Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2001, n. 9024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9024 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
I A D S , S O A 0 L 3 1 T L , 3 . O 5 A M T B S R : I I A P F ' M S L I CORTE SUPRE9024 /01 A L 0 T N E S 7 4 G D O 0 O I P 1 S 1 À M 1 N I L E PUBBLICA ITALIANA É S A E , D I G O A E R G T T E O S N IN NOME DEL POPOLO AL I T L E T G 3 I S E A E R R I L SAZIONE D L E Oggetto D SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23591/99 Dott. Andrea - Primo Presidente VELA FINOCCHIARO-Presidente di sezione Dott. Alfio Cron.·20555 CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. FR Rel. Consigliere Rep. Dott. GI PRESTIPINO Ud. 09/03/01 Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. GI PAOLINI Consigliere Dott. ES LUPO CONTES T : CASSAZIONE - Consigliere Dott. OB PREDEN U 20 COPIE Rilasciata copic. legale MIANI CANEVARI - Consigliere al Sig. JACIRCA Dott. ZI per diritti L. ha pronunciato la seguente || 4.7.01 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, PAOLO TOSI, giusta delega a margine del ricorso per i primi, per l'ultimo giusta 2001 procura speciale del Notaio dott. RI Mazzocca, 99 depositata in data 2 marzo 2001, in atti;
- ricorrente 1
contro
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contro
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PA, ON RI, CC NT, ET IO, RI FR, CU AR MA, BA NC, BA UC, quale erede di BA EL, PU LU, MO ES, AU IL, NN BR, BO OL vedova D'RI, FF RI, CC EL, APoli TA, CI PA, CA FR, CI DO, CO ER, NO CA, ST TR, AL NA NE e AL ER ROnna RI, quali eredi di AL SO, CR TU, LI LE, quale erede di D'IO TE, AN GI, De IS RI, De OR DO, De FR CE, quale 16 erede di De FR SQ, De RT NT, De VE DO, IA AM, Di AR IO, Di PO CO, D'ZI NI, DO NO, ED AR MA, FO GE, FI RI, quale erede di FI EN, FInza TO, RI DA, NI NT, NA CE, AN UC, PA FF, LI RC, ZI MA vedova AL, MP SS, SS ER, RO MA e RO RA, quali eredi di AM MA BE vedova RO, AMgna GI, ND IL, ND AO e ND AU, quali eredi di AR AN MA vedova ND, De GE NI, quale erede di ZI AT, CC CE, ON APa PP, NC NI, CI RA vedova IAnotta, NQ LE vedova AR, MA TO, EL SQ, ME PP GE, CA MAnnina, quale erede di LE NT, NO TT vedova D'GE, AC ELtta, RI RO, quale erede di PA RE, SO NC, ET NI, AN OL vedova EN, SA GE, PI NO, ICo TO, RO to NE, ROto MArosaria, ROto AT e ROto PAzia, quali eredi di ROto TO, TA IAfranco, UB EL, LA LU, SC RI, SA PP, 17 RI AT, SC MA vedova NI, TA FR, LE GI, NA RD, GI NO, IA OR, NC NA ES, quale erede di Di RT RN, SE RI, DO TI IG, TT IT, DO OR, EO DI, RA VI vedova AR, ZArelli CO, D'CI ET, SA LE, LI FR PA, SI LI, PA FR, LI NT, UF LA, ER RO, GI CE, AC EM vedova SA, CI PA, OL AN, Di RO CO e Di RO RG, quali eredi di Di RO FR, LI IC, quale erede di LV TR, FI AN MA vedova EL, PE WA vedova CA, MA TE, LL LL vedova GO, RE NI, OR ND, ON DO, MB TT vedova D'EL, RA GA, LO LE, De GI GIna, quale erede di MA IA, PA WA, SS AU, AL ES, LL IA, ER ID, DE LA, AN ER, GEni UCna, AN AT, NO TO, NE ND, NI RC, RI CRfisso, BA TA, AR AT, OM DO, NA NT, NA EL e NA LU, quali eredi di EL LA 18 vedova NA, IN LE, ON AN, BOorno CE, NI IN, EL RC, quale erede di RD NC, IG CA, quale erede di OR MO, BO RE, UN TI, UN AD, NE SA, CA DO, SC PP, IN RL, quale erede di IN IO, AS AN, GN PP, AV CE, CH DO, LE RI, UL PP, OL MI, LI IT, CO Andrea, CO LA, CO NT, CO MAN, AN TR, LI OR, De AN MA, De TO EG, De UC LU, D'RI LL, NI IA, IE CE, quale erede di Di OM NO, TA IE, quale erede di IO FR, D'ON FR, RI RI, RI ROnna e RI NR, quali eredi di OS TU, CC LI vedova RN, CC UN, AS DA, OL TE, FA MA SA, quale erede di FA AR, AD ID, IN AS ER, ST LE, LI MA TE, NI RG, FU FI, FU FR, AC FR, MM IO, EA NN, EN GL, IA AN MA, EL DO, ON DO e LI AR, quali eredi di ON IT, GO NI, AZ LD, CH 19 CO, NA LA, IN LU, IS NA, AN IG, SO CE, IN ME, ZI OR, Lo EL DO, Lo EL VI, OR LU, ND GI, AR FR, DI CA, PP NN ES, quale AM PP, CA CE, erede di PA NA, Calò Iride vedova DEla ER, D'IO GI, D'MI NI, RP TO, IS ND, RA GO, AC OL, LL IA, quale erede di EO DO, RItano OB, VI CH, MA VI, MO MA, RO RI, AN NAldo, NC FR PA, AN FR, GI LI, LV IR, AL ER, AM LE, ASli RO, PI LU, GL CA, TT DO, RI BE, quale erede di IT IO, AG DO, ON MA, LO RO, MA PA, NC DO, US EL, RT DI, OI VA vedova PA, RO LU, ZZ GI, ZAnti ZO, EI RC, EL NT, MI DO, OD OB FR, GI CA, NO ZI, NO FR PA, GA LE, ON ND, SC TU, ZA NI, LU CO, NG IN, ZO ER, quale erede 20 di LA LU, AN GI, NI WA, AV EM, AC GE, Palazzo NI UC, CC IO, AOno TI, IS FR, ON ID vedova Di TE, SO DO, EN TA, IA GO, CH GI, SC IN DO, IN ER e AS, IN AO, quali eredi di TI TT, IC EL, IZ NN, LL FR, OT DO, IL GE, UB RL, quale erede di ZI NT, RA MA LE, DI CO, RA GI, AN TO, ZO ER, IC RI, RI ED, NAldi EL M vedova IA, AZ LD, quale erede di TI IN, AN NT, IA AT, GI TO, US MA ROria, AN IT, quale erede ی ک di US ER, SA DO, LL RI e LL EN, quali eredi di LL RI, NTro FR, SCti MA, quale erede di ET PP, RI CE, ORnte AN, PA LE, RA NZ, EO ND, CI DO, FO TR, SS RI, HI DO, CI EM vedova OS, AN RO, VE CE, VE ER, VE DR e VE AN, quali eredi di VE NT, AR SS, VI RI, LO TO, HI EL, NN 21 LU, LL MA, TE ER, LO NN, NA RI, quale erede di RA SA, NA RI, ICo FR, IO NT, SP MA, quale erede di IL ER, MA LI, RD MA, LL RA, quale erede di TI AR, DI PP, ET FR, FEle FF, D'AP PP, IO LD, BA RI, AR NI, RD ER PA, ERPP, AS RE, RRI e ER MO, quali eredi di ER ER, CE IR, IO MA, De IC CE, MO EP, MO NZ, MA ND, IU NC, CH VI, IR IO, UG MA ROria, LL ETnina, quale erede di RE ND, NI DA, CIo OM e CIo CAmaria, quali eredi di LO AN, MA UN, LO NN, ET GE, LA RI, IA NI, CU DO, AN LA, EGni GE, NG TO, CO MA TE, NO MA, AN EN, IA IT, RI LI, NO SA, UN MA ROria, UN LO, NN NT, AR ZO, IA AR, FI PP, OT MA, DR TO, CA IN, AN PP, ROto TO, BO PA, 22 RZ OB, CO LU, De TT IAni, DEfini ON vedova D'IG, De MO IR, ON ON, SC UN, PArozzi DO, RT RE, AR IT, TI OL, AL ID, LA IL, NO CI, NO OB e GA MA ROria, quali eredi di NO NI. - Intimati AVE L per Tribunale dil'annullamento della sentenza del PO n. 1957 del 20.5.1999 (R.G. n. 46293/94). Sentita nella pubblica udienza del 9.3.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. GI TIpino;
Uditi gli Avv. Mattia IAni e Polo Tosi, per delega dell'Avv. Barbagallo, per il ricorrente nonché gli Avv. PP AR e IO Vacirca per i resistenti;
Udito il Dott. NT ON, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con diversi ricorsi poi riuniti, i indicati incontroricorrenti e gli altri intimati epigrafe, tutti pensionati o eredi di pensionati del CO di PO s.p.a., convenivano il CO davanti al Pretore del lavoro di PO ed esponevano che, essendo 23 stati in passato (essi o i loro danti causa) alle dipendenze del convenuto, poi posti in stato di quiescenza, avevano ricevuto dal datore di lavoro, che erogava loro il trattamento di pensione in regime esclusivo (per legge divenuto poi integrativo), emolumenti di ammontare inferiore a quello dovuto, non essendo stato attuato, in violazione della legge delega 30 luglio 1990 n. 218 dell'art. 4 del relativo e decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, il sistema di perequazione automatica che stabiliva l'aggancio del suddetto trattamento pensionistico alla retribuzione dei dipendenti di pari grado in servizio. I ricorrenti deducevano l'illegittimità del comportamento del convenuto, il quale, a torto, aveva applicato nei loro confronti la disposizione contenuta nell'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 emanato in attuazione della delega di cui alla 1. 23 ottobre 1992 n. 421 e prevedente un sistema di perequazione automatica delle pensioni collegato esclusivamente all'adeguamento del vigente costo della vita secondo il sistema nell'assicurazione generale obbligatoria e chiedevano - conservare il che, dichiarato il loro diritto a previgente sistema di perequazione automatica, il CO fosse condannato a corrispondere loro, a decorrere dal 1° gennaio 1993 o dal 1° gennaio 1994, la differenza 24 tra quanto era stato erogato e quanto effettivamente dovuto. Costituitosi in giudizio, il CO di PO domandava in via preliminare che fra le parti fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere dell'accordo sindacale stipulato il 30 per effetto dicembre 1993, con il quale era stata prevista una specifica regolamentazione della perequazione automatica delle pensioni e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, deducendo che i ricorrenti non potevano vantare il trattamento pensionistico rivendicato a causa della disciplina dettata dagli artt. 9 e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503. Con sentenza del 7 novembre 1994 il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere per quei ricorrenti i quali nel mese di aprile 1994 avevano sottoscritto un atto transattivo con il convenuto davanti all'Ufficio del lavoro e, quanto agli altri ricorrenti, in accoglimento della domanda, dichiarava il diritto dei medesimi a conservare il trattamento di pensione con il precedente sistema perequativo di favore dal 1° gennaio 1994, condannando il convenuto a corrispondere le maggiori somme pretese con gli accessori di legge. 25 Questa decisione, impugnata dal CO di PO, veniva confermata dal Tribunale di PO con sentenza del 20 maggio 1999. trattamento diIl Tribunale, premesso che il quiescenza del personale del CO era stato da ultimo regolato dalle disposizioni contenute nella legge n. 218 del 1990 e nel d.lgs. n. 357 del 1990, le quali, integrando una normativa speciale, non potevano essere derogate dalle carattere generale norme di successivamente dettate dal legislatore con la legge n. 421 del 1992 e con il d.lgs. n. 503 del 1992, osservava che sul meccanismo di perequazione aziendale previsto per i pensionati del CO non potevano avere spiegato effetto le disposizioni generali contenute nelle leggi che avevano riformato il sistema delle pensioni, sicché la norma di cui all'art. 11 del suddetto d.lgs. n. 503 come, del resto, si ricavava dal precedente del 1992 art. 9, secondo comma, e come era stato confermato e contenute nella dalle norme successivamente emanate legge n. 588 del 1996 e nella legge n. 449 del 1997 aveva riguardato solamente i dipendenti ancora in servizio al momento della sua entrata in vigore e dalla cui applicazione, quindi, erano rimasti esclusi coloro che erano stati posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1992. Il giudice di appello, poi, rilevava che 26 non sussistevano i profili di illegittimità prospettati dalla difesacostituzionale dell'appellante, dal momento che il trattamento di pensione elargito al personale del CO di PO aveva il carattere della retribuzione differita, con la conseguenza che, nell'ambito della tutela dettata dall'art. 36 della Costituzione, legittimo doveva ritenersi il meccanismo di aggancio della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio, ed aggiungeva che nemmeno poteva trovare applicazione l'art. 3, diciannovesimo comma, della legge n. 335 del 1990 perché tale disposizione di legge non aveva dettato una nuova disciplina della perequazione automatica. Il Tribunale concludeva asserendo che per le ragioni sopra esposte non poteva essere seguita la tesi affermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6167 del anche perché il diritto sulla pensione, 1998, conseguito nell'ammontare e secondo le norme esistenti al momento della messa in quiescenza, non può subire modificazione in forza di leggi successive che non possono incidere sui diritti quesiti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CO di PO, in base a tre motivi. Hanno resistito con apposito atto i controricorrenti indicati in epigrafe, mentre tutti gli 27 altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente della Corte alle Sezioni Unite per la composizione di un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro delle norme che regolano la nell'interpretazione trattamento di pensione del personale materia del dipendente da enti già facenti parte della categoria degli istituti di credito di diritto pubblico. Le parti costituite hanno depositato una memoria e controricorrenti, discussionea conclusione della i svoltasi davanti alla Corte, anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale. Motivi della decisione Mi I. Con tutti e tre i motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il CO di PO denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 3 1. 30 luglio 1990 n. 218, 2, 3, 4 d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357 anche in relazione agli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e 3 della Costituzione, 3 lett. p) 1. 23 ottobre 1992 n. 421, 9, commi secondo e terzo, e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 anche in relazione all'art. 39 della 3, terzo comma, d.l. 26 luglio 1996 n. Costituzione, 1 1. 19 novembre 1996 n. 588, 3, diciannovesimo 394, 28 comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, 59, commi quarto e trentaduesimo, 1. 27 dicembre 1997 n. 449, oltre a vizi insufficiente e contraddittoria motivazionedi omessa, su punti decisivi della controveria (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale non abbia rigettato la domanda proposta dai pensionati. In sintesi, il ricorrente deduce: a) che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che con la normativa contenuta nella legge n. 218 del 1990 e nel successivo d.lgs. n. 357 del 1990 era stata dettata una disciplina speciale che non poteva essere derogata dalla legge generale successiva, sia perché il legislatore con la normativa che li riguardava aveva garantito ai pensionati del CO, per il futuro, non già l'immutabilità della previgente disciplina, bensì il del precedente trattamento complessivo livello assoggettato alla normativa applicabile ratione temporis, come era reso palese dalla locuzione "tempo per tempo determinato" usata nell'art. 4 del suddetto d.lgs. n. 357 del 1990, sia perché, anche a ritenere il carattere speciale della normativa, la stessa è stata poi derogata da una fonte legislativa parimenti speciale, come fa fede la formulazione della norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 503 del 1992, che ha reso applicabile la nuova disciplina anche 29 ai regimi integrativi aziendali;
b) che il giudice di appello avrebbe parimenti errato nel non uniformarsi Corte di alla conclusione cui era pervenuta la Cassazione nella sentenza n. 6767 del 1998 e alle ragioni ivi esposte, non avendo considerato che, come era stato rettamente affermato in tale sentenza, la riforma dettata dai provvedimenti legislativi emanati nel 1992 (la 1. n. 421 e il d.lgs. n. 503) e concernente coloro che in passato avevano usufruito di regimi pensionistici esclusivi, aveva interessato tutti tanto quelli in attività di servizio, i lavoratori, quanto quelli già in stato di quiescenza, dato che nell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 503 del 1992 ai attuazionedata piena - con il quale era stata criteri indicati nella legge di delega e relativi alla perequazione di tutte le pensioni erogate al momento dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 11 del decreto delegato, atteso l'intento del legislatore di realizzare il livellamento di tutti i regimi pensionistici obbligatori era stata usata la locuzione "regimi integrativi aziendali", con evidente riferimento anche ai pensionati;
c) che, contrariamente a quanto ha fatto il Tribunale, non può trarsi argomento a favore della tesi contraria né dalle disposizioni di cui al d.l. n. 394 del 1996 dato che 30 disposizioni il legislatore ha voluto con tali ai fini del risanamento del CO di sospendere, PO, i meccanismi perequativi introdotti dall'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 e quelli derivanti dagli accordi aziendali stipulati ai sensi del precedente art. 9 né dall'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, essendo questa una norma "di chiusura" e rivolta, come risulta dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, a tutti i regimi previdenziali riguardo ai quali erano ancora resi possibili, in base dimeccanismi alla contrattazione collettiva, perequazione correlati alla dinamica delle retribuzioni;
d) che il giudice di appello, nel ritenere che i provvedimenti legislativi di riforma del 1992 non potessero incidere sui diritti quesiti, non ha considerato che con tale espressione si fa riferimento ع ب ر ai diritti già maturati, vale a dire a quei diritti che hanno per oggetto l'importo della pensione (e della relativa perequazione) già liquidata e non anche i futuri miglioramenti, con la conseguenza che non può parlarsi di diritto acquisito riguardo ai futuri aumenti derivanti dalla perequazione automatica;
e) che è è stato fatto nellaerrato sostenere, come pure sentenza impugnata, che il trattamento pensionistico dei dipendenti del CO di PO ha natura di 31 retribuzione differita, giacché, se tale tesi poteva essere affermata in passato, ora, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 357 del 1990, che ha mutato il regime pensionistico esclusivo in integrativo e che ha imposto l'iscrizione del personale del CO di PO in una gestione speciale creata nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, si deve ritenere che il trattamento abbia chiara natura previdenziale;
f) che l'art. 9, terzo comma, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel fare riferimento agli accordi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, ha indicato che tali accordi, attesa la loro natura di contratti collettivi delegati, hanno efficacia erga omnes;
g) che, al contrario di quanto è stato sostenuto nella sentenza impugnata, l'art. 3, diciannovesimo comma, della legge n. 335 del 1995 contiene una norma di interpretazione autentica, con la quale il legislatore ha voluto chiarire in modo definitivo che il secondo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 era stato rivolto a tutti i regimi aziendali integrativi di cui al precedente d.lgs. n. 357 del 1990, senza distinguere fra personale in servizio e personale già in quiescenza;
h) che, se si dovesse condividere, in linea di diritto, la tesi affermata dal Tribunale, si dovrebbe tener conto delle disposizioni 32 che sono entrate in vigore in ероса successiva alla riforma del sistema pensionistico del 1992, sicché sul diritto vantato dai pensionati del CO di PO dovrebbero spiegare i loro effetti le disposizioni contenute sia nel d.l. n. 394 del 1996 che nella 1. n. 449 del 1997. Queste censure sono fondate nei limiti che saranno indicati. II. La questione sottoposta all'esame della Corte trae origine dalla particolare disciplina che in passato era stata dettata per regolare il trattamento di pensione elargito ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico e fa riferimento a quelle determinate forme di previdenza che venivano denominate esclusive o dell'assicurazione generale obbligatoria esonerative per 1'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Erano forme di previdenza esclusive quelle inerenti ai dipendenti del CO di PO e del CO di Sicilia, risalenti alla disposizione di cui all'art. 11, allegato T all'art. 39 1. 8 agosto 1895 n. 486, in forza della quale il trattamento pensionistico veniva erogato agli interessati direttamente dagli enti datori esonerativi quei regimidi lavoro, mentre erano 33 contemplati dalla legge 20 febbraio 1958 n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse di previdenza appositamente create dai datori di lavoro. I pensionati degli enti creditizi sopra indicati meccanismo perequativo piùusufruivano di un di quello previsto per gli iscritti vantaggioso all'assicurazione generale obbligatoria, dato che lo stesso era collegato alle c.d. clausole "di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio" (impropriamente denominate "clausole oro"). In particolare, come è pacifico in causa, per i pensionati PO tale regime perequativo CO didel particolarmente vantaggioso era stato disposto con l'art. 108 del Regolamento del personale, da ultimo nel testo approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 17 gennaio 1983, a seguito di contrattazione collettiva. Avuto riguardo a questa specifica disciplina, che profondamente da quella dettata differiva nell'assicurazione obbligatoria generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in passato era stato ritenuto che i trattamenti di pensione c.d. esclusivi, erogati ai dipendenti del CO di PO, avessero natura di retribuzione differita 'con funzione previdenziale" (cfr. Corte cost. 7 luglio 1986 n. 173, 34 in motivazione;
cfr. pure Cass. 22 aprile 1991 n. 4345 e Cass. 4 aprile 1992 n. 4219). E, per questa ragione ed anche perché il trattamento di miglior favore trovava fondamento in un accordo concluso con le rappresentanze dei lavoratori ed aveva, quindi, origine pattizia da parte della giurisprudenza di legittimità (v. le sentenze or ora indicate) era stato ritenuto che il beneficio non fosse stato soppresso nonostante l'entrata in vigore dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in 1. 27 gennaio 1978 n. 41, con il quale, come è noto, in un periodo di particolare tensione del fenomeno inflattivo, la disciplina della perequazione del trattamento di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti era stata estesa a tutte le gestioni c.d. speciali che, al pari di quella in esame, prevedevano un diverso regime. A seguito delle rilevanti riforme che sono state introdotte a decorrere dal 1990 nel sistema pensionistico, sia pubblico che privato, e che hanno radicalmente inciso, come si vedrà fra breve, anche sui discute, deve essere ormaitrattamenti di cui si ripudiata la suddetta teoria, non potendosi più dubitare, come giustamente afferma la difesa del CO di PO, della natura esclusivamente previdenziale 35 degli emolumenti elargiti ai pensionati che avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze degli enti creditizi sopra indicati (cfr. in tal senso Corte cost. 28 luglio 2000 n. 393, in motivazione). III. La controversia fra il CO di PO e il personale già dallo stesso dipendente e ormai posto in stato di quiescenza è sorta perché il CO, come stato esposto in narrativa, ha negato che, a decorrere dal 1° gennaio 1993 (o meglio, come si dirà, dal 1° gennaio 1994), tale personale potesse continuare a godere della suddetta clausola di favore, la cui applicazione continuava ad essere invocata dai pensionati. èSecondo il CO, la cui tesi ricalca quanto stato sostenuto da un'autorevole dottrina, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, con decorrenza dalla data sopra indicata il trattamento di pensione elargito al personale in quiescenza era stato assoggettato al meccanismo di perequazione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (aumenti calcolati anno per anno e collegati alla percentuale di variazione determinata mediante applicazione del c.d. valore dell'indice ISTAT 36 rapportato ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati). Viceversa, secondo i pensionati, i quali traggono da un'altra parte,argomento da studi svolti altrettanto autorevole, della dottrina, si deve tenere conto delle norme di cui alla precedente legge delega 30 luglio 1990 n. 218 (comunemente denominata legge TO) e al relativo decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, le quali, nel dettare disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, avevano espressamente previsto che per i dipendenti di tali enti, in servizio 0 in quiescenza, dovesse essere tenuto fermo il trattamento di miglior favore in atto. IV. Ai fini della decisione è necessario riportare il contenuto delle disposizioni normative indicate nel precedente paragrafo (nella parte che qui interessa) e, trattandosi di rapporti di durata, anche di quelle che, successiva, hanno pure regolato la emanate in epoca complessa materia e alle quali, del resto, fanno parti nei loro scrittiriferimento entrambe le difensivi. IV.
1. Con l'art. 3, terzo comma, 1. 30 luglio 1990 n. 218 con la quale è stata attuata la c.d. privatizzazione degli enti creditizi di diritto 37 pubblico (v., per quanto concerne le disposizioni in materia previdenziale, il relativo elenco posto in calce al decreto legislativo di cui si parlerà nel punto IV.2) il Governo è stato delegato "ad emanare, - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti esonerati dall'obbligopubblici creditizi esclusi in base ai seguenti criteri dell'iscrizione", direttivi: iscrizione di tutto il personale, sia in servizio che già in quiescenza, nell'assicurazione generale obbligatoria: è stata a tal fine istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale una gestione speciale, peraltro non dotata di autonomia finanziaria, essendo stato previsto che "la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissato mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti", aggiungendosi che l'equilibrio finanziario di tale gestione "dovrà essere 38 garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici..... - previsione di procedure e modalità idonee a permettere la trasformazione dei già esistenti fondi in fondi (esclusivi esonerativi) pensioni integrativi;
- garanzia per i dipendenti in servizio o in quiescenza del mantenimento delle disposizioni "di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza", con il mantenimento di "un trattamento complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge" (e con salvezza dei diritti quesiti: v. il secondo comma del medesimo articolo). IV.
2. La delega è stata attuata per mezzo del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, il quale nell'art. 1 ha distinto fra: a) lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1990; b) lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990; c) soggetti già titolari (alla data del 31 dicembre 1990) di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti. Per tutti è stata stabilita, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. 39 Nei successivi articoli sono state dettate le seguenti disposizioni. Nell'art. 2, relativo al "regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990", è stato previsto che tali soggetti, al momento della messa in quiescenza, "hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico i requisiti gestione speciale secondo della generale obbligatoria" (comma dell'assicurazione "il diritto al quinto), fatto salvo, in ogni caso, previdenziale complessivo di miglior trattamento favore" previsto dalle preesistenti forme esclusive O esonerative "secondo quanto disposto al successivo art. (comma sesto).4" Nell'art. 3, inerente al regime pensionistico degli iscritti già pensionati, è stato statuito: a) che "la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, un quota del trattamento stesso. " (comma secondo); b) che le quote dei trattamenti a carico della gestione speciale "sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria" (terzo comma); c) che, peraltro, per gli interessati "è fatto 40 salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" previsto dalle forme esclusive 0 esonerative "secondo quanto disposto dall'art. 4" (comma quarto). Nell'art. 4 è stato stabilito che per i soggetti iscritti nella gestione speciale costituita presso l'INPS e indicati negli artt. 2 e 3 "è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" previsto dalle forme esclusive ed esonerative, le quali, per tali effetti, "continuano ad operare" (primo comma) e che "la differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione incrementate a carico della gestione speciale. per effetto della disciplina della perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1". Con l'art. 5 è stata disposta la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi (quelli del CO di PO e del CO di Sicilia) nonché di quelli esonerativi e i fondi o casse sono stati trasformati in "fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle 41 " (commi prestazioni di cui all'art. primo e secondo). L'art. 7 ha preso in considerazione "l'equilibrio finanziario della gestione speciale" alla quale, come occorre precisare, in relazione a coloro che erano già stato di quiescenza non era affluito alcunin contributo e tale equilibrio è stato garantito mediante l'apporto assicurato dai datori di lavoro "per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1° gennaio 1991". - recanteIV.
3. Con la 1. 23 ottobre 1992 n. 421 disposizioni dirette "alla razionalizzazione e alla revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale": era già in atto, come è appena il caso notare, la grave crisi economica che ha attanagliato il all'inizio del 1990 e negli anni nostro Paese successivi il Governo è stato delegato ad emanare, - l'altro (v. l'art. 3), decreti legislativi per fra provvedere al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, "salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione. 42 pensionistici obbligatori trattamenti omogenei. 1 Nel suddetto art. 3 della legge sono stati fissati i principi e i criteri direttivi che il Governo avrebbe dovuto osservare nell'emanazione delle norme delegate aventi per oggetto la materia previdenziale ed è stato disposto, nel primo comma lettera p, che alcuni di tali criteri, quelli indicati nelle lettere g, h, m, n, 9, t, applicazione anche neiu, VI dovessero trovare confronti del "personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357"; pertanto, come è stato pure previsto nella lettera p, "le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi 0 casse о а carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione". Nella lettera q del medesimo primo comma dell'art. applicabile, come si è visto, anche al personale di 3 cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357 - il legislatore è stato delegato a disciplinare 43 "la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto". IV.
4. La delega è stata attuata con il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, il quale ha regolato, nel titolo I, il "regime dell'assicurazione generale obbligatoria" (limiti di età, requisiti assicurativi e contributivi, base pensionabile, ecc.), nel titolo II le "forme di previdenza sostitutive ed esclusive" (età per il pensionamento di vecchiaia, requisiti assicurativi e contributivi, base pensionabile, pensionamenti di anzianità, ecc.), nel titolo III le "disposizioni a carattere generale" (cumulo tra redditi di lavoro e perequazione automatica, aliquote di pensione, rendimento, ecc.). L'art. 9, inserito nel titolo II, ha riguardato, come reca la rubrica, i "trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357" ed è stato rivolto, quindi, a coloro che in passato avevano usufruito di un regime esclusivo o esonerativo (v. il precedente punto IV.3). Di tale articolo è opportuno riportare per esteso le norme che lo compongono nei suoi tre commi. 44 Primo comma: "Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima". Secondo comma: "Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. Terzo comma: "Le variazioni derivanti dai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva". e che, Con l'art. 11, che fa parte del titolo III come si è notato, è stato espressamente richiamato dall'art. 9, è stato previsto che "gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento del costo della vita 45 con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno" (primo comma), mentre "ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia. " (secondo comma). IV.
5. Poco prima del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del mese di settembre 1992 il d.l. 19 settembre 1992 n. 384, poi convertito con modificazioni nella 1. 14 novembre 1992 n. 438, il quale nell'art. 2, primo comma, ha disposto che "in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre l'applicazione di ogni1993 è sospesa. M disposizione di legge, di regolamento di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. E' da notare che l'ultimo periodo, che riguarda la materia in esame, è stato aggiunto dalla legge di conversione. IV.
6. Con legge 8 agosto 1995 n. 335 è stata attuata la riforma generale del sistema pensionistico obbligatorio 46 e complementare. La difesa del CO di PO fa riferimento alla contenuta nell'art. 3, comma 19, di tale legge, norma stato disposto che "alla gestione con la quale è speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di con riflessi sul trattamento previdenza obbligatoria, complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva". IV.
7. Con il d.l. 24 settembre 1996 n. 497, convertito in 1. 19 novembre 1996 n. 588 ed emanato a reiterazione del d.l. 26 luglio 1996 n. 394 (che non era stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge di conversione n. 588 del 1996), sono state dettate le "disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del CO di PO". 47 vaPer quanto interessa la presente controversia, rilevato che nell'art. 3, primo comma lett. C, sono state indicate le condizioni per rendere possibile l'intervento finanziario del Tesoro a salvataggio del CO e, fra tali condizioni, è stata prevista la stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, "efficaci per tutti gli interessati", diretti alla diminuzione del costo del lavoro e alla revisione dei regimi pensionistici integrativi". Nel terzo comma del medesimo articolo, èinoltre, stato stabilito che "relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del CO di PO, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono ad operare temporaneamente sospesi, ricominciando dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria а coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione degli utili netti e comunque non prima del 31 dicembre 2000". IV.
8. Va fatta, infine, menzione della disposizione nell'art. 59, quarto comma, della 1. 27 contenuta dicembre 1997 n. 449, collegata alla legge finanziaria 1998. Con tale disposizione è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme 48 pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3" (vale a dire dei fondi aziendali integrativi di cui al d.lgs. n. 357 del 1990: V. il precedente punto IV.2) "trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 novembre 1992 n. 503, con esclusione di diverse forme, ove non ancora previste, di adeguamento anche collegate alla evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio". v. La questione, che forma oggetto della presente controversia e che è stata per sommi capi delineata nel precedente punto II, è stata decisa in modo difforme da due sentenze emanate dalla Sezione Lavoro della Corte. è stato sostenuto che, in Nella prima sentenza base agli art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. g e 503, tutti gli ex dipendenti degli enti di credito pubblici "privatizzati", qualunque sia stata la data della loro messa in quiescenza, non si sottraggono alle nuove regole uniformi stabilite per la perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (Cass. 10 luglio 1998 n. 6767). Secondo questa sentenza, la cui tesi condivisa in questo giudizio dal CO di PO, i suddetti artt. 9 e 11, con i quali è stata disposta la revisione del meccanismo perequativo delle pensioni relative ai dipendenti degli istituti di credito privatizzati, hanno causato 49 l'abolizione di qualsiasi forma di favore nei confronti inteso il legislatoredi tutti i pensionati, avendo stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo. Nell'altra sentenza, pur essendo stato nella motivazione sostenuto che doveva essere condiviso l'impianto interpretativo risultante dalla precedente pronuncia, è stato peraltro affermato che nei confronti dei dipendenti del CO di PO, già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, il blocco totale della perequazione automatica divenuto operativo in dueè periodi diversi: dapprima dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, per effetto del d.l. 19 settembre 1992 n. e,384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438 poi, a decorrere dal 27 luglio 1996, per effetto dei due decreti legge c.d. salvabanco (27 luglio 1996 n. 394 e 24 settembre 1996 n. 497, quest'ultimo convertito nella 1. 19 novembre 1996 n. 588), mentre la definitiva è statacessazione del regime di "miglior favore" determinata dall'entrata in vigore dell'art. 59, quarto 1. comma, della 27 dicembre 1997 n. 449 (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1388). Questa sentenza, in sostanza, per l'interpretazione delle suddette norme contenute negli artt. 9 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 argomento dalla sopravvenienza dei ha tratto 50 provvedimenti legislativi successivamente emanati, con i quali è stato stabilito il blocco о la revisione della perequazione automatica delle pensioni, erogate, da un lato, а tutti i lavoratori dipendenti e, personale dipendente dal CO di dall'altro, al PO. Il contrasto interpretativo che è derivato dalle due sentenze ha determinato l'assegnazione della causa a queste Sezioni Unite. VI. Come risulta dalla normativa illustrata nei precedenti punti IV.1 e IV.2, tutto il personale dipendente dal CO di PO, in attività di servizio o in pensione, che in precedenza usufruiva di un regime Mi esclusivo, è stato iscritto, per la prima volta, in una gestione speciale costituita presso l'assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza che l'onere del pagamento di tutte le prestazioni pensionistiche è stato posto su tale gestione speciale secondo le regole proprie di questa. Ne è risultato un complesso sistema che può essere sinteticamente descritto nel modo seguente: 1) è stato previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale per tutti i lavoratori, sia già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, sia in attività di servizio a tale data, sia assunti in data successiva;
51 2) per le prime due delle tre categorie non essendo necessario in questo giudizio esaminare la posizione degli appartenenti alla terza, cioé di quelli assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1990 stato stabilito che il trattamento di quiescenza, erogato nell'assicurazione secondo le disposizioni vigenti (e posto а carico di generale obbligatoria quest'ultima, ma con obbligo per il CO di PO di garantire finanziario della gestionel'equilibrio speciale per un periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1991) doveva essere integrato tenendo conto della preesistente clausola di miglior favore: e tale integrazione doveva essere direttamente sopportata dal fondo esclusivo (che è stato mutato in integrativo), vale a dire dallo stesso datore di lavoro. In altre parole, come appare opportuno sottolineare, con le disposizioni entrate in vigore nell'anno 1990 (la legge delega n. 218 del 30 luglio 1990 e il decreto è legislativo n. 357 del 20 novembre 1990) stato previsto che tutti i pensionati del CO, già tali 0 ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990, dovessero percepire dalla gestione speciale istituita presso 1'INPS le quote di perequazione automatica trattamento di quiescenza in base allarelative al disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, 52 avendo essi tuttavia diritto di ottenere dal datore di lavoro, essendo stata tenuta ferma la clausola di miglior favore (avente per oggetto l'aggancio della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio), la differenza tra il suddetto complessivo trattamento, "tempo per tempo determinato" (v. l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo sopra indicato) e il precedente più vantaggioso trattamento. VII. Come è stato accennato nel paragrafo III, il punto in contestazione fra le parti risiede, in definitiva, nell'interpretazione delle disposizioni contenute nella legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Con questa normativa il legislatore ha voluto "fissare regole uniformi per la perequazione delle pensioni in atto alla data di entrata in vigore del decreto delegato (1° gennaio 1993) senza con ciò esentare da questo riassetto gli ex dipendenti degli enti creditizi. ai quali pure l'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 riservava un regime pensionistico differenziato" (Cass. n. 6767 del 1998, sopra indicata). Di tal che, essendo stata già stabilita (v. il precedente paragrafo) l'iscrizione di tutti i pensionati del CO di PO nella gestione speciale costituita l'assicurazionepresso generale 53 obbligatoria, con modifica del regime esclusivo in meccanismo di èintegrativo, stato soppresso il perequazione di particolare favore del trattamento di quiescenza, vigente fino a quel momento, essendo stata disposta l'applicazione del meccanismo perequativo proprio dell'assicurazione generale obbligatoria (v. l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503). VII.
1. La questione che deve essere risolta, allora, consiste nello stabilire se la soppressione abbia riguardato tutti i pensionati del CO о solo gli appartenenti ad una determinata categoria e implica, soprattutto, l'interpretazione dell'art. 3, secondo 1992 ecomma lettera P, della legge n. 421 del dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992. Canone fondamentale per l'interpretazione delle norme giuridiche è quello enunciato nel primo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale alla norma deve essere attribuito il significato tratto dalle parole che la compongono, secondo la loro connessione, in modo da ricostruire l'intenzione del legislatore. E, per costante giurisprudenza, quando il senso tecnico- giuridico delle espressioni, usate nel testo di legge è per manifestare l'intenzione del legislatore, univoco, non può essere dato alla norma un significato 54 diverso da quello logico-letterale e non corrispondente con questo. Ora, avuto riguardo al canone ermeneutico or ora indicato, va dalin primo luogo rilevato che tenore comma lett. letterale della norma di cui al primo dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992 n. 421 che ha esteso - (anche) ai pensionati del CO di PO la disciplina propria della delega che è stata conferita al Governo normativa in materia per la revisione della previdenziale (v. il paragrafo IV.3.) si evincono i seguenti due elementi: a) la norma, come risulta dal primo periodo, fa espresso riferimento "al personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357", vale a dire a quei dipendenti ancora "in servizio alla data del 31 dicembre 1990" e non può trovare, quindi, applicazione nei confronti del personale già pensionato alla data in questione;
b) come si evince dalla formulazione del secondo periodo, nella previsione della norma sono stati compresi sia il regime а carico della gestione speciale costituita il l'assicurazione generale obbligatoria, siapresso regime relativo ai fondi integrativi. E', stato, sarebbero infatti precisato, per un verso, che si verificate "conseguenti" variazioni nel trattamento previdenziale a carico della suddetta gestione speciale 55 e, per altro verso, che tali variazioni non potevano produrre effetti in termini di oneri aggiuntivi nei confronti "dei fondi 0 casse о a carico dei datori di lavoro". Va, peraltro, sottolineato come il legislatore si sia preoccupato di mitigare il rigore delle nuove disposizioni che sarebbero state dettate con la legge delegata ed ha, quindi, stabilito che un trattamento di miglior favore ben poteva in ogni caso essere elargito mediante accordi da concludersi in sede di contrattazione collettiva (v., oltre, il punto XIV), dai quali, come si deve ritenere, avrebbero potuto trarre beneficio, al momento del pensionamento, quei lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e che venivano a subire, unitamente a quelli assunti dopo tale data, gli effetti negativi della riforma. VII.
2. Ricordato che l'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato inserito nel titolo II riguardante le "forme di previdenza sostitutive ed esclusive" Va pure rammentato (v. il paragrafo IV.4) che, mentre il primo comma di tale articolo ha esteso le disposizioni contenute nei titoli I e III, relativamente alle pensioni о quote di esse a carico della gestione speciale costituita presso l'INPS, a tutti i lavoratori 56 iscritti in tale gestione speciale, il secondo comma ha previsto l'applicazione dell'art. 11 del decreto (e di altri articoli che qui non interessa esaminare) anche ai "regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357". Dal tenore di quest'ultima disposizione resta confermato quanto è stato detto a proposito della legge di delega: a) poiché la rubrica dell'art. 9 e le espressioni usate nei commi primo e secondo indicano, l'uno, indistintamente tutti i soggetti di cui al d.lgs. n. 357 del 1990 e, l'altro, il regime dei fondi aziendali integrativi, non possono sussistere dubbi sul riferimento fatto dal legislatore sia alla gestione speciale che ai regimi integrativi;
b) dal chiaro tenore letterale della norma contenuta nel secondo comma si desume che la disposizione di cui all'art. 11 non può che essere limitata а coloro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1990. Esegesi, riscontro nell'elemento codesta, che trova preciso essendo come il legislatore abbia logico, evidente voluto porre 10 spartiacque del 31 dicembre 1990 proprio perché, per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto puublico attuata con la precedente legge di delega n. 218 del 1990 e con 57 il d.lgs. n. 357 del 1990, l'iscrizione dei dipendenti dei suddetti enti creditizi nell'assicurazione generale è obbligatoria gestita dall'INPS stata disposta con decorrenza "dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991" (art. 1, primo comma, del decreto legislativo), vale a dire dal giorno immediatamente successivo al 31 dicembre 1990. Gli effetti della riforma, in sostanza, sono stati fatti gravare su coloro che erano ancora in servizio al momento della privatizzazione e che sarebbero stati posti in quiescenza quando era già operante la nuova disciplina, mentre ne sono rimasti esenti quei soggetti che erano divenuti, al momento della messa in quiescenza, pensionati di istituti di credito di diritto pubblico (e che, come era opinione comune, percepivano, quanto meno con riferimento ai regimi c.d. esclusivi, come quello del CO di PO, una retribuzione differita: quanto è stato esposto V. nel pragrafo II). Da questi rilievi, che riposano, come giova ancora sull'interpretazione logico-letterale delleribadire, disposizioni di legge che regolano la fattispecie sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite e che dimostrano l'inutilità (e l'erroneità) di qualsiasi discorso fatto in ordine al rapporto che intercorre fra lex specialis e lex generalis, dato che, come bene 58 sostiene la difesa del CO di PO, di tale rapporto non è il caso di discutere quando esiste, come nella specie, una specifica disposizione di legge che in modo espresso modifica ○ abroga una precedente disciplina debbono essere tratte le seguenti - conclusioni: 1) salvo quanto si dirà nei successivi paragrafi, coloro che erano già pensionati alla data del 31 dicembre 1990 hanno mantenuto il diritto a vedersi riconosciute, sul trattamento di quiescenza loro erogato, le condizioni di miglior favore (cioé hanno continuato ad usufruire, quanto alla perequazione del trattamento, delle variazioni retributive del pari grado in servizio); 2) tali condizioni di miglior favore sono state soppresse, "con decorrenza dal 1994" (art. 11, primo comma, del medesimo d.lgs. n. 503 del 1992: V. quanto si dirà nel successivo paragrafo riguardo alla ragione giustificatrice della fissazione del termine iniziale) per quei lavoratori che, essendo in servizio alla data del 31 dicembre 1990, sono stati posti in quiescenza in epoca successiva. VIII. Va a questo punto ricordato che, in epoca di poco precedente l'emanazione del decreto legislativo di cui è parlato nel precedente paragrafo, era stato si pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (lo stesso giorno della sua emanazione) il d.l. 19 settembre 1992 n. 384, 59 poi convertito con modificazioni nella 1. 14 novembre 1992 n. 438 (v. il paragrafo IV.5), il quale nell'art. 2, primo comma, aveva disposto, fino al 31 dicembre 1993, il blocco di qualsiasi meccanismo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, sia pubbliche che private (ad eccezione 21, secondo comma, 1. 27di quelle di cui all'art. dicembre 1983 n. 730 e dei trattamenti pensionistici indennitari: deroga, codesta, che non concerne il presente giudizio e che pertanto non Occorre esaminare). le forme diNel blocco sono state incluse pure perequazione automatica collegate alla clausola di aggancio della pensione dei dipendenti del CO di PO alla retribuzione del pari grado in servizio, oggetto del presente giudizio, giacché, in base ad un inciso inserito nel medesimo primo comma dell'art. 2 dalla legge di conversione, la disposizione è stata estesa allo "speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357". Il che significa che a tutti i pensionati del CO di PO, ivi compresi quelli che erano stati posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1990 (v. il precedente paragrafo), dal 19 settembre 1992 al 31 impedito di usufruire deldicembre 1993 è stato 60 beneficio della perequazione, sia di miglior favore (in quanto dovuta), sia meno favorevole. DE resto, il fatto che la disposizione relativa al blocco totale della perequazione dei trattamenti di quiescenza abbia riguardato tutti i regimi, inclusi quelli integrativi, trova indiretta conferma nella norma di cui al suddetto art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, emanato subito dopo il decreto legge, con il quale, come stato già è rilevato, il termine iniziale di decorrenza del passaggio dall'una all'altra disciplina è stato fissato nel 1° gennaio 1994 (proprio perché per tutto l'anno 1993 vigeva il blocco totale) e ciò sebbene l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo fosse stata indicata nel 1° gennaio 1993 (v. l'art. 18). IX. Come bene sostiene la difesa dei pensionati, l'art. 3, diciannovesimo comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335 (v. il precedente punto IV.6) non esplica alcun effetto sulla questione sottoposta all'esame della Corte. Il comma in questione, infatti, lungi dall'integrare una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, si limita ad estendere l'intera disciplina dettata dalla legge ai lavoratori e pensionati che erano stati presi in considerazione dal suddetto decreto legislativo, vale a dire a coloro che 61 erano stati iscritti nella gestione speciale e che usufruivano dei fondi integrativi. Va al riguardo rilevato che la legge n. 335 del - la quale, come è opportuno ricordare, ha 1935 riformato tutto il regime pensionistico obbligatorio e complementare, con la stessa essendo stato attuato il graduale passaggio dal sistema a base retributiva al sistema a base contributiva, con determinazione delle quote di pensione corrispondenti all'anzianità acquisita dai singoli lavoratori non contiene alcuna - disposizione in materia di perequazione automatica, tranne quella di cui all'art. 1, trentatreesimo comma. Questa norma, peraltro, non incide sulla questione in (e non deve, quindi, essere presa inesame considerazione ai fini della decisione che deve essere emessa, essendo estranea all'oggetto del giudizio), perché con essa, mediante un'aggiunta operata nel secondo comma, dell'art. 11 del d. lgs. n. 503 del 1992, esaminato nei paragrafi IV.4 e VII.2, è stato solo disposto che 'con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui". D'altra parte, anche a voler ritenere che la norma alla quale fa riferimento la difesa del CO di PO 62 (l'art. 3, diciannovesimo comma) detti disposizioni anche in materia di perequazione automatica, la stessa non avrebbe efficacia retroattiva, atteso che, esclusa la sua applicabilità la sua natura interpretativa, è stata espressamente anche per il passato non che essa troverebbe prevista;
con la conseguenza applicazione, come giustamente afferma la difesa dei pensionati del CO, solamente nei confronti di coloro che sono stati posti in stato di quiescenza in epoca successiva alla sua entrata in vigore. ✗. Va ricordato che con il d.l. 24 settembre 1996 n. 497 (c.d. decreto salvabanco: V. il paragrafo IV.7), convertito in 1. 19 novembre 1996 n. 588, è stata disposta, quanto meno fino al 31 dicembre 2000 (ma v. quanto si dirà nel successivo paragrafo) la sospensione di qualsiasi meccanismo perequativo "relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione alle e pensioni sostitutive" poste a carico del CO di PO. E si deve, quindi, ritenere che il blocco abbia avuto effetto dal 27 luglio 1996, giorno, codesto, nel quale era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il precedente d.l. 26 luglio 1996 n. 394, che non era stato convertito in legge e i cui effetti sono stati poi fatti salvi dalla suddetta legge di conversione n. 588 del 1996. 63 Pertanto, in forza di queste ulteriori disposizioni di legge, Si deve affermare che il personale del CO di PO posto in quiescenza (entro la data del 31 dicembre 1990 e, ovviamente, anche successivamente) non ha più usufruito del meccanismo perequativo inerente al trattamento pensionistico (né di quello c.d. di miglior favore, ove dovuto, né di alcun altro) a decorrere dal 27 luglio 1996. XI. Va fatto, infine, riferimento a quanto è stato esposto nel precedente paragrafo IV.8, ricordando che l'art. 59, quarto comma, 1. 27 dicembre 1997 n. 449, con una disposizione, dal chiaro tenore letterale, applicabile anche ai pensionati del CO di PO posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1990, ha che con decorrenza dal 1° disposto gennaio 1998 è adeguamento del venuta meno qualsiasi forma di trattamento di pensione collegata alla evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio. Tenuto conto di questa norma di legge, che è in effetti di chiusura (come bene sostiene la difesa del CO di PO), si deve affermare che la clausola di miglior favore, per i pensionati che sono parti nel presente giudizio e che hanno continuato ad usufruirne per essere stati posti in quiescenza entro il 31 64 dicembre 1990, è stata definitivamente soppressa con decorrenza dalla data sopra indicata (1° gennaio 1998). XII. Per rispondere alle argomentazioni con le quali dalle parti (soprattutto dalla difesa dei pensionati) a vario titolo, questioni disono state prospettate, legittimità costituzionale della maggior parte delle disposizioni di legge sopra esaminate (se non interpretate nel senso auspicato), è а dirsi che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può intervenire in materia di trattamenti retributivi 0 pensionistici, riducendone 1'ammontare, quando ricorra una inderogabile esigenza che legittima l'esercizio del potere legislativo di modificare la disciplina dei rapporti di durata (cfr. Corte cost. 19 giugno 1998 n. 219, Corte cost. 12 dicembre 1996 n. 417 e Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240; V. pure Corte cost. 27 luglio 1995 n. 409, che ha ritenuto legittima la soppressione dell'adeguamento automatico della pensione alla dinamica degli stipendi per una determinata categoria di dipendenti pubblici). Come è stato più volte precisato, infatti, l'intervento del legislatore, ammenoché non debba essere considerato del tutto irrazionale ed arbitrario, non può essere se i trattamentidichiarato illegittimo anche pensionistici abbiano per oggetto diritti soggettivi 65 perfetti (cfr. Corte cost. 26 luglio 1995 n. 390 e Corte cost. 17 dicembre 1985 n. 349; V. pure, più di recente, Corte cost. 28 luglio 2000 n. 393, la quale, nel ritenere legittimo il terzo comma dell'art. 59 della legge n. V. il precedente punto 449 del 1997 - IV.8, nel quale è stato fatto riferimento al quarto comma del medesimo articolo di legge ha asserito che "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino un regolamentoin irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti"). principioVa tenuto conto, al riguardo, del secondo cui l'attuazione dei precetti costituzionali (in particolare di quelli di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) richiede un congruo bilanciamento, che è passibile di modifica nel tempo, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e la regola connessa alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa (Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240, sopra indicata e Corte cost. 27 dicembre 1991 n. 119), dato che spetta al Parlamento e 66 al Governo introdurre modifiche alla legislazione di spesa ove ciò sia necessario a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (Corte cost. 31 marzo 1995 n. 99). Di guisa che, come si deve affermare, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre nei limiti l'ammontare dei trattamenti pensionistici, sia della compatibilità finanziaria, sia del degli opposti interessi, sia della bilanciamento ragionevolezza (cfr. Corte cost. 12 dicembre 1996 n. 417, sopra indicata), le regole giuridiche aventi per oggetto la perequazione delle pensioni sono agli effetti giàinderogabili soltanto limitatamente prodottisi. aAvuto riguardo a questi rilievi, conformemente quanto è stato osservato nelle due sentenze emanate da questa Corte e indicate nel precedente punto V, deve essere escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della normativa menzionata nei punti IV.2 e seguenti di modo che le prospettate questioni di legittimità costituzionale, sotto tutti i profili dedotti, debbono essere dichiarate manifestamente infondate soprattutto dovendosi considerare che con la suddetta normativa è stato dato inizio, allo scopo di stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale, da un lato, e il prodotto interno lordo, dall'altro, e 67 mediante l'introduzione nell'ordinamento di criteri fondati su parametri base completamente diversi da quelli scelti in precedenza, una radicale riforma di pensionistico vigente nel nostro tutto il sistema ordinamento, dalla quale, come è evidente, non poteva essere esclusa una particolare categoria di soggetti per il semplice fatto che ai medesimi il trattamento di quiescenza era stato in passato erogato dal datore di lavoro (in relazione ai quali, per conseguenza, è stato disposto che il regime pensionistico divenuto integrativo dovesse essere impostato su parametri nuovi e diversi, derivanti dai successivi accordi stipulati in sede sindacale). Nella giurisprudenza costituzionale, del resto, costante è l'assunto secondo legittimità di cui, dovendo essere riconosciuta la trattamenti interventi legislativi riduttivi dei -pensionistici nei suddetti limiti di ragionevolezza, indubbiamente ricorrenti nel caso in esame e non sussistendo alcun diritto alla intangibilità del trattamento retributivo o pensionistico nell'ammontare elargito al momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione ad un determinato regime, deve essere esclusa l'esistenza di diritti quesiti, con effetti operanti per il futuro, in capo ai soggetti posti in stato di quiescenza, dato che, viceversa, il mantenimento dell'originario meccanismo determinativo del trattamento si porrebbe in contrasto, attesa l'ingiustificata disparità che deriverebbe tra i pensionati, con il principio di eguaglianza posto 240dall'art. 3 della Costituzione (cfr. le sentenze n. del 1994, n. 390 del 1995 e n. 409 del 1995, tutte già indicate). XIII. Contrariamente a quanto si sostiene dalla difesa dei pensionati, dal tenore delle disposizioni risultanti dal primo e dal secondo periodo del primo comma, lettera p, dell'art. 3 della legge di delega n. 421 del 1992 (v. il paragrafo IV.3) si evince che il stato delegato a modificare non solo la Governo è disciplina della gestione speciale, ma anche quella integrativa. La disposizione, infatti, fa generale riferimento a tutto il personale "di cui all'art. 2 del 20 novembre 1990 n. 357", decreto legislativo variazioni del trattamento aggiungendo che le previdenziale erogato dalla gestione speciale non possono produrre alcun effetto, in termini di maggiori oneri, nei confronti dei regimi esclusivi esonerativi, i quali, come è stato sopra rilevato, sono stati modificati in integrativi. Non esiste, pertanto, l'eccesso di delega denunciato dalla difesa dei pensionati. 69 XIV. La contrattazione collettiva menzionata dal terzo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 (come quella che, a detta della difesa del CO di PO, sarebbe stata posta in essere nel mese di aprile 1994) non può avere efficacia per i lavoratori già pensionati, perché tale efficacia ricorre solo per la categoria che la norma menziona, che è quella dei lavoratori in servizio (v., retro, nel paragrafo VI.2). Il che ovviamente non significa che gli effetti della contrattazione non possano essere stati estesi, per volontà dell'ente datore di lavoro, che è titolare del relativo interesse, а coloro i quali, in ероса precedente alla stipulazione dell'accordo, fossero già stati posti in stato di quiescenza. Tutto ciò, peraltro, non avendo formato oggetto di discussione in questa sede di legittimità, esula dalla decisione che deve essere emessa. XV. A compendio di tutte le considerazioni svolte, riguardo ai pensionati del CO di PO, esclusi quelli assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1990 - la cui posizione, come si è detto, non è oggetto di esame in questo giudizio occorre distinguere fra - lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 erano ancora in servizio e lavoratori che a tale data erano già stati posti in quiescenza. E, in base a tale 70 debbono essere esposte le seguenti distinzione, che debbono essere tenute presenti, alla conclusioni, stregua di altrettanti principi di diritto, dal giudice al quale la causa deve essere rinviata. XV.
1. Ai lavoratori appartenenti alla prima categoria (ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990) non può essere riconosciuto il diritto avente per oggetto la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1993 o dal 1° gennaio 1994, in quanto: a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 era vigente nell'ordinamento il blocco totale di qualsiasi forma di perequazione dei trattamenti di pensione per effetto del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 a decorrere dal 1° gennaio novembre 1992 n. 438; b) 1994, tenuto conto dell'interpretazione che deve essere data alla norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. la quale fa espresso 503 - riferimento "ai regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357", che, a sua volta, contempla i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1990 - ha avuto effetto (definitivo) nei confronti dei questione la disposizione contenutasoggetti in 71 11, primo comma, del medesimo decreto nell'art. è stato eliminato ilcon la quale legislativo, trattamento perequativo di miglior favore. XV.
2. Alla seconda categoria di lavoratori (già pensionati alla data del 31 dicembre 1990) deve essere viceversa applicata la seguente disciplina: a) va ripetuto quanto è stato esposto nella lettera a del precedente paragrafo XV.1., sicché il diritto fatto valere in giudizio non può essere riconosciuto per il periodo relativo a tutto l'anno 1993; b) viceversa, il suddetto diritto deve essere riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1994, non essendo applicabile nei confronti di questa seconda categoria di pensionati, sempre tenuto conto dell'interpretazione della norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 503 del 1992, la disposizione contenuta nel successivo art. 11, primo comma;
c) il diritto in questione può trovare riconoscimento non oltre il 26 è statoluglio 1996, dato che il 27 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto salvabanco (d.l. 26 luglio 1996 n. 394, poi reiterato nel d.l. 24 settembre 1996 n. 497, convertito in 1. 19 novembre 1996 n. 588), i cui effetti si sono protratti, quanto meno, fino al 31 dicembre 2000; d) in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per effetto dell'art. 72 59, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stato anche per questa categoria di soggetti definitivamente eliminato il meccanismo di perequazione di miglior favore collegato all'aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio. In definitiva, per i lavoratori già in stato di quiescenza alla data del 31 dicembre 1990 il diritto in giudizio devededotto essere riconosciuto esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996. cheTenuto conto di tutte le argomentazioni precedono, il ricorso del CO di PO deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai profili accolti. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di PO e che, compiuti i necessari accertamenti sulla data in cui ogni singolo pensionato è stato posto in stato di quiescenza, dovrà uniformarsi alle conclusioni esposte nei punti XIV.
1. e XIV.
2. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai profili 73 accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di PO, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9 marzo 2001 Il Presidente: Adrestels, Il Consigliere estensore: ■ Collaboratore di Cancellarle Dalleve Depositato in Cancelleria Roma, lì 3 LUG. 2001 NL COLLABORATORE DI CANCELLERIA е ше I D A , S 0 O S 1 L 2 A . L 3 T T O 5 , R B A . A I S E 8 D V P L S A E 3 I T D 7 S N I I 9 O H S P C 1 N M ( E A I S D A I E D A G , O E C O T R E T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O D 74