Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.1.2025 , nella causa iscritta al n. 3087 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dell'avv.to Pasquale Biondi e Parte_1 con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depistato il 13.7.2022 il ricorrentiein epigrafe identificato premesso di lavorare alle dipendenze della con mansioni di medico-chirurgo in servizio presso vari presidi Parte_2
SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza
[...]
Potenziati) della convenuta;
di essere esposto a vari agenti infettivi e/o nocivi CP_2 CP_3 per la salute;
di essere stato obbligato dalla convenuta ad indossare, nell'espletamento CP_3 delle proprie mansioni, i seguenti dispositivi giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-WAI, pantaloni multitasca (estivi ed invernali), sovra pantaloni, maglie di pile, maglie polo, estive ed invernali, a maniche lunghe ed mani corte, maglie a collo alto invernali, ulteriori D.P.I. “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta;
che i D.P.I. vengono sostituiti dall'azienda soltanto allorché divengono inidonei a garantire la loro funzione protettiva per via dell'usura dovuta al prolungato utilizzo;
che l' , non ha mai provveduto all'attività di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei D.P.I. CP_3 Cont utilizzati;
che l' avrebbe appaltato ditte esterne il servizio di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei predetti D.P.I.ma non avrebbe comunque mai provveduto a ritirare, presso ciascun presidio e PSAUT, i D.P.I. utilizzati;
che solo dall'anno 2020, la ha iniziato a CP_4 CP_3 comunicare ai responsabili di ciascun presidio e PSAUT un programma di ritiro settimanale CP_4 dei D.P.I., rimasto, tuttavia, di fatto, inattuato;
di avere sempre dovuto provvedere personalmente, all'esito di ogni turno, al lavaggio dei D.P.I. indossati, facendosi carico per intero del relativo costo;
ha chiesto di 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno maturato, nei limiti della prescrizione decennale, della somma di € 45.029,77 ovvero della minore o maggiore somma che riterràdovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta al pagamento in suo favore delle Controparte_1 relative somme;
La resistente, regolarmente citata, è rimasta contumace.
Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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È documentale che il ricorrente lavorano alle dipendenze della con mansioni di Parte_2 medico-chirurgo in servizio presso vari presidi SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Potenziati) . CP_2
È, altresì, documentale che al momento dell'assunzione il ricorrente abbia ricevuto dall'Azienda l'abbigliamento indicato in ricorso.
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Sul piano generale, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) ha abrogato, tra le altre anche il dgls 626/94, riproducendo tuttavia la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo. In particolare nel capo relativo all”Uso dei dispositivi di protezione individuale”, all'art. 74 rubricato “Definizioni” si prevede che
“
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che
“
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto - cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014 e n. 280 del 2016), la quale ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc." L'art. 77 del d.lgs citato “Obblighi del datore di lavoro” dispone, per la parte rilevante ai fini della controversia, tra gli obblighi del datore di lavoro “l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito”. Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D.lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico.
La giurisprudenza ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010).
In definitiva la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori", che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i." (Cass. n.
33133/2019).
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Il ricorso va accolto nei limiti che seguono, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie identiche di questo Tribunale, le cui argomentazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Non è dubitabile che, nella specie, svolgendo il ricorrente l'attività di medico addetti a presidi dell'emergenza territoriale SAUT e PSAUT, prestando attività di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza. venisse a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico) con obbligo per la datrice alla fornitura di adeguati Dispositivi Individuali di Protezione. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi
( e ) . Testimone_1 Testimone_2
Trattasi di dotazione che non costituisce solo una divisa ma che appare evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente.
Come innanzi esposto, alla luce degli orientamenti in materia della Suprema Corte il DPI può anche avere la finalità di migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio di contrarre malattie, come appunto nella specie. Non è dubitabile che l'intervento medico d'urgenza esponga l'operatore al contatto potenziale con sostanze nocive e pericolose per la salute;
giubbotti, pantaloni e guanti assegnati servivano, evidentemente, a fini igienici, ovvero di protezione dei lavoratori in quanto esposti a fattori esterni, e dunque devono ritenersi finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, potenzialmente presenti in occasione di tali interventi che presentano un'indubitabile possibilità di imbattersi in materiali infetti o lesivi.
Inoltre, è pacifico che tutti gli indumenti fossero dotati di strisce catarifrangenti (circostanza comprovata documentalmente dalla nota prot. 187513 del 13/12/2007) e che dunque svolgessero anche l'ulteriore funzione protettiva dal rischio di investimento, considerata la necessità per i medici del 118 di effettuare interventi di emergenza anche sulle strade e anche in orario notturno, con conseguente pericolo di essere travolti dai veicoli in transito. Pertanto, accertata la natura di DPI degli indumenti forniti, ne consegue l'obbligo alla manutenzione e, dunque, alla pulizia e sanificazione degli stessi. La prova testimoniale espletata consente di escludere che nel periodo oggetto di causa sia stato istituto il servizio di lavanderia.
Ed invero, i testi escussi su intimazione di parte ricorrente hanno tutti dichiarato – con riferimento a diversi SAUT – che le tute in uso fino al 2020 erano prive di etichettatura (necessaria per l'identificazione e il ritiro/riconsegna dei capi), e che presso i il servizio di lavaggio, fino al CP_4
2021 e, in molti casi, anche successivamente, non era concretamente operativo, pertanto i medici provvedevano autonomamente al lavaggio.
Nel dettaglio ,dirigente medico presso il presidio di Vitulano ha riferito: Testimone_1 CP_4 Cont
“:ADR:come fornitura dall' ho ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe. ADR:la prima fornitura era senza codice a barre e senza identificazione. Circa nel 2020 ci è stata data un'altra fornitura di dispositivi con il codice a barre. ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia ,Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il Nessuno di noi ha mai CP_4 fruito del servizio di lavanderia. ADR: nel periodo di cui al ricorso ci occupavamo noi di lavare i dispositivi preso le nostre abitazioni.
ADR: la frequenza dei lavaggi era variabile. Nella normalità avveniva una volta a settimana ma ovviamente il lavaggio dipendeva dagli eventi perché noi interveniamo oltre che nelle case anche sulle strade. Nel periodo del COVID lavavamo gli indumenti ogni fine turno. ADR: il ricorrente lavora principalmente in ambulanza come me.
ADR: Durante il turno di lavoro siamo esposti a rischi biologici in quanto abbiamo contatto con il sangue o con virus come avvenuto nella pandemia
ADR: attualmente è attivo un servizio di lavanderia una volta a settimana ADR: all'occorrenza anche oggi laviamo a casa se necessario.”.
, dirigente medico presso il presidio di Vitulano in pensione da due anni ha Testimone_2 CP_4 Cont dichiarato: “ADR:come fornitura dall' ho ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe.
ADR:la prima fornitura era senza codice a barre e senza identificazione. Circa nel 2020 ci è stata data un'altra fornitura di dispositivi con il codice a barre. ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia ,Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il Nessuno di noi ha mai CP_4 fruito del servizio di lavanderia.
ADR: nel periodo di cui al ricorso ci occupavamo noi di lavare i dispositivi preso le nostre abitazioni. ADR: la frequenza dei lavaggi era variabile. Nella normalità avveniva una volta a settimana perché facendo i turni non potevamo lavarli tutti i giorni.
ADR: il ricorrente lavora principalmente in ambulanza
ADR: Durante il turno di lavoro siamo esposti a rischi biologici in quanto abbiamo contatto con il sangue . ciò è normale.
ADR: quando sono andato in pensione da poco avevano attivato il servizio di lavanderia e funzionava una volta a settimana. Sulla carta così era scritto. Passava il ragazzo della lavanderia una volta a settimana e se il medico era in turno esterno non riusciva a dargli la divisa..”. Le deposizioni dei testi sono chiare, precise e coerenti, sia intrinsecamente sia fra di loro. Il solo fatto di aver dichiarato di avere analoghe controversie in corso non può ritenersi, di per sé, idoneo a Cont minarne la credibilità, anche tenuto conto del fatto che l' rimasta contumace, non ha offerto prove di segno contrario. L'onere del lavaggio/sanificazione è quindi rimasto totalmente a carico dei dipendenti;
né la mancata richiesta formale di provvedervi o l'assenza di segnalazioni scritte di disservizio esclude la responsabilità dell'ente per l'omesso svolgimento di tale attività, suo onere per legge, che non può essere eluso né attenuato dall'assenza di sollecitazioni esterne. A fronte dell'inadempimento datoriale, appare più che giustificata (e non certo violativa di doveri/obblighi del dipendente) l'attività di lavaggio/sanificazione posta in essere direttamente dai lavoratori, sebbene, senza dubbio, meno efficace di quella svolta a mezzo ditte specializzate. Quanto all'entità di tale danno, pur in mancanza di adeguata prova in ordine ai costi affrontati dai ricorrenti, il danno può essere quantificato in via equitativa tenendo conto di una frequenza di lavaggio dei DPI a giorni alterni.
In ordine al costo complessivo presumibilmente affrontato, deve rilevarsi che la quantificazione operata dal ricorrente appare eccessiva.
Peraltro, è evidente che i costi quantificati sono relativi a un intero lavaggio, che normalmente comprende anche altri capi di abbigliamento oltre quelli destinati all'attività lavorativa (in proposito, si rileva che se appare verosimile che vengano lavati separatamente giacconi e copripantaloni, anche per ragioni igieniche, ciò non appare probabile per quanto riguarda ad esempio le polo: sul punto, le testimonianze non appaiono decisive, stante il chiaro interesse di tutti i testi escussi, con analoghi giudizi in corso, a far acclarare la frequenza di lavaggio sostenuta anche nei loro ricorsi) e dovendosi, inoltre, escludere dall'attività di lavaggio/sanificazione i DPI monouso.
Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno patito tenendo conto per ciascun lavaggio di un costo pari a un quarto dell'importo calcolato da parte ricorrente (€ 18,76) considerando il costo affrontato per i lavaggi come destinato per un quarto ad altra tipologia di indumenti, e moltiplicando detto importo (€ 4,69)per due lavaggi settimanali anziché cinque (anche tenuto conto proprio dell'esiguo numero di capi forniti a ciascun lavoratore, che rende poco credibile che tutti gli indumenti/DPI indossati venissero lavati dopo la fine di ciascun turno di lavoro).
Tali parametri appaiono sufficientemente certi e oggettivi per una quantificazione che, come detto, non può che essere effettuata in via equitativa.
Conclusivamente, il danno complessivo può essere quantificato, con riferimento al periodo dal 2012 al 2021, in complessivi €4.502,98 con rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
* Cont Per il principio della soccombenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto nonhcè della serialità.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno per il Parte_3 mancato lavaggio dei DPI, quantificato in via equitativa in €4.502,98 con rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
Cont
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u., con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 25.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari