TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67/2024 R.G. avente ad oggetto sgravi contributivi
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Catania via Anfuso sn Blocco Palma - II zona industriale, p.iva elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, via Conte Ruggero, 14, presso lo studio dell'avv. Paola Patti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in CP_1
Roma via Ciro il Grande n.21, p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza P.IVA_2
Marina Marinelli, d'intesa con gli avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia
Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura sede , con sede in Controparte_2
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza dell'1.10.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.01.2024 ha impugnato sia la nota del Parte_1
CP_ 25.01.2023, notificata a mezzo pec il 27.01.2023, con la quale la sede di Catania dell' ha disposto il recupero delle somme percepite per esonero contributivo per le assunzioni dei giovani ex l. n. 205/2017, intimandole il pagamento dell'importo di euro 14.290,77 per sorte capitale e pari ad euro 3.910,18 a titolo di sanzioni, per un totale di euro 18.200,15, sia il provvedimento di rigetto dell'impugnativa stragiudiziale proposta avverso di essa, emesso il
10.10.2023.
A fondamento dell'opposizione in parola, la società ha esposto: Parte_1
- che in data 15.01.2018 la stessa ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato
[...]
e dopo aver “richiesto … agli enti competenti certificazione idonea Per_1 Parte_2
a comprovare lo stato di disoccupazione con storico” e aver ricevuto dal Centro per l'Impiego attraverso il sistema ANPAL certificazione attestante che i predetti hanno concluso soltanto dei contratti a termine, per cui, ai sensi e per gli effetti della l. n.205/2017, ha usufruito legittimamente dello sgravio contributivo non essendo imputabile a suo carico alcuna responsabilità per aver fatto affidamento sulla trascrizione, evidentemente errata, compiuta da detto ente dei rapporti di lavoro intrattenuti con terzi datori di lavoro da parte di e Per_1
Pt_2
- che, al momento dell'assunzione dei due lavoratori, la circolare del 2.03.2018 n. 40 non era stata ancora emanata dall'ente previdenziale per cui la pretesa che la stessa avrebbe dovuto utilizzare la c.d. Utility per verificare i rapporti di lavori pregressi dei dipendenti deve ritenersi errata, tanto più che con il successivo messaggio del maggio 2019 l'ente previdenziale ha affermato che “il riscontro fornito da utility non ha valore certificativo”; CP_
- che, perciò, “l' non può ritenere sussistere in capo alla società oggi ricorrente alcuna irregolarità contributiva e pertanto l'istituto previdenziale è tenuto all'immediato annullamento dell'avviso di recupero somme del 25 gennaio 2023 … Circa le sanzioni , invece, si evidenzia che le stesse sono state presumibilmente calcolate in applicazione del criterio di cui all'art 116 comma 8 lettera B L 388/2000 ma è evidente stante l'erroneità delle violazioni contestate che dovrebbero escludersi”.
Su tali premesse, la società opponente ha chiesto di “- Accertare e dichiarare che … non ha CP_ alcun debito contributivo nei confronti dell' - Accertare e dichiarare l'illegittimità CP_ dell'invito a regolarizzare inerente il rilascio del Durc da parte dell' - Accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle somme versate richieste in sede di invito a regolarizzare,
Pagina 2 qualora versate in data successiva al 1.1.2024 da parte della azienda. - Con vittoria di spese e compensi da distrarre al … difensore”.
In data 7.05.2024 si è ritualmente costituito l' , depositando nel fascicolo telematico CP_1
memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha dedotto:
- che per usufruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 commi 100-108 e 113-114 della l.
27.12.2017 n. 205, il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa;
- che il lavoratore era stato occupato a tempo indeterminato presso la ditta Persona_1
Paralegale s.r.l. nel periodo 03.11.2008 – 28.12.2012, mentre il lavoratore Parte_2
era stato occupato a tempo indeterminato presso la ditta Newpol Vigilantes s.r.l. a unico socio nel periodo ricompreso dall'01.12.2008 al 23.07.2009 e presso la ditta Sicurglobal s.r.l. dall'01.08.2009 all'08.05.2014, per come verificabile dai modelli Unilav e dai modelli
Uniemens, oltre che dall'apposita utility messa a disposizione dall' . CP_3
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “rigettare il ricorso spiegato perché infondato in fatto e in diritto assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e CP_1
condannando parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indebiti come indicati, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite”
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione di prove documentali e all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori delle parti comparse, trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
__________________________
La società opponente ha contestato la legittimità della procedura, avviata dall' , di CP_1 recupero della somma complessiva di euro 18.200,15, asserendo la spettanza dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 –108, 113 e 114 della l. 27.12.2017 n. 205 per aver assunto a tempo indeterminato tale e facendo affidamento Persona_1 Parte_2 sulle informazioni fornite dall'ANPAL.
Per quanto rileva in questa sede, la l. n.205/2017 citata stabilisce testualmente all'art. 100 che “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1°gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
Pagina 3 complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
( ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 Euro su base annua, riparametrato e CP_4 applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Ai commi seguenti, il legislatore ha chiarito che “101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da
113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. …
114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Nel contesto considerato, l'ente previdenziale ha respinto il ricorso amministrativo con il quale la ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, affermando che Parte_1
“Per usufruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Ebbene, il lavoratore (c.f. era occupato a tempo Persona_1 C.F._1
indeterminato presso la ditta PARALEGALE S.R.L. nel periodo 03/11/2008 - 28/12/2012.
Il lavoratore (c.f. era occupato a tempo Parte_2 C.F._2
indeterminato presso la ditta NEWPOL VIGILANTES S.R.L. A UNICO SOCIO nel periodo
Pagina 4 01/12/2008 - 23/07/2009 e presso la ditta SICURGLOBAL SRL nel periodo 01/08/2009 -
08/05/2014.
Ciò è verificabile dai modelli Unilav e dai modelli Uniemens allegati dei lavoratori.
Per verificare il possesso dei requisiti, l'odierna ricorrente avrebbe potuto consultare l'apposita utility messa a disposizione dall'Istituto. CP_ Infatti, come precisato con Circ. n. 40 del 02/03/2018 al punto 9, “Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l' ha realizzato CP_3 un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell' e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle CP_3
comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.”
Pertanto, la società ricorrente avrebbe potuto rilevare in tal modo la presenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' resta effettivamente comprovato che CP_1
e hanno intrattenuto con altri datori di lavoro precedenti Persona_1 Parte_2
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno per oltre trentasei mesi e, più esattamente il primo con la ditta Paralegale s.r.l. dal 03.11.2008 al 28.12.2012, mentre il secondo con la ditta
Newpol Vigilantes S.r.l. a unico socio nel periodo 01.12.2008 – 23.07.2009 e con la ditta
Sicurglobal srl nel periodo 01.08.2009 – 08.05.2014.
Ne consegue che nella specie proprio la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato conclusi dai lavoratori e da con altre aziende in data Pt_2 Per_1 antecedente all'assunzione dei medesimi effettuata dalla società il 15.01.2018 per Parte_1
una durata eccedente il periodo massimo di 36 mesi di cui all'art. 100 della l. n.205/2017, non consente alla parte datoriale di fruire a buon diritto dell'esonero contributivo di cui alla richiamata l. n.205/2017 non potendosi ritenere integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento alla parte datoriale del beneficio in parola.
Come già avuto modo di osservare l'intestato Tribunale nell'esaminare analoga vicenda (v. sent. 12.10.2024 n.4585), del resto, la circostanza che la società opponente abbia invocato di aver effettuato l'assunzione sulla scorta dati riportati nelle schede anagrafiche personale rilasciate dal Centro per l'Impiego attraverso il sistema ANPAL, ancor quando possa aver fatto affidamento su di essi, non è sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito, imprescindibile ai
Pagina 5 fini dell'esonero, dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei termini considerati dalla richiamata normativa.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di merito ha già osservato che “a partire dal 2003, è stata istituita la c.d. scheda anagrafica del lavoratore, che viene rilasciata dai servizi decentrati per l'impiego e contiene i dati relativi alle esperienze formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva disponibilità ed alla certificazione delle sue competenze professionali. Pertanto, l'avvenuta certificazione, dapprima orale e poi posta per iscritto, dei lavoratori interessati, di uno status non corrispondente al vero non è evidentemente circostanza di per sé idonea e sufficiente ad escludere l'obbligo di verifica da parte della società ricorrente. Del medesimo avviso è il S.C. – da ultimo, ord. Cass., sez. Lav.,
08/02/2022, n. 4053 - il quale è concorde nel ritenere l'onere probatorio gravante sull'impresa che vanti il diritto al beneficio di sgravi contributivi (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1157; Cass. 18 ottobre 2021, n. 28617)”
(così, Trib. Bari, 24.01.2023 n.180).
Da questo punto di vista, sia pure in tema di incentivazione delle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in situazione di difficoltà iscritti nella lista di mobilità, la
Suprema Corte ha sottolineato che la normativa che prevede assunzioni incentivate va applicata assumendo quale referente l'obiettivo perseguito dal legislatore: “Quindi le considerazioni circa lo stato soggettivo di buona fede dell'impresa a momento dell'assunzione … e la mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione da parte dell' … comunicazione CP_1
peraltro non prevista da alcuna norma - sono del tutto irrilevanti, dovendo ritenersi che i benefici accordati dalle sopraindicate disposizioni della L. n. 223 del 1991 operino solo in relazione alla situazione oggettiva di legittima iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore assunto, con conseguente loro inapplicabilità in caso di cancellazione da tali liste, successiva all'assunzione, per intervenuto accertamento dell'inesistenza al momento della iscrizione delle condizioni che la legittimavano” (Cass. 02.07.2009 n. 15491).
Nel medesimo senso, è stato ribadito che “Il godimento dei benefici contributivi è subordinato esclusivamente ai requisiti dalle leggi stesse previsti per il loro godimento e sfuggono completamente allo stato soggettivo del datore di lavoro che ne abbia beneficiato.
Intanto quindi si ha diritto al beneficio in quanto ne sussistano oggettivamente i requisiti;
la buona fede del datore di lavoro o il suo legittimo affidamento circa la sussistenza delle condizioni per beneficiarne … non (legittima) … per opporsi alla restituzione. In tal senso è corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui l'illegittima fruizione del beneficio, nel senso di assenza dei requisiti di legge per beneficiarne, giustifica l'azione di recupero
Pagina 6 dell' ed ha come scopo il ripristino di una situazione di legalità. Il comportamento poi del CP_1
lavoratore, che abbia reso una dichiarazione mendace, ben sarà perseguibile secondo la previsione di cui all'art. 76 del DR 445/2000 …” (Corte di Appello Aquila 10.01.2019 n.7.
Sostanzialmente, conf. Corte d'Appello Sassari Sez. Lav. 12.07.2023 n. 103 avendo escluso che possa attribuirsi alcuna rilevanza al contenuto delle dichiarazioni rese dal lavoratore e trasfuse nel documento rilasciato dall'Aspal. Ancora, di recente, in tema di recupero degli sgravi contributivi fruiti dalla parte datoriale ai sensi dell'art. 8 comma 9 della l. n. 407/1990,
Corte di Appello Catania Sez. Lav. 17.02.2025 n.121 ha sottolineato che la normativa sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione, per cui essendo derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi, va applicata alla stregua del dato normativo, “Né potrebbe ritenersi risolutiva la certificazione del Centro per l'Impiego ove in contrasto con l'assenza di un reale stato di disoccupazione di lungo periodo, dovendo individuarsi la specifica ratio legis, nello scopo di "incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo" (vd. Cass. 15711/2015)”).
Più in generale, la Suprema Corte nel vagliare ai fini della fruizione degli sgravi l'assunto affidamento incolpevole del datore di lavoro generato dalla certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego, ha chiarito che “la rilevanza del mero affidamento pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, oltre ad essere manifestamente dissonante rispetto alla ratio legis, che è quella di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo, valorizza quasi esclusivamente la lettura del secondo periodo del comma 9 del cit. art. 8 ("A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista..."), trascurando di leggerlo - com'è, invece, doveroso - in relazione al periodo precedente;
peraltro, questa Corte di legittimità (vedi tra le altre Cass. n. 256 del 2011) ha avuto modo di affermare che il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge e gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale, e qui va aggiunto anche di altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, preordinati come sono esclusivamente alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti. Ne discende che alle determinazioni degli enti, comunque assunte, anche, in ipotesi, in violazione di regole procedurali, non si possono collegare effetti sul piano dell'obbligazione, che non è suscettibile di mutare per questo i suoi contenuti (cfr. Cass. 18 agosto 1999, n. 8713;
16 agosto 2000, n. 10842);
Pagina 7 a tale principio può derogare solo la legge, mediante specifiche disposizioni che attribuiscano ad atti emessi o comportamenti tenuti nella gestione del rapporto obbligatorio la capacità di influenzare il rapporto stesso (D.Lgs. n. 88 del 2000, art. 9; L. n. 212 del 2000, art. 11 -"Statuto del contribuente" - che dispone che l'obbligazione tributaria assume per il singolo contribuente definitivamente il contenuto corrispondente alla risposta fornita all'interpello del contribuente medesimo); va dunque disattesa (in continuità con Cass. n. 16865 del 2020), la tesi ammessa dalla sentenza impugnata secondo cui esisterebbe, nel sistema normativo che regola gli obblighi contributivi, un principio di necessaria tutela dell'affidamento del contribuente tale da comportare effetti abdicativi del potere di imposizione;
neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa dell'accennato principio, la
L. n. 212 del 2000, art. 10, il quale è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente e dispone, al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
nel fare applicazione di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5, 10 novembre 2000, n. 14619
e del 14 luglio 2003 n. 11011; Cass. n. 3854 del 2019) e che l'eventuale tutela del contribuente sotto il profilo dell'affidamento di fronte al mutamento di indirizzo interpretativo adottato dall'amministrazione va coniugato con il concetto di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (Cass. S.U. sent. n. 23031/07); dunque, ammettere che
"l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sè e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost.. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni"; peraltro, anche in vista di tale ridotta astratta possibilità di limitazione della pretesa, va osservato che pure l'obbligazione contributiva partecipa dell'origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall'art. 38 Cost., e che essa è una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1986, n. 421 del 1995, n.
Pagina 8 178 del 2000, n. 173 del 2016); in più occasioni questa Corte di legittimità ha affermato il carattere indisponibile dell'obbligo contributivo (tra le tante, v. Cass. n. 11289 del 2003; Cass.
n. 13650 del 2019) e conferma tale indisponibilità la disciplina della prescrizione costituita in origine dal R.D.L. n.1827 del 1935, art. 55, poi reiterata dalla L. n. 153 del 1969, art. 41, ed ancora confermata dall'ultimo intervento strutturale sul tema (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi
9 e 10 cit.), nonché dalla stessa applicazione giurisprudenziale (Cass. 18.2.1991, n. 1703);
a fronte di quanto sin qui esposto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla sentenza impugnata in ordine alla condotta mendace dei lavoratori interessati (anche se tradottasi in rilascio di certificazione da parte del Centro per l'impiego), a fronte della obbligazione contributiva imposta dalla legge;
altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata e ciò in ragione di quella doverosità per l'istituto di conformarsi alla legge che ne giustifica la potestà di autotutela;
conseguentemente, l'istituto deve sempre procedere a conformare la propria azione alla normativa pubblicistica vigente;
tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 Cost. (Cass. n. 6548 del 1996; Cass. n. 11594 del 1997)…
In definitiva, … la mancanza dello stato di disoccupazione … in capo ai lavoratori A.A. e
B.B., … rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi ex lege n.
407 del 1990” (così, in motivazione, Cass. 17.03.2023 n.7898).
In linea di continuità con il superiore consolidato indirizzo, dunque, va affermato che l'eventuale affidamento fatto dal datore di lavoro sulla scheda anagrafica professionale non giova ad escludere il diritto dell'ente previdenziale di pretendere la contribuzione piena.
Dall'attenta lettura della nota del 25.01.2023, inoltre, emerge che la pretesa restitutoria è per l'importo complessivo di euro 18.200,95 già comprensivo delle sanzioni civili per omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della legge 388/2000 (v. pag. 2 rigo 1 e 2 e relativa nota 1), per l'effetto, palesandosi infondata la doglianza di parte ricorrente anche in ordine al regime sanzionatorio applicato nel caso che ci occupa.
In considerazione di quanto precede, peraltro, l'opposizione promossa dalla società
[...]
va rigettata. Pt_1
Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti tenuto conto del coinvolgimento determinante di un ufficio pubblico terzo nella vicenda che ha dato origine alla controversia de qua.
Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 10