Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
La detenzione all'estero dell'imputato anche per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire al dibattimento che si celebra in Italia nel procedimento a suo carico, sempre che tale impedimento "risulti" dagli atti. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto legittima nel giudizio di primo grado la dichiarazione di contumacia del ricorrente, effettuata all'esito della notifica all'imputato dichiarato irreperibile sulla base dell'esito negativo delle ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. e sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fratello circa la non reperibilità dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 41687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41687 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 17/09/2004
Dott. DE BIASI Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI SE - Consigliere - N. 1146
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 011894/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LO N. IL 13/01/1946;
2) IL ER LD N. IL 23/03/1938;
avverso SENTENZA del 01/12/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI ER;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI ELISABETTA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. UGO PERUZZI, per il ricorrente CA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.12,2003 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 15.1.2002 del Tribunale di Sanremo - sezione distaccata di Ventimiglia - che aveva condannato CA OR e IL SE AL, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia per avere concorso con DI AR ER, giudicato separatamente, alla importazione nel territorio dello Stato ed alla illecita attenzione di gr. 980 di cocaina (artt. 110 c.p. e 73, 1^ e 6^ comma, D.P.R. 309/90), fette commesso il 5.11.1999.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado ex art. 178 lett. c) c.p.p. proposta dal IL, detenuto in Spagna all'epoca del dibattimento, in quanto l'impedimento a comparire non era stato rappresentato e stante la ritualità della citazione a norma dell'art. 159 c.p.p., essendo stato l'imputato dichiarato irreperibile, previe tutte le ricerche occorrenti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dei prevenuti, concorrente con quella del DI AR, materialmente trovato in possesso della sostanza stupefacente, a seguito delle numerose intercettazioni telefoniche effettuate.
Infine, il giudice di appello ha ritenuto un ruolo essenziale del CA per realizzare la condotta criminosa, ed ha quindi negato la concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p.. Avverso la suindicata sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati.
CA OR, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
a) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p.. Il ricorrente ha assunto che la sentenza di appello si è limitata a richiamare come prove decisive il contenuto delle intercettazioni telefoniche, omettendo di prendere in considerazione le risultanze probatorie favorevoli all'appellante e le argomentazioni difensive, e utilizzando unilateralmente solo gli elementi a carico degli imputati, che, secondo il ricorrente, essendo indizi, non erano gravi, precisi e concordanti.
b) Mancanza o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato contestato. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto la sua responsabilità esclusivamente per i rapporti con il coimputato IL e per il contenuto delle intercettazioni telefoniche, trascurando altri dati di fatto favorevoli all'imputato che emergevano dalle risultanze processuali e specificamente indicati nel ricorso. c) Mancanza assoluta di motivazione in relazione alla prospettata configurazione della causa di non punibilità di cui all'art. 56 c.p.. Il ricorrente ha eccepito di avere proposto uno specifico motivo di appello in ordine alla sua desistenza volontaria, quale esimente ex art. 56, 3 comma, c.p., per essersi rifiutato di compiere il viaggio in Spagna con il DE AR e per non avere messo a disposizione neppure l'autovettura della quale si parla in alcune conversazioni telefoniche.
d) Inosservanza della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla prospettata configurazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorrente ha sostenuto che il criterio utilizzato dalla Corte di merito per escludere l'attenuante della minima partecipazione al fatto, e cioè un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, non è aderente alla ratio legis, che esige invece la marginalità della condotta rispetto al risultato finale dell'impresa criminosa.
IL ER AL, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
a) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente ha reiterato l'eccezione di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per essere stato dichiarato irreperibile e contumace nel dibattimento di primo grado, mentre era detenuto in un carcere spagnolo, dove gli è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado.
b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso nel reato contestato. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto provata la sua responsabilità in base alle eseguite intercettazioni telefoniche, dal contenuto del tutto generico, e che non consentono di individuare alcun suo ruolo partecipativo all'attività delittuosa, essendosi peraltro il "corriere" DE AR avvalso della facoltà di non rispondere in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del CA va rigettato. I primi due motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente, concretandosi entrambi in censure di merito alla sentenza di appello in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha dedotto, in modo logico e corretto, la responsabilità del ricorrente in base alle numerose comunicazioni telefoniche intercettate, e dalle quali risulta l'organizzazione, unitamente ad altri complici, per il trasporto di un quantitativo di cocaina dalla Spagna, a mezzo del "corriere" DE AR, il quale, dopo avere attraversato la frontiera con la Francia, è stato bloccato nei pressi di Sestri Levante. Le intercettazioni telefoniche (riguardanti anche il coimputato IL) sono peraltro analiticamente citate nella sentenza di primo grado, dalla pag. 4 a quella n. 8, e da esse si evincono in modo chiaro sia l'illecito traffico, con trattative per il trasporto e per il pagamento, sia i contatti del ricorrente con altri coimputati, quali il ZI, il DE AR e il IL.
Ne consegue che la congruità e la logicità della motivazione non consentono neppure di prendere in esame le argomentazioni della difesa, che si concretano in censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere motivato in ordine ad uno specifico motivo di appello inerente alla desistenza attiva, come causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 56, 3^ comma, c.p.p.. È evidente che l'argomento difensivo poteva avere rilievo, qualora la Corte di merito avesse ritenuto la sussistenza del tentativo, e non della consumazione del reato, essendo l'istituto della desistenza attiva inconciliabile con tale configurazione del reato. Come risulta dal capo di imputazione, al CA è addebitato un ruolo specifico, e cioè quello di essere uno dei destinatali dello stupefacente per poi spacciarlo in Italia. Sul punto, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata nel senso che egli ha costantemente tenuto contatto con gli altri coimputati per garantire il buon esito dell'operazione (pagg. 5 e 6). È, invece, logicamente irrilevante, in un reato consumato, che il correo si sia astenuto da un'attività materiale (partecipare al trasporto della cocaina), come assunto dal ricorrente, mentre ha continuato a dare il suo apporto organizzativo, nonché la sua disponibilità a ricevere la sostanza stupefacente importata per poi spacciarla sul territorio nazionale. Ne consegue che la Corte territoriale, escludendo il presupposto essenziale per potere ritenere la desistenza ex art. 56, 3^ comma, c.p.p., e cioè la configurabilità del tentativo, non è incorsa nel difetto di motivazione, trattandosi di vantazione assorbente dello specifico motivo di appello.
L'ultimo motivo di gravame riguarda il rigetto dell'appello relativo alla negata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., e cioè della minima partecipazione al fatto in caso di concorso di persone nel reato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che "in tema di concorso di persone nel reato, la minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, cui fa riferimento l'art. 114 c.p., deve ritenersi sussistere solamente nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sì da potere essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento" (Cass. 24.11.1995 n. 675; conforme Cass. 11.5.1994 n. 6827). Nella specie, la Corte di merito si è attenuta ineccepibilmente a tale principio, ritenendo che "la partecipazione del CA fu, invece, essenziale, all'effetto di rafforzare gli altri propositi criminosi e di creare le condizioni adatte per la loro realizzazione" (pag. 6).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello non si è limitato, pertanto, ad una comparazione con la condotta degli altri correi, ma ha invece, rilevato che la partecipazione del CA non solo non tu del tutto marginale, ma fu essenziale per l'attuazione del disegno criminoso. Anche il ricorso del IL va rigettato. Con il primo motivo di ricorso è stata reiterata l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità, e quindi della declaratoria di contumacia e di tutti gli atti consequenziali del giudizio di primo grado, stante il legittimo impedimento a comparire, essendo all'epoca detenuto in un carcere spagnolo.
Non vi è dubbio che la detenzione all'estero dell'imputato anche "per altra causa" costituisce legittimo impedimento a comparire al dibattimento a suo carico che si celebra in Italia (Cass. sez. un. 26.3.2003 n. 21035), ma tale impedimento deve "risultare" dagli atti,
come espressamente indicato dall'art. 420 ter c.p.p.. Il decreto di irreperibilità in data 12.8.2002 è stato emesso non solo sulla base delle ricerche negative nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., ma anche presso il fratello del ricorrente, il quale ha dichiarato ai verbalizzanti di non conoscere dove il IL si trovasse.
Dopo la sentenza di primo grado si è proceduto ritualmente a nuove ricerche, e solo allora il fratello del ricorrente ha comunicato lo stato di detenzione del congiunto in Spagna, con sentenza quindi da quel momento la regolarità delle notifiche.
Essendo state effettuate regolarmente le ricerche che precedono il decreto di irreperibilità, e non essendo stato reso noto da alcuno lo stato di detenzione all'estero del ricorrente, il Tribunale ha legittimamente dichiarato la contumacia dell'imputato e proceduto al dibattimento, non essendosi verificata la condizione prevista dall'art. 420 ter, 1^ comma, c.p.p., e cioè che la causa dell'impedimento risulti dagli atti processuali.
Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, vanno confermati i principi di diritto già indicati esaminando il primo ed il secondo motivo di ricorso del CA (pagg. 3 e 4 si questa sentenza), trattandosi di censure di merito alla valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di appello.
Anche per ciò che concerne la posizione del IL, la sentenza impugnata indica le numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali si evince sia la sua fattiva partecipazione all'attività delittuosa che i contatti con altri coimputati, confermandosi l'esame analitico del giudice di primo grado, che ha rilevato come il ricorrente si sia recato in Spagna per preparare la spedizione della cocaina, nonché la sua ricezione in Italia.
Trattandosi di motivazione congrua e logica, nessun ulteriore sindacato spetta al giudice di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004