Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 9990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/05/2025 nella causa n. 9990/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ENRICO ANGESIA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione di indebito
1. la ricorrente afferma di aver ricevuto dall' nel Parte_1 CP_1 periodo da maggio 2019 ad ottobre 2020, l'importo di € 13.130,01 a titolo di reddito di cittadinanza a seguito della domanda presentata il
26/04/2019, e l'ulteriore importo di € 2.687,87 al medesimo titolo per il periodo dicembre 2020 – marzo 2021, a seguito di domanda del
25/11/2020; espone che la prestazione le è stata revocata per aver l'Istituto accertato la presenza, non dichiarata, nel nucleo familiare di intestatari di autoveicoli con le caratteristiche indicate nell'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 29/2019; agisce per ottenere – in forza di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione sopraindicata –
l'accertamento dell'illegittimità della revoca del beneficio e della conseguente pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1
1
2. l'Istituto previdenziale si è costituito affermando che la prestazione riferita al periodo maggio 2019 – ottobre 2020 era stata revocata a seguito di segnalazione dell'ACI per mancata dichiarazione in domanda di autovettura di 1618 cc acquistata il 15/11/2018, mentre la prestazione per il periodo dicembre 2020 – marzo 2021 era stata revocata in quanto richiesta prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7 comma
11 L. 26/2019; affermando che la ricorrente non ha provato il diritto a ricevere le prestazioni erogatele indebitamente, chiede il rigetto del ricorso;
3. l'art. 2 del DL 4/2019 (convertito con L. 26/2019), indicava i requisiti che dovevano essere cumulativamente posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio: tra i requisiti di cui alla lettera c), relativa al godimento di beni durevoli, si legge al punto 1) che
“nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”;
4. la ricorrente ammette che alla data di presentazione della domanda
(26/04/2019) nel proprio nucleo familiare rientrava il sig. Controparte_2
, che era divenuto intestatario in data 15/11/2018 di un'autovettura
[...] di cilindrata 1618 cc immatricolata nei due anni antecedenti (24/05/2018); ritiene tuttavia di aver diritto a trattenere la prestazione erogata prima che l' procedesse alla revoca del beneficio, in forza di una CP_3 interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 comma 1 lettera c)
DL 4/2019, come convertito con L. 26/2019: afferma infatti la ricorrente che la cilindrata è stata considerata quale indicatore del tenore di vita, laddove la potenza di un veicolo dipende anche da numerosi altri fattori, considerati dall'ordinamento ad altri fini (ad es. per la quantificazione delle
2 RGL n. 9990/2024
tasse automobilistiche), ed osserva che a fini fiscali vengono definite vetture con 17 cavalli quelle aventi una cilindrata compresa tra 1505,9 e
1643,3 cc;
ne trae la conclusione che, “per non tacciare la legge di incostituzionalità, occorre ragionare come se il legislatore avesse indicato la cilindrata di 1600 cc non già come un parametro fisso ed invalicabile, sibbene solo come uno degli elementi (una sorta di “soglia d'attenzione”), dal cui accertamento operare una valutazione di più ampio spettro di una situazione reddituale e patrimoniale”, considerando altresì che nel caso di specie il superamento della soglia di legge è stato minimo (cfr. pag. 5 del ricorso);
5. la ricorrente evidenzia inoltre come la norma in esame preveda un'eccezione in relazione ai veicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ed osserva come anche in relazione al veicolo intestato al sig. si applicasse un'agevolazione CP_2 fiscale (l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione), in quanto il sig. esercitava in forma individuale attività di commerciante di CP_2 vetture usate ed aveva acquistato il veicolo de quo con il beneficio della c.d. minivoltura;
6. la disposizione rilevante per la decisione non pare passibile di interpretazioni diverse da quella letterale, pena la violazione del dettato normativo che appare di chiara interpretazione: per il riconoscimento del reddito di cittadinanza occorre che il nucleo familiare del richiedente sia in possesso di specifici requisiti, tra cui quello negativo per cui “nessun componente […] deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità” di veicoli aventi le caratteristiche di quello intestato al sig.
; l'esercizio di attività commerciale di veicoli usati non riveste CP_2 alcuna rilevanza diretta, posto che è ostativa la disponibilità di siffatti beni durevoli indipendentemente dal titolo che la origina;
allo stesso modo, il riferimento alla “cilindrata superiore a 1600 cc” non pare interpretabile altrimenti se non nel suo significato palese, avendo il legislatore specificato in tal modo, fornendo un parametro oggettivo di immediata verificabilità,
3 RGL n. 9990/2024
la soglia di rilevanza, ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, della disponibilità di autoveicoli;
7. ugualmente, la presenza di una deroga con riferimento ai veicoli “per cui
è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente” non vale a legittimare la pretesa della ricorrente, posto che le disposizioni che costituiscono deroghe a norme generali sono di stretta interpretazione, e non è in alcun modo possibile ritenere che la deroga espressamente limitata a tutela delle persone con disabilità possa essere estesa a qualsiasi altro tipo di esenzione fiscale;
8. non pare pertanto possibile accedere alla proposta di interpretazione costituzionalmente orientata avanzata dalla ricorrente, che peraltro neppure indica quali disposizioni costituzionali risulterebbero violate se fosse confermata l'interpretazione fornita dall' non vi è alcuno spazio CP_1 per una censura di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame,
e deve pertanto accertarsi che l' ha doverosamente revocato le CP_1 prestazioni rese alla ricorrente con le domande indicate in ricorso, di cui la prima per carenza dei requisiti di legge, e la seconda per mancato rispetto del termine di cui all'art. 7 comma 11 DL 4/2019, in quanto non spettanti;
9. la presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel ricorso impone la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza della ricorrente;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
4