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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: inadempimento contrattuale, pendente Tra e , rappr.ti e difesi Parte_1 CP_1
e ui studio legale, sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Villani n. 6, ed elett.te dom.ti, come da procure allegate in atti
-opponenti- E
Società Unipersonale, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Di Rosa Teresa in Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco in virtù di procura posta in atti
-opposta- Nonchè in qualità di cessionaria del credito azionato Controparte_3 in giudizio, società a responsabilità limitata con unico socio, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Avv. DI ROSA TERESA in Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco in virtù di procura posta in atti -terzo interventore- MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali
1 relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In particolare, deve evidenziarsi che il creditore opposto ha, infatti, depositato, per dare prova della successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio: avviso di deposito del verbale CDA di Banca MPS in ordine alla per incorporazione di Pt_2 in Controparte_4 Controparte_5
l'avviso di cessione dei CREDITI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in relazione all'acquisto dei crediti in blocco da parte di Banca IFIS;
e l'ulteriore avviso di cessione pubblicato sulla G.U. in relazione all'acquisto dei crediti identificabili in blocco da parte di;
ed il contratto di CP_2 cessione del credito concluso tra B . CP_2
Sul punto occorre ricordare che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”(Cass. sentenza n.
2 4277 del 10/02/2023) e, nel caso di specie, il credito azionato in giudizio soddisfa i requisiti indicati nell'avviso e, pertanto, rientra tra i crediti oggetto di cessione. Nel merito deve evidenziarsi che con atto di citazione notificato in data 28.03.2023, gli opponenti proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 64/2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 12.01.2023 e ritualmente notificato, con il quale, su ricorso di veniva ingiunto agli opponenti di Controparte_2 pagare alla p er le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di
€ 99.692,86( di cui euro 63.769,32 a titolo di capitale ed euro 35.923,54 a titolo di interessi moratori); gli interessi come da domanda;
le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso, in € 426,00 per esborsi, oltre 15% i.v.a. e c.p.a. Gli odierni opponenti, il 7.05.2009, sottoscrivevano un contratto di finanziamento con la
.IT. Il credito così sorto veniva successivamente CP_6 acquisito dalla per effetto della fusione per Controparte_7 incorporazione formalizzata in data 20.03.2015 ed efficace dal 01.06.2015. In data 22.06.2015, la Controparte_5 con contratto di cession Controparte_8 tra gli altri, il credito vantato nei confronti di Parte_1
e di .
[...] CP_1
In data 13.12.2016, con contratto di cessione Controparte_8 del credito, cedeva di seguito Controparte_2 cessionaria, il credito vantato nei confronti del Sig. Parte_1
e della Sig.ra .
[...] CP_1
Nelle more del presente giudizio, sottoscriveva Controparte_2 con un contratto di ces ra i quali era CP_3 compreso altresì il credito oggetto del presente giudizio. Pertanto, si è costituita nel presente giudizio. Controparte_3
Orbene, va sottolineato che l'odierna opposta ha depositato durante il procedimento monitorio il contratto di prestito, fonte del credito azionato, l'estratto Controparte_5 contenente la precisazione che il credito ivi riportato è vero e liquido e che lo stesso estratto conto è conforme alle scritture contabili e l'estratto conto Banca IFIS idoneo ad integrare i requisiti previsti dall'art. 50 TUB ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, Per tali motivi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo va rigettata. La controversia vertendo in materia di contratti bancari è sottoposta alla disciplina sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dettata dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, e l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata in quanto la procedura obbligatoria di mediazione ha
3 avuto luogo e si è conclusa con esito negativo poiché gli opponenti hanno manifestato la volontà di non proseguire nella mediazione come risulta dal verbale di mediazione del 16.10.23. Analogamente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta in quanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”(Cass. Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023). Va considerato, tuttavia che la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta in data 30.11.2011 ed è, dunque, da tale momento che comincia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto. Ciò posto, va rilevato che vi sono state due cessioni del credito avvenute rispettivamente il 22/06/2015 Controparte_5
a e il 13/1
[...] Controparte_8 CP_8
a nell'ambito di un'operazione di
[...] CP_2 rizzazi La notifica della prima cessione non può ritenersi perfezionata nemmeno per compiuta giacenza non essendo stata eseguita presso l'indirizzo corretto. Difatti, la notifica è stata eseguita in un Comune diverso (Via Pioppelle n. 137, Sant'Antonio Abate invece di Via Pioppelle n. 137 in Santa Maria la Carità). Altrettanto non può sostenersi in merito alla notifica della seconda cessione ad opera di , essendo stata CP_2 notificata ad Aprea Emilia che afferma essere persona non convivente. Sul punto giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte a tenor del quale “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, "strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione
4 dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica”(Cass. Ordinanza n. 18716 del 13/07/2018) Sulla scorta di quanto sopra precisato in merito all'avvenuto perfezionamento della seconda notifica deve ritenersi che il credito non sia prescritto. Poiché la seconda notifica si è perfezionata nel 2017, in relazione al credito vantato da parte opposta, non è maturata la prescrizione. In definitiva poi, deve evidenziarsi che il C.T.U., dott. Per_1
rilevava che il TAEG effettivamente applic
[...] risposta al quesito n.6) era pari al 13,65% e, quindi, era superiore al tasso indicato nel contratto che risultava essere pari a 13,30%. L'Ausiliario inoltre ha provveduto alla verifica dell'usurarietà contrattuale attraverso la comparazione tra il tasso effettivo con il tasso soglia di periodo. Tale verifica ha avuto esito positivo, essendo il tasso soglia di periodo pari a 13,545%. Alla luce di ciò il tasso di interesse pattuito è da considerarsi usurario con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e obbligo di restituzione per gli odierni opponenti della sola quota capitale, ossia 60.000,00 euro senza alcun rimborso di spese, commissione o altri oneri, e come rilevato dal CTU il tasso degli interessi moratori pattuito, pari a 15,96%, è inferiore al tasso soglia, pari a 16,695%. Non è stato possibile verificare, come affermato dal CTU, la presenza del fenomeno dell'anatocismo in quanto non è presente agli atti il piano di ammortamento. Va tenuto conto del fatto che gli odierni opponenti hanno già corrisposto al creditore la somma di euro 16.509,32 e, pertanto, dalla somma di euro 60.000,00 euro devono essere decurtati 16.509,32 euro a titolo di compensazione. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito dalla condanna degli odierni opponenti al pagamento in favore di della somma di euro 43.490,68 in aggiunta alla Controparte_3 condanna al pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi applicando a tale somma il tasso di 15,96%. Le spese di tale procedimento e del procedimento monitorio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario di pace dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2015/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto inadempimento contrattuale, così provvede:
1- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2023;
2- condanna e al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 43.490,68 oltre interessi moratori al tasso indicato in motivazione;
5 3- compensa le spese del presente giudizio;
4- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50% (opponenti ed opposta);
5- compensa le spese per l'interventore. Così deciso in Torre Annunziata, 17 novembre 2025
Il giudice Onorario di Tribunale Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
6
e ui studio legale, sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Villani n. 6, ed elett.te dom.ti, come da procure allegate in atti
-opponenti- E
Società Unipersonale, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Di Rosa Teresa in Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco in virtù di procura posta in atti
-opposta- Nonchè in qualità di cessionaria del credito azionato Controparte_3 in giudizio, società a responsabilità limitata con unico socio, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Avv. DI ROSA TERESA in Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco in virtù di procura posta in atti -terzo interventore- MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali
1 relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, ed in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In particolare, deve evidenziarsi che il creditore opposto ha, infatti, depositato, per dare prova della successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio: avviso di deposito del verbale CDA di Banca MPS in ordine alla per incorporazione di Pt_2 in Controparte_4 Controparte_5
l'avviso di cessione dei CREDITI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in relazione all'acquisto dei crediti in blocco da parte di Banca IFIS;
e l'ulteriore avviso di cessione pubblicato sulla G.U. in relazione all'acquisto dei crediti identificabili in blocco da parte di;
ed il contratto di CP_2 cessione del credito concluso tra B . CP_2
Sul punto occorre ricordare che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”(Cass. sentenza n.
2 4277 del 10/02/2023) e, nel caso di specie, il credito azionato in giudizio soddisfa i requisiti indicati nell'avviso e, pertanto, rientra tra i crediti oggetto di cessione. Nel merito deve evidenziarsi che con atto di citazione notificato in data 28.03.2023, gli opponenti proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 64/2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 12.01.2023 e ritualmente notificato, con il quale, su ricorso di veniva ingiunto agli opponenti di Controparte_2 pagare alla p er le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di
€ 99.692,86( di cui euro 63.769,32 a titolo di capitale ed euro 35.923,54 a titolo di interessi moratori); gli interessi come da domanda;
le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso, in € 426,00 per esborsi, oltre 15% i.v.a. e c.p.a. Gli odierni opponenti, il 7.05.2009, sottoscrivevano un contratto di finanziamento con la
.IT. Il credito così sorto veniva successivamente CP_6 acquisito dalla per effetto della fusione per Controparte_7 incorporazione formalizzata in data 20.03.2015 ed efficace dal 01.06.2015. In data 22.06.2015, la Controparte_5 con contratto di cession Controparte_8 tra gli altri, il credito vantato nei confronti di Parte_1
e di .
[...] CP_1
In data 13.12.2016, con contratto di cessione Controparte_8 del credito, cedeva di seguito Controparte_2 cessionaria, il credito vantato nei confronti del Sig. Parte_1
e della Sig.ra .
[...] CP_1
Nelle more del presente giudizio, sottoscriveva Controparte_2 con un contratto di ces ra i quali era CP_3 compreso altresì il credito oggetto del presente giudizio. Pertanto, si è costituita nel presente giudizio. Controparte_3
Orbene, va sottolineato che l'odierna opposta ha depositato durante il procedimento monitorio il contratto di prestito, fonte del credito azionato, l'estratto Controparte_5 contenente la precisazione che il credito ivi riportato è vero e liquido e che lo stesso estratto conto è conforme alle scritture contabili e l'estratto conto Banca IFIS idoneo ad integrare i requisiti previsti dall'art. 50 TUB ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, Per tali motivi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo va rigettata. La controversia vertendo in materia di contratti bancari è sottoposta alla disciplina sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dettata dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, e l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata in quanto la procedura obbligatoria di mediazione ha
3 avuto luogo e si è conclusa con esito negativo poiché gli opponenti hanno manifestato la volontà di non proseguire nella mediazione come risulta dal verbale di mediazione del 16.10.23. Analogamente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta in quanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”(Cass. Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023). Va considerato, tuttavia che la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta in data 30.11.2011 ed è, dunque, da tale momento che comincia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto. Ciò posto, va rilevato che vi sono state due cessioni del credito avvenute rispettivamente il 22/06/2015 Controparte_5
a e il 13/1
[...] Controparte_8 CP_8
a nell'ambito di un'operazione di
[...] CP_2 rizzazi La notifica della prima cessione non può ritenersi perfezionata nemmeno per compiuta giacenza non essendo stata eseguita presso l'indirizzo corretto. Difatti, la notifica è stata eseguita in un Comune diverso (Via Pioppelle n. 137, Sant'Antonio Abate invece di Via Pioppelle n. 137 in Santa Maria la Carità). Altrettanto non può sostenersi in merito alla notifica della seconda cessione ad opera di , essendo stata CP_2 notificata ad Aprea Emilia che afferma essere persona non convivente. Sul punto giova rammentare l'insegnamento della Suprema Corte a tenor del quale “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, "strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione
4 dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica”(Cass. Ordinanza n. 18716 del 13/07/2018) Sulla scorta di quanto sopra precisato in merito all'avvenuto perfezionamento della seconda notifica deve ritenersi che il credito non sia prescritto. Poiché la seconda notifica si è perfezionata nel 2017, in relazione al credito vantato da parte opposta, non è maturata la prescrizione. In definitiva poi, deve evidenziarsi che il C.T.U., dott. Per_1
rilevava che il TAEG effettivamente applic
[...] risposta al quesito n.6) era pari al 13,65% e, quindi, era superiore al tasso indicato nel contratto che risultava essere pari a 13,30%. L'Ausiliario inoltre ha provveduto alla verifica dell'usurarietà contrattuale attraverso la comparazione tra il tasso effettivo con il tasso soglia di periodo. Tale verifica ha avuto esito positivo, essendo il tasso soglia di periodo pari a 13,545%. Alla luce di ciò il tasso di interesse pattuito è da considerarsi usurario con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e obbligo di restituzione per gli odierni opponenti della sola quota capitale, ossia 60.000,00 euro senza alcun rimborso di spese, commissione o altri oneri, e come rilevato dal CTU il tasso degli interessi moratori pattuito, pari a 15,96%, è inferiore al tasso soglia, pari a 16,695%. Non è stato possibile verificare, come affermato dal CTU, la presenza del fenomeno dell'anatocismo in quanto non è presente agli atti il piano di ammortamento. Va tenuto conto del fatto che gli odierni opponenti hanno già corrisposto al creditore la somma di euro 16.509,32 e, pertanto, dalla somma di euro 60.000,00 euro devono essere decurtati 16.509,32 euro a titolo di compensazione. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito dalla condanna degli odierni opponenti al pagamento in favore di della somma di euro 43.490,68 in aggiunta alla Controparte_3 condanna al pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi applicando a tale somma il tasso di 15,96%. Le spese di tale procedimento e del procedimento monitorio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario di pace dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2015/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto inadempimento contrattuale, così provvede:
1- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2023;
2- condanna e al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 43.490,68 oltre interessi moratori al tasso indicato in motivazione;
5 3- compensa le spese del presente giudizio;
4- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50% (opponenti ed opposta);
5- compensa le spese per l'interventore. Così deciso in Torre Annunziata, 17 novembre 2025
Il giudice Onorario di Tribunale Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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