Sentenza 1 dicembre 2005
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In tema di giudizio di revisione, è conforme a legge l'adozione di una procedura non partecipata per il vaglio iniziale di ammissibilità della richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 34167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 01/12/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 1864
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 014442/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV CO, N. IL 10/05/1966;
2) EI UG, N. IL 20/03/1946;
avverso ORDINANZA del 03/12/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CONZATTI ALESSANDRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
VE CO e LE GE ricorrono, tramite il difensore, per l'annullamento dell'ordinanza 03.12.04 ex art. 634 c.p.p., emessa "de plano" della Corte di Appello di Perugia, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza 15.01.02 (irrevocabile il 17.12.02) della Corte di Appello di Roma con la quale sono stati condannati alla pesa di anni 3, mesi 4 di reclusione e Euro 516,00 per il delitto di estorsione (commessa in Roma il 29.04.95 in danno di RA TA), il secondo inoltre alla pena di anni 1, mesi 4, di reclusione per il delitto di calunnia, con rinvio ad altra Corte distrettuale designata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e con sospensione dell'esecuzione.
Il difensore ha chiesto (anche in memoria di replica depositata il 24.11.05) la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Carte Costituzionale per due questioni di incostituzionalità, la prima, dell'art. 630 c.p.p., comma 1, (in relazione all'art. 76 Cost., art. 27 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, art. 101 Cost., commi 1 e 2 e alla direttiva 99 di cui alla L.D. 17 febbraio
1987, n. 81, art. 3) perché la norma non contempla tra le cause di revisione la condizione di non punibilità dell'imputato per qualità personali, nella specie per essere stato il LE erroneamente ritenuto amministratore della società Simart s.r.l., presupposto della condanna per calunnia (in altro processo è stato accertato che all'epoca del fatto il LE non era amministratore della fallita Simont s.r.l.: R.G.N.R. 36217/95); la seconda, dell'art. 632 c.p.p., comma 1, lett., b), nella parte in cui non esclude dalla legittimazione alla richiesta di revisione il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna, a causa del legittimo sospetto di non imparzialità del P.G. sci promuovere o meno la revisione di una condanna richiesta dal suo stesso ufficio.
Le eccezioni sono inammissibili, inconferenti al "thema decidendum" e destituite di interesse concreto all'impugnazione. La prima, riferita alla direttiva 99 contenuta nella legge delega per il codice del 1988, che prevede l'ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o detta presenza di esimenti, non è riferibile ad alcuno dei casi di non punibilità previsti nel codice penale (artt.. 242, 308, 384, 387, 398, 463, 561, 598, 599 e 649 c.p.) ne' ad alcuna delle condizioni obbiettive di non punibilità previste dall'art. 44 c.p.. La qualità di amministratore di una società di capitali non è neppure dedotta quale circostanza che incide sul trattamento sanzionatorio (come si verifica, ad esempio, nel reato di cui alla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 septies) ragione per cui l'eccezione è inconferente, perché
non è riferibile ne' alla direttiva 99 citata, ne' alle norme costituzionali che si indicano violate.
Per quanto concerne il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione alla funzione di legalità e imparzialità della pubblica accusa, che legittima in astratto il procuratore generale a richiedere la revisione in favore del condannato, ma che dovrebbe escludere l'ufficio del P.G. presso la Corte d'Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna, per "legittima suspicione", l'accoglimento dell'eccezione non solo comporterebbe l'abrogazione dell'art. 632 c.p.p., lett. b), ma richiederebbe un intervento ricostruttivo - addittivo non consentito al giudice delle leggi. Inoltre l'eccezione appare irrilevante nel caso in esame, avendo agito autonomamente il condannato stessa per la tutela dei propri interessi (art. 632 c.p.p., lett. a)). Deducono i ricorrenti la violazione dell'art. 127 c.p.p., non essendo consentita al giudice della revisione una deliberazione "de plano", secondo una lettura dell'art. 634 c.p.p., comma 1, che si sostiene costituzionalmente orientata al principio generale del giusto processo in contraddittorio delle parti (art. 111 Cost.). Il motivo è infondato.
Per regola generale delle impugnazioni, a cui non si sottrae la richiesta di revisione, l'inammissibilità dell'atto introduttivo impedisce il regolare istaurarsi del processo (Cass. 4837/98 rv. 211455) per cui solo il superamento del vaglio iniziale di ammissibilità della richiesta consente l'apertura del giudizio di revisione, nel quale trova applicazione iniziale la regola del contraddittorio.
Anche l'orientamento interpretativo citato dal difensore (nullità dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità in via preliminare di ufficio, senza contraddittorio: Cass. 11040/03, rv. 227198), apparentemente contrastante con la giurisprudenza alla quale aderisce il Collegio (Cass. 15030/05 rv. 231432), deve essere ricondotto al reale contenuto del "decisum" nel caso singolo, nel senso che la violazione del contraddittorio si verifica allorché la declaratoria di inammissibitità viene emessa al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (artt 629, 630, 631, 632, 633 e 641 c.p.p.: S.U. n. 624/02, PM/Pisano, rv. 220441). Nel rispetto dei suddetti limiti, entro i quali non è vulnerato alcun diritto processuale del richiedente, non si ravvisano ostacoli di natura costituzionale o sistematica all'esperimento della procedura non partecipata, la cui "ratio" risiede, nell'ipotesi della manifesta infondatezza della richiesta, nella minore complessità dell'esame prognostico che viene richiesto al giudice nel singolo caso.
Deduce il difensore la violazione degli artt. 630 e 631 c.p.p., art.632 c.p.p., comma 2, sia perché il giudizio sulle "prove nuove"
offerte dal richiedente è stato compiuto dalla Corte d'appello con una indebita anticipazione del giudizio, sia perché la Corte medesima non ha considerato che il condannato può addurre non solo l'esistenza di prove nuove, ma anche di prove non valutate, neppure implicitamente, nel processo, e che, unite agli altri elementi già acquisiti e valutati, rendono evidente l'innocenza del richiedente. Il motivo è infondato, ai limite dell'inammissibilità. La giurisprudenza di legittimità ha qualificato come giudizio prognostico "astratto" quello relativo all'idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della sentenza irrevocabile di condanna con una di proscioglimento (art.631 c.p.p.), e come giudizio prognostico "concreto" quello sulla manifesta infondatezza della richiesta di revisione (art. 634 c.p.p.), seppure entrambi i giudizi presuppongono, ma senza poter superare la soglia dell'anticipazione del giudizio di merito, la valutazione dell'attitudine dimostrativa delle prove riconosciute nuove, in astratto e in concreto, globalmente considerate, da sole o congiunte con quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del procedimento di revisione (Cass. 4837/98 rv. 211458). Occorre premettere che la Corte d'appello di Perugia è pervenuta al giudizio prognostico negativo per i due ricorrenti dopo l'esame delle singole ipotesi di revisione, di cui all'art. 630 c.p.p., e dopo un giudizio di manifesta infondatezza della richiesta, di cui all'art.634 c.p.p.. Quanto alle prime, l'ordinanza esclude il contrasto di giudicati (art. 634 c.p.p., lett. a)) tra la sentenza impugnata in via straordinaria e la sentenza 11.05.00 della Corte di Appello di Roma che, in riforma di quella di primo grado, assolveva il LE da un delitto di estorsione ai danni di tale HI Stefano, commesso in Rama, il 15.01.93, perché si trattava di fatti diversi. Per la stessa ragione sono fatti diversi, e non "identici", come prospettato dal ricorrente, i procedimenti a carico del LE per altri episodi di estorsione, commessi con modalità analoghe, conclusi con provvedimento di archiviazione in quanto materia esclusivamente civilistica (come indicati nel ricorso). La Corte territoriale esclude inoltre l'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. d), perché nessuna sentenza di condanna per un reato determinante la decisione passata in giudicato è stata prodotta dal condannato.
Si tratta di accertamenti e valutazioni che rientrano dei limiti della manifesta infondatezza della richiesta di revisione e che, in difetto di ragioni manifeste di illogicità della motivazione, non sano deducibili in Cassazione.
In tal senso, il provvedimento impugnato esclude, con un argomento di chiusura, la sussistenza di prove nuove sopravvenute o non valutate nel processo, tali da dimostrare l'innocenza degli imputati, perché il Tribunale, con sentenza confermata in appello e in Cassazione, ha applicato te regole sul concorso di persone nel reato e perché le dichiarazioni della teste-parte offesa richiamate nell'istanza di revisione facevano in realtà parte di una deposizione dibattimentale, compiutamente esaminata e valutata dai giudici del merita, che motivatamente l'hanno ritenuta ininfluente al fine di escludere l'estorsione.
Ritenuta in prevalenza della regioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006