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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 2745/2023 proposto da: ACAMPORA DOMENICA, elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direz.le Isola F 10, presso lo studio dell’avvocato Michele Liguori ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vincenzo Liguori ([...]).
- Ricorrente -
Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
- Intimato -
Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 9 gennaio 2024. Equa riparazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 2130 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 22/01/2024 2 Udito il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di EN MP avverso il decreto n. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dalla stessa Corte, in composizione monocratica, che condannava l’Amministrazione a corrispondere alla sig.ra MP euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi della cognizione e dell’ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile. 2. Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva - sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicché l’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 – a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto. 3. EN MP ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto della Corte territoriale. La parte ha depositato due memorie. 3 Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 5. Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il Ministero della Giustizia, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata della fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase dell’ottemperanza è il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato evocato in giudizio. 6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio della causa al giudice a quo. 7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
- Ricorrente -
Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
- Intimato -
Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 9 gennaio 2024. Equa riparazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 2130 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 22/01/2024 2 Udito il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di EN MP avverso il decreto n. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dalla stessa Corte, in composizione monocratica, che condannava l’Amministrazione a corrispondere alla sig.ra MP euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi della cognizione e dell’ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile. 2. Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva - sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicché l’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 – a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto. 3. EN MP ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto della Corte territoriale. La parte ha depositato due memorie. 3 Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 5. Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il Ministero della Giustizia, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata della fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase dell’ottemperanza è il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato evocato in giudizio. 6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio della causa al giudice a quo. 7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.