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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 323/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 323 R.G. dell'anno 2016, vertente
TRA
C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Teggiano (SA) alla Via Codaglioni, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. VITA
VINCENZO, presso il cui studio in Sala Consilina (SA) alla Via Carlo Pisacane n. 1 è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Spresiano CP_1 P.IVA_2
(TV) alla Via Lazzaris n. 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZAMPERONI SILVIA e GIUSEPPE
SABELLA, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata in Lagonegro (PZ) alla Via Tribunale n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Sabella;
CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito con riconvenzionale per pagamento somme.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 20.06.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale la società per sentire così provvedere: “1) Accogliere la domanda CP_1 introduttiva del giudizio di cui al presente atto e, per tale effetto, accertare e dichiarare che nulla ed alcun pagamento è dovuto dalla alla a fronte delle sopra indicate fatture nr. Parte_1 CP_1
1510040045 del 15.04.15, nr. 1510046676 del 30.04.15, nr. 1510052799 del 15.05.15, nr. 1510060139 del
31.05.15, nr. 1510067248 del 15.06.15, nr. 1510074019 del 30.06.15, nr. 1510082805 del 15.07.15, nr. 1510085731 del 31.07.15, nr. 1510094961 del 31.08.15 e nr. 1510102781 del 15.09.15, emesse dalla CP_1
per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che saranno ulteriormente esposte. 2) Accertare e
[...] dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che saranno ulteriormente esposte, come non dovuta la sopra indicata somma di €. 23.865,97= che la ha pagato alla Parte_1 CP_1 in eccedenza e supero rispetto a quanto realmente dovuto a fronte delle forniture effettivamente eseguite e consegnate, onde condannare la detta alla restituzione e pagamento, in favore dell'attrice della CP_1 detta somma di €. 23.865,97=, o di quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa
e con aggiunta di interessi e rivalutazioni, previo, se del caso, anche la compensazione con eventuali somme che dovessero risultare dovute da parte attrice a parte convenuta e la condanna al pagamento della sola differenza che ne dovesse risultare. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che ne che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno di tali conclusioni l'attrice deduceva che:
- esercitava da anni attività commerciale di vendita di articoli idro/termosanitari e, come tale, intratteneva rapporti commerciali con numerosi fornitori, tra cui la operante nel commercio di prodotti per CP_1
l'edilizia, dalla quale aveva acquistato, per l'appunto, prodotti per l'edilizia per la loro rivendita;
- per tali acquisti la conventa emetteva, di volta in volta, le relative fatture da pagarsi mediante ricevuta bancarie a 60 giorni dalla loro emissione;
- nell'ambito dei rapporti tra loro intercorrenti, la convenuta nel 2015, dal 15 aprile al 15 settembre, emetteva nei suoi confronti numerose fatture, tutte dettagliatamente elencate in citazione, le quali stornate della somma di €. 1.158,72 di cui alla nota di accredito n. 1510110527 del 30.09.2015, ammontavano all'importo complessivo di euro 67.824,60;
- tali fatture si riferivano, però, per l'intero loro ammontare a materiale edile che non aveva mai ordinato e mai ricevuto e che, invece, risultava essere stato consegnato presso cantieri e ad imprese edili con le quali non aveva mai avuto rapporti;
- non avvedendosi che la convenuta le addebitava e le richiedeva il pagamento per forniture di materiale mai ordinato e mai ricevuto, all'arrivo delle ricevute bancarie rimesse dalla convenuta iniziava, in buona fede, a provvedere al loro pagamento, unitamente al pagamento delle ricevute bancarie rimesse per le fatture di cui alla merce che aveva effettivamente ordinato e ricevuto e non accorgendosi dell'errore e dell'anomalia in cui incorreva, pagava erroneamente in favore della convenuta la somma di €. 23.865,97;
- intrattenendo innumerevoli rapporti commerciali con moltissimi fornitori, si accorgeva solo in seguito ai controlli eseguiti nell'agosto 2015 che non aveva mai ordinato e che mai le era stata consegnata la merce di cui alle fatture sopra indicate, per cui contattava subito l'agente di commercio della convenuta,
[...]
legale rappresentante della nonché il capo area della CP_2 CP_3 Parte_2 CP_1 Tes_1
, contestando espressamente l'accaduto e le dette fatture, atteso che nelle stesse venivano fatturate
[...] merci giammai ordinate e consegnate;
- proprio in virtù di tale contestazione, , in data 02.09.2015, riconosceva che la suddetta CP_2 merce non le era mai stata consegnata, ma era stata consegnata a ditte e a destinatari diversi e le rilasciava apposita dichiarazione nella quale espressamente riferiva che le predette fatture erano state erroneamente emesse nei suoi confronti e che, pertanto, nulla doveva alla convenuta in ordine alle stesse, dovendo i relativi importi essere pagati da altra ditta;
- rendeva edotto della vicenda e contestava l'accaduto anche a , capo area della convenuta, Testimone_1 il quale ne prendeva atto così come emerge dal documento scritto che lo stesso le rilasciava il 09.09.2015 e si impegnava a comunicare il tutto alla propria azienda onde pervenire alla risoluzione della vicenda;
- in seguito, sollecitava più volte, con missive, la convenuta a provvedere allo storno delle suddette fatture con conseguente emissione della relativa nota di credito e, contemporaneamente, sospendeva anche i pagamenti delle fatture n. 1510082805 del 15.07.15 dell'importo di €. 8.237,24, n. 1510085731 del 31.07.15 di €. 3.886,63, n. 1510094961 del 31.08.15 di €. 14.793,11 e n. 1510102781 del 15.09.15 di €. 5.113,64, oltre che di quelle successivamente emesse, il cui pagamento scadeva dopo agosto 2015, proprio perché relative a materiale edile mai ordinato e mai ricevuto, nonché, perché vantava nei confronti della convenuta l'ingente credito di cui ai pagamenti erroneamente effettuati e non dovuti;
- sospendeva inoltre, sempre per l'ingente credito maturato, anche il pagamento di altre fatture per merci effettivamente ordinate e fornite ed ammontanti ad €. 10.825,68 e nello specifico delle fatture n. 1510081280 del 15.07.15 di €. 4.460,78, n. 1510084335 del 31.07.15 di €. 2.715,33 e n. 1510104087 del 15.09.15 di €.
3.749,57;
- in data 11.11.15 riceveva dalla convenuta, sollecito di pagamento per le predette fatture di cui aveva sospeso i pagamenti nonché per altre fatture (n. 82805 del 15.07.15 di €. 8.241,24, n. 85731 del 31.07.15 di
€. 3.888,90 e n. 94961 del 31.08.15 di €. 14.795,38 queste relative a forniture di materiale mai ordinato e mai consegnato) per un importo complessivo di €. 34.513,98 di cui €. 34.103,90 quale sorta capitale cui veniva richiesto di aggiungere €. 210,08 per interessi ed €. 200,00 quale addebito forfettario;
- la convenuta sebbene edotta dell'accaduto giammai provvedeva allo storno, all'annullamento e alla revoca delle fatture sopra indicate relative a merce che non aveva mai ordinato e che non le era mai stata consegnata, né provvedeva a rimettere le relative note di credito ma, non curante della vicenda occorsa, con la lettera dell'11.11.2015 la costituiva in mora, nonostante il credito vantato per la somma di €. 23.865,97;
- relativamente a tale somma di cui era creditrice nei confronti della convenuta apparivano, quindi, sussistere tutti i presupposti necessari alla esperibilità della domanda giudiziale dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., dal momento che aveva eseguito un pagamento non dovuto e, pertanto, aveva diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali previo, se del caso, anche la compensazione, per le quantità corrispondenti, con eventuali somme che dovessero risultare dovute alla convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della sola differenza che ne dovesse risultare.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse deduzioni, eccependo che: CP_1 - da decenni produceva e commercializzava prodotti e soluzioni per l'edilizia (dalla calce al cemento, dagli intonaci alla pittura, dai massetti al cartongesso) e nello svolgimento dell'attività di commercializzazione si avvaleva della collaborazione anche di agenti di commercio;
- a fronte dell'attività di promozione delle vendite, nel caso di specie, della con Controparte_4 sede in Colliano (SA), via Bagni n. 32, in persona del legale rappresentante , riceveva alcuni CP_2 ordini per l'acquisto di merce da parte dell'attrice e dopo averli accettati consegnava la merce a quest'ultima e ancora dopo emetteva le fatture: n. 1510046678, 1510052799, 1510060139, 1510067248, 1510074019,
1510082805, 1510085731, 1510094961 e 1510102781, nel periodo tra il 30.4.2015 e il 15.09.15, per l'importo complessivo di € 65.599,43 al netto della nota di accredito n. 1510110527 di € 1.158,72;
- in tale stesso periodo effettuava altre forniture di merce all'attrice che venivano regolarmente pagate e non contestate (fatture n. 047249/15, 053855/15, 056497/15, 062883/15);
- le parti stabilivano come condizione di pagamento delle dette fatture, ricevute bancarie, con scadenza “60 fine mese data fattura”;
- l'attrice provvedeva al pagamento delle ricevute bancarie riguardanti le prime quattro fatture dalla stessa richiamate (esclusa la fattura n. 1510040045, che non risulta in contestazione), per la somma dalla stessa indicata di €. 23.865,97;
- nel mese di settembre 2015 riceveva dal proprio agente una nota con la quale Controparte_4 quest'ultimo le comunicava che le consegne di merci, relative all'attrice, per alcune delle fatture emesse erano in realtà da ritenersi destinate a “cliente diverso”, senza peraltro fornire specificazione alcuna del cliente al quale la merce era stata effettivamente consegnata e, contestualmente, sempre la Controparte_4 rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di agenzia, con effetto immediato;
[...]
- la circostanza (della consegna di merce a cliente diverso) veniva comunicata anche al loro capo area,
, che a sua volta la informava della vicenda;
Testimone_1
- in seguito, effettuava delle verifiche, all'esito delle quali giungeva alla sola conclusione che la merce, consegnata al vettore per la destinazione finale all'attrice, era stata consegnata nel luogo indicato negli ordini che le erano stati trasmessi dalla . Controparte_4
In punto di diritto, osservava che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in un giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che le argomentazioni di controparte non potevano ritenersi satisfattive dell'onere della prova di cui al citato art. 2697 c.c., per cui anche solo per tale motivo la domanda andava respinta.
In ogni caso, sottolineava che il contratto intercorso tra le parti era riconducibile alla vendita di prodotti per l'edilizia, che prevede come obbligazione del venditore quella di consegnare la cosa al compratore, obbligazione che eseguiva in quanto procedeva a reperire la merce oggetto degli ordini inoltrati dalla ed a organizzare la spedizione dei prodotti, tramite vettore, presso i luoghi indicati Controparte_4 negli ordinativi stessi, ossia in Pantano Grande (SA) e in Palomonte, ed avendo l'attrice sede proprio a
Pantano Grande, per quanto a sua conoscenza, le forniture erano proprio destinate a quest'ultima.
Aggiungeva che era onere dell'attrice dimostrare il contrario, né poteva essere ritenuta prova sufficiente la dichiarazione rilasciata dal suo ex agente.
Sosteneva, poi, che ai sensi dell'art. 1510 c.c., doveva ritenersi libera anche dall'obbligo della consegna nel momento in cui aveva rimesso la merce al vettore/spedizioniere per la consegna all'attrice e ciò era fatto non contestato, sicché e ancora una volta l'onere di provare che la merce non era stata ricevuta era posta in carico all'attrice.
Ribadiva che emetteva, come da intese, le ricevute bancarie a 60 giorni fine mese dalla data della fattura, quale concordata modalità di pagamento, che venivano per alcune delle fatture citate ex adverso (n.ri 46778,
52799, 60139, 67248), regolarmente pagate dall'attrice nel periodo fine giugno/fine agosto del 2015, per cui nulla di anomalo, per quanto la riguardava, si era verificato.
Precisava sia che del tutto inaspettatamente, a distanza di oltre 4 mesi dalla prima fattura emessa, riceveva la comunicazione della , proprio ex agente nella zona nella quale ha sede anche l'attrice, Controparte_4 con la quale il medesimo si limitava a dichiarare che la merce era stata erroneamente fatturata a quest'ultima essendo la stessa destinata ad altro cliente mai indicato né individuato, sia che null'altro si sapeva, né l'attrice nei mesi successivi le indirizzava formale richiesta di chiarimenti che le permettesse di effettuare opportune verifiche atte a confermare che non aveva ricevuto la merce di cui alle fatture contestate.
Spiegava che nel frattempo, l'attrice, come dalla stessa ammesso, riceveva ulteriore merce da parte sua senza procedere al pagamento delle fatture n. 1510084335 del 31.07.2015 di €. 2.715,33 e n. 1510081280 del
15.07.2015 di €. 4.456,78, per il complessivo importo di €. 7.172,11, somma riconosciuta da controparte come dovuta e per la quale svolgeva domanda riconvenzionale.
Deduceva che successivamente con lettera dell'11.11.15 sollecitava l'attrice al pagamento del suddetto importo, ma senza riceverne riconoscimento alcuno.
Si chiedeva come fosse possibile, da un lato, che una azienda non di piccole dimensioni come la Parte_1
ricevute le fatture non avesse svolto le opportune verifiche sulla merce ricevuta, considerato che la
[...] stessa avrebbe potuto avere dei vizi o difetti e, dall'altro, che prima di effettuare i vari pagamenti delle ricevute bancarie, nessuno in avesse verificato la effettiva ricezione della merce. Parte_1
Specificava che era alquanto difficile da spiegare la condotta del suo agente che, in momenti diversi, inviava ordini anche consistenti di merce, ben sapendo che gli stessi sarebbero stati fatturati a società che non avrebbe mai ricevuto la merce, senza porsi il dubbio che già dalla prima fattura l'attrice le avrebbe contestato di non aver effettuato l'ordine e comunque di non aver mai ricevuto la merce.
In conclusione, riteneva che l'attrice non avesse fornito la prova di non aver effettuato l'ordine al suo agente,
Consulting di né di non aver ricevuto la merce di cui alle fatture contestate, di talché la domanda per CP_4 indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. doveva essere respinta. Infine, formulava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €. 7.172,11.
Al riguardo, evidenziava, come già anticipato, che aveva adempiuto alle obbligazioni ad essa riferibili ai sensi degli artt. 1476 e 1510 c.c. e che residuava la questione dell'inadempimento da parte dell'attrice al pagamento delle fatture n. 1510084335 del 31.07.15 di €. 2.715,33 e 1510081280 del 15.07.15 di €.
4.456,78, in relazione alle quali la stessa attrice ammetteva e riconosceva sia di aver ricevuto la merce, sia di non aver provveduto al pagamento della stessa, per cui l'inadempimento di quest'ultima era, dunque, pacifico, riconosciuto e non contestato.
Sussistevano, pertanto tutti i presupposti per domandare il pagamento del residuo importo di € 7.172,11, oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Tanto esposto, chiedeva: “voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, nel merito in via principale:
1. respingere la domanda attorea proposta nei confronti della CP_1 perché infondata in fatto e in diritto per i motivi in narrativa indicati;
nel merito in via riconvenzionale 2. accertato l'inadempimento di condannare l'attrice al pagamento della somma di Parte_1
Euro 7.172,11 oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002, dalle date delle scadenze di pagamento al saldo;
3. con rifusione di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza del 13.09.2016 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
L'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c., nulla argomentava in merito alla domanda riconvenzionale e ribadendo di insistere nella domanda di restituzione della somma indebitamente corrisposta alla convenuta, previa, se del caso, compensazione con eventuali somme che dovessero risultare dovute a quest'ultima, reiterava la richiesta di rigetto di tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni.
Nell'ulteriore corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e previa riduzione dei testi a quelli già escussi, si disponeva rinvio all'udienza del 14.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata più volte anche per il carico del ruolo.
In seguito, con decreto del 28.02.2025 il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato.
Infine, all'udienza del 22.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 20.06.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto precisato che la domanda introdotta con l'atto di citazione va qualificata come azione di indebito oggettivo.
Come noto, l'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2033
c.c., il quale stabilisce che: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Tale norma attribuisce, quindi, al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto.
In altri termini, il nostro ordinamento giuridico impone che ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato e proprio per garantire tale principio, l'art. 2033 c.c. accorda a chi ha eseguito un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, il tutto al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo è un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi.
Presupposti per la ripetizione di quanto versato sono, quindi, l'aver effettuato un pagamento in favore del soggetto cui si chiede la restituzione (accipiens) e l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno.
Sotto il profilo probatorio, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art 2697 c.c., l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia di aver eseguito un pagamento in favore dell'accipiens, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa.
Anche la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato il principio secondo cui “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi,
è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. civile n. 30713 del 27.11.2018; in senso conforme Cass. civile n. 17146/2003; Cass. civile n. 4276/1983) e, più in particolare, ha sottolineato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido, nella seconda ipotesi ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass., sez. III, n. 19902/2015; Corte appello Milano sez. I, 11/01/2016, n.26).
Applicando i suddetti principi alla res controversa, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei termini di seguito evidenziati.
L'attrice ha agito al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 23.865,97 a titolo di rimborso delle somme indebitamente versate per l'acquisto di materiale vario per l'edilizia meglio specificato in alcune delle fatture emesse dalla convenuta nel periodo da aprile 2015 a settembre 2015, perché indebitamente versate alla medesima, in quanto relative a merce e prodotti mai ordinati e mai consegnati all'attrice stessa. Parte convenuta ha eccepito, invece, sia di aver ricevuto l'ordine della suddetta merce tramite il proprio agente , sia di averla reperita e regolarmente consegnata al vettore/spedizioniere che CP_2 successivamente la consegnava all'attrice nei luoghi indicati negli ordinativi della stessa, ovvero nei cantieri di Palomonte e Pantano Grande, quest'ultimo corrispondente anche alla sede della società attrice.
Orbene, nel caso di specie entrambi i presupposti sopra indicati devono ritenersi sussistenti.
Quanto al primo, risulta accertata, in quanto pacifica e non contestata, l'esistenza della dazione di denaro da parte dell'attrice, in favore della convenuta, infatti, quest'ultima fin dalla Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione e risposta ha ammesso e riconosciuto che l'attrice “provvedeva al pagamento delle ricevute bancarie riguardanti le prime quattro fatture dalla stessa richiamate (esclusa la fattura n.
1510040045, che non risulta in contestazione), per la somma come indicata da controparte di €. 23.865,97”
(cfr. pag. 3 comparsa).
Quanto alla carenza di causa solvendi, la stessa è provata dall'attrice documentalmente e mediante i testi esaminati.
In particolare, dalla dichiarazione manoscritta recante la data del 02.09.2015, non contestata dalla convenuta
(che, infatti, si è limitata a sostenere che la suddetta dichiarazione non può essere ritenuta prova sufficiente a dimostrare l'assunto dell'attrice – cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e riconosciuta, come sarà in seguito meglio precisato, dallo stesso dichiarante che la sottoscriveva, è emerso, chiaramente, che CP_2 il materiale edilizio di cui alle fatture sopra indicate non solo non è mai stato ordinato dall'attrice, ma nemmeno è mai stato consegnato a quest'ultima (cfr. all. n. 3 fascicolo parte attrice).
Infatti, in tale atto manoscritto, formato a “Teggiano” il “02/09/2015” il dopo aver declinato le CP_4 proprie generalità ed esplicitato di ricoprire l'incarico di “agente , dichiarava testualmente “che CP_1 erroneamente la trasmissione di ordini inerenti alle fatture n° 1510046678 del 30/04/15 n° 1510060139 del
31/05/2015 n° 1510052799 del 15/05/15 n° 1510074019 del 30/06/2015 n° 1510067248 del 15/06/2015 n°
1510085731 del 31/07/15 n° 1510082805 del 15/07/2015, sono stati trasmessi per conto di altro cliente omonimo e quindi la fatturazione è stata errata dall'azienda per mia colpa per cui il relativo importo di queste fatture non deve essere pagato dalla bensì dal reale cliente che ha ricevuto la Parte_1 merce. Mi faccio carico di risolvere il problema con la con urgenza estrema. In fede” segue timbro CP_1
“CONSULTING LENZA S.R.L.S. L'AMMINISTRATORE” con sopra apposta la sottoscrizione e con allegata la patente di guida del CP_4
L'agente di commercio della convenuta , esaminato quale teste all'udienza del 25.10.2021, CP_2 confermava integralmente tale dichiarazione. Infatti, interrogato sui capitoli di prova ammessi rispondeva:
“Sono oggi in Tribunale per rendere testimonianza in ordine ad un giudizio tra cardinale contro fasta, una vicenda che risale mi sembra del 2015, ero agente di questa , che ho rappresentato per 12 anni, CP_1 sono stato chiamato dal mio cliente cardinale perché c'erano delle discrepanze tra fatture ricevute e ordini di acquisti fatti, non risultavano congruenti, basato sulla documentazione non sui materiali, mi Parte_1 faceva notare ed io ho costatato che tra gli ordini effettuati all'azienda e il materiale realmente fatturato,
c'era del materiale che risultava non ricevuto. mi sono recato di persona presso il cliente ed ho rilasciato una dichiarazione scritta di mio pugno al cliente, comunicata anche al mio superiore, caporarea, Tes_1
. ho fatto anche una foto e glielo ho inviata sul cellulare. mi sono messo a disposizione di entrambi,
[...] azienda a e cliente, per risolvere bonariamente la vicenda;
quanto mi sono reso conto che la mia azienda voleva trovare un colpevole e non risolvere, dopo due mesi mi sono dimesso nonostante fossi un rappresentante che fatturava milioni. dopo anni, per questa situazione, sono stato convenuto in giudizio civile dalla , citato come unico responsabile, il trib. di Treviso mi ha condannato a pagare più di 100 CP_1 mila euro alla , nonostante questa discrepanza mi risulta essere di un quarto di tale cifra. l'ufficiale CP_1 giudiziario mi ha pignorato tale somma. Riconosco la dichiarazione che mi viene esibita, che ho timbrato
e firmata, la consulting lenza era mandataria e di cui sono unico legale rappresentante e socio. non ho avuto altri rapporti con fassa, cardinale e , mi sono peraltro dimesso da li a poco”. Tes_1
Tali affermazioni, trovano conferma nella ulteriore dichiarazione resa da (cfr. all. n. 4 Testimone_1 fascicolo di parte attrice), capo area della società convenuta, recante la data del “09.09.2015”, anch'essa non contestata, del seguente tenore: “Il sottoscritto capo area dell'azienda Fassa Bortolo Srl Testimone_1 in data odierna prende visione e prende conosc dell'accaduto in merito alla questione materiale fatturato alla e mai pervenuto per colpa dell'agente che ha ordinato e consegnato Parte_1 CP_2 in altre destinazioni con la complicità di trasportatori che a suo tempo hanno effettuato le consegne. Porto in visione alla azienda come da mail inviata da me stesso alle ore 15:30 del 09.09.2015 all'ufficio preposto” segua la firma ”. Testimone_1
Orbene, già solo le sopra richiamate dichiarazioni manoscritte, formate e sottoscritte nei primi giorni del mese di settembre 2015, ovvero pochissimo tempo dopo la scoperta, da parte dell'attrice, della mancata consegna di merce che aveva già pagato e provenienti, si badi bene, da soggetti che all'epoca della loro formazione erano entrambi inseriti, verosimilmente anche da molto tempo, il primo come agente commerciale, il secondo come dipendente con funzioni interne anche apicali o, comunque, di sicuro rilievo in quanto a “capo” di un'intera area, nella struttura organizzativa della convenuta non dell'attrice ed ai quali quest'ultima, proprio quali rappresentanti della convenuta, contestava la mancata consegna della merce, dimostrano indubitabilmente non solo che l'attrice non ordinava la merce in questione, ma anche che tale merce non le veniva mai consegnata.
Significativa al riguardo la dichiarazione del che ha affermato che il tutto accadeva per colpa del Tes_1 loro agente con la complicità degli autotrasportatori che avevano eseguito le consegne. CP_2
Inoltre, anche gli altri testi escussi, hanno confermato l'assunto di parte attrice.
In particolare, il teste , dipendente dell'attrice, all'udienza del 09.12.2019 ha affermato: “Sono Tes_2
a conoscenza dei rapporti intercorsi tra la e la in quanto sono il responsabile Parte_1 CP_1 commerciale - capo dell'area sud della ed in tale qualità mi sono occupato Parte_1 direttamente anche io dei rapporti commerciali con la per quanto riguarda gli acquisti. Sul capo CP_1 di prova numero 1 della memoria istruttoria della che S.V. mi legge .. rispondo è vero. Parte_1
Tanto posso confermare perché ero io a trasmettere direttamente, tramite l'ufficio acquisti, l'ordine di acquisto che veniva inoltrato all'agente della , che ricevuto l'ordine lo trasmetteva CP_1 CP_2 alla per l'evasione della consegna del materiale ordinato. Posso precisare che l'entità dei CP_1 pagamenti effettuati dalla in favore della per le fatture che S.V. mi esibisce Parte_1 CP_1
e mostra come allegate al nr.
1-2 della produzione di parte attrice emesse dalla e relative al CP_1 periodo intercorrente tra aprile 2015 e tutto settembre 2015 ammonta ad euro 23.865,97. Preciso che tali fatture, pur essendo intestata alla riportano materiali mai consegnati alla Parte_1 Parte_1 in quanto la stessa non ha mai avuto alcun cantiere né a Palomonte e né in alcun altro luogo
[...] poiché è un'azienda commerciale all'ingrosso che rifornisce punti vendita al dettaglio e non è un'impresa.
Infatti poiché in alcune delle fatture da me prima riconosciute veniva riportato come luogo di consegna dei materiali un cantiere di Palomonte, cantiere mai avuto dalla e mai rifornito da Parte_1 questa, amministratore della tra il luglio 2015 e l'agosto 2015, Persona_1 Parte_1 dispose un controllo ed una verifica di tutte le fatture ricevute dalla Da tale controllo risultò CP_1 che tali fatture riguardavano materiali mai consegnati alla e con destinazione Parte_1 sconosciuta alla detta ditta che non aveva rifornito alcun cantiere né a Palomonte e né in alcun altro luogo”.
Sui capi di prova n. 10 e 11 della memoria istruttoria della (vero che la Parte_1 Parte_1 nell'anno 2015 aveva un cantiere a Pantano Grande (SA), capo 10, e Palomonte, capo 11, con imprese
[...] edili sue clienti che ivi lavoravano ed alle quali è stata consegnata merce proveniente dalla CP_1 rispondeva che non era vero ed aggiungeva: “Ciò poiché la non aveva e non aveva Parte_1 fornito alcun cantiere” in tali luoghi. Sul capo 12 rispondeva “Posso confermare come corrispondente a verità i fatti e le circostanze di cui al capo 12 …… Tanto posso riferire in quanto ho assistito personalmente alla contestazione svolta dalla a , agente della nonché a Parte_1 CP_2 CP_1
capo area della perché le fatture riportavano merce mai consegnata alla Testimone_1 CP_1 ma a terzi a quest'ultima sconosciuti. Posso confermare come corrispondenti a verità Parte_1
i fatti e le circostanze di cui al capo 13 della memoria istruttoria della … Tanto posso riferire Parte_1 perché dopo le contestazioni rivolte dalla riconosceva come suo Parte_1 CP_2
l'errore nella trasmissione degli ordini e nell'emissione delle fatture per la merce mai consegnata alla
Posso riferire sul capo nr. 14 che a fronte delle contestazioni l'agente della Parte_1 CP_1
nel riconoscere l'errore in quanto la merce non era mai stata consegnata alla CP_2 Parte_1 ma ad altri soggetti diversi, la stessa andava pagata da tali terzi soggetti a cui era stata
[...] consegnata e non dalla Posso confermare che le dichiarazioni e gli impegni assunti Parte_1 dall'agente della della Consulting Lenza srl, dopo le contestazioni ricevute da CP_1 CP_2 parte della corrispondono a quelli di cui al documento sottoscritto in data 2/9/2015 Parte_1 dallo stesso e che S.V. mi esibisce e mostra come allegato alla produzione di pate attrice CP_2 al nr. 3 della stessa. Tanto so perché sono stato presente alla sottoscrizione di tale documento da parte di
. Posso confermare come corrisponde a verità i fatti alle circostanze di cui ai capi 16 e 17 CP_2 della memoria istruttoria Al riguardo riconosco anche la dichiarazione di cui Parte_1 all'allegato nr. 4 della produzione di parte attrice che S.V. mi mostra, come quella sottoscritta dal capo area della , dopo le contestazioni rivolte dalla per le CP_1 Testimone_1 Parte_1 fatture a cui ho fatto riferimento prima. La veniva messa a conoscenza dell'accaduto sia in CP_1 precedenza dalla con le contestazioni inoltrate anche direttamente alla stessa Parte_1 CP_1
[...
sia da parte del capo area al momento del rilascio della dichiarazione a cui ho fatto Testimone_1 riferimento poc'anzi”.
Anche l'ultimo teste esaminato, , altro dipendete dell'attrice, responsabile area centro Testimone_3 nord, all'udienza del 25.10.2021, ha confermato che: “…. la , ci fornisce dei materiali per i nostri CP_1 cliente, .., noi facciamo distribuzione, abbiamo un magazzino fisico quindi commerciamo materiali. la CP_1 ci effettuava delle consegne. tra luglio ed agosto 2015 ci siamo accorti che delle forniture, che risultavano fatturate a noi, riguardavano delle forniture mai ricevute, confrontandomi con l'ufficio acquisti. dopo il riscontro di alcune fatture vi era come luogo di consegna dei cantieri, cantieri che noi non abbiamo per come prima chiarito. poi è emerso che c'erano altre forniture precedenti il periodo luglio agosto, fatturate, ma non c'erano ordini da noi comminiate, ne risultavano consegnati i materiali. alcune di queste risultavano anche già pagate mediante ordini alla banca. dopo esserci accertati di questa situazione abbiamo bloccato i pagamenti, alcuni essendo già stati fatti, per circa 24000 euro per commesse non effettuate, ci siamo trovati in questa situazione. … Abbiamo reso noto al titolare e l'agente che faceva le vendite per la , il sig. . il sig. lenza è stato chiamato e agli inizi di settembre del 2015 CP_1 CP_2 venne in azienda e fece una dichiarazione, con me presente, dove si ammise che le commesse non erano state effettuate, vi era stato un errore con consegna in cantieri in pantano grande e Palomonte, che noi non abbiamo. fu informato anche il capoarea dell'azienda che pure ammise i fatti ed infatti dopo non sono tati chiesti i pagamenti, ma noi avevamo già pagato somme che non dovevamo pagare. riconosco nelle foto che mi vengono mostrate le due scritture con carta intestata all'azienda. la dichiarazione fu trasmessa anche la , l'azienda è stata informata di tutto per quel che so. ci sono stati anche contatti telefonici, anche CP_1 io ho chiamato la facendo presente di questa situazione incresciosa, oltre che da parte CP_1 dell'amministrazione. non riconosco le bolle che mi vengono mostrate, non mi risultano mai pervenute, solo delle fatture”.
In definitiva, quindi, all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che nessun rapporto di diritto e/o di fatto, tale da costituire titolo per il pagamento in oggetto ovvero tale da legittimare la dazione delle somme incassate dalla convenuta è mai sussistito tra le parti. Quanto all'attendibilità del teste contestata dalla convenuta sul presupposto della pendenza di una CP_4 lite tra i due dichiarata dallo stesso va sottolineato che proprio l'oggetto di tale lite, sul quale non vi CP_4
è alcuna contestazione da parte della convenuta, identificato dal in “questa situazione”, ovvero quella CP_4 relativa alla mancata consegna oggetto del presente giudizio, conferma l'assunto dell'attrice.
Infatti, qualora la convenuta avesse effettivamente consegnato tale merce all'attrice e non avesse ritenuto il suo ex agente colpevole di tale mancanza, non avrebbe certamente agito nei confronti di quest'ultimo al fine di recuperare la stessa somma di cui l'attrice chiede oggi la restituzione a titolo di indebito. Evidentemente, anche la convenuta, per determinarsi ad agire nei confronti del ha dovuto ritenere che quest'ultimo CP_4 sia incorso in gravi ed inescusabili errori, consistiti nell'averle ordinato merce per conto dell'attrice, ma all'insaputa della stessa e nell'aver fatto in modo che la consegna di tale merce (poi fatturata dalla convenuta e pagata dall'attrice con rimesse bancarie) avvenisse in cantieri e in luoghi non riconducibili a quest'ultima.
Inoltre, la convenuta ha contestato, nella comparsa conclusionale, l'attendibilità del teste sotto CP_4
l'ulteriore profilo, dell'aver dichiarato il falso in relazione alla data di dimissione da suo agente, data che secondo la convenuta risalirebbe al 20.08.2025 e non a due mesi dopo il verificarsi della vicenda de qua, come invece, dichiarato dal teste. Tuttavia, il suddetto assunto è rimasto a livello di mera allegazione e non risulta supportato da alcuna prova.
Nemmeno, poi, l'eccezione sollevata dalla convenuta a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 e ribadita in comparsa conclusionale, di aver adempiuto la propria obbligazione del contratto di vendita con spedizione, disciplinato dall'art. 1510 c.c., mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, scelto, nel caso di specie, dalla stessa attrice, ossia “da vettore di ”, può essere accolta. Parte_1
Infatti, anche in tal caso la convenuta non ha fornito alcuna prova e, in verità non ha nemmeno chiesto di provare, che il vettore/o i vettori che hanno ritirato i materiali edilizi in questione per poi consegnarli all'attrice fossero stati scelti o fossero, in qualche modo, riconducibili all'attrice, non essendo bastevole al riguardo la sola indicazione nei DDT che la merce sarebbe stata ritirata da vettore di . Parte_1
Anzi, tale circostanza sembra smentita da tutte le fatture emesse dalla convenuta nei confronti dell'attrice
(n. 1510046678, 1510052799, 1510060139, 1510067248, 1510074019, 1510082805, 1510085731,
1510094961 e 1510102781 nel periodo tra il 30.4.2015 e il 15.09.15), ad eccezione della prima del
15.04.2015 n. 1510040045, allegate sia alla comparsa di costituzione al n. 2, sia all'atto di citazione al n. 2, che infatti addebitano il costo del trasporto del materiale, quindi ed evidentemente sostenuto dalla CP_1
all'attrice.
[...]
Da ultimo, neanche i documenti i trasporti allegati al fascicolo di parte convenuta sono idonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce in questione all'attrice. Infatti, tali documenti unitamente alle firme apposte sugli stessi sono stati formalmente disconosciuti dall'attrice nella prima difesa utile successiva alla loro produzione, ovvero nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
1. A tale disconoscimento non ha fatto seguito alcuna richiesta di verificazione, sicché nessuna utilità probatoria può essere attribuita agli stessi.
In ogni caso, occorre al riguardo sottolineare come tali DDT recano, ictu oculi e come evidenziato dall'attrice, sia nel riquadro destinato a contenere la firma del conducente, sia in quello destinato a contenere la firma del destinatario, ognuno la medesima, identica sottoscrizione.
Ne discende che la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma non contestata di €. 23.865,97.
Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. individua il momento di decorrenza degli stessi nella data di pagamento se l'accipiens era in malafede, e nel momento della domanda se, invece, era in buona fede.
Sul punto la giurisprudenza a S.U ha affermato, inoltre, il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
15895/2019).
In applicazione di tale principio, considerato che non risulta depositato da parte dell'attrice alcun atto stragiudiziale di messa in mora, devono essere riconosciuti a quest'ultima ex art. 2033 c.c. gli interessi maturati, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che l'importo che la deve restituire CP_1 all'attrice è da qualificarsi quale debito di valuta e non di valore, sicché la relativa domanda va rigettata.
- DOMANDA RICONVENZIONALE.
Anche la domanda riconvenzionale è fondata e, pertanto, va accolta, dal momento che risulta non contestato ed anzi ammesso dalla stessa attrice che la convenuta le ha fornito e consegnato tutta la merce di cui alle fatture n. 1510084335 del 31.07.2015 di €. 2.751,33 e n. 1510081280 del 15.07.2015 dell'importo di €.
4.456,78, per l'importo complessivo di €. 7.172,11 che l'attrice non ha pagato.
Su tale somma spettano gli interessi di mora ex D. L.vo 231/2002, trattandosi di contratti conclusi tra imprese, dalla data di scadenza del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Peraltro, come eccepito dall'attrice, può essere disposta la compensazione di tale credito con quello sopra indicato vantato da quest'ultima nei confronti della convenuta a titolo di indebito, trattandosi di debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Peraltro, nel caso di specie, trovano applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso
- rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (cfr., ex multis, Cass. n. 26365 del 09/10/2024). Pertanto, a fronte del credito vantato dalla nei confronti della di €. Parte_1 CP_1
23.865,97, oltre interessi, l'accertamento di un controcredito della nei confronti della CP_1 [...]
dell'importo di €. 7.172,11, oltre interessi, comporta l'accoglimento della richiesta di Parte_1 compensazione e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma pari alla CP_1 differenza tra €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo ed €.
7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento sino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento delle domande proposte in giudizio da entrambe le parti, del fatto che la convenuta si è opposta a quella dell'attrice, mentre quest'ultima non ha formulato alcuna opposizione alla riconvenzionale, anzi fin dall'atto di citazione ha ammesso la sussistenza del credito della convenuta, appaiono al Tribunale sussistere fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 30%, mentre il restante 70% va posto a carico della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo e facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
nella rappresentanza organica di legge, con atto di citazione , ritualmente notificato, Parte_1 nei confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria CP_1 domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a restituire alla società in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 2033 Parte_1
c.c. la somma di €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (24.02.2016 data di notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere quale corrispettivo dell'acquisto dei materiali di cui alle fatture sopra indicate, alla società in persona del legale rappresentante p.t., la somma di €. CP_1
7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara parzialmente compensato l'importo di cui al precedente punto sub a) vantato dall'attrice nei confronti della convenuta con l'importo al precedente punto sub b) Parte_1 CP_1 vantato da quest'ultima nei confronti della prima e, per l'effetto, condanna la convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dall'attrice in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., della minor somma pari alla differenza tra €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo ed €. 7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo
231/2002 dalla data di scadenza del pagamento sino al soddisfo.
d) condanna la convenuta, nella rappresentanza organica di legge, al pagamento del 70% delle CP_1 spese e competenze del giudizio in favore dell'attrice, che liquida in €. 184,80 per Parte_1 esborsi ed €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se dovuti nella misura di legge;
e) compensa il restante 30% delle spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro il 27.12.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 323 R.G. dell'anno 2016, vertente
TRA
C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Teggiano (SA) alla Via Codaglioni, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. VITA
VINCENZO, presso il cui studio in Sala Consilina (SA) alla Via Carlo Pisacane n. 1 è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Spresiano CP_1 P.IVA_2
(TV) alla Via Lazzaris n. 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZAMPERONI SILVIA e GIUSEPPE
SABELLA, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata in Lagonegro (PZ) alla Via Tribunale n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Sabella;
CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito con riconvenzionale per pagamento somme.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 20.06.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale la società per sentire così provvedere: “1) Accogliere la domanda CP_1 introduttiva del giudizio di cui al presente atto e, per tale effetto, accertare e dichiarare che nulla ed alcun pagamento è dovuto dalla alla a fronte delle sopra indicate fatture nr. Parte_1 CP_1
1510040045 del 15.04.15, nr. 1510046676 del 30.04.15, nr. 1510052799 del 15.05.15, nr. 1510060139 del
31.05.15, nr. 1510067248 del 15.06.15, nr. 1510074019 del 30.06.15, nr. 1510082805 del 15.07.15, nr. 1510085731 del 31.07.15, nr. 1510094961 del 31.08.15 e nr. 1510102781 del 15.09.15, emesse dalla CP_1
per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che saranno ulteriormente esposte. 2) Accertare e
[...] dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che saranno ulteriormente esposte, come non dovuta la sopra indicata somma di €. 23.865,97= che la ha pagato alla Parte_1 CP_1 in eccedenza e supero rispetto a quanto realmente dovuto a fronte delle forniture effettivamente eseguite e consegnate, onde condannare la detta alla restituzione e pagamento, in favore dell'attrice della CP_1 detta somma di €. 23.865,97=, o di quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa
e con aggiunta di interessi e rivalutazioni, previo, se del caso, anche la compensazione con eventuali somme che dovessero risultare dovute da parte attrice a parte convenuta e la condanna al pagamento della sola differenza che ne dovesse risultare. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che ne che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno di tali conclusioni l'attrice deduceva che:
- esercitava da anni attività commerciale di vendita di articoli idro/termosanitari e, come tale, intratteneva rapporti commerciali con numerosi fornitori, tra cui la operante nel commercio di prodotti per CP_1
l'edilizia, dalla quale aveva acquistato, per l'appunto, prodotti per l'edilizia per la loro rivendita;
- per tali acquisti la conventa emetteva, di volta in volta, le relative fatture da pagarsi mediante ricevuta bancarie a 60 giorni dalla loro emissione;
- nell'ambito dei rapporti tra loro intercorrenti, la convenuta nel 2015, dal 15 aprile al 15 settembre, emetteva nei suoi confronti numerose fatture, tutte dettagliatamente elencate in citazione, le quali stornate della somma di €. 1.158,72 di cui alla nota di accredito n. 1510110527 del 30.09.2015, ammontavano all'importo complessivo di euro 67.824,60;
- tali fatture si riferivano, però, per l'intero loro ammontare a materiale edile che non aveva mai ordinato e mai ricevuto e che, invece, risultava essere stato consegnato presso cantieri e ad imprese edili con le quali non aveva mai avuto rapporti;
- non avvedendosi che la convenuta le addebitava e le richiedeva il pagamento per forniture di materiale mai ordinato e mai ricevuto, all'arrivo delle ricevute bancarie rimesse dalla convenuta iniziava, in buona fede, a provvedere al loro pagamento, unitamente al pagamento delle ricevute bancarie rimesse per le fatture di cui alla merce che aveva effettivamente ordinato e ricevuto e non accorgendosi dell'errore e dell'anomalia in cui incorreva, pagava erroneamente in favore della convenuta la somma di €. 23.865,97;
- intrattenendo innumerevoli rapporti commerciali con moltissimi fornitori, si accorgeva solo in seguito ai controlli eseguiti nell'agosto 2015 che non aveva mai ordinato e che mai le era stata consegnata la merce di cui alle fatture sopra indicate, per cui contattava subito l'agente di commercio della convenuta,
[...]
legale rappresentante della nonché il capo area della CP_2 CP_3 Parte_2 CP_1 Tes_1
, contestando espressamente l'accaduto e le dette fatture, atteso che nelle stesse venivano fatturate
[...] merci giammai ordinate e consegnate;
- proprio in virtù di tale contestazione, , in data 02.09.2015, riconosceva che la suddetta CP_2 merce non le era mai stata consegnata, ma era stata consegnata a ditte e a destinatari diversi e le rilasciava apposita dichiarazione nella quale espressamente riferiva che le predette fatture erano state erroneamente emesse nei suoi confronti e che, pertanto, nulla doveva alla convenuta in ordine alle stesse, dovendo i relativi importi essere pagati da altra ditta;
- rendeva edotto della vicenda e contestava l'accaduto anche a , capo area della convenuta, Testimone_1 il quale ne prendeva atto così come emerge dal documento scritto che lo stesso le rilasciava il 09.09.2015 e si impegnava a comunicare il tutto alla propria azienda onde pervenire alla risoluzione della vicenda;
- in seguito, sollecitava più volte, con missive, la convenuta a provvedere allo storno delle suddette fatture con conseguente emissione della relativa nota di credito e, contemporaneamente, sospendeva anche i pagamenti delle fatture n. 1510082805 del 15.07.15 dell'importo di €. 8.237,24, n. 1510085731 del 31.07.15 di €. 3.886,63, n. 1510094961 del 31.08.15 di €. 14.793,11 e n. 1510102781 del 15.09.15 di €. 5.113,64, oltre che di quelle successivamente emesse, il cui pagamento scadeva dopo agosto 2015, proprio perché relative a materiale edile mai ordinato e mai ricevuto, nonché, perché vantava nei confronti della convenuta l'ingente credito di cui ai pagamenti erroneamente effettuati e non dovuti;
- sospendeva inoltre, sempre per l'ingente credito maturato, anche il pagamento di altre fatture per merci effettivamente ordinate e fornite ed ammontanti ad €. 10.825,68 e nello specifico delle fatture n. 1510081280 del 15.07.15 di €. 4.460,78, n. 1510084335 del 31.07.15 di €. 2.715,33 e n. 1510104087 del 15.09.15 di €.
3.749,57;
- in data 11.11.15 riceveva dalla convenuta, sollecito di pagamento per le predette fatture di cui aveva sospeso i pagamenti nonché per altre fatture (n. 82805 del 15.07.15 di €. 8.241,24, n. 85731 del 31.07.15 di
€. 3.888,90 e n. 94961 del 31.08.15 di €. 14.795,38 queste relative a forniture di materiale mai ordinato e mai consegnato) per un importo complessivo di €. 34.513,98 di cui €. 34.103,90 quale sorta capitale cui veniva richiesto di aggiungere €. 210,08 per interessi ed €. 200,00 quale addebito forfettario;
- la convenuta sebbene edotta dell'accaduto giammai provvedeva allo storno, all'annullamento e alla revoca delle fatture sopra indicate relative a merce che non aveva mai ordinato e che non le era mai stata consegnata, né provvedeva a rimettere le relative note di credito ma, non curante della vicenda occorsa, con la lettera dell'11.11.2015 la costituiva in mora, nonostante il credito vantato per la somma di €. 23.865,97;
- relativamente a tale somma di cui era creditrice nei confronti della convenuta apparivano, quindi, sussistere tutti i presupposti necessari alla esperibilità della domanda giudiziale dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., dal momento che aveva eseguito un pagamento non dovuto e, pertanto, aveva diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali previo, se del caso, anche la compensazione, per le quantità corrispondenti, con eventuali somme che dovessero risultare dovute alla convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della sola differenza che ne dovesse risultare.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse deduzioni, eccependo che: CP_1 - da decenni produceva e commercializzava prodotti e soluzioni per l'edilizia (dalla calce al cemento, dagli intonaci alla pittura, dai massetti al cartongesso) e nello svolgimento dell'attività di commercializzazione si avvaleva della collaborazione anche di agenti di commercio;
- a fronte dell'attività di promozione delle vendite, nel caso di specie, della con Controparte_4 sede in Colliano (SA), via Bagni n. 32, in persona del legale rappresentante , riceveva alcuni CP_2 ordini per l'acquisto di merce da parte dell'attrice e dopo averli accettati consegnava la merce a quest'ultima e ancora dopo emetteva le fatture: n. 1510046678, 1510052799, 1510060139, 1510067248, 1510074019,
1510082805, 1510085731, 1510094961 e 1510102781, nel periodo tra il 30.4.2015 e il 15.09.15, per l'importo complessivo di € 65.599,43 al netto della nota di accredito n. 1510110527 di € 1.158,72;
- in tale stesso periodo effettuava altre forniture di merce all'attrice che venivano regolarmente pagate e non contestate (fatture n. 047249/15, 053855/15, 056497/15, 062883/15);
- le parti stabilivano come condizione di pagamento delle dette fatture, ricevute bancarie, con scadenza “60 fine mese data fattura”;
- l'attrice provvedeva al pagamento delle ricevute bancarie riguardanti le prime quattro fatture dalla stessa richiamate (esclusa la fattura n. 1510040045, che non risulta in contestazione), per la somma dalla stessa indicata di €. 23.865,97;
- nel mese di settembre 2015 riceveva dal proprio agente una nota con la quale Controparte_4 quest'ultimo le comunicava che le consegne di merci, relative all'attrice, per alcune delle fatture emesse erano in realtà da ritenersi destinate a “cliente diverso”, senza peraltro fornire specificazione alcuna del cliente al quale la merce era stata effettivamente consegnata e, contestualmente, sempre la Controparte_4 rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di agenzia, con effetto immediato;
[...]
- la circostanza (della consegna di merce a cliente diverso) veniva comunicata anche al loro capo area,
, che a sua volta la informava della vicenda;
Testimone_1
- in seguito, effettuava delle verifiche, all'esito delle quali giungeva alla sola conclusione che la merce, consegnata al vettore per la destinazione finale all'attrice, era stata consegnata nel luogo indicato negli ordini che le erano stati trasmessi dalla . Controparte_4
In punto di diritto, osservava che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in un giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che le argomentazioni di controparte non potevano ritenersi satisfattive dell'onere della prova di cui al citato art. 2697 c.c., per cui anche solo per tale motivo la domanda andava respinta.
In ogni caso, sottolineava che il contratto intercorso tra le parti era riconducibile alla vendita di prodotti per l'edilizia, che prevede come obbligazione del venditore quella di consegnare la cosa al compratore, obbligazione che eseguiva in quanto procedeva a reperire la merce oggetto degli ordini inoltrati dalla ed a organizzare la spedizione dei prodotti, tramite vettore, presso i luoghi indicati Controparte_4 negli ordinativi stessi, ossia in Pantano Grande (SA) e in Palomonte, ed avendo l'attrice sede proprio a
Pantano Grande, per quanto a sua conoscenza, le forniture erano proprio destinate a quest'ultima.
Aggiungeva che era onere dell'attrice dimostrare il contrario, né poteva essere ritenuta prova sufficiente la dichiarazione rilasciata dal suo ex agente.
Sosteneva, poi, che ai sensi dell'art. 1510 c.c., doveva ritenersi libera anche dall'obbligo della consegna nel momento in cui aveva rimesso la merce al vettore/spedizioniere per la consegna all'attrice e ciò era fatto non contestato, sicché e ancora una volta l'onere di provare che la merce non era stata ricevuta era posta in carico all'attrice.
Ribadiva che emetteva, come da intese, le ricevute bancarie a 60 giorni fine mese dalla data della fattura, quale concordata modalità di pagamento, che venivano per alcune delle fatture citate ex adverso (n.ri 46778,
52799, 60139, 67248), regolarmente pagate dall'attrice nel periodo fine giugno/fine agosto del 2015, per cui nulla di anomalo, per quanto la riguardava, si era verificato.
Precisava sia che del tutto inaspettatamente, a distanza di oltre 4 mesi dalla prima fattura emessa, riceveva la comunicazione della , proprio ex agente nella zona nella quale ha sede anche l'attrice, Controparte_4 con la quale il medesimo si limitava a dichiarare che la merce era stata erroneamente fatturata a quest'ultima essendo la stessa destinata ad altro cliente mai indicato né individuato, sia che null'altro si sapeva, né l'attrice nei mesi successivi le indirizzava formale richiesta di chiarimenti che le permettesse di effettuare opportune verifiche atte a confermare che non aveva ricevuto la merce di cui alle fatture contestate.
Spiegava che nel frattempo, l'attrice, come dalla stessa ammesso, riceveva ulteriore merce da parte sua senza procedere al pagamento delle fatture n. 1510084335 del 31.07.2015 di €. 2.715,33 e n. 1510081280 del
15.07.2015 di €. 4.456,78, per il complessivo importo di €. 7.172,11, somma riconosciuta da controparte come dovuta e per la quale svolgeva domanda riconvenzionale.
Deduceva che successivamente con lettera dell'11.11.15 sollecitava l'attrice al pagamento del suddetto importo, ma senza riceverne riconoscimento alcuno.
Si chiedeva come fosse possibile, da un lato, che una azienda non di piccole dimensioni come la Parte_1
ricevute le fatture non avesse svolto le opportune verifiche sulla merce ricevuta, considerato che la
[...] stessa avrebbe potuto avere dei vizi o difetti e, dall'altro, che prima di effettuare i vari pagamenti delle ricevute bancarie, nessuno in avesse verificato la effettiva ricezione della merce. Parte_1
Specificava che era alquanto difficile da spiegare la condotta del suo agente che, in momenti diversi, inviava ordini anche consistenti di merce, ben sapendo che gli stessi sarebbero stati fatturati a società che non avrebbe mai ricevuto la merce, senza porsi il dubbio che già dalla prima fattura l'attrice le avrebbe contestato di non aver effettuato l'ordine e comunque di non aver mai ricevuto la merce.
In conclusione, riteneva che l'attrice non avesse fornito la prova di non aver effettuato l'ordine al suo agente,
Consulting di né di non aver ricevuto la merce di cui alle fatture contestate, di talché la domanda per CP_4 indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. doveva essere respinta. Infine, formulava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €. 7.172,11.
Al riguardo, evidenziava, come già anticipato, che aveva adempiuto alle obbligazioni ad essa riferibili ai sensi degli artt. 1476 e 1510 c.c. e che residuava la questione dell'inadempimento da parte dell'attrice al pagamento delle fatture n. 1510084335 del 31.07.15 di €. 2.715,33 e 1510081280 del 15.07.15 di €.
4.456,78, in relazione alle quali la stessa attrice ammetteva e riconosceva sia di aver ricevuto la merce, sia di non aver provveduto al pagamento della stessa, per cui l'inadempimento di quest'ultima era, dunque, pacifico, riconosciuto e non contestato.
Sussistevano, pertanto tutti i presupposti per domandare il pagamento del residuo importo di € 7.172,11, oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze di pagamento al saldo.
Tanto esposto, chiedeva: “voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, nel merito in via principale:
1. respingere la domanda attorea proposta nei confronti della CP_1 perché infondata in fatto e in diritto per i motivi in narrativa indicati;
nel merito in via riconvenzionale 2. accertato l'inadempimento di condannare l'attrice al pagamento della somma di Parte_1
Euro 7.172,11 oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002, dalle date delle scadenze di pagamento al saldo;
3. con rifusione di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza del 13.09.2016 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
L'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c., nulla argomentava in merito alla domanda riconvenzionale e ribadendo di insistere nella domanda di restituzione della somma indebitamente corrisposta alla convenuta, previa, se del caso, compensazione con eventuali somme che dovessero risultare dovute a quest'ultima, reiterava la richiesta di rigetto di tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni.
Nell'ulteriore corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e previa riduzione dei testi a quelli già escussi, si disponeva rinvio all'udienza del 14.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata più volte anche per il carico del ruolo.
In seguito, con decreto del 28.02.2025 il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato.
Infine, all'udienza del 22.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 20.06.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto precisato che la domanda introdotta con l'atto di citazione va qualificata come azione di indebito oggettivo.
Come noto, l'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2033
c.c., il quale stabilisce che: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Tale norma attribuisce, quindi, al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto.
In altri termini, il nostro ordinamento giuridico impone che ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato e proprio per garantire tale principio, l'art. 2033 c.c. accorda a chi ha eseguito un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, il tutto al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo è un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi.
Presupposti per la ripetizione di quanto versato sono, quindi, l'aver effettuato un pagamento in favore del soggetto cui si chiede la restituzione (accipiens) e l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno.
Sotto il profilo probatorio, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art 2697 c.c., l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia di aver eseguito un pagamento in favore dell'accipiens, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa.
Anche la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato il principio secondo cui “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi,
è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. civile n. 30713 del 27.11.2018; in senso conforme Cass. civile n. 17146/2003; Cass. civile n. 4276/1983) e, più in particolare, ha sottolineato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido, nella seconda ipotesi ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass., sez. III, n. 19902/2015; Corte appello Milano sez. I, 11/01/2016, n.26).
Applicando i suddetti principi alla res controversa, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei termini di seguito evidenziati.
L'attrice ha agito al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 23.865,97 a titolo di rimborso delle somme indebitamente versate per l'acquisto di materiale vario per l'edilizia meglio specificato in alcune delle fatture emesse dalla convenuta nel periodo da aprile 2015 a settembre 2015, perché indebitamente versate alla medesima, in quanto relative a merce e prodotti mai ordinati e mai consegnati all'attrice stessa. Parte convenuta ha eccepito, invece, sia di aver ricevuto l'ordine della suddetta merce tramite il proprio agente , sia di averla reperita e regolarmente consegnata al vettore/spedizioniere che CP_2 successivamente la consegnava all'attrice nei luoghi indicati negli ordinativi della stessa, ovvero nei cantieri di Palomonte e Pantano Grande, quest'ultimo corrispondente anche alla sede della società attrice.
Orbene, nel caso di specie entrambi i presupposti sopra indicati devono ritenersi sussistenti.
Quanto al primo, risulta accertata, in quanto pacifica e non contestata, l'esistenza della dazione di denaro da parte dell'attrice, in favore della convenuta, infatti, quest'ultima fin dalla Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione e risposta ha ammesso e riconosciuto che l'attrice “provvedeva al pagamento delle ricevute bancarie riguardanti le prime quattro fatture dalla stessa richiamate (esclusa la fattura n.
1510040045, che non risulta in contestazione), per la somma come indicata da controparte di €. 23.865,97”
(cfr. pag. 3 comparsa).
Quanto alla carenza di causa solvendi, la stessa è provata dall'attrice documentalmente e mediante i testi esaminati.
In particolare, dalla dichiarazione manoscritta recante la data del 02.09.2015, non contestata dalla convenuta
(che, infatti, si è limitata a sostenere che la suddetta dichiarazione non può essere ritenuta prova sufficiente a dimostrare l'assunto dell'attrice – cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e riconosciuta, come sarà in seguito meglio precisato, dallo stesso dichiarante che la sottoscriveva, è emerso, chiaramente, che CP_2 il materiale edilizio di cui alle fatture sopra indicate non solo non è mai stato ordinato dall'attrice, ma nemmeno è mai stato consegnato a quest'ultima (cfr. all. n. 3 fascicolo parte attrice).
Infatti, in tale atto manoscritto, formato a “Teggiano” il “02/09/2015” il dopo aver declinato le CP_4 proprie generalità ed esplicitato di ricoprire l'incarico di “agente , dichiarava testualmente “che CP_1 erroneamente la trasmissione di ordini inerenti alle fatture n° 1510046678 del 30/04/15 n° 1510060139 del
31/05/2015 n° 1510052799 del 15/05/15 n° 1510074019 del 30/06/2015 n° 1510067248 del 15/06/2015 n°
1510085731 del 31/07/15 n° 1510082805 del 15/07/2015, sono stati trasmessi per conto di altro cliente omonimo e quindi la fatturazione è stata errata dall'azienda per mia colpa per cui il relativo importo di queste fatture non deve essere pagato dalla bensì dal reale cliente che ha ricevuto la Parte_1 merce. Mi faccio carico di risolvere il problema con la con urgenza estrema. In fede” segue timbro CP_1
“CONSULTING LENZA S.R.L.S. L'AMMINISTRATORE” con sopra apposta la sottoscrizione e con allegata la patente di guida del CP_4
L'agente di commercio della convenuta , esaminato quale teste all'udienza del 25.10.2021, CP_2 confermava integralmente tale dichiarazione. Infatti, interrogato sui capitoli di prova ammessi rispondeva:
“Sono oggi in Tribunale per rendere testimonianza in ordine ad un giudizio tra cardinale contro fasta, una vicenda che risale mi sembra del 2015, ero agente di questa , che ho rappresentato per 12 anni, CP_1 sono stato chiamato dal mio cliente cardinale perché c'erano delle discrepanze tra fatture ricevute e ordini di acquisti fatti, non risultavano congruenti, basato sulla documentazione non sui materiali, mi Parte_1 faceva notare ed io ho costatato che tra gli ordini effettuati all'azienda e il materiale realmente fatturato,
c'era del materiale che risultava non ricevuto. mi sono recato di persona presso il cliente ed ho rilasciato una dichiarazione scritta di mio pugno al cliente, comunicata anche al mio superiore, caporarea, Tes_1
. ho fatto anche una foto e glielo ho inviata sul cellulare. mi sono messo a disposizione di entrambi,
[...] azienda a e cliente, per risolvere bonariamente la vicenda;
quanto mi sono reso conto che la mia azienda voleva trovare un colpevole e non risolvere, dopo due mesi mi sono dimesso nonostante fossi un rappresentante che fatturava milioni. dopo anni, per questa situazione, sono stato convenuto in giudizio civile dalla , citato come unico responsabile, il trib. di Treviso mi ha condannato a pagare più di 100 CP_1 mila euro alla , nonostante questa discrepanza mi risulta essere di un quarto di tale cifra. l'ufficiale CP_1 giudiziario mi ha pignorato tale somma. Riconosco la dichiarazione che mi viene esibita, che ho timbrato
e firmata, la consulting lenza era mandataria e di cui sono unico legale rappresentante e socio. non ho avuto altri rapporti con fassa, cardinale e , mi sono peraltro dimesso da li a poco”. Tes_1
Tali affermazioni, trovano conferma nella ulteriore dichiarazione resa da (cfr. all. n. 4 Testimone_1 fascicolo di parte attrice), capo area della società convenuta, recante la data del “09.09.2015”, anch'essa non contestata, del seguente tenore: “Il sottoscritto capo area dell'azienda Fassa Bortolo Srl Testimone_1 in data odierna prende visione e prende conosc dell'accaduto in merito alla questione materiale fatturato alla e mai pervenuto per colpa dell'agente che ha ordinato e consegnato Parte_1 CP_2 in altre destinazioni con la complicità di trasportatori che a suo tempo hanno effettuato le consegne. Porto in visione alla azienda come da mail inviata da me stesso alle ore 15:30 del 09.09.2015 all'ufficio preposto” segua la firma ”. Testimone_1
Orbene, già solo le sopra richiamate dichiarazioni manoscritte, formate e sottoscritte nei primi giorni del mese di settembre 2015, ovvero pochissimo tempo dopo la scoperta, da parte dell'attrice, della mancata consegna di merce che aveva già pagato e provenienti, si badi bene, da soggetti che all'epoca della loro formazione erano entrambi inseriti, verosimilmente anche da molto tempo, il primo come agente commerciale, il secondo come dipendente con funzioni interne anche apicali o, comunque, di sicuro rilievo in quanto a “capo” di un'intera area, nella struttura organizzativa della convenuta non dell'attrice ed ai quali quest'ultima, proprio quali rappresentanti della convenuta, contestava la mancata consegna della merce, dimostrano indubitabilmente non solo che l'attrice non ordinava la merce in questione, ma anche che tale merce non le veniva mai consegnata.
Significativa al riguardo la dichiarazione del che ha affermato che il tutto accadeva per colpa del Tes_1 loro agente con la complicità degli autotrasportatori che avevano eseguito le consegne. CP_2
Inoltre, anche gli altri testi escussi, hanno confermato l'assunto di parte attrice.
In particolare, il teste , dipendente dell'attrice, all'udienza del 09.12.2019 ha affermato: “Sono Tes_2
a conoscenza dei rapporti intercorsi tra la e la in quanto sono il responsabile Parte_1 CP_1 commerciale - capo dell'area sud della ed in tale qualità mi sono occupato Parte_1 direttamente anche io dei rapporti commerciali con la per quanto riguarda gli acquisti. Sul capo CP_1 di prova numero 1 della memoria istruttoria della che S.V. mi legge .. rispondo è vero. Parte_1
Tanto posso confermare perché ero io a trasmettere direttamente, tramite l'ufficio acquisti, l'ordine di acquisto che veniva inoltrato all'agente della , che ricevuto l'ordine lo trasmetteva CP_1 CP_2 alla per l'evasione della consegna del materiale ordinato. Posso precisare che l'entità dei CP_1 pagamenti effettuati dalla in favore della per le fatture che S.V. mi esibisce Parte_1 CP_1
e mostra come allegate al nr.
1-2 della produzione di parte attrice emesse dalla e relative al CP_1 periodo intercorrente tra aprile 2015 e tutto settembre 2015 ammonta ad euro 23.865,97. Preciso che tali fatture, pur essendo intestata alla riportano materiali mai consegnati alla Parte_1 Parte_1 in quanto la stessa non ha mai avuto alcun cantiere né a Palomonte e né in alcun altro luogo
[...] poiché è un'azienda commerciale all'ingrosso che rifornisce punti vendita al dettaglio e non è un'impresa.
Infatti poiché in alcune delle fatture da me prima riconosciute veniva riportato come luogo di consegna dei materiali un cantiere di Palomonte, cantiere mai avuto dalla e mai rifornito da Parte_1 questa, amministratore della tra il luglio 2015 e l'agosto 2015, Persona_1 Parte_1 dispose un controllo ed una verifica di tutte le fatture ricevute dalla Da tale controllo risultò CP_1 che tali fatture riguardavano materiali mai consegnati alla e con destinazione Parte_1 sconosciuta alla detta ditta che non aveva rifornito alcun cantiere né a Palomonte e né in alcun altro luogo”.
Sui capi di prova n. 10 e 11 della memoria istruttoria della (vero che la Parte_1 Parte_1 nell'anno 2015 aveva un cantiere a Pantano Grande (SA), capo 10, e Palomonte, capo 11, con imprese
[...] edili sue clienti che ivi lavoravano ed alle quali è stata consegnata merce proveniente dalla CP_1 rispondeva che non era vero ed aggiungeva: “Ciò poiché la non aveva e non aveva Parte_1 fornito alcun cantiere” in tali luoghi. Sul capo 12 rispondeva “Posso confermare come corrispondente a verità i fatti e le circostanze di cui al capo 12 …… Tanto posso riferire in quanto ho assistito personalmente alla contestazione svolta dalla a , agente della nonché a Parte_1 CP_2 CP_1
capo area della perché le fatture riportavano merce mai consegnata alla Testimone_1 CP_1 ma a terzi a quest'ultima sconosciuti. Posso confermare come corrispondenti a verità Parte_1
i fatti e le circostanze di cui al capo 13 della memoria istruttoria della … Tanto posso riferire Parte_1 perché dopo le contestazioni rivolte dalla riconosceva come suo Parte_1 CP_2
l'errore nella trasmissione degli ordini e nell'emissione delle fatture per la merce mai consegnata alla
Posso riferire sul capo nr. 14 che a fronte delle contestazioni l'agente della Parte_1 CP_1
nel riconoscere l'errore in quanto la merce non era mai stata consegnata alla CP_2 Parte_1 ma ad altri soggetti diversi, la stessa andava pagata da tali terzi soggetti a cui era stata
[...] consegnata e non dalla Posso confermare che le dichiarazioni e gli impegni assunti Parte_1 dall'agente della della Consulting Lenza srl, dopo le contestazioni ricevute da CP_1 CP_2 parte della corrispondono a quelli di cui al documento sottoscritto in data 2/9/2015 Parte_1 dallo stesso e che S.V. mi esibisce e mostra come allegato alla produzione di pate attrice CP_2 al nr. 3 della stessa. Tanto so perché sono stato presente alla sottoscrizione di tale documento da parte di
. Posso confermare come corrisponde a verità i fatti alle circostanze di cui ai capi 16 e 17 CP_2 della memoria istruttoria Al riguardo riconosco anche la dichiarazione di cui Parte_1 all'allegato nr. 4 della produzione di parte attrice che S.V. mi mostra, come quella sottoscritta dal capo area della , dopo le contestazioni rivolte dalla per le CP_1 Testimone_1 Parte_1 fatture a cui ho fatto riferimento prima. La veniva messa a conoscenza dell'accaduto sia in CP_1 precedenza dalla con le contestazioni inoltrate anche direttamente alla stessa Parte_1 CP_1
[...
sia da parte del capo area al momento del rilascio della dichiarazione a cui ho fatto Testimone_1 riferimento poc'anzi”.
Anche l'ultimo teste esaminato, , altro dipendete dell'attrice, responsabile area centro Testimone_3 nord, all'udienza del 25.10.2021, ha confermato che: “…. la , ci fornisce dei materiali per i nostri CP_1 cliente, .., noi facciamo distribuzione, abbiamo un magazzino fisico quindi commerciamo materiali. la CP_1 ci effettuava delle consegne. tra luglio ed agosto 2015 ci siamo accorti che delle forniture, che risultavano fatturate a noi, riguardavano delle forniture mai ricevute, confrontandomi con l'ufficio acquisti. dopo il riscontro di alcune fatture vi era come luogo di consegna dei cantieri, cantieri che noi non abbiamo per come prima chiarito. poi è emerso che c'erano altre forniture precedenti il periodo luglio agosto, fatturate, ma non c'erano ordini da noi comminiate, ne risultavano consegnati i materiali. alcune di queste risultavano anche già pagate mediante ordini alla banca. dopo esserci accertati di questa situazione abbiamo bloccato i pagamenti, alcuni essendo già stati fatti, per circa 24000 euro per commesse non effettuate, ci siamo trovati in questa situazione. … Abbiamo reso noto al titolare e l'agente che faceva le vendite per la , il sig. . il sig. lenza è stato chiamato e agli inizi di settembre del 2015 CP_1 CP_2 venne in azienda e fece una dichiarazione, con me presente, dove si ammise che le commesse non erano state effettuate, vi era stato un errore con consegna in cantieri in pantano grande e Palomonte, che noi non abbiamo. fu informato anche il capoarea dell'azienda che pure ammise i fatti ed infatti dopo non sono tati chiesti i pagamenti, ma noi avevamo già pagato somme che non dovevamo pagare. riconosco nelle foto che mi vengono mostrate le due scritture con carta intestata all'azienda. la dichiarazione fu trasmessa anche la , l'azienda è stata informata di tutto per quel che so. ci sono stati anche contatti telefonici, anche CP_1 io ho chiamato la facendo presente di questa situazione incresciosa, oltre che da parte CP_1 dell'amministrazione. non riconosco le bolle che mi vengono mostrate, non mi risultano mai pervenute, solo delle fatture”.
In definitiva, quindi, all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che nessun rapporto di diritto e/o di fatto, tale da costituire titolo per il pagamento in oggetto ovvero tale da legittimare la dazione delle somme incassate dalla convenuta è mai sussistito tra le parti. Quanto all'attendibilità del teste contestata dalla convenuta sul presupposto della pendenza di una CP_4 lite tra i due dichiarata dallo stesso va sottolineato che proprio l'oggetto di tale lite, sul quale non vi CP_4
è alcuna contestazione da parte della convenuta, identificato dal in “questa situazione”, ovvero quella CP_4 relativa alla mancata consegna oggetto del presente giudizio, conferma l'assunto dell'attrice.
Infatti, qualora la convenuta avesse effettivamente consegnato tale merce all'attrice e non avesse ritenuto il suo ex agente colpevole di tale mancanza, non avrebbe certamente agito nei confronti di quest'ultimo al fine di recuperare la stessa somma di cui l'attrice chiede oggi la restituzione a titolo di indebito. Evidentemente, anche la convenuta, per determinarsi ad agire nei confronti del ha dovuto ritenere che quest'ultimo CP_4 sia incorso in gravi ed inescusabili errori, consistiti nell'averle ordinato merce per conto dell'attrice, ma all'insaputa della stessa e nell'aver fatto in modo che la consegna di tale merce (poi fatturata dalla convenuta e pagata dall'attrice con rimesse bancarie) avvenisse in cantieri e in luoghi non riconducibili a quest'ultima.
Inoltre, la convenuta ha contestato, nella comparsa conclusionale, l'attendibilità del teste sotto CP_4
l'ulteriore profilo, dell'aver dichiarato il falso in relazione alla data di dimissione da suo agente, data che secondo la convenuta risalirebbe al 20.08.2025 e non a due mesi dopo il verificarsi della vicenda de qua, come invece, dichiarato dal teste. Tuttavia, il suddetto assunto è rimasto a livello di mera allegazione e non risulta supportato da alcuna prova.
Nemmeno, poi, l'eccezione sollevata dalla convenuta a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 e ribadita in comparsa conclusionale, di aver adempiuto la propria obbligazione del contratto di vendita con spedizione, disciplinato dall'art. 1510 c.c., mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, scelto, nel caso di specie, dalla stessa attrice, ossia “da vettore di ”, può essere accolta. Parte_1
Infatti, anche in tal caso la convenuta non ha fornito alcuna prova e, in verità non ha nemmeno chiesto di provare, che il vettore/o i vettori che hanno ritirato i materiali edilizi in questione per poi consegnarli all'attrice fossero stati scelti o fossero, in qualche modo, riconducibili all'attrice, non essendo bastevole al riguardo la sola indicazione nei DDT che la merce sarebbe stata ritirata da vettore di . Parte_1
Anzi, tale circostanza sembra smentita da tutte le fatture emesse dalla convenuta nei confronti dell'attrice
(n. 1510046678, 1510052799, 1510060139, 1510067248, 1510074019, 1510082805, 1510085731,
1510094961 e 1510102781 nel periodo tra il 30.4.2015 e il 15.09.15), ad eccezione della prima del
15.04.2015 n. 1510040045, allegate sia alla comparsa di costituzione al n. 2, sia all'atto di citazione al n. 2, che infatti addebitano il costo del trasporto del materiale, quindi ed evidentemente sostenuto dalla CP_1
all'attrice.
[...]
Da ultimo, neanche i documenti i trasporti allegati al fascicolo di parte convenuta sono idonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce in questione all'attrice. Infatti, tali documenti unitamente alle firme apposte sugli stessi sono stati formalmente disconosciuti dall'attrice nella prima difesa utile successiva alla loro produzione, ovvero nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
1. A tale disconoscimento non ha fatto seguito alcuna richiesta di verificazione, sicché nessuna utilità probatoria può essere attribuita agli stessi.
In ogni caso, occorre al riguardo sottolineare come tali DDT recano, ictu oculi e come evidenziato dall'attrice, sia nel riquadro destinato a contenere la firma del conducente, sia in quello destinato a contenere la firma del destinatario, ognuno la medesima, identica sottoscrizione.
Ne discende che la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma non contestata di €. 23.865,97.
Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. individua il momento di decorrenza degli stessi nella data di pagamento se l'accipiens era in malafede, e nel momento della domanda se, invece, era in buona fede.
Sul punto la giurisprudenza a S.U ha affermato, inoltre, il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
15895/2019).
In applicazione di tale principio, considerato che non risulta depositato da parte dell'attrice alcun atto stragiudiziale di messa in mora, devono essere riconosciuti a quest'ultima ex art. 2033 c.c. gli interessi maturati, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che l'importo che la deve restituire CP_1 all'attrice è da qualificarsi quale debito di valuta e non di valore, sicché la relativa domanda va rigettata.
- DOMANDA RICONVENZIONALE.
Anche la domanda riconvenzionale è fondata e, pertanto, va accolta, dal momento che risulta non contestato ed anzi ammesso dalla stessa attrice che la convenuta le ha fornito e consegnato tutta la merce di cui alle fatture n. 1510084335 del 31.07.2015 di €. 2.751,33 e n. 1510081280 del 15.07.2015 dell'importo di €.
4.456,78, per l'importo complessivo di €. 7.172,11 che l'attrice non ha pagato.
Su tale somma spettano gli interessi di mora ex D. L.vo 231/2002, trattandosi di contratti conclusi tra imprese, dalla data di scadenza del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Peraltro, come eccepito dall'attrice, può essere disposta la compensazione di tale credito con quello sopra indicato vantato da quest'ultima nei confronti della convenuta a titolo di indebito, trattandosi di debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Peraltro, nel caso di specie, trovano applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso
- rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (cfr., ex multis, Cass. n. 26365 del 09/10/2024). Pertanto, a fronte del credito vantato dalla nei confronti della di €. Parte_1 CP_1
23.865,97, oltre interessi, l'accertamento di un controcredito della nei confronti della CP_1 [...]
dell'importo di €. 7.172,11, oltre interessi, comporta l'accoglimento della richiesta di Parte_1 compensazione e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma pari alla CP_1 differenza tra €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo ed €.
7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento sino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento delle domande proposte in giudizio da entrambe le parti, del fatto che la convenuta si è opposta a quella dell'attrice, mentre quest'ultima non ha formulato alcuna opposizione alla riconvenzionale, anzi fin dall'atto di citazione ha ammesso la sussistenza del credito della convenuta, appaiono al Tribunale sussistere fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 30%, mentre il restante 70% va posto a carico della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo e facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
nella rappresentanza organica di legge, con atto di citazione , ritualmente notificato, Parte_1 nei confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria CP_1 domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a restituire alla società in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 2033 Parte_1
c.c. la somma di €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (24.02.2016 data di notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere quale corrispettivo dell'acquisto dei materiali di cui alle fatture sopra indicate, alla società in persona del legale rappresentante p.t., la somma di €. CP_1
7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara parzialmente compensato l'importo di cui al precedente punto sub a) vantato dall'attrice nei confronti della convenuta con l'importo al precedente punto sub b) Parte_1 CP_1 vantato da quest'ultima nei confronti della prima e, per l'effetto, condanna la convenuta in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dall'attrice in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., della minor somma pari alla differenza tra €. 23.865,97, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo ed €. 7.172,11, oltre interessi di mora ex D. L.vo
231/2002 dalla data di scadenza del pagamento sino al soddisfo.
d) condanna la convenuta, nella rappresentanza organica di legge, al pagamento del 70% delle CP_1 spese e competenze del giudizio in favore dell'attrice, che liquida in €. 184,80 per Parte_1 esborsi ed €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se dovuti nella misura di legge;
e) compensa il restante 30% delle spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro il 27.12.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)