Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6746
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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Massime1

I termini, per complessivi dieci anni, per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita I.N.A.I.L., previsti dall'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale, "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio), hanno natura dilatoria, e non precludono, pertanto, la proposizione della domanda di revisione per peggioramento delle condizioni (o la emissione del provvedimento di decurtazione della rendita per intervenuto miglioramento delle stesse) oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita, purché nel rispetto del termine triennale fissato dall'art. 112 del citato d.P.R.), sempre che il lamentato aggravamento, o, rispettivamente, il ritenuto miglioramento, si sia verificato entro detto decennio, poiché tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma settimo dell'art.83, la possibilità di essere collegati all'infortunio sul lavoro od alla malattia professionale. Peraltro, la circostanza che il miglioramento, o il peggioramento, delle condizioni sia intervenuto durante detto termine deve essere provata dalla parte che intende avvalersene, non potendo essere dimostrata di ufficio. Pertanto, ove il rilievo venga introdotto solo in sede di legittimità, non può trovare accoglimento, in quanto nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, ovvero di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.

Commentario1

  • 1Il trattamento assicurativo delle lesioni policrone
    Pasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 1 maggio 2013

    Premessa Nella decisione in esame la S.C. evita di addentrarsi nelle problematiche di merito legate al rapporto di causalità che lega tra loro una serie di infortuni, subiti nel corso di una stessa stagione agonistica da un atleta, e alla misurazione delle conseguenze invalidanti, e si riporta alle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito sulla scorta della relazione medico legale del consulente tecnico. Invero, la Corte non evidenzia vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione dei giudici di merito, conferma la decisione di secondo grado e glissa un argomento ove regna sovrana la confusione della prassi assicurativa degli uffici di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6746
Data del deposito : 1 luglio 1999

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