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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4699/2024 tra le parti:
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dagli Avv.ti GIAN PAOLO OLIVETTI RASON ( ) e SIMONA SANTOLINI C.F._1
( ), elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze, Viale C.F._2
Matteotti n.25;
ATTRICE OPPONENTE
e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LISA VASCONI (C.F. ) C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelfiorentino (FI), via F.lli Rosselli, 1;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 471/2024
CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI OPPONENTI: “piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge:
- IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che la documentazione prodotta da
[...]
n allegato all'opposto decreto ingiuntivo n. 471/2024 del Tribunale di Firenze Controparte_1 non è idonea a giustificare la già avvenuta concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione medesima;
accertato e dichiarato che in corpo del medesimo ricorso non sussistono circostanze e/o motivazioni tali da comprovare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo di pagamento;
accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 cpc oltre che dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora, dichiarare inaudita altera parte, o – in via subordinata – previa fissazione di udienza in contraddittorio tra le parti la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 471/2024 del Tribunale di Firenze notificato alla società al Parte_1
Dott. e al Dott. nonché dell'efficacia di ogni e qualsivoglia atto e/o Parte_2 Parte_2 iniziativa in via esecutiva che promani dal suddetto titolo. IN SUBORDINE:
- nel merito, in tesi: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle clausole contenute nella dichiarazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti Dott. e Dott. , Parte_2 Parte_2 allegata al fascicolo del monitorio quale docc. 8, ed ivi riportate agli articoli artt. 3, 7 e 12, rispettivamente relative da un lato alla limitazione dell'esercizio di regresso e di surroga, e dall'altro alla deroga in favore della Banca sulla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ai fini della decisione delle controversie, in quanto costituenti violazione dei principi di buona fede contrattuale nonché vessatorie e non oggetto di espressa approvazione da parte del correntista;
accertata e dichiarata per l'effetto la nullità di tali titoli costituenti il fondamento delle pretese creditorie avanzate dalla banca con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
per l'effetto dichiarare: i) la nullità e illegittimità della fideiussione rilasciata da dal Dott. e dal Dott. Parte_2 Parte_2
a .; ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale
[...] Controparte_1 revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. Parte_1
e dal Dott. per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_2 Parte_2 accertato e dichiarato che il Dott. e il Dott. , a garanzia dei rapporti Parte_2 Parte_2 contrattuali stipulati tra e ., risultano aver prestato la Parte_1 Controparte_1 fideiussione allegata all'impugnato ricorso per ingiunzione sub. allegato n. 8; accertato e dichiarato che tale fideiussione contiene clausole illegittime e/o nulle siccome incorporanti lo schema contrattuale all'uopo concepito e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana e che si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la c.d. legge antitrust, come sancito dal provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia; accertato e dichiarato che il contenuto delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI è stato recepito e trasposto in corpo della fideiussione rilasciata dal Dott. e dal Dott. a Parte_2 Parte_2 CP_1
accertato e dichiarato che quanto sopra comporta la declaratoria di Controparte_1 illegittimità e/o nullità insanabile dell'intero negozio fideiussorio in applicazione dell'art. 1419 II comma cc ovvero, in via di subordine, di illegittimità e/o nullità insanabile delle clausole in questione in corpo delle richiamate fideiussioni;
sospendere previo ogni e più opportuno provvedimento, gli effetti esecutivi dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze notificato alla al Dott. e al Dott. in data Parte_1 Parte_2 Parte_2
07.03.2024, nonché di tutti gli atti allo stesso connessi e derivanti.
- Nella denegata ipotesi in cui il giudicante adito con il presente atto di citazione non ritenesse di accogliere la domanda come sopra formulata al capo precedente, e ferma l'auspicata pronuncia di declaratoria di nullità dei negozi fideiussori intercorsi tra il Dott. e il Dott. Parte_2 Parte_2
e ; accertato e dichiarato che la fideiussione rilasciata dal Dott.
[...] Controparte_1
e dal Dott. a contiene clausole Parte_2 Parte_2 Controparte_1 illegittime e/o nulle siccome incorporanti lo schema contrattuale all'uopo concepito e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana e che si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la c.d. legge antitrust, come sancito dal provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia; accertato e dichiarato che, in particolare, il contenuto della n. 6 dello schema contrattuale ABI è stato recepito e trasposto in corpo delle clausole nn. 2 e 3 della fideiussione in parola accertato e dichiarato che ciò comporta la declaratoria di illegittimità e/o nullità insanabile dell'intero negozio fideiussorio in applicazione dell'art. 1419 II comma cc ovvero, in via di subordine, di illegittimità e/o nullità insanabile delle clausole in questione in corpo delle richiamate fideiussioni accertato e dichiarato che alla declaratoria di illegittimità e/o nullità della clausola in questione da parte della Sezione Imprese, consegue la piena applicazione dell'art. 1957 c.c., che prevede “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione” in ragione del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale stessa;
accertato e dichiarato che dopo le scadenze dell'obbligazione principale non si sia attivata giudizialmente nel termine Controparte_1 di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto asseritamente dovuto;
per l'effetto dichiarare, previo ogni e più opportuno provvedimento, l'estinzione della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti Dott. e Dott. a Parte_2 Parte_2 [...]
., nonché la decadenza di quest'ultima dal diritto di escutere le fideiussioni in Controparte_1 parola nonché la liberazione degli attori opponenti dal Dott. e dal Parte_1 Parte_2
Dott. da qualsivoglia obbligazione verso il medesimo istituto di credito. Parte_2
-accertato e dichiarato che i rapporti contrattuali tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché il contratto con cui Dott. e Dott. si costituivano verso Parte_2 Parte_2 quest'ultima fideiussori della suddetta obbligata principale, contiene clausole redatte in violazione della normativa bancaria in quanto: A) in esso non si prevede l'espressa approvazione per iscritto da parte della cliente, e dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_2 quali fideiussori, della clausola che contempla la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione;
B) ivi sono state apportate modifiche sfavorevoli al cliente e ai garanti;
C) risulta essere stato violato dalla Banca il dettato normativo in materia di informazione periodica;
per l'effetto dichiarare: i) la nullità e illegittimità dei rapporti contrattuali inter partes;
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso da Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 [...]
per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_2
-accertata e dichiarata l'applicazione da parte di . e nel corso del rapporti Controparte_1 di conto corrente in essere con l'obbligata principale di addebiti di tassi di Parte_1 interesse superiore a quello soglia ex lege stabilito, ovvero di fenomeni di anatocismo, ovvero di interessi di mora superiori a quelli effettivamente pattuiti inter partes, ovvero di applicazione di qualsivoglia addebito a titolo di Commissione di Massimo Scoperto, ovvero di ogni eventuale fenomeno di addebito illegittimo, accertata e dichiarata la nullità di tutti i suddetti fenomeni di addebito illegittimo, nonché di tutte le clausole contrattuali che li prevedono e impongono;
per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, nonché l'insussistenza e infondatezza di ogni e qualsivoglia ragione creditoria in capo a nei confronti dei fideiussori e odierni Controparte_1 opponenti Dott. e Dott. . Parte_2 Parte_2
-in ogni caso: ORDINARE a , ai sensi dell'art. 210 cpc, la produzione e/o Controparte_1
l'esibizione, agli atti del presente giudizio, di ogni e più opportuno documento volto ad accertare l'attuale ed esatta esposizione di verso , cosicché si Parte_1 Controparte_1 possa procedere ad accertare se e in che misura l'odierna ricorrente opposta abbia diritto di rivolgere in via monitoria le proprie pretese nei confronti del Dott. e del Dott. Parte_2 [...]
in qualità di fideiussori dell'obbligata principale. Parte_2
- accertato e dichiarato che la fideiussione prestata dal Dott. e dal Dott. Parte_2 Parte_2 ed azionata da con l'azione monitoria oggetto di impugnazione
[...] Controparte_1 non è debitamente regolarizzata e che non risulta aver provveduto al Controparte_1 versamento degli oneri di registrazione dei correlativi documenti in questione;
per l'effetto accertare e dichiarare: i) l'inefficacia e inutilizzabilità della suddetta fideiussione a fini probatori;
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_2 per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
[...]
-IN VIA SUBORDINATA: In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte avanzate nell'interesse di dal Dott. e dal Parte_1 Parte_2
Dott. nel presente atto, accertare l'esatta esposizione debitoria dei medesimi Parte_2 odierni opponenti nei confronti di e per l'effetto – se del caso - ridurre Controparte_1 secondo equità le somme riconosciute come dovute all'odierna opposta strettamente nei limiti del giusto e provato.
- in tutti casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, respingere tutte le domande degli attori con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale di Firenze in data 11.02.2024, con il quale è stato loro intimato il pagamento, a favore della
(nel prosieguo anche solo ), Controparte_1 CP_2 CP_1 della somma di € 406.856,45 a titolo di restituzione del capitale erogato in forza del contratto di mutuo chirografario e delle fideiussioni indicate in atti, oltre interessi moratori come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando, segnatamente, le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni formulate, gli opponenti, premessa la qualità di mutuatario della
[...]
e di fideiussori di e , hanno dedotto: Parte_1 Parte_2 Parte_2
⎯ la vessatorietà delle clausole contenute nelle fideiussioni rilasciate e la loro conseguente nullità per non essere state specificatamente sottoscritte dai garanti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché, rivestendo essi la qualifica di consumatori, ai sensi dell'art. 66 D. Lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), e per non essersi svolta la necessaria trattativa individuale nella predisposizione di dette clausole, non essendo sufficiente la loro mera conoscibilità;
⎯ ulteriormente, la nullità della fideiussione prestata per la contrarietà delle clausole apposte alla l. 287/1990 cd. legge antitrust, essendo state redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05;
⎯ la violazione della normativa bancaria per essere state apportate al contratto di finanziamento modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e per l'inosservanza degli obblighi di informazione periodica, con la conseguente nullità del contratto di finanziamento stipulato con la convenuta;
⎯ il difetto di prova del credito azionato, stante la mancata ricostruzione dei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito non essendo stati prodotti integralmente gli estratti conto e il piano di ammortamento inerenti al rapporto di finanziamento in oggetto, nonché l'indeterminatezza della pretesa circa l'an e il quantum debeatur;
⎯ il mancato versamento degli oneri di registrazione delle fideiussioni, tale da determinarne la loro inutilizzabilità;
⎯ la sussistenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni degli Controparte_1
opponenti e la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando a sua volta:
⎯ la mancata contestazione da parte degli opponenti della conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento e il mancato pagamento da parte di essi della somma ingiunta;
⎯ che la fideiussione rilasciata era stata sottoscritta dai Signori e i quali Pt_2 Pt_2
avevano espressamente sottoscritto anche le clausole, indicate tramite numerazione specifica e titolo, ritenute vessatorie;
⎯ che non era applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo stante la natura societaria della mutuataria e, con riferimento ai garanti, la qualifica di amministratore delegato del Sig.
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Sig. nel periodo di Pt_2 Pt_2
sottoscrizione dei contratti in oggetto;
⎯ che la fideiussione rilasciata non era stata predisposta secondo il modello ABI e, per di più, trattandosi di fideiussione specifica non poteva trovare applicazione il regime di nullità previsto in caso di conformità a tale modello delle fideiussioni omnibus;
⎯ di aver adempiuto all'obbligo di informativa periodica anche tramite il servizio di home banking messo a disposizione degli opponenti e, infine, di aver regolarmente pagato la tassa di registro delle fideiussioni;
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'apertura del sub procedimento cautelare instaurato ai fini della decisione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice con ordinanza del 17.06.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti di cui all'art. 649
c.p.c. e rilevato il mancato esperimento, nella causa principale, del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 in ragione della materia della causa, vertente su contratti bancari.
Stante l'esito negativo della mediazione nel prosieguo esperita dalle parti, all'udienza del 12.03.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione e di CTU avanzate dagli opponenti, invitato le parti a precisare le conclusioni e, a seguito di discussione della causa, ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla prova del credito azionato.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione del difetto di prova del credito azionato, occorre, innanzitutto, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova - applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena - secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533). Orbene, come già evidenziato con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione di un contratto di finanziamento n. 30513602 da parte della in data 23.01.2020, per la concessione in prestito dell'importo di Parte_1
€ 500.000,00 (doc. 3 e 4 – parte opposta) e la prestazione di una fideiussione specifica da parte di e fino a concorrenza dell'intero importo mutuato (doc. Parte_2 Parte_2
8 – opposta), nonché il mancato pagamento da parte degli opponenti di n. 41 rate delle 60 previste dal piano di ammortamento.
Priva di rilievo è pertanto la censura mossa dagli opponenti quanto alla mancata produzione in sede monitoria della documentazione bancaria completa di tutti gli estratti conto, volta a dimostrare la sussistenza del credito, ritenuto che oggetto di procedimento è il credito sorto da un contratto di mutuo chirografario. In tal caso, infatti, l'istituto di credito non ha alcun onere di produrre gli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, essendo sufficiente, al fine di provare il titolo e l'ammontare del credito, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, onere a cui l'opposta ha ottemperato nel presente giudizio (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), depositando altresì l'estratto conto integrale del conto corrente acceso dalla società opponente, in cui sono visibili le movimentazioni avvenute tra il 27.5.2017 ed il 3.6.2024, comprensive dei pagamenti effettuati dalla debitrice principale (doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, risulta pienamente assolto l'onere di prova del titolo e di allegazione dell'inadempimento incombente su parte opposta, attrice in senso sostanziale, in ossequio ai criteri di riparto sopra richiamati in tema di azioni contrattuali.
2. Sulle eccezioni in merito al rapporto di mutuo sottoscritto con Parte_1
Risultano prive di fondamento le doglianze mosse dagli opponenti circa la nullità e/o illegittimità del contratto stipulato tra la e per violazione della normativa bancaria CP_1 Parte_1
in materia di modifiche sfavorevoli ai clienti in assenza di preventivo accordo e in materia di informazione periodica.
In primo luogo, la contestazione relativa alle presunte modifiche sfavorevoli per il cliente, introdotte unilateralmente dalla risulta del tutto generica e non adeguatamente argomentata, avendo gli CP_1
opponenti omesso qualsiasi specificazione in merito alle modifiche concretamente apportate dalla
BANCA. Con riferimento, invece, all'informazione periodica incombente sull'opposta, tali obblighi informativi risultano pienamente adempiuti dall'istituto di credito, che ha reso disponibile alla mutuataria, previa apposita sottoscrizione, un servizio di home banking (doc. 21 – opposta).
Attraverso tale servizio, il cliente disponeva della concreta opportunità di monitorare l'evoluzione del rapporto, assumendosi inoltre il preciso obbligo di controllare le comunicazioni oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 34 del contratto sottoscritto. A loro volta, gli stessi garanti hanno assunto l'obbligo di informarsi dalla debitrice principale sull'andamento dei rapporti intrattenuti da essa con la BANCA
(art. 6 della fideiussione).
3. Sulle eccezioni in ordine alla fideiussione rilasciata dagli opponenti e Pt_2 Pt_2
Del pari infondate sono le eccezioni di nullità della fideiussione rilasciata dai Signori e Pt_2
il 23.01.2020 a garanzia del mutuo chirografario di € 500.000,00 erogato a Pt_2 Parte_1
per contenere clausole in contrasto con la L. 287/1990 – cd. legge antitrust.
[...]
In primo luogo, occorre effettuare una preliminare disamina sulla differenza tra fideiussioni omnibus
e specifiche;
ove, con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. Diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Orbene, nel caso di specie, viene indubbiamente in rilievo una garanzia specifica, recante l'impegno dei garanti a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di prestito concluso dall'opposta con la debitrice principale ed entro i limiti di valore indicati: difatti, viene espressamente richiamato il finanziamento n. 30513602 di € 500.000,00 da rimborsare in 60 mesi e fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00 (doc. 8 – parte opposta).
Ciò detto, essendo stata prestata dai garanti una fideiussione specifica, non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
Invero, secondo l'orientamento già maggioritario nella giurisprudenza di merito e di recente avallato da quella di legittimità, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia, avendo l'accertamento effettuato in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza riguardare le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni inerenti a specifiche operazioni. Pertanto, in relazione a quest'ultime, non potendo essere applicato il provvedimento decisionale adottato dalla Banca d'Italia, non vige la presunzione che esse rappresentino il frutto di un'intesa anticoncorrenziale (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del
02/08/2024: La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Cfr anche ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
Dunque, accertata la natura specifica della fideiussione oggetto di odierno procedimento, l'eventuale corrispondenza delle clausole presenti nel contratto di fideiussione a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, non è sufficiente a provare la presenza di un accordo illecito e, di conseguenza, la nullità integrale o parziale del contratto.
Devono disattendersi anche le censure mosse con riferimento all'inefficacia della fideiussione per difetto di specifica sottoscrizione delle clausole n. 7 e 12 ritenute vessatorie da parte dei garanti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché abusive secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 cd. Codice del consumo.
Difatti, sotto il primo profilo, occorre rilevare che risulta rispettato l'obbligo di specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., attesa la presenza della doppia sottoscrizione da parte di entrambi i garanti nel contratto di fideiussione (art. 8 – parte opposta). Invero, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, il rispetto dell'obbligo di specifica approvazione per iscritto si ha anche in caso di rinvio cumulativo alle clausole vessatorie, a condizione che siano accompagnate da un'indicazione, quantomeno sommaria, del loro contenuto: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Orbene, nel caso di specie, il richiamo di dette clausole è avvenuto tramite precisa indicazione sia del numero che del contenuto, attraverso l'espressione: “dichiaro/dichiariamo altresì di approvare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti condizioni.”, e al capoverso seguente il richiamo delle specifiche clausole: […] n. 7 – (dispensa dell'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.); […] n. 12 – (limitazione al diritto di regresso) (doc. 8 – pag. 2).
Neppure può trovare applicazione la normativa prevista dal Codice del Consumo, ritenuto che l'art. 3 del d.lgs. 206/2005 definisce quale consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In merito, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità la possibile applicazione della tutela consumeristica al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale, qualora il garante pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023); pertanto, il fideiussore potrà essere considerato consumatore, ai sensi del d.lgs.
206/2005, solamente nel caso in cui la fideiussione sia stata assunta per scopi di natura privata e non rientri, invece, nell'attività professionale svolta.
Ciò detto, nel caso di specie, deve escludersi la possibilità di riconoscere la qualifica di consumatori in capo ai garanti, ritenuto che si sono costituiti garanti della per fini che Parte_1
esulano dalla loro sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (doc. 10 – parte opposta), che al momento del rilascio della fideiussione in oggetto, i garanti rivestivano il ruolo di amministratore delegato quanto a Pt_2
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione con riferimento a
[...] Parte_2
della società beneficiaria del prestito.
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il D.I. n. 471/2024, che deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta. La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si
è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le successive fasi, previsti per le cause di valore 260.001 a € 520.000, tenuto conto dell'attività defensionale espletata in virtù dell'istruttoria solo documentale e della definizione in forma semplificata all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
471/2024 del Tribunale di Firenze;
B) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 21.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4699/2024 tra le parti:
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dagli Avv.ti GIAN PAOLO OLIVETTI RASON ( ) e SIMONA SANTOLINI C.F._1
( ), elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze, Viale C.F._2
Matteotti n.25;
ATTRICE OPPONENTE
e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LISA VASCONI (C.F. ) C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelfiorentino (FI), via F.lli Rosselli, 1;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 471/2024
CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI OPPONENTI: “piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge:
- IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che la documentazione prodotta da
[...]
n allegato all'opposto decreto ingiuntivo n. 471/2024 del Tribunale di Firenze Controparte_1 non è idonea a giustificare la già avvenuta concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione medesima;
accertato e dichiarato che in corpo del medesimo ricorso non sussistono circostanze e/o motivazioni tali da comprovare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo di pagamento;
accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 cpc oltre che dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora, dichiarare inaudita altera parte, o – in via subordinata – previa fissazione di udienza in contraddittorio tra le parti la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 471/2024 del Tribunale di Firenze notificato alla società al Parte_1
Dott. e al Dott. nonché dell'efficacia di ogni e qualsivoglia atto e/o Parte_2 Parte_2 iniziativa in via esecutiva che promani dal suddetto titolo. IN SUBORDINE:
- nel merito, in tesi: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle clausole contenute nella dichiarazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti Dott. e Dott. , Parte_2 Parte_2 allegata al fascicolo del monitorio quale docc. 8, ed ivi riportate agli articoli artt. 3, 7 e 12, rispettivamente relative da un lato alla limitazione dell'esercizio di regresso e di surroga, e dall'altro alla deroga in favore della Banca sulla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ai fini della decisione delle controversie, in quanto costituenti violazione dei principi di buona fede contrattuale nonché vessatorie e non oggetto di espressa approvazione da parte del correntista;
accertata e dichiarata per l'effetto la nullità di tali titoli costituenti il fondamento delle pretese creditorie avanzate dalla banca con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
per l'effetto dichiarare: i) la nullità e illegittimità della fideiussione rilasciata da dal Dott. e dal Dott. Parte_2 Parte_2
a .; ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale
[...] Controparte_1 revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. Parte_1
e dal Dott. per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_2 Parte_2 accertato e dichiarato che il Dott. e il Dott. , a garanzia dei rapporti Parte_2 Parte_2 contrattuali stipulati tra e ., risultano aver prestato la Parte_1 Controparte_1 fideiussione allegata all'impugnato ricorso per ingiunzione sub. allegato n. 8; accertato e dichiarato che tale fideiussione contiene clausole illegittime e/o nulle siccome incorporanti lo schema contrattuale all'uopo concepito e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana e che si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la c.d. legge antitrust, come sancito dal provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia; accertato e dichiarato che il contenuto delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI è stato recepito e trasposto in corpo della fideiussione rilasciata dal Dott. e dal Dott. a Parte_2 Parte_2 CP_1
accertato e dichiarato che quanto sopra comporta la declaratoria di Controparte_1 illegittimità e/o nullità insanabile dell'intero negozio fideiussorio in applicazione dell'art. 1419 II comma cc ovvero, in via di subordine, di illegittimità e/o nullità insanabile delle clausole in questione in corpo delle richiamate fideiussioni;
sospendere previo ogni e più opportuno provvedimento, gli effetti esecutivi dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze notificato alla al Dott. e al Dott. in data Parte_1 Parte_2 Parte_2
07.03.2024, nonché di tutti gli atti allo stesso connessi e derivanti.
- Nella denegata ipotesi in cui il giudicante adito con il presente atto di citazione non ritenesse di accogliere la domanda come sopra formulata al capo precedente, e ferma l'auspicata pronuncia di declaratoria di nullità dei negozi fideiussori intercorsi tra il Dott. e il Dott. Parte_2 Parte_2
e ; accertato e dichiarato che la fideiussione rilasciata dal Dott.
[...] Controparte_1
e dal Dott. a contiene clausole Parte_2 Parte_2 Controparte_1 illegittime e/o nulle siccome incorporanti lo schema contrattuale all'uopo concepito e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana e che si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la c.d. legge antitrust, come sancito dal provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia; accertato e dichiarato che, in particolare, il contenuto della n. 6 dello schema contrattuale ABI è stato recepito e trasposto in corpo delle clausole nn. 2 e 3 della fideiussione in parola accertato e dichiarato che ciò comporta la declaratoria di illegittimità e/o nullità insanabile dell'intero negozio fideiussorio in applicazione dell'art. 1419 II comma cc ovvero, in via di subordine, di illegittimità e/o nullità insanabile delle clausole in questione in corpo delle richiamate fideiussioni accertato e dichiarato che alla declaratoria di illegittimità e/o nullità della clausola in questione da parte della Sezione Imprese, consegue la piena applicazione dell'art. 1957 c.c., che prevede “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione” in ragione del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale stessa;
accertato e dichiarato che dopo le scadenze dell'obbligazione principale non si sia attivata giudizialmente nel termine Controparte_1 di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto asseritamente dovuto;
per l'effetto dichiarare, previo ogni e più opportuno provvedimento, l'estinzione della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti Dott. e Dott. a Parte_2 Parte_2 [...]
., nonché la decadenza di quest'ultima dal diritto di escutere le fideiussioni in Controparte_1 parola nonché la liberazione degli attori opponenti dal Dott. e dal Parte_1 Parte_2
Dott. da qualsivoglia obbligazione verso il medesimo istituto di credito. Parte_2
-accertato e dichiarato che i rapporti contrattuali tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché il contratto con cui Dott. e Dott. si costituivano verso Parte_2 Parte_2 quest'ultima fideiussori della suddetta obbligata principale, contiene clausole redatte in violazione della normativa bancaria in quanto: A) in esso non si prevede l'espressa approvazione per iscritto da parte della cliente, e dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_2 quali fideiussori, della clausola che contempla la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione;
B) ivi sono state apportate modifiche sfavorevoli al cliente e ai garanti;
C) risulta essere stato violato dalla Banca il dettato normativo in materia di informazione periodica;
per l'effetto dichiarare: i) la nullità e illegittimità dei rapporti contrattuali inter partes;
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso da Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 [...]
per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Parte_2
-accertata e dichiarata l'applicazione da parte di . e nel corso del rapporti Controparte_1 di conto corrente in essere con l'obbligata principale di addebiti di tassi di Parte_1 interesse superiore a quello soglia ex lege stabilito, ovvero di fenomeni di anatocismo, ovvero di interessi di mora superiori a quelli effettivamente pattuiti inter partes, ovvero di applicazione di qualsivoglia addebito a titolo di Commissione di Massimo Scoperto, ovvero di ogni eventuale fenomeno di addebito illegittimo, accertata e dichiarata la nullità di tutti i suddetti fenomeni di addebito illegittimo, nonché di tutte le clausole contrattuali che li prevedono e impongono;
per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, nonché l'insussistenza e infondatezza di ogni e qualsivoglia ragione creditoria in capo a nei confronti dei fideiussori e odierni Controparte_1 opponenti Dott. e Dott. . Parte_2 Parte_2
-in ogni caso: ORDINARE a , ai sensi dell'art. 210 cpc, la produzione e/o Controparte_1
l'esibizione, agli atti del presente giudizio, di ogni e più opportuno documento volto ad accertare l'attuale ed esatta esposizione di verso , cosicché si Parte_1 Controparte_1 possa procedere ad accertare se e in che misura l'odierna ricorrente opposta abbia diritto di rivolgere in via monitoria le proprie pretese nei confronti del Dott. e del Dott. Parte_2 [...]
in qualità di fideiussori dell'obbligata principale. Parte_2
- accertato e dichiarato che la fideiussione prestata dal Dott. e dal Dott. Parte_2 Parte_2 ed azionata da con l'azione monitoria oggetto di impugnazione
[...] Controparte_1 non è debitamente regolarizzata e che non risulta aver provveduto al Controparte_1 versamento degli oneri di registrazione dei correlativi documenti in questione;
per l'effetto accertare e dichiarare: i) l'inefficacia e inutilizzabilità della suddetta fideiussione a fini probatori;
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, del decreto ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nel decreto opposto, da dal Dott. e dal Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_2 per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
[...]
-IN VIA SUBORDINATA: In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte avanzate nell'interesse di dal Dott. e dal Parte_1 Parte_2
Dott. nel presente atto, accertare l'esatta esposizione debitoria dei medesimi Parte_2 odierni opponenti nei confronti di e per l'effetto – se del caso - ridurre Controparte_1 secondo equità le somme riconosciute come dovute all'odierna opposta strettamente nei limiti del giusto e provato.
- in tutti casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, respingere tutte le domande degli attori con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 471/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale di Firenze in data 11.02.2024, con il quale è stato loro intimato il pagamento, a favore della
(nel prosieguo anche solo ), Controparte_1 CP_2 CP_1 della somma di € 406.856,45 a titolo di restituzione del capitale erogato in forza del contratto di mutuo chirografario e delle fideiussioni indicate in atti, oltre interessi moratori come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando, segnatamente, le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni formulate, gli opponenti, premessa la qualità di mutuatario della
[...]
e di fideiussori di e , hanno dedotto: Parte_1 Parte_2 Parte_2
⎯ la vessatorietà delle clausole contenute nelle fideiussioni rilasciate e la loro conseguente nullità per non essere state specificatamente sottoscritte dai garanti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché, rivestendo essi la qualifica di consumatori, ai sensi dell'art. 66 D. Lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), e per non essersi svolta la necessaria trattativa individuale nella predisposizione di dette clausole, non essendo sufficiente la loro mera conoscibilità;
⎯ ulteriormente, la nullità della fideiussione prestata per la contrarietà delle clausole apposte alla l. 287/1990 cd. legge antitrust, essendo state redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05;
⎯ la violazione della normativa bancaria per essere state apportate al contratto di finanziamento modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e per l'inosservanza degli obblighi di informazione periodica, con la conseguente nullità del contratto di finanziamento stipulato con la convenuta;
⎯ il difetto di prova del credito azionato, stante la mancata ricostruzione dei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito non essendo stati prodotti integralmente gli estratti conto e il piano di ammortamento inerenti al rapporto di finanziamento in oggetto, nonché l'indeterminatezza della pretesa circa l'an e il quantum debeatur;
⎯ il mancato versamento degli oneri di registrazione delle fideiussioni, tale da determinarne la loro inutilizzabilità;
⎯ la sussistenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni degli Controparte_1
opponenti e la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando a sua volta:
⎯ la mancata contestazione da parte degli opponenti della conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento e il mancato pagamento da parte di essi della somma ingiunta;
⎯ che la fideiussione rilasciata era stata sottoscritta dai Signori e i quali Pt_2 Pt_2
avevano espressamente sottoscritto anche le clausole, indicate tramite numerazione specifica e titolo, ritenute vessatorie;
⎯ che non era applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo stante la natura societaria della mutuataria e, con riferimento ai garanti, la qualifica di amministratore delegato del Sig.
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Sig. nel periodo di Pt_2 Pt_2
sottoscrizione dei contratti in oggetto;
⎯ che la fideiussione rilasciata non era stata predisposta secondo il modello ABI e, per di più, trattandosi di fideiussione specifica non poteva trovare applicazione il regime di nullità previsto in caso di conformità a tale modello delle fideiussioni omnibus;
⎯ di aver adempiuto all'obbligo di informativa periodica anche tramite il servizio di home banking messo a disposizione degli opponenti e, infine, di aver regolarmente pagato la tassa di registro delle fideiussioni;
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'apertura del sub procedimento cautelare instaurato ai fini della decisione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice con ordinanza del 17.06.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti di cui all'art. 649
c.p.c. e rilevato il mancato esperimento, nella causa principale, del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 in ragione della materia della causa, vertente su contratti bancari.
Stante l'esito negativo della mediazione nel prosieguo esperita dalle parti, all'udienza del 12.03.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione e di CTU avanzate dagli opponenti, invitato le parti a precisare le conclusioni e, a seguito di discussione della causa, ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla prova del credito azionato.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione del difetto di prova del credito azionato, occorre, innanzitutto, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova - applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena - secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533). Orbene, come già evidenziato con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione di un contratto di finanziamento n. 30513602 da parte della in data 23.01.2020, per la concessione in prestito dell'importo di Parte_1
€ 500.000,00 (doc. 3 e 4 – parte opposta) e la prestazione di una fideiussione specifica da parte di e fino a concorrenza dell'intero importo mutuato (doc. Parte_2 Parte_2
8 – opposta), nonché il mancato pagamento da parte degli opponenti di n. 41 rate delle 60 previste dal piano di ammortamento.
Priva di rilievo è pertanto la censura mossa dagli opponenti quanto alla mancata produzione in sede monitoria della documentazione bancaria completa di tutti gli estratti conto, volta a dimostrare la sussistenza del credito, ritenuto che oggetto di procedimento è il credito sorto da un contratto di mutuo chirografario. In tal caso, infatti, l'istituto di credito non ha alcun onere di produrre gli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, essendo sufficiente, al fine di provare il titolo e l'ammontare del credito, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, onere a cui l'opposta ha ottemperato nel presente giudizio (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), depositando altresì l'estratto conto integrale del conto corrente acceso dalla società opponente, in cui sono visibili le movimentazioni avvenute tra il 27.5.2017 ed il 3.6.2024, comprensive dei pagamenti effettuati dalla debitrice principale (doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, risulta pienamente assolto l'onere di prova del titolo e di allegazione dell'inadempimento incombente su parte opposta, attrice in senso sostanziale, in ossequio ai criteri di riparto sopra richiamati in tema di azioni contrattuali.
2. Sulle eccezioni in merito al rapporto di mutuo sottoscritto con Parte_1
Risultano prive di fondamento le doglianze mosse dagli opponenti circa la nullità e/o illegittimità del contratto stipulato tra la e per violazione della normativa bancaria CP_1 Parte_1
in materia di modifiche sfavorevoli ai clienti in assenza di preventivo accordo e in materia di informazione periodica.
In primo luogo, la contestazione relativa alle presunte modifiche sfavorevoli per il cliente, introdotte unilateralmente dalla risulta del tutto generica e non adeguatamente argomentata, avendo gli CP_1
opponenti omesso qualsiasi specificazione in merito alle modifiche concretamente apportate dalla
BANCA. Con riferimento, invece, all'informazione periodica incombente sull'opposta, tali obblighi informativi risultano pienamente adempiuti dall'istituto di credito, che ha reso disponibile alla mutuataria, previa apposita sottoscrizione, un servizio di home banking (doc. 21 – opposta).
Attraverso tale servizio, il cliente disponeva della concreta opportunità di monitorare l'evoluzione del rapporto, assumendosi inoltre il preciso obbligo di controllare le comunicazioni oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 34 del contratto sottoscritto. A loro volta, gli stessi garanti hanno assunto l'obbligo di informarsi dalla debitrice principale sull'andamento dei rapporti intrattenuti da essa con la BANCA
(art. 6 della fideiussione).
3. Sulle eccezioni in ordine alla fideiussione rilasciata dagli opponenti e Pt_2 Pt_2
Del pari infondate sono le eccezioni di nullità della fideiussione rilasciata dai Signori e Pt_2
il 23.01.2020 a garanzia del mutuo chirografario di € 500.000,00 erogato a Pt_2 Parte_1
per contenere clausole in contrasto con la L. 287/1990 – cd. legge antitrust.
[...]
In primo luogo, occorre effettuare una preliminare disamina sulla differenza tra fideiussioni omnibus
e specifiche;
ove, con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. Diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Orbene, nel caso di specie, viene indubbiamente in rilievo una garanzia specifica, recante l'impegno dei garanti a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di prestito concluso dall'opposta con la debitrice principale ed entro i limiti di valore indicati: difatti, viene espressamente richiamato il finanziamento n. 30513602 di € 500.000,00 da rimborsare in 60 mesi e fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00 (doc. 8 – parte opposta).
Ciò detto, essendo stata prestata dai garanti una fideiussione specifica, non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
Invero, secondo l'orientamento già maggioritario nella giurisprudenza di merito e di recente avallato da quella di legittimità, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia, avendo l'accertamento effettuato in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza riguardare le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni inerenti a specifiche operazioni. Pertanto, in relazione a quest'ultime, non potendo essere applicato il provvedimento decisionale adottato dalla Banca d'Italia, non vige la presunzione che esse rappresentino il frutto di un'intesa anticoncorrenziale (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del
02/08/2024: La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Cfr anche ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
Dunque, accertata la natura specifica della fideiussione oggetto di odierno procedimento, l'eventuale corrispondenza delle clausole presenti nel contratto di fideiussione a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, non è sufficiente a provare la presenza di un accordo illecito e, di conseguenza, la nullità integrale o parziale del contratto.
Devono disattendersi anche le censure mosse con riferimento all'inefficacia della fideiussione per difetto di specifica sottoscrizione delle clausole n. 7 e 12 ritenute vessatorie da parte dei garanti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché abusive secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 cd. Codice del consumo.
Difatti, sotto il primo profilo, occorre rilevare che risulta rispettato l'obbligo di specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., attesa la presenza della doppia sottoscrizione da parte di entrambi i garanti nel contratto di fideiussione (art. 8 – parte opposta). Invero, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, il rispetto dell'obbligo di specifica approvazione per iscritto si ha anche in caso di rinvio cumulativo alle clausole vessatorie, a condizione che siano accompagnate da un'indicazione, quantomeno sommaria, del loro contenuto: “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Orbene, nel caso di specie, il richiamo di dette clausole è avvenuto tramite precisa indicazione sia del numero che del contenuto, attraverso l'espressione: “dichiaro/dichiariamo altresì di approvare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti condizioni.”, e al capoverso seguente il richiamo delle specifiche clausole: […] n. 7 – (dispensa dell'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.); […] n. 12 – (limitazione al diritto di regresso) (doc. 8 – pag. 2).
Neppure può trovare applicazione la normativa prevista dal Codice del Consumo, ritenuto che l'art. 3 del d.lgs. 206/2005 definisce quale consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In merito, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità la possibile applicazione della tutela consumeristica al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale, qualora il garante pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023); pertanto, il fideiussore potrà essere considerato consumatore, ai sensi del d.lgs.
206/2005, solamente nel caso in cui la fideiussione sia stata assunta per scopi di natura privata e non rientri, invece, nell'attività professionale svolta.
Ciò detto, nel caso di specie, deve escludersi la possibilità di riconoscere la qualifica di consumatori in capo ai garanti, ritenuto che si sono costituiti garanti della per fini che Parte_1
esulano dalla loro sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (doc. 10 – parte opposta), che al momento del rilascio della fideiussione in oggetto, i garanti rivestivano il ruolo di amministratore delegato quanto a Pt_2
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione con riferimento a
[...] Parte_2
della società beneficiaria del prestito.
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il D.I. n. 471/2024, che deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta. La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si
è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le successive fasi, previsti per le cause di valore 260.001 a € 520.000, tenuto conto dell'attività defensionale espletata in virtù dell'istruttoria solo documentale e della definizione in forma semplificata all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
471/2024 del Tribunale di Firenze;
B) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 21.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani