il contratto cui gli stessi si riferiscono, il che impedisce alla radice di accertare la fondatezza delle doglianze poste a fondamento dell'azione.
Ed invero, la sussistenza della causa debendi, come dedotto dall'istituto di credito convenuto, dipende da quanto era previsto, o meno, nel contratto concluso dalle parti e non dall'andamento del rapporto (documentato dagli estratti conto prodotti e che, in ogni caso, sono risultati parziali rispetto all'asserita e non confermata data di apertura del conto corrente in esame).
Sennonchè, come si diceva, detto contratto non è stato depositato dall'attore.
Ciò che adesso occorre mettere in evidenza è che detta omessa produzione è allo stesso imputabile.
Questi, infatti, ben avrebbe potuto (e dovuto) farne richiesta ante causam all'istituto di credito, in virtù di quanto previsto dall'art. 119 comma 4 T.U.B..
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Piuttosto, è accaduto che, al fine di ovviare alla propria carenza probatoria, l'attore ha chiesto ed ottenuto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Sennonchè, neppure per questa via il deficit probatorio è stato sanato, atteso che la banca non ha ottemperato all'ordine di esibizione.
Quanto, poi, alle conseguenze che l'ordinamento fa discendere dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, osserva il Tribunale che tale contegno, lungi dal consentire di ritenere provati i fatti, al più costituisce comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 comma 2° c.p.c..
Siamo, in altre parole, in presenza di un mero “argomento di prova”, del tutto inidoneo a giustificare le doglianze attoree.
4 E ciò tanto più alla luce del fatto che, a stretto rigore, detto ordine non avrebbe dovuto neppure essere emesso, stante il principio, pacifico in giurisprudenza (cfr.
Cass. ord. n. 35605/2023), secondo cui “il diritto del cliente di ottenere ex art. 119, comma
4, T.U.B. la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass.2022/23861; Cass. 2021/ 24641)”.
E' alla luce di tali considerazioni che il Tribunale non ha dato ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dall'attore, in quanto palesemente esplorativa.
Quanto, invece, alla c.t. di parte, è appena il caso di ricordare che trattasi di mera allegazione difensiva di contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
In ragione di quanto precede, tutte le domande attrici vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento, in favore della banca convenuta, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, ed avuto riguardo allo scaglione fino ad € 26.000, tenuto conto del valore della causa (Euro 16.140,34).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali del 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, il 28.10.2025 Il Giudice
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