Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
È abnorme e, come tale, impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio dell'azione penale. (Nella specie era stato contestato all'imputato di essere uno degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva indicato, in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura utilizzata per eseguire il delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18941 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1273
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 028491/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AF N. IL 25/03/1948
avverso ORDINANZA del 17/05/2000 CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P. G. Dr. Vladimiro Di Nunzio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla corte di assise di S. MA Capua Vetere per l'ulteriore corso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 maggio 2000, la corte di assise di S. MA Capua Vetere, chiamata a giudicare gli autori dell'omicidio di RA IM e del tentato omicidio di RO MA SA, disponeva, in relazione ai capi a), b) e c) del decreto di rinvio a giudizio, la separazione della posizione di AT AE, con trasmissione degli atti al PM in sede per l'ulteriore corso, in virtù dell'art. 521 comma 2 c.p.p., sul rilievo che la condotta partecipativa attribuita all'imputato era diversa da quella prospettata nell'imputazione, dovendosi ascrivere allo stesso sulla base delle risultanze processuali non già il ruolo di esecutore materiale del delitto, bensì quello diverso di aver fornito l'autovettura Ritmo che venne consegnata ai soggetti che si recarono il giorno 11 marzo 1983 a Maddaloni per eseguire l'azione delittuosa contestata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, giudicando abnorme il provvedimento sia perché la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari costituisce un evento eccezionale ammissibile solo in presenza di gravi e conclamate patologie preesistenti (che nel caso in esame, non ricorrevano), sia perché si era qui verificata un'illegittima interferenza sull'esercizio dell'azione penale attraverso l'utilizzazione dello schema previsto dall'art. 521 c.p.p. in assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità di questa disposizione. Il PM ricorrente faceva rilevare di aver richiesto nella sua requisitoria finale la condanna del GA alla pena dell'ergastolo, secondo l'accusa formulata e descritta nel decreto di rinvio a giudizio, osservando altresì che la corte, restituendo gli atti al PM, aveva ritenuto erroneamente la diversità del fatto contestato rispetto a quello emerso in dibattimento, imponendo al PM una modifica non consentita avuto riguardo alle modalità esecutive della condotta partecipativa del GA (da esecutore materiale a concorrente materiale), in aperto contrasto con la ricostruzione accusatoria che lo aveva indicato come autore materiale del fatto e quindi coartando l'accusa a precisare l'imputazione in senso riduttivo rispetto alla condotta da lui realizzata.
2. Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza costante, contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 c.p.p. degli atti al pubblico ministero da parte dei giudici del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispose il giudizio non è prevista alcuna impugnazione, trattandosi di un provvedimento che non ha natura decisoria ma solo strumentale in quanto si concretizza in un mero impulso processuale che non lede in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, che potrà svolgersi nel tempo e nelle sedi opportune (Cass., Sez. 6^, 2 febbraio 1995, n. 3606, Gualtieri, Id., Sez. 1^, 8 novembre 1993, n. 4696, Dell'Ara; Id., Sez. 6^, 30 settembre 1993, n. 2628, Russo). È tuttavia appena il caso di far rilevare che la mancata indicazione normativa di un mezzo di impugnazione presuppone che il provvedimento adottato corrisponda al paradigma descritto dall'art.521 c.p.p. - che sia stato adottato, cioè, in relazione alla ritenuta diversità del fatto emerso in dibattimento - e non anche quando lo schema dell'art. 521 c.p.p. risulti del tutto sovvertito e la regressione alla fase antecedente sia stata disposta in base ad un criterio diverso da quello disposto dalla norma, utilizzando indebitamente il relativo meccanismo processuale (Cass., Sez. 6^, 30 settembre 1993, cit.). È chiaro che, qualora la regressione del procedimento (o, se si preferisce, il separato esercizio dell'azione penale) sia stata disposta con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale, il provvedimento adottato deve considerarsi abnorme e, come tale, impugnabile ex art. 111 della Costituzione. Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la corte di assise di S. MA Capua Vetere si è avvalsa dello schema predisposto dall'art. 521 c.p.p. per far regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari, dando luogo ad un separato esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato GA AE, non già perché è emerso in dibattimento un fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispose il giudizio, ma solo perché, sulla base della riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di un coimputato (Abbate), sarebbe emersa una sua diversa modalità di partecipazione alla vicenda delittuosa sottoposta al suo giudizio.
In quest'ottica il provvedimento adottato deve considerarsi abnorme.
Ed invero, come questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 2^, 11 aprile 1994, n. 5907, De Vecchi), sussiste immutazione del fatto solo quando il fatto emerso in dibattimento si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato. Ma tale trasformazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato.
Correttamente il PM ricorrente fa osservare che, a parte i dubbi sulla pretesa attendibilità dell'Abbate le cui dichiarazioni avrebbero determinato la pronuncia dell'ordinanza impugnata, al GA era stato formalmente contestato di essere uno dei due autori materiali del reato, e non già uno degli esecutori materiali di esso, sicché le preoccupazioni della corte di merito circa "l'oggettiva incertezza sulla effettiva condotta contestata" apparivano del tutto ingiustificate. La contestazione, insomma, faceva riferimento ad una nozione di condotta partecipativa assai ampia, comprensiva di qualunque contributo causalmente rilevante (anche di semplice supporto) prestato da un concorrente alla realizzazione dell'evento lesivo. E tale deve ritenersi la condotta di chi mette a disposizione un'autovettura perché venga utilizzata per la commissione di un omicidio con la consapevolezza della necessità della stessa e dell'uso specifico cui è destinata. Si aggiunga, come fa rilevare il PM ricorrente, che il GA ha assistito a tutto il dibattimento, intervenendo in più occasioni con dichiarazioni spontanee e sostenendo financo un confronto con l'Abbate, sicché non si vede quale lesione dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato potesse profilarsi in una situazione del genere, tale da giustificare il ricorso ad una norma predisposta proprio ad evitare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che nel caso in esame il procedimento è stato fatto inopinatamente regredire alla fase delle indagini preliminari per il fine non consentito di imporre una correzione dell'imputazione originariamente formulata su profili non essenziali e comunque già coperti dalla stessa (Cass., Sez. 6^, n. 1488 del 1998). L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di assise di S. MA Capua Vetere per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone che gli atti siano trasmessi alla corte di assise di S. MA Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001