Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18941
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Sentenza 22 febbraio 2001

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È abnorme e, come tale, impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio dell'azione penale. (Nella specie era stato contestato all'imputato di essere uno degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura utilizzata per eseguire il delitto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18941
    Data del deposito : 22 febbraio 2001

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