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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4928/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4928/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento del danno per lesioni personali e vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale sul figlio minore , ed elettivamente Persona_1 domiciliati in Napoli alla Via M.R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
Controparte_1
, (C.F.: in persona del ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n°11
CONVENUTA
E
Controparte_2
(P.I. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Angelo Pariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Napoli, Riviera di Chiaia 263
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, nella qualità di genitori, titolari della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio
, convenivano in giudizio il Persona_1 [...]
(di seguito, per brevità, al fine di sentir Controparte_3 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “ accogliere la domanda quindi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc del
[...]
, c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del per i danni procurati dall'alunno a CP_5 Persona_1 se stesso, nel bagno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. “35° Scudillo- Salvemini Centrale” in data 02.05.2019; 2) in via solo subordinata e gradata accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del
[...]
, c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del nella causazione delle lesioni subite dall'alunno minore CP_5
nel bagno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. Persona_1
“35° Scudillo-Salvemini Centrale” in data 02.05.2019; 3) per l'effetto, e in ogni caso, condannare il Controparte_3
al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dall'alunno
[...] minore e complessivamente quantificato in €. Persona_1
17.436,00 (stante l'applicazione della maggiorazione al 50% sul danno biologico come motivato in premessa) come da Tabelle di Milano, con pagamento in favore degli istanti nella qualità di genitori, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) in via estremamente gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, CC, accertare e dichiarare che il comportamento del minore (eventualmente tenuto ed accertato) al momento del sinistro integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione del solo 10% l'incidenza causale e per l'effetto condannare il convenuto al CP_3 pagamento in favore degli istanti nella qualità di genitori, della somma come sopra quantificata ma ridotta della suddetta percentuale e/o di quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.”.
- 2 - A fondamento delle spiegate conclusioni, gli attori esponevano: che il giorno 02.05.2019, alle ore 10:15 circa, il loro figlio, il minore Persona_1
si trovava all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. 35°
[...]
Scudillo – Salvemini Centrale, in qualità di alunno regolarmente iscritto alla scuola dell'infanzia; che nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra indicate, il minore, di soli 3 anni all'epoca dei fatti, senza alcun accompagnatore, si recava nel bagno della scuola e nel tentativo di entrare nel bagno, urtava contro il gradino presente all'ingresso del vano bagno e cadeva con il volto sullo stipite verticale del vano d'ingresso del bagno stesso, riportando in tal guisa gravi lesioni personali;
che il “locale bagno” del predetto istituto scolastico era sprovvisto della “porta” (in violazione della normativa di cui al D.M. 18 dicembre 1975); che il “locale bagno” del predetto istituto scolastico presentava “uno scalino” al vano d'ingresso; che, pertanto, il minore, recatosi nel bagno senza essere accompagnato, nel tentativo di raggiungere il water, urtava contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno, stante anche l'assenza della porta;
che, a seguito della suddetta caduta, il personale amministrativo della scuola, contattava la madre del piccolo, che giunta a scuola prelevava Per_1
e lo portava d'urgenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero
[...]
SA AU di Napoli, dove gli veniva diagnosticato: “Trauma facciale” ed ancora “Frattura scomposta delle ossa proprie del naso”; che quindi, in data 06.05.2019, il minore veniva ricoverato presso la predetta struttura ospedaliera dove si procedeva ad intervento chirurgico di “riduzione incruenta della frattura delle ossa nasali in narcosi”. Sulla scorta di quanto dedotto, gli attori domandavano il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, sub specie di danno biologico, subito dal minore e quantificato nella misura di €. 17.436,00.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva CP_4 il rigetto della domanda in quanto infondata, e, nel contempo, articolando richiesta di chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...]
a fini di manleva. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa della predetta compagnia, quest'ultima si costituiva, condividendo le difese svolte dal proprio assicurato e eccependo il difetto di legittimazione passiva dello stesso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolar modo, escusso il teste indotto da entrambe le parti, acquisita la relazione medico-legale della compagnia di assicurazione, il Giudice rinviava
- 3 - la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/06/2025, udienza poi sostituita, con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove preso atto delle note scritte depositate dagli attori e dalla compagnia di assicurazione, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e, per tale ragione, va rigettata.
In premessa, va disattesa l'eccezione di difetto di c.d. legittimazione passiva del suo assicurato avanzata dalla compagnia di assicurazione. Innanzitutto, non può non rilevarsi che una tale eccezione, tutt'al più, poteva essere sollevata dal , ma non già dalla sua compagnia di assicurazione. Ad CP_3 ogni modo, mette conto ricordare, in linea generale, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al e non ai singoli istituti, gli atti anche CP_4 illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in testa alla singola scuola (cfr. Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).
Ciò posto, nel caso di specie, la compagnia di assicurazione fonderebbe l'eccezione in commento sull'argomento secondo cui trattandosi di una scuola dell'Infanzia, in virtù del decentramento amministrativo, l'edificio sarebbe di proprietà del ed al quale spetterebbe la manutenzione ordinaria e CP_6 straordinaria della struttura scolastica, in virtù di quanto previsto e disciplinato all'art 3 lettera a) Legge 11/1/1996 n. 23. Tale argomento è privo di fondamento, posto che, nel caso di specie, gli attori non hanno mai assunto che il danno occorso al figlio sia stato cagionato dalla cattiva manutenzione delle strutture scolastiche, quanto piuttosto dall'omessa vigilanza sul minore unitamente alla presenza di un gradino ed all'assenza di porte all'ingresso dei rispettivi bagni (cfr. pag. 1 atto di citazione “il piccolo , Persona_1 recatosi nel bagno senza essere accompagnato, nel tentativo di raggiungere il water, urtava contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno, stante anche l'assenza della porta”). Sulla scorta di quanto osservato, l'eccezione in commento va disattesa.
- 4 - Tanto chiarito, passando al merito, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere ricondotta all' ambito applicativo dell'art. 2048 c.c.; invero, la norma di cui all' art. 2048 c.c. non copre il danno che, come nel caso di specie, e secondo la prospettazione attorea, lo studente provochi a sé stesso, (Sez. Un. 27 giugno 2002 n. 9346). In tal caso, infatti, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale il minore è ammesso, va ricondotta, non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11245 del 18 luglio 2003). L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determinano, infatti, l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che egli procuri danno a sé stesso. A tal fine l'istituto ha l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto tra cui l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età.
Assunta l'operatività della responsabilità di tipo contrattuale nel caso di specie, in punto di regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. si osserva che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), o in ogni caso, il caso fortuito quale fattore generale suscettibile di interrompere il nesso di causalità fra evento e danno. In ambito civilistico, si parla di “caso fortuito” in riferimento a un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona e rendendo impossibile l'adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Il caso fortuito è, quindi, caratterizzato dall'eccezionalità di un evento, nel caso in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo, il quale, se impedito contro la sua volontà (fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest), può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita volontà di adempiere. Spetta, invece, per principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. all'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
- 5 - Dall'istruttoria espletata, in particolar modo dalle dichiarazioni rese dal teste escusso e, peraltro, indotto da entrambe le parti, non ha, innanzitutto, trovato riscontro la circostanza dell'omessa vigilanza sul minore. Il teste Tes_1
ha, infatti, affermato che: “Posso dire che quando i bambini vanno in
[...] bagno sono sempre accompagnati da me ed una maestra, in particolare, io sono presente all'interno del locale bagno mentre la maestra guarda i bambini che aspettano fuori. Inoltre quando i bambini sono piccoli non ci limitiamo ad osservarli dall'uscio ma entriamo anche noi nel locale bagno. Anche nel giorno dell'infortunio le cose sono andate come ho innanzi detto. Ero presente quando il bambino entrò nel bagno”. Dalla dichiarazione riportata emerge, dunque, in primo luogo, la positiva prova della vigilanza esercitata dal personale scolastico nei confronti dei minori quando usufruiscono dei bagni, e per quel che qui rileva, nei confronti del figlio degli istanti. In secondo luogo, dal racconto offerto dalla teste, scaturisce che l'evento dannoso occorso al minore è stato frutto del caso fortuito. In tal senso, la stessa ha dichiarato che: “Fu questione di un attimo, lo stesso inciampò sul gradino posto all'ingresso del bagno andando a sbattere con il naso contro lo spigolo della cornice di legno che riveste l'ingresso al bagno. Il bagno non è fornito di porta d'ingresso. Subito provvidi a soccorrere il minore che perdeva sangue dal naso, appena mi resi conto che il naso si stava gonfiando provvidi a tamponarlo con il ghiaccio sintetico. Voglio precisare che il bambino non correva e che entrarono nel bagno lui e altri due bambini”. La teste in questione non può che essere giudicata attendibile: non solo, perché non aveva alcun interesse all'esito del giudizio, in quanto in nessun caso, ella avrebbe potuto subire conseguenze in caso di responsabilità dell'Istituto scolastico, essendo pacificamente esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei procedimenti per risarcimento danni promossi dagli alunni per culpa in vigilando, senza distinzioni circa il titolo contrattuale o extracontrattuale dell'azione (Cass. SS. UU. n. 9345/2002); ma anche perché la deposizione resa non è apparsa contraddittoria, imprecisa o comunque connotata da elementi in grado di far ritenere la stessa inattendibile. Va, in tal senso, considerato anche che la versione data dalla testimone è perfettamente coincidente con la relazione redatta dalla stessa nell'immediatezza del fatto (v. all 1 produzione parte convenuta), documento questo non contestato dagli attori e nel quale si legge che: “La sottoscritta , collaboratrice Testimone_1 scolastica della scuola dell'infanzia di codesto istituto, dichiara quanto segue: In data odierna alle 10,15 circa , mentre sorvegliavo i bambini della sezione D che si recavano in bagno, il piccolo , in modo Persona_1 inevitabile ed imprevedibile inciampava sbattendo il naso contro lo stipite del
- 6 - vano wc, procurandosi una mediocre epistassi. Tamponato tempestivamente dalla sottoscritta prima con l'acqua fredda e poi con il ghiaccio sintetico. Nel frattempo veniva informata la madre del piccolo che in breve tempo si recava a scuola ritenendo opportuno portare il bambino in ospedale senza l'ausilio di un'ambulanza e rifiutando di essere accompagnata dall'insegnante di sezione , mentre il marito era pure ad aspettare”. Persona_2
Va, ancora, aggiunto che la disquisizione operata dagli attori sull'assenza di porte all'ingresso dei bagni appare irrilevante, laddove non pare che la denunciata circostanza abbia spiegato efficienza causale nella causazione dell'evento, né gli istanti hanno chiarito in quale modo tale deficienza abbia spiegato un ruolo nel sinistro. In tal senso, proprio gli attori, come confermato dalla teste escussa, hanno affermato che “il piccolo (…) urtava Persona_1 contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno”. Da quanto riportato, non si comprende come la presenza della porta avrebbe potuto evitare il danno, considerato che l'urto è avvenuto contro lo stipite verticale dell'ingresso del bagno.
È, quindi, evidente, che l'infortunio si è verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile, addebitabile soltanto ad una condotta casuale ed involontaria del minore.
Per cui, sulla scorta di tali argomentazioni, si deve ritenere che il personale scolastico (docente e non docente) non sia responsabile dei danni subiti dal minore per la caduta verificatasi, trattandosi di evento assolutamente non prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito, in assenza di palesi violazioni del dovere di diligenza e vigilanza da parte del personale scolastico o di situazioni pericolose non correttamente ed adeguatamente valutate.
Dal rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dal presupponendo essa, sotto il profilo logico-giuridico, la CP_4 fondatezza nel merito della domanda risarcitoria degli attori ed il suo accoglimento.
Le spese di lite tra gli attori ed il convenuto seguono la CP_3 soccombenza, applicandosi i parametri medi ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (riconoscendo invero le sole fasi di studio e introduttiva,
- 7 - non avendo il depositato alcun atto difensivo eccezion fatta per la CP_3 comparsa di costituzione risposta), della natura delle questioni trattate.
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in causa ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra dette parti, tenuto conto della tipologia della domanda e del nesso di pregiudizialità della stessa rispetto a quella principale che ha reso superflua ogni statuizione nel merito, mancando il presupposto logico giuridico costituito dalla fondatezza ed accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in €. 1.187,20 per compensi CP_3 professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
c) Compensa le spese di lite fra il convenuto e la compagnia di CP_3 assicurazione chiamata in causa.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4928/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento del danno per lesioni personali e vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale sul figlio minore , ed elettivamente Persona_1 domiciliati in Napoli alla Via M.R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
Controparte_1
, (C.F.: in persona del ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n°11
CONVENUTA
E
Controparte_2
(P.I. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Angelo Pariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Napoli, Riviera di Chiaia 263
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, nella qualità di genitori, titolari della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio
, convenivano in giudizio il Persona_1 [...]
(di seguito, per brevità, al fine di sentir Controparte_3 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “ accogliere la domanda quindi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc del
[...]
, c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del per i danni procurati dall'alunno a CP_5 Persona_1 se stesso, nel bagno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. “35° Scudillo- Salvemini Centrale” in data 02.05.2019; 2) in via solo subordinata e gradata accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del
[...]
, c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del nella causazione delle lesioni subite dall'alunno minore CP_5
nel bagno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. Persona_1
“35° Scudillo-Salvemini Centrale” in data 02.05.2019; 3) per l'effetto, e in ogni caso, condannare il Controparte_3
al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dall'alunno
[...] minore e complessivamente quantificato in €. Persona_1
17.436,00 (stante l'applicazione della maggiorazione al 50% sul danno biologico come motivato in premessa) come da Tabelle di Milano, con pagamento in favore degli istanti nella qualità di genitori, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) in via estremamente gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, CC, accertare e dichiarare che il comportamento del minore (eventualmente tenuto ed accertato) al momento del sinistro integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione del solo 10% l'incidenza causale e per l'effetto condannare il convenuto al CP_3 pagamento in favore degli istanti nella qualità di genitori, della somma come sopra quantificata ma ridotta della suddetta percentuale e/o di quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.”.
- 2 - A fondamento delle spiegate conclusioni, gli attori esponevano: che il giorno 02.05.2019, alle ore 10:15 circa, il loro figlio, il minore Persona_1
si trovava all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale C.D. 35°
[...]
Scudillo – Salvemini Centrale, in qualità di alunno regolarmente iscritto alla scuola dell'infanzia; che nelle circostanze di tempo e di luogo come sopra indicate, il minore, di soli 3 anni all'epoca dei fatti, senza alcun accompagnatore, si recava nel bagno della scuola e nel tentativo di entrare nel bagno, urtava contro il gradino presente all'ingresso del vano bagno e cadeva con il volto sullo stipite verticale del vano d'ingresso del bagno stesso, riportando in tal guisa gravi lesioni personali;
che il “locale bagno” del predetto istituto scolastico era sprovvisto della “porta” (in violazione della normativa di cui al D.M. 18 dicembre 1975); che il “locale bagno” del predetto istituto scolastico presentava “uno scalino” al vano d'ingresso; che, pertanto, il minore, recatosi nel bagno senza essere accompagnato, nel tentativo di raggiungere il water, urtava contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno, stante anche l'assenza della porta;
che, a seguito della suddetta caduta, il personale amministrativo della scuola, contattava la madre del piccolo, che giunta a scuola prelevava Per_1
e lo portava d'urgenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero
[...]
SA AU di Napoli, dove gli veniva diagnosticato: “Trauma facciale” ed ancora “Frattura scomposta delle ossa proprie del naso”; che quindi, in data 06.05.2019, il minore veniva ricoverato presso la predetta struttura ospedaliera dove si procedeva ad intervento chirurgico di “riduzione incruenta della frattura delle ossa nasali in narcosi”. Sulla scorta di quanto dedotto, gli attori domandavano il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, sub specie di danno biologico, subito dal minore e quantificato nella misura di €. 17.436,00.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva CP_4 il rigetto della domanda in quanto infondata, e, nel contempo, articolando richiesta di chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...]
a fini di manleva. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa della predetta compagnia, quest'ultima si costituiva, condividendo le difese svolte dal proprio assicurato e eccependo il difetto di legittimazione passiva dello stesso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolar modo, escusso il teste indotto da entrambe le parti, acquisita la relazione medico-legale della compagnia di assicurazione, il Giudice rinviava
- 3 - la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/06/2025, udienza poi sostituita, con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove preso atto delle note scritte depositate dagli attori e dalla compagnia di assicurazione, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e, per tale ragione, va rigettata.
In premessa, va disattesa l'eccezione di difetto di c.d. legittimazione passiva del suo assicurato avanzata dalla compagnia di assicurazione. Innanzitutto, non può non rilevarsi che una tale eccezione, tutt'al più, poteva essere sollevata dal , ma non già dalla sua compagnia di assicurazione. Ad CP_3 ogni modo, mette conto ricordare, in linea generale, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al e non ai singoli istituti, gli atti anche CP_4 illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in testa alla singola scuola (cfr. Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).
Ciò posto, nel caso di specie, la compagnia di assicurazione fonderebbe l'eccezione in commento sull'argomento secondo cui trattandosi di una scuola dell'Infanzia, in virtù del decentramento amministrativo, l'edificio sarebbe di proprietà del ed al quale spetterebbe la manutenzione ordinaria e CP_6 straordinaria della struttura scolastica, in virtù di quanto previsto e disciplinato all'art 3 lettera a) Legge 11/1/1996 n. 23. Tale argomento è privo di fondamento, posto che, nel caso di specie, gli attori non hanno mai assunto che il danno occorso al figlio sia stato cagionato dalla cattiva manutenzione delle strutture scolastiche, quanto piuttosto dall'omessa vigilanza sul minore unitamente alla presenza di un gradino ed all'assenza di porte all'ingresso dei rispettivi bagni (cfr. pag. 1 atto di citazione “il piccolo , Persona_1 recatosi nel bagno senza essere accompagnato, nel tentativo di raggiungere il water, urtava contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno, stante anche l'assenza della porta”). Sulla scorta di quanto osservato, l'eccezione in commento va disattesa.
- 4 - Tanto chiarito, passando al merito, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere ricondotta all' ambito applicativo dell'art. 2048 c.c.; invero, la norma di cui all' art. 2048 c.c. non copre il danno che, come nel caso di specie, e secondo la prospettazione attorea, lo studente provochi a sé stesso, (Sez. Un. 27 giugno 2002 n. 9346). In tal caso, infatti, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale il minore è ammesso, va ricondotta, non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11245 del 18 luglio 2003). L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determinano, infatti, l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che egli procuri danno a sé stesso. A tal fine l'istituto ha l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto tra cui l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età.
Assunta l'operatività della responsabilità di tipo contrattuale nel caso di specie, in punto di regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. si osserva che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), o in ogni caso, il caso fortuito quale fattore generale suscettibile di interrompere il nesso di causalità fra evento e danno. In ambito civilistico, si parla di “caso fortuito” in riferimento a un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona e rendendo impossibile l'adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Il caso fortuito è, quindi, caratterizzato dall'eccezionalità di un evento, nel caso in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo, il quale, se impedito contro la sua volontà (fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest), può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita volontà di adempiere. Spetta, invece, per principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. all'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
- 5 - Dall'istruttoria espletata, in particolar modo dalle dichiarazioni rese dal teste escusso e, peraltro, indotto da entrambe le parti, non ha, innanzitutto, trovato riscontro la circostanza dell'omessa vigilanza sul minore. Il teste Tes_1
ha, infatti, affermato che: “Posso dire che quando i bambini vanno in
[...] bagno sono sempre accompagnati da me ed una maestra, in particolare, io sono presente all'interno del locale bagno mentre la maestra guarda i bambini che aspettano fuori. Inoltre quando i bambini sono piccoli non ci limitiamo ad osservarli dall'uscio ma entriamo anche noi nel locale bagno. Anche nel giorno dell'infortunio le cose sono andate come ho innanzi detto. Ero presente quando il bambino entrò nel bagno”. Dalla dichiarazione riportata emerge, dunque, in primo luogo, la positiva prova della vigilanza esercitata dal personale scolastico nei confronti dei minori quando usufruiscono dei bagni, e per quel che qui rileva, nei confronti del figlio degli istanti. In secondo luogo, dal racconto offerto dalla teste, scaturisce che l'evento dannoso occorso al minore è stato frutto del caso fortuito. In tal senso, la stessa ha dichiarato che: “Fu questione di un attimo, lo stesso inciampò sul gradino posto all'ingresso del bagno andando a sbattere con il naso contro lo spigolo della cornice di legno che riveste l'ingresso al bagno. Il bagno non è fornito di porta d'ingresso. Subito provvidi a soccorrere il minore che perdeva sangue dal naso, appena mi resi conto che il naso si stava gonfiando provvidi a tamponarlo con il ghiaccio sintetico. Voglio precisare che il bambino non correva e che entrarono nel bagno lui e altri due bambini”. La teste in questione non può che essere giudicata attendibile: non solo, perché non aveva alcun interesse all'esito del giudizio, in quanto in nessun caso, ella avrebbe potuto subire conseguenze in caso di responsabilità dell'Istituto scolastico, essendo pacificamente esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei procedimenti per risarcimento danni promossi dagli alunni per culpa in vigilando, senza distinzioni circa il titolo contrattuale o extracontrattuale dell'azione (Cass. SS. UU. n. 9345/2002); ma anche perché la deposizione resa non è apparsa contraddittoria, imprecisa o comunque connotata da elementi in grado di far ritenere la stessa inattendibile. Va, in tal senso, considerato anche che la versione data dalla testimone è perfettamente coincidente con la relazione redatta dalla stessa nell'immediatezza del fatto (v. all 1 produzione parte convenuta), documento questo non contestato dagli attori e nel quale si legge che: “La sottoscritta , collaboratrice Testimone_1 scolastica della scuola dell'infanzia di codesto istituto, dichiara quanto segue: In data odierna alle 10,15 circa , mentre sorvegliavo i bambini della sezione D che si recavano in bagno, il piccolo , in modo Persona_1 inevitabile ed imprevedibile inciampava sbattendo il naso contro lo stipite del
- 6 - vano wc, procurandosi una mediocre epistassi. Tamponato tempestivamente dalla sottoscritta prima con l'acqua fredda e poi con il ghiaccio sintetico. Nel frattempo veniva informata la madre del piccolo che in breve tempo si recava a scuola ritenendo opportuno portare il bambino in ospedale senza l'ausilio di un'ambulanza e rifiutando di essere accompagnata dall'insegnante di sezione , mentre il marito era pure ad aspettare”. Persona_2
Va, ancora, aggiunto che la disquisizione operata dagli attori sull'assenza di porte all'ingresso dei bagni appare irrilevante, laddove non pare che la denunciata circostanza abbia spiegato efficienza causale nella causazione dell'evento, né gli istanti hanno chiarito in quale modo tale deficienza abbia spiegato un ruolo nel sinistro. In tal senso, proprio gli attori, come confermato dalla teste escussa, hanno affermato che “il piccolo (…) urtava Persona_1 contro il gradino ivi posto e finiva con la faccia nello stipite dell'ingresso del bagno”. Da quanto riportato, non si comprende come la presenza della porta avrebbe potuto evitare il danno, considerato che l'urto è avvenuto contro lo stipite verticale dell'ingresso del bagno.
È, quindi, evidente, che l'infortunio si è verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile, addebitabile soltanto ad una condotta casuale ed involontaria del minore.
Per cui, sulla scorta di tali argomentazioni, si deve ritenere che il personale scolastico (docente e non docente) non sia responsabile dei danni subiti dal minore per la caduta verificatasi, trattandosi di evento assolutamente non prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito, in assenza di palesi violazioni del dovere di diligenza e vigilanza da parte del personale scolastico o di situazioni pericolose non correttamente ed adeguatamente valutate.
Dal rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dal presupponendo essa, sotto il profilo logico-giuridico, la CP_4 fondatezza nel merito della domanda risarcitoria degli attori ed il suo accoglimento.
Le spese di lite tra gli attori ed il convenuto seguono la CP_3 soccombenza, applicandosi i parametri medi ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (riconoscendo invero le sole fasi di studio e introduttiva,
- 7 - non avendo il depositato alcun atto difensivo eccezion fatta per la CP_3 comparsa di costituzione risposta), della natura delle questioni trattate.
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in causa ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra dette parti, tenuto conto della tipologia della domanda e del nesso di pregiudizialità della stessa rispetto a quella principale che ha reso superflua ogni statuizione nel merito, mancando il presupposto logico giuridico costituito dalla fondatezza ed accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in €. 1.187,20 per compensi CP_3 professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
c) Compensa le spese di lite fra il convenuto e la compagnia di CP_3 assicurazione chiamata in causa.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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