Sentenza 17 novembre 1983
Massime • 1
L'art. 1 della legge 21 ottobre 1964 n. 1013, istitutiva della imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, il quale prevede che l'imposta medesima sia dovuta per le unità immobiliari urbane censite "o da censire" nelle categorie a/l e a/8 (abitazioni di tipo signorile ed abitazioni in ville), comporta che la amministrazione finanziaria, al fine dell'applicazione del tributo, può autonomamente accertare l'appartenenza dell'immobile all'una od all'altra delle suddette categorie catastali, in base alle sue oggettive caratteristiche, senza necessità di attendere che per il medesimo sia concretamente effettuata la classificazione catastale, o che tale classificazione divenga definitiva.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1983, n. 6856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6856 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1983 |
Testo completo
L'art. 1 della legge 21 ottobre 1964 n. 1013, istitutiva della imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, il quale prevede che l'imposta medesima sia dovuta per le unità immobiliari urbane censite "o da censire" nelle categorie a/l e a/8 (abitazioni di tipo signorile ed abitazioni in ville), comporta che la amministrazione finanziaria, al fine dell'applicazione del tributo, può autonomamente accertare l'appartenenza dell'immobile all'una od all'altra delle suddette categorie catastali, in base alle sue oggettive caratteristiche, senza necessità di attendere che per il medesimo sia concretamente effettuata la classificazione catastale, o che tale classificazione divenga definitiva.*