CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7647/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Paterno' - Palazzo Di Citta' 95047 Paterno' CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007377906 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 31.7.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007377906, notificata l'1.6.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107, con quale viene richiesto il pagamento della somma di € 2.453,08, emessa dal Comune di Paternò per IMU anno d'imposta 2011, eccependo l'omessa notifica della cartella, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione.
Il Comune di Paternò, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. L'art 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, manca la prova della notifica della cartella di pagamento, posto che il
Comune di Paternò, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e, quindi, nulla è stato è depositato in tal senso. Il ricorso, pertanto, va accolto e l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107.
Condanna il Comune di Paternò al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Giudice
NZ CI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7647/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Paterno' - Palazzo Di Citta' 95047 Paterno' CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007377906 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 31.7.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007377906, notificata l'1.6.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107, con quale viene richiesto il pagamento della somma di € 2.453,08, emessa dal Comune di Paternò per IMU anno d'imposta 2011, eccependo l'omessa notifica della cartella, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione.
Il Comune di Paternò, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. L'art 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, manca la prova della notifica della cartella di pagamento, posto che il
Comune di Paternò, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e, quindi, nulla è stato è depositato in tal senso. Il ricorso, pertanto, va accolto e l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170025995107.
Condanna il Comune di Paternò al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Giudice
NZ CI