Versione
31 marzo 1987
31 marzo 1987
Art. 3. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:
a) non operativita' della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operativita' della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;
b) non ammissibilita', nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;
c) disciplina della esclusione della pubblicita' delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;
d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;
e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;
f) applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;
g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando cio' sia necessario per la tutela della sua personalita';
h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltativita' di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravita' e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettivita';
i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;
l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell' articolo 98 del codice penale , e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorita' giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;
m) previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;
n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;
o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di eta', delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;
p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
a) non operativita' della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operativita' della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;
b) non ammissibilita', nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;
c) disciplina della esclusione della pubblicita' delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;
d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;
e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;
f) applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;
g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando cio' sia necessario per la tutela della sua personalita';
h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltativita' di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravita' e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettivita';
i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;
l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell' articolo 98 del codice penale , e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorita' giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;
m) previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;
n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;
o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di eta', delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;
p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 2
- 1. Pericolo di fuga di minore non giustifica custodia in carcereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2000 · 2.4732773
Giurisprudenza • 26
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/10/2012, n. 2602Provvedimento: […] In primo luogo, osserva il Collegio come, all'epoca dei fatti penalmente rilevanti, il ricorrente, nato nel -OMISSIS-, avesse tra i -OMISSIS-, essendo pertanto minorenne. Lo stesso legislatore ha disciplinato autonomamente il procedimento penale minorile onde dare largo spazio all'esame della personalità del minore ed all'individuazione di idonei strumenti di recupero, oltreché alla necessità di privilegiare le finalità di tutela della sua personalità, con ciò attribuendo natura derogatoria e diversificata ai criteri stabiliti dall'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario (Corte Cost. 23 dicembre 1997 n. 433).Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 286/98·
- valutazione della pericolosità sociale·
- diniego del rinnovo del permesso di soggiorno·
- giurisprudenza amministrativa e penale·
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