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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 134 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Ladispoli Parte_1
(RM), Via Settevene Palo n. 81 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Orsomando che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) Via Settevene Palo n. 81, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giovannelli
e SC AV AN, giusta procura speciale in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2024 - premesso che dalla Parte_2 relazione more uxorio con nascevano i figli (15.02.2018) e CP_1 Per_1 Per_2
(26.02.2020), riconosciuti da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disporre l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, disciplina del diritto di visita paterno e obbligo del padre di corrispondere la 2 somma di € 600,00 a titolo di mantenimento in favore dei figli minori, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con decreto del 7.02.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti e per i relativi adempimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. alla data del 5.04.2024.
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale aderiva alla domanda di affidamento congiunto della prole e contestava le ulteriori richieste di controparte.
Con istanza congiunta depositata il 24.06.2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio con relativa accettazione reciproca per intervenuta riconciliazione delle stesse.
All'udienza del 3.07.2025 nessuno compariva e il Giudice, preso atto che le parti si erano riconciliate, rimetteva la causa al Collegio.
Deve ritenersi che la riconciliazione abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 131/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per rinuncia agli atti del giudizio con relativa accettazione ex art. 306 c.p.c.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
Sezione Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 134 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Ladispoli Parte_1
(RM), Via Settevene Palo n. 81 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Orsomando che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) Via Settevene Palo n. 81, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giovannelli
e SC AV AN, giusta procura speciale in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2024 - premesso che dalla Parte_2 relazione more uxorio con nascevano i figli (15.02.2018) e CP_1 Per_1 Per_2
(26.02.2020), riconosciuti da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disporre l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, disciplina del diritto di visita paterno e obbligo del padre di corrispondere la 2 somma di € 600,00 a titolo di mantenimento in favore dei figli minori, oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con decreto del 7.02.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti e per i relativi adempimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. alla data del 5.04.2024.
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale aderiva alla domanda di affidamento congiunto della prole e contestava le ulteriori richieste di controparte.
Con istanza congiunta depositata il 24.06.2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio con relativa accettazione reciproca per intervenuta riconciliazione delle stesse.
All'udienza del 3.07.2025 nessuno compariva e il Giudice, preso atto che le parti si erano riconciliate, rimetteva la causa al Collegio.
Deve ritenersi che la riconciliazione abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 131/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per rinuncia agli atti del giudizio con relativa accettazione ex art. 306 c.p.c.
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone