Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
I termini, per complessivi dieci anni, per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita I.N.A.I.L., previsti dall'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale, "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio), hanno natura dilatoria, e non precludono, pertanto, la proposizione della domanda di revisione per peggioramento delle condizioni (o la emissione del provvedimento di decurtazione della rendita per intervenuto miglioramento delle stesse) oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita, purché nel rispetto del termine triennale fissato dall'art. 112 del citato d.P.R.), sempre che il lamentato aggravamento, o, rispettivamente, il ritenuto miglioramento, si sia verificato entro detto decennio, poiché tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma settimo dell'art.83, la possibilità di essere collegati all'infortunio sul lavoro od alla malattia professionale. Peraltro, la circostanza che il miglioramento, o il peggioramento, delle condizioni sia intervenuto durante detto termine deve essere provata dalla parte che intende avvalersene, non potendo essere dimostrata di ufficio. Pertanto, ove il rilievo venga introdotto solo in sede di legittimità, non può trovare accoglimento, in quanto nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, ovvero di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.
Commentario • 1
- 1. Il trattamento assicurativo delle lesioni policronePasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 1 maggio 2013
Premessa Nella decisione in esame la S.C. evita di addentrarsi nelle problematiche di merito legate al rapporto di causalità che lega tra loro una serie di infortuni, subiti nel corso di una stessa stagione agonistica da un atleta, e alla misurazione delle conseguenze invalidanti, e si riporta alle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito sulla scorta della relazione medico legale del consulente tecnico. Invero, la Corte non evidenzia vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione dei giudici di merito, conferma la decisione di secondo grado e glissa un argomento ove regna sovrana la confusione della prassi assicurativa degli uffici di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Mileo Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere
Dott. Grazia Cataldi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144 presso gli avvocati Pasquale Varone, Cesare Ioppoli e Antonio Vincenzo Noto, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA BA, elettivamente domiciliata in Roma, via Poma n.2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11723 del 26 gennaio - 22 agosto 1996. RG 19584/93 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Uditi gli avvocati A. Catania (per delega dell'avv. Varone) per l'Istituto ricorrente e Giancarlo Germani (per delega dell'avv. Assennato) per la resistente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BA BA, con ricorso depositato il 17 marzo 1993, chiedeva al Pretore di Roma il ripristino della rendita INAIL in misura del 34%, ritenendo arbitraria, siccome disposta oltre il termine decennale di cui all'art. 83 T.U. 1124/65, la decurtazione al 27% operata a seguito di asserito miglioramento delle condizioni fisiche di essa ricorrente. Con sentenza n. 12871/92, in data 14 febbraio 1992, il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello la BA e, in esito, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11723, emessa in data 26 gennaio - 22 agosto 1996, accoglieva il gravame e in riforma dell'impugnata sentenza condannava l'INAIL al ripristino della rendita commisurata al grado di inabilità del 34%, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Giustificava il proprio convincimento ponendo in rilievo la mancanza di prova circa un intervenuto miglioramento nell'ambito del termine decennale per la revisione del grado di inabilità ed ancora la circostanza che l'Istituto mai aveva prospettato una diversa decorrenza ed anzi aveva operato la revisione a far data dal primo dicembre 1989 e quindi dopo la scadenza del termine decennale, decorrente dal 9 gennaio 1978.
Propone ricorso per cassazione l'INAIL ed avanza due motivi, variamente articolati.
BA BA resiste con controricorso e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo l'Istituto ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 83 e 112 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nonché il difetto di motivazione. Richiama l'orientamento di questa Suprema Corte nel senso che a nulla interessa la circostanza che la visita medica sia posteriore al termine decennale, essendo rilevante solo la data dell'intervenuto miglioramento.
Il motivo non è fondato.
L'istituto ricorrente cita alcune tra le numerosissime pronunce di questa Corte Suprema che hanno statuito, come pure la sentenza 7274 indicata dal Tribunale, che "i termini per complessivi dieci anni per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita I.N.A.I.L. - previsti dall'art. 83, comma settimo, del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (secondo cui "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio") - hanno natura dilatoria e non precludono pertanto la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita (purché venga rispettato il termine triennale fissato dall'art. 112 dello stesso DPR), sempreché il lamentato aggravamento o miglioramento si sia verificato entro il decennio dalla costituzione della rendita, atteso che tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma settimo dell'art. 83, la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale, per cui l'avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla revisione" (Sez. Lav., sent. n. 7274 del 05-08-1994). È però inaccettabile il corollario che l'INAIL intende trarre da tali principi nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto individuare la data in cui il miglioramento delle condizioni della BA ebbe a verificarsi (anziché farlo coincidere con quello fissato dall'Istituto per la decurtazione della rendita, atteso che altro è la verifica di ufficio del rispetto dei termini fissati dalla legge, cui è cenno nella sentenza di questa Suprema Corte n. 7835/97, altro la prova che il miglioramento sia intervenuto nel termine dilatorio. Trattasi di fatto che deve essere allegato e provato dalla parte che vuole trarne conseguenze a suo favore e non può certo essere provato di ufficio.
D'altro canto lo stesso Istituto ricorrente riferisce che nel corso della revisione, effettuata nel dicembre 1989 e quindi dopo la scadenza del termine decennale, fu riscontrato un notevole miglioramento, indicato come graduale;
sostiene quindi che "appare logico affermare che tale miglioramento si fosse già verificato da tempo e nell'ambito del periodo decennale dalla costituzione della rendita".
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo per la decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti), e in quale atto del processo l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Il rilievo, da considerarsi quindi come nuovo e introdotto per la prima volta in sede di legittimità, non può trovare accoglimento poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel, dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ. , sez. I, 12 febbraio 1998, n. 14 96, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav. , 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ. , sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n.
4841). Col secondo mezzo l'Istituto ricorrente lamenta l'attribuzione di interessi e rivalutazione sull'intero ammontare delle differenze riconosciute dal Tribunale in favore della BA e chiede che, per i ratei maturati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, si applichi l'art. 16 sesto comma legge 30 dicembre 1991 n. 412, con detrazione dell'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione quale risarcimento del maggior danno dovuto alla diminuzione di valore del suo credito.
Il motivo è fondato.
L'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1992, n. 412 stabilisce che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Le Sezioni Unite hanno affermato che dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Pertanto in tal caso, rispetto ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992, si applica la norma di cui all'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito" (Cass. civ., sez. un., 26 giugno 1996, n. 5895). Si deve pertanto cassare l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, in quanto ha attribuito interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall'INAIL fino al saldo e quindi ben oltre la data di operatività della nuova disciplina.
Questa Corte deve decidere nel merito, ai sensi dell'art 384 cpc, non essendo necessario alcun accertamento di fatto.
Si deve quindi disporre che per i ratei maturati dopo il 31 dicembre 1991 l'INAIL corrisponda la maggior somma tra interesse legale e rivalutazione monetaria.
Le spese, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dell'Istituto, la cui soccombenza è ampiamente prevalente.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone che per i ratei maturati dopo il 31 dicembre 1991 l'INAIL corrisponda la maggior somma tra interesse legale e rivalutazione monetaria.
Condanna l'INAIL alle spese in favore della resistente, liquidate in lire oltre a lire 3.000.000 di onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Assennato, antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999