Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2024, proposto da
SS De NG, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cellole, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 223/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina, in data 10/06/2022 e depositata in cancelleria il 30/06/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza n. 223/2022 del Giudice di Pace di Terracina, notificata in data 31.10.2022, passata in giudicato, il Comune resistente è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell’odierno ricorrente, quale procuratore antistatario, per complessivi euro 253,32.
Stante la mancata esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme ivi portate e degli interessi legali dalla domanda al saldo; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva; c) condannare il Comune al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.
2. L’Amministrazione, malgrado la ritualità della notifica, non si è costituita.
3. All’udienza camerale dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
5. Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in data 31.10.2022.
È altresì fondata la domanda di pagamento degli interessi, dovuti nella misura del saggio legale, dalla notifica del presente ricorso sino al soddisfo, secondo quanto disposto all’art. 112 co. 3 cpa.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
6. Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Regionale della Direzione regionale Ragioneria Generale, o un funzionario dallo stesso delegato, che, nei successivi sessanta giorni, su richiesta di parte ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
7. Ritiene il Collegio di non porre a carico dell’Amministrazione, per il caso di ulteriore ritardo, il pagamento delle astreintes , che si appalesano inique in ragione della modesta entità delle somme oggetto di esecuzione.
8. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso (come in epigrafe proposto):
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta indicato in motivazione che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al precedente capo 1);
3) pone a carico del Comune resistente l’eventuale compenso del Commissario ad acta che liquida in euro 400,00 salvo conguaglio dietro richiesta del Commissario stesso;
4) respinge la domanda di pagamento delle astreintes ;
5) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 250,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO