Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2020, n. 2190
CASS
Sentenza 29 ottobre 2020

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L'istanza di revocazione proposta ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che risulti manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti, può essere dichiarata inammissibile d'ufficio dalla Corte di appello adita, con ordinanza "de plano" e senza attivare il contraddittorio con le parti interessate, in quanto, in ragione del richiamo operato, dal medesimo art. 28, alle regole della revisione penale in quanto compatibili, trova applicazione la previsione contenuta all'art. 634 cod. proc. pen.

In tema di confisca di prevenzione, per prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, deve intendersi sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

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  • 2Confisca di prevenzione: prova nuova rilevante ai fini della revocazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2022

    In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2020, n. 2190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2190
Data del deposito : 29 ottobre 2020

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