Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo; determinazione che si rende suscettibile di sindacato sulla motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta. (Nella fattispecie il giudice aveva ritenuto congruo attribuire all'istante la somma di 5000 euro per un periodo di 11 giorni in ospedale, 8 di carcere e 30 di arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 02/12/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2077
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 023112/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NN TO CH, N. IL 25/07/1950;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/04/2004 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
De NN TO MI, nei cui confronti la Corte di Appello di Bari liquidava a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 17/01/1994 al 07/03/1994 (di cui 11 giorni in ospedale, 8 giorni in carcere e 30 agli arresti domiciliari) la somma di Euro 5.000,00 ricorre per la cassazione della predetta ordinanza lamentando violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla quantificazione dell'indennità; sostiene che la Corte ha del tutto trascurato il criterio aritmetico ed ha sottovalutato anche le conseguenze fisiche e psichiche subite dall'istante, pur formalmente richiamate.
Il ricorso è infondato.
La motivazione dell'ordinanza impugnata appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ha escluso che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, sia tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo;
determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (v. Cass. sez. 4^ sent. N. 2815 del 24/08/2000). Nè si tratta di un principio desunto da una decisione isolata, avendo la stessa sezione, con sentenza di poco precedente (n. 614 del 28/03/1998), precisato che solo "allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dal collegamento fra somma massima posta a disposizione dal legislatore, durata massima della custodia cautelare e durata dell'ingiusta detenzione patita da colui che sollecita l'indennizzo, il Giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l'indennizzo dovuto, pur non essendo necessaria, trattandosi di provvedimento equitativo, la precisa specificazione di tutte le voci di danno ne' del "quantum" attribuito al richiedente per ogni tipo di pregiudizio".
Rispetto a tale quadro di riferimento, l'attribuzione al ricorrente della somma di Euro 5.000,00 per un periodo di 11 giorni di ospedale, 8 giorni di carcere e 30 agli arresti domiciliari, non appare lesivo delle aspettative del ricorrente.
Ed invero i giudici della riparazione hanno rilevato come l'interessato, pur avendo sostenuto che egli era stato costretto ad abbandonare la carriera politica per i fatti di cui al procedimento penale, nonché l'aggravamento delle sue condizioni di salute, si è poi limitato a produrre copia di una lettera di dimissioni volontarie dall'incarico di consigliere comunale ed un certificato medico da cui risultavano le stesse patologie di cui soffriva già in passato. Stante la mancanza di prova circa un maggior danno, la Corte ha dunque liquidato equitativamente globalmente il pregiudizio subito con una somma che nella sua entità non si discosta in misura considerevole da quella risultante dal calcolo matematico, tenuto conto della circostanza che evidentemente la Corte ha tenuto conto del principio pacifico, secondo cui per i periodi trascorsi in ospedale ed agli arresti domiciliari l'ammontare dell'indennizzo può essere congruamente ridotto risultando evidentemente meno affittivo il regime limitativo della libertà.
La valutazione è dunque rimasta nei limiti della discrezionalità del giudice di merito e dei principi fissati da questa Corte ed il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006