Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG 292/2024 riservata in decisione senza termini, ex art. 127 ter cpc, in data 3.1.2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale
T R A
(CF: Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Rocchetto – giusta procura in atti -
Ricorrenti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.5.2024 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 28.12.2006 e che dall'unione nasceva una figlia, Per_1
(cl. 2011) – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione alle pattuite condizioni, dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 cpc – comunicata al PM – riassegnata in data 12.11.2024 la causa al sottoscritto Giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione
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Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Essi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, provvedendo ciascuno al proprio sostentamento, anche con l'aiuto dei rispettivi familiari;
3) La casa coniugale, sita in Vibo Valentia – C.da Tribunella Cerva – fraz. Vena Superiore, condotta in locazione dal marito, rimarrà in pieno ed esclusivo possesso e godimento della moglie, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che la compongono;
4) In merito i coniugi concordano che il relativo canone di locazione, attualmente pari ad € 200,00 mensili, fino a quando la figli sarà collocata con la madre, verrà Per_1 tra loro ripartito equamente e, a tal proposito, il sig verserà la propria quota parte Pt_3 direttamente alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Resta inteso che, qualora la sig.r , unitamente alla figli , dovesse Pt_2 Per_1 lasciare l'attuale domicilio coniugale e trasferire la residenza in altro immobile dalla stessa locato, il marito parteciperà nella misura anzidetta (50% ) al pagamento del relativo canone, nella misura massima di € 200,00;
6) L'autovettura Land Rover Freelander tg ZA 138 XW rimarrà in pieno ed esclusivo uso e godimento della sig.r Parte_2
7) Data l'impossibilità di continuazione della convivenza, il sig , con il Parte_4 consenso della moglie, si è già definitivamente allontanato dal domicilio coniugale, trasferendosi in Via Pinerolo n. 7 di Cessaniti (VV) in un appartamento di proprietà della di lui sorella;
8) Il sig trasferirà definitivamente la propria residenza ed il proprio domicilio Pt_3 entro 60 giorni dalla pronuncia di separazione, portando via con sé tutti gli oggetti personali;
9) I coniugi si obbligano a darsi tempestiva comunicazione in caso di cambio di residenza e/o di domicilio;
Pag. 2 a 4 10) La figli rimarrà in affido ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso. I coniugi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
11) Di comune accordo i ricorrenti chiedono il collocamento della figli , dal Per_1 lunedì al venerdì presso l'abitazione materna, con weekend alternati. Tuttavia, nei weekend di spettanza del sig. la figlia rimarrà con il padre anche il Pt_3 Per_1 lunedì, comunque sempre tenendo presente la volontà e le richieste della minore;
12) I coniugi concordano e stabiliscono, salvo diversa pattuizione concordata di volta in volta, che trascorreranno le vacanze natalizie con la figlia ad anni alterni e, precisamente, per almeno 7 giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
13) Allo stesso modo, ad anni alterni trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore con pernotto e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore con pernotto, sempre in maniera alternata;
14) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia, il sig con l'aiuto dei propri Pt_3 familiari, quantomeno fino a quando lo stesso non troverà una stabile occupazione lavorativa, corrisponderà la somma di € 300,00 mensili tramite bonifico bancario intestato su conto corrente intestato alla moglie o assegno alla stessa intestato o alternativamente a mani della stessa;
15) In ordine alle vacanze estive, il sig avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Pt_3
20 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni della figlia;
16) Tutte le spese straordinarie, d'istruzione, tasse scolastiche e/o acquisto di libri, eventuali attività di formazione extra scolastica ( es. attività di dopo scuola ), nonché eventuali spese mediche e/o sanitarie e/o visite specialistiche, così come anche le eventuali attività sportive e/o ludiche che esulano dal quotidiano, verranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali e in misura del 50% ciascuno, concordando i genitori preventivamente, salvo che per le spese assolutamente urgenti, la natura della spesa e la necessità della stessa e dietro valida documentazione attestante gli importi;
17) I coniugi si danno fin da ora reciproco permesso per l'espatrio;
Pag. 3 a 4 18) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e di ogni altro documento equipollente.
Ogni altro rapporto economico e personale è stato già regolato tra le parti, per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economica patrimoniale”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg - con le condizioni concordate e riportate in Pt_4 Parte_2 parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessaniti (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello
Stato Civile) (R.A.M. Anno 2006 Numero 14 Parte II Serie A);
C. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. telematica dell'8.1.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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