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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5962/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 16/01/1997, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con ricorso depositato in data 13/06/2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla e notificatole il Controparte_1
20/05/2024, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del
Pag. 1 di 11 giorno 15/09/2023). Ha chiesto in primis il riconoscimento dello status di rifugiata e solo in subordine la protezione sussidiaria o, al più, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
03/06/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltata per due volte dalla (in data Controparte_1
09/01/2024 e in data 19/04/2024) la ricorrente, cittadina del Camerun, cristiana e appartenente al gruppo etnico bamileke, ha riferito di essere nata a [...] – ove ha vissuto sino all'età di 16/17 anni - e di essersi trasferita prima a Bafoussam, poi a Yaounde e, da ultimo, a Doula. Ha raccontato di aver studiato per dodici anni e di aver inizialmente lavorato come commerciante ambulante di abiti e biancheria intima e di essere riuscita solo negli anni ad avviare un'attività stabile aprendo un proprio negozio. Ha aggiunto di aver perso il padre nel 2008 e la madre nel 2012 e di avere due sorelle, la maggiore deceduta nel
2017 e l'altra ancora in Camerun, precisamente nella città di Yaounde.
Quanto alle ragioni dell'espatrio, ha spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine per le minacce e violenze ripetutamente subite da parte del marito, un uomo che suo padre aveva costretto a sposare poiché appartenente ad una famiglia benestante, ma che era dedito al consumo di alcol. Anche per tale ragione, sin da subito il loro rapporto si era rivelato non idilliaco, perché in più occasioni l'uomo l'aveva percossa e minacciata, non solo, aggredendola fisicamente anche quando, a diciannove anni, era rimasta incinta del primo figlio, ma addirittura rivendicando la proprietà del suo corpo in quanto “aveva dato delle capre come dote”. Al sesto mese di gravidanza aveva deciso una prima volta di fuggire ritornando da suo padre, ma il marito, fingendosi pentito, l'aveva convinta a ritornare da lui.
Ha continuato il racconto riportando che, dopo la nascita del primogenito, erano nuovamente esplose l'ira e l'intemperanza del marito, sicché, preoccupata questa volta per la propria incolumità e per quella di suo figlio, aveva nuovamente deciso di allontanarsi, rifugiandosi a Yaounde presso una delle sue sorelle, dalla quale aveva vissuto circa un anno e, precisamente, fino a quando il marito l'aveva raggiunta e, implorando il perdono, l'aveva convinta a tornare a casa. Anche questa seconda opportunità non era stata da lui ben
Pag. 2 di 11 utilizzata perché, già due mesi dopo, l'uomo aveva ricominciato ad abusare di lei, a maltrattarla e a picchiarla, sicché, con la complicità di un vicino, era riuscita a scappare per la terza volta, trasferendosi a Doula, a casa della sorella maggiore, dove aveva finalmente trovato un po' di serenità ed era riuscita ad avviare un'attività commerciale.
Ad un anno dal trasferimento, il marito era riuscito a scoprire dove fosse e aveva fatto saccheggiare il negozio, l'aveva rapita e l'aveva condotta in una casa occupata da altre persone, dove aveva vissuto per tre mesi completamente segregata, costretta ad assecondare ogni desiderio del marito, che era arrivato ad obbligarla anche a prostituirsi. Ha riferito che era rimasta nuovamente incinta - sebbene non fosse in grado di capire chi fosse il padre del bambino - e aveva sofferto così tanto da perdere peso e cadere in uno stato di prostrazione fisica, notato da un suo conoscente, il quale, volendo aiutarla, era riuscito a contattare sua sorella che, recatasi di nascosto nel luogo ove era stata portata da suo marito, era riuscita a trarla in salvo trasferendola con sé a Douala. Qui aveva recuperato la serenità fisica e psichica che pensava ormai persa e aveva vissuto per circa otto anni, occupandosi dei suoi figli e riuscendo ad avviare nuovamente un'attività commerciale;
sennonché la tranquillità era cessata quando, all'improvviso, suo marito si erano nuovamente fatto vivo e aveva iniziato a minacciarla di morte. Nel timore di subire ulteriori violenze e di essere privata della libertà e forse anche della vita, aveva deciso di abbandonare definitivamente il Paese, affidando i figli ad una cugina e scappando in Tunisia.
Ha concluso l'intervista dichiarando di aver fatto ingresso in Italia il 13/07/2023 e di temere per la propria vita nell'ipotesi in cui fosse costretta a rimpatriare.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, che ha natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esamianta, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 3 di 11 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, rilevati i profili di vulnerabilità emersi nel corso dell'audizione svolta in sede amministrativa, il Giudice istruttore ha ritenuto necessario rinnovarla, convocando la ricorrente per l'udienza del 18/12/2024, rinviata al 03/06/2025 per assunta indisponibilità fisica della ricorrente;
anche alla nuova udienza fissata per l'ascolto, la ricorrente non è comparsa, senza offrire peraltro alcuna giustificazione, sicché, la causa è stata riservata in decisione e viene decisa sulla scorta degli atti prodotti e dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/03/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata per la prima volta dal ricorrente, rilevando che “le dichiarazioni della richiedente circa il timore in caso di rientro nel proprio Paese, destituite di elementi effettivi di riscontro esterno, non appaiono ammissibili al beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiate nella loro attendibilità dai seguenti aspetti di incoerenza, di contraddizione, di vaghezza o di implausibilità”; ha evidenziato che l'istante avrebbe fornito un racconto vago e generico, peraltro in parte modificato nel corso delle due audizioni amministrative in relazione sia all'effettivo svolgimento dei fatti, sia alla cronologia della vicenda narrata. La ha quindi concluso ritenendo che “ad esito di Controparte_1 protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo status di rifugiato politico. Rivedendo il giudizio espresso in sede amministrativa si ravvisano i presupposti normativi per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che sono state efficacemente dedotte, ai sensi
Pag. 4 di 11 di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i particolari motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui, proprio per il timore di persecuzione, il rifugiato non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5,
o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 11 Nel caso di specie tali elementi sono tutti ravvisabili.
Riesaminando complessivamente le dichiarazioni rese in sede amministrativa emerge una vicenda personale che, anche ove a tratti un pò confusa – e specificamente sui dati cronologici relativi ai numerosi spostamenti che la ricorrente ha dovuto affrontare per fuggire dai soprusi del marito - risulta sufficientemente credibile e fondata ed in grado di integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di essersi allontanata dal Paese d'origine perché vittima dei ripetuti abusi, anche fisici e sessuali, perpetrati in suo danno dall'uomo che aveva dovuto sposare solo perché costretta da suo padre;
l'uomo si era rivelato sin da subito cinico e violento, costringendola a subire ingiuste angherie e arrivando anche a privarla della libertà quando l'aveva costretta a rimanere in una casa abitata da altri uomini con i quali era costretta ad avere rapporti sessuali ripetuti, sicché appare più che condivisibile il timore dalla stessa manifestato di subire le stesse violenze nel caso in cui fosse costretta a rientrare in Camerun.
Nel racconto sono riportati ben tre tentativi di fuga dal marito ed in ognuno di essi la donna ha cercato di stabilirsi in luoghi diversi (dapprima dal padre, la seconda volta presso una sorella e la terza da quella maggiore, tutti residenti in tre distinte città del Camerun) proprio per evitare di essere rintracciata, sennonché tutti si sono rivelati vani giacché l'uomo è sempre riuscito a ritrovarla e con vari espedienti a riportarla a casa o comunque a sottometterla al suo volere.
La ricorrente ha anche riferito di aver tentato più volte di riscattarsi da un matrimonio impostole, peraltro con un uomo possessivo e violento, ma di non essere riuscita nel suo intento probabilmente per la tenera età in cui era stata costretta al matrimonio e alla maternità (tanto che nella prima occasione si ea rifugiata dal padre), per il contesto sociale nel quale ha vissuto, caratterizzato da una diffusa convinzione di inferiorità del genere femminile equiparato a beni inanimati da possedere, e per la tipologia della persecuzione effettivamente subita (sfociata anche nella induzione alla schiavitù e alla prostituzione), ma di essere sempre ricaduta nelle mani di suo marito che era riuscito sempre a ritrovarla, anche a distanza di anni dalla sua terza fuga.
Del resto, la vicenda personale narrata in sede amministrativa e sopra sintetizzata, oltre che estremamente dettagliata e complessivamente coerente, trova conferma nelle notizie
Pag. 6 di 11 ufficiali relative al Camerun, dove non sembra essere riconosciuta un'adeguata tutela dei diritti umani, soprattutto femminili, e dove la violenza domestica viene registrata come un fenomeno tristemente diffuso.
L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UN OCHA) ha descritto il Camerun come una società patriarcale con "disuguaglianza di genere istituzionale, discriminazione ed esclusione sociale".6
Particolarmente significativa è poi l'indagine condotta dal Comitato contro la tortura (CPT) del Consiglio d'Europa, che nel suo rapporto pubblicato a dicembre 2024 ha segnalato in
Camerun elevati livelli di violenza contro le donne, in particolare quella domestica e sessuale, inclusi stupri, e si è mostrato preoccupato per l'assenza di una legge generale sulla violenza contro le donne e di una disposizione legale che espressamente renda crimine specifico la violenza domestica, compresi gli stupri coniugali;
ha anche evidenziato che non sono numerose le denunce da parte delle vittime e che comunque sono ancora poche le condanne per violenza sessuale e di genere. Il Comitato si è anche mostrato molto preoccupato perché ha reputato insufficienti gli sforzi finora fatti nella direzione della protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere, in particolare per quanto riguarda i rifugi e i servizi di riabilitazione, e ha sottolineato che persistono ancora pratiche tradizionali dannose come il matrimonio infantile e forzato, la mutilazione genitale femminile, la "stiratura del seno", la stigmatizzazione delle vedove e i riti di vedovanza, sebbene vietati dalla legge.
Da ultimo ha segnalato che ancora oggi le sezioni 337 e 339 del Codice Penale criminalizzano l'aborto, salvo che nei casi di grave pericolo per la salute della donna, ma comunque è particolarmente difficile l'accesso all'aborto legale nei casi di stupro, tanto che
è alto il timore che dette restrizioni legali spingano le donne a ricorrere ad aborti non sicuri in condizioni che possano mettere a rischio la loro vita e causare loro danni fisici e psicologici (articoli 2 e 16).7
Pag. 7 di 11 Analogamente l'ultimo rapporto disponibile conferma che la legge camerunense CP_5 non affronta il tema dello stupro coniugale e anche quella relativa alla violenza non viene applicata in modo efficace, tanto che la polizia e i tribunali raramente indagano o perseguono gli autori di stupri, soprattutto perché spesso le sopravvissute non sono inclini a denunciare quanto subito.
L'Ordine degli Avvocati del Camerun attribuisce almeno in parte la disapplicazione delle leggi contro la violenza di genere al costo e alla limitata disponibilità di strumenti contro lo stupro e di cure mediche di emergenza, situazione che rende difficile perseguire i casi che vengono denunciati;
conferma, inoltre, che la legge non proibisce specificamente la violenza domestica, anche se l'aggressione è vietata e punibile con reclusione e multe.
Ad ogni modo i rapporti segnalano che la violenza domestica è un problema significativo.
Anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha riportato, infatti, che:
1. il 39% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da un partner intimo almeno una volta nella vita;
2. le vedove vengono, ancora, forzate a sposare uno dei parenti del marito defunto, soprattutto nelle comunità rurali, per garantire l'uso continuato dei beni lasciati dal marito, inclusa la casa coniugale;
3. la pratica dei riti di vedovanza, nei quali le vedove sono sottoposte a prove come il bagno pubblico o restrizioni nei movimenti, è prevalente nelle comunità rurali della Regione dell'Ovest.
Altre fonti riportano che, in alcune zone - e soprattutto in alcune comunità rurali -, è ancora praticata la "stiratura del seno", ossia il processo di appiattimento forzato dei seni emergenti nelle ragazze in pubertà e che le molestie sessuali rimangono diffuse. Di contro non sono stati registrati casi in cui qualcuno sia stato multato o recluso per molestie sessuali e il dato
è ricollegato al fatto che v'è ancora molta ritrosia delle sopravvissute a presentare denunce che potrebbero esporle a ritorsioni o stigmatizzazioni sociali. Sebbene le autorità locali affermino che le donne hanno la possibilità di acquisire terre nelle loro circoscrizioni, la pratica socioculturale di negare loro il diritto di possedere beni immobili, specialmente per successione ereditaria, è prevalente nella maggior parte delle regioni.
Pag. 8 di 11 Esistono ancora restrizioni legali sul lavoro delle donne in alcune professioni e industrie r da ultimo l' ha segnalato che le mestruazioni e l'accesso limitato ai prodotti igienici CP_5 influenzano anche l'accesso delle ragazze all'istruzione. 8
Quanto alla tutela del sesso femminile da parte dello Stato, non solo si segnala che l'amministrazione pubblica non è in grado di fornirla in maniera adeguata, ma attua metodi repressivi nei confronti delle organizzazioni della società civile che tentano di tutelare le Perso vittime di Ad esempio, nel mese di dicembre 2024, il governo camerunese ha sospeso le attività di quattro organizzazioni non governative per tre mesi, senza alcun preavviso o base legale;
le autorità e la polizia camerunese hanno sigillato gli uffici e prima sospeso e poi vietato le attività delle ONG a Douala. Dal momento che una di queste organizzazioni fornisce servizi di supporto per le sopravvissute alla violenza di genere, la sua sospensione improvvisa ha ostacolato l'accesso delle vittime al supporto e ha costretto alcune di esse a vivere per strada quando gli uffici e le strutture, compresi i rifugi, sono stati chiusi e sigillati dalle autorità governative.
Solo le organizzazioni della società civile offrono un supporto enorme al governo camerunese nell'affrontare il problema della violenza di genere: forniscono, infatti, servizi che il governo non eroga o lo fa in modo insufficiente, tra cui sistemazioni temporanee, supporto psicologico e psicosociale, assistenza legale e attività di generazione di reddito.
Aiutano le sopravvissute ad orientarsi nella burocrazia dei servizi governativi, facilitando così l'accesso all'assistenza sanitaria e al sistema di giustizia. La sospensione arbitraria delle organizzazioni della società civile che supportano l'obiettivo del governo di ridurre la violenza di genere e la mancanza di coordinamento con le agenzie governative competenti per mettere in atto un piano di emergenza che garantisca che le sopravvissute non vengano danneggiate, non è in linea con l'ambizioso obiettivo che il governo promuove di porre fine alla violenza di genere;
al contrario, dimostra la mancanza di un progetto strategico per raggiungere questo obiettivo e di una specifica volontà politica. 9
Pag. 9 di 11 Invero, proprio a causa della stigmatizzazione legata allo stupro e delle pressioni da parte della famiglia e della comunità, molte vittime non denunciano le violenze subite scegliendo piuttosto di sposare i loro stupratori, esonerando gli autori da qualsiasi crimine10.
A supporto della pessima condizione di vita delle donne camerunensi può anche essere richiamata la COI Query relativa alla Tradizione del “prezzo della sposa” nel matrimonio in
Camerun pubblicata dall'EUAA nel settembre 2024.11 In precedenza, nel gennaio 2024
l'EUAA aveva diramato un rapporto relativo alle donne vittime di stupro in Camerun
(quadro giuridico e trattamento da parte della società)12 e nell'aprile 2024 uno sulla tratta di esseri umani (specificamente le donne) dal Camerun.13
Del resto, quanto alla situazione della ricorrente, a fronte della situazione generale riportata, va poi rimarcato che la donna non potrebbe trovare in Camerun nemmeno un'adeguata protezione familiare, in quanto ha già perso i genitori e una delle sue sorelle è prematuramente scomparsa.
È dunque possibile concludere che alla ricorrente va riconosciuto lo status di rifugiato quale vittima di atti di persecuzione perpetrati dal marito, essenzialmente legati alla sua appartenenza di genere e sostanzialmente privi di adeguata sanzione statuale.
Ogni altra domanda rimane assorbita.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del
Pag. 10 di 11 citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato14.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 18/06/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 22/05/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente lo status di rifugiata;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 6 2023, March 2023, p. 65 CP_3 Controparte_4 https://reliefweb.int/attachments/fb6e7f31-3931-463a-b9d6-5d243e9f3071/CMR_HNO_2023_v7_20230405.pdf (ultimo accesso in data 30.09.23) 7 CAT - UN Committee Against Torture: Concluding observations on the sixth periodic report of CP_4
[CAT/C/CMR/CO/6], 10 December 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120543/g2421706.pdf [ March 2025] 8 - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Cameroon, 23 April 2024 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2107637.html [accessed 19 March 2025] 9 : Violence 9 January Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 CP_8 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2119889.html [accessed 19 March 2025] 10 EUAA, Controparte_9 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLi accesso in data 15.04.24) 11 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Tradition of 'bride price' in marriage, Q62-2024, 9 September 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2114882/2024_09_EUAA_COI_Query_Response_Q62_Cameroon_Tradition _of_bride_price_in_marriage.pdf [accessed 19 March 2025] 12 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Women victims of rape: legal framework and treatment by society [Q2-2024], 11 January 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2103238/2024_01_EUAA_COI_Query_Response_Q2_Cameroon_Women_V ictims_of_Rape.pdf (accessed on 16 April 2024) 13 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Trafficking in Human Beings (THB) [Q24-2024], 18 March 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2105658/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q24_Cameroon_Traffickin g_in_human_beings_THB.pdf (accessed on 16 April 2024) 14 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 16/01/1997, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con ricorso depositato in data 13/06/2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla e notificatole il Controparte_1
20/05/2024, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del
Pag. 1 di 11 giorno 15/09/2023). Ha chiesto in primis il riconoscimento dello status di rifugiata e solo in subordine la protezione sussidiaria o, al più, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
03/06/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltata per due volte dalla (in data Controparte_1
09/01/2024 e in data 19/04/2024) la ricorrente, cittadina del Camerun, cristiana e appartenente al gruppo etnico bamileke, ha riferito di essere nata a [...] – ove ha vissuto sino all'età di 16/17 anni - e di essersi trasferita prima a Bafoussam, poi a Yaounde e, da ultimo, a Doula. Ha raccontato di aver studiato per dodici anni e di aver inizialmente lavorato come commerciante ambulante di abiti e biancheria intima e di essere riuscita solo negli anni ad avviare un'attività stabile aprendo un proprio negozio. Ha aggiunto di aver perso il padre nel 2008 e la madre nel 2012 e di avere due sorelle, la maggiore deceduta nel
2017 e l'altra ancora in Camerun, precisamente nella città di Yaounde.
Quanto alle ragioni dell'espatrio, ha spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine per le minacce e violenze ripetutamente subite da parte del marito, un uomo che suo padre aveva costretto a sposare poiché appartenente ad una famiglia benestante, ma che era dedito al consumo di alcol. Anche per tale ragione, sin da subito il loro rapporto si era rivelato non idilliaco, perché in più occasioni l'uomo l'aveva percossa e minacciata, non solo, aggredendola fisicamente anche quando, a diciannove anni, era rimasta incinta del primo figlio, ma addirittura rivendicando la proprietà del suo corpo in quanto “aveva dato delle capre come dote”. Al sesto mese di gravidanza aveva deciso una prima volta di fuggire ritornando da suo padre, ma il marito, fingendosi pentito, l'aveva convinta a ritornare da lui.
Ha continuato il racconto riportando che, dopo la nascita del primogenito, erano nuovamente esplose l'ira e l'intemperanza del marito, sicché, preoccupata questa volta per la propria incolumità e per quella di suo figlio, aveva nuovamente deciso di allontanarsi, rifugiandosi a Yaounde presso una delle sue sorelle, dalla quale aveva vissuto circa un anno e, precisamente, fino a quando il marito l'aveva raggiunta e, implorando il perdono, l'aveva convinta a tornare a casa. Anche questa seconda opportunità non era stata da lui ben
Pag. 2 di 11 utilizzata perché, già due mesi dopo, l'uomo aveva ricominciato ad abusare di lei, a maltrattarla e a picchiarla, sicché, con la complicità di un vicino, era riuscita a scappare per la terza volta, trasferendosi a Doula, a casa della sorella maggiore, dove aveva finalmente trovato un po' di serenità ed era riuscita ad avviare un'attività commerciale.
Ad un anno dal trasferimento, il marito era riuscito a scoprire dove fosse e aveva fatto saccheggiare il negozio, l'aveva rapita e l'aveva condotta in una casa occupata da altre persone, dove aveva vissuto per tre mesi completamente segregata, costretta ad assecondare ogni desiderio del marito, che era arrivato ad obbligarla anche a prostituirsi. Ha riferito che era rimasta nuovamente incinta - sebbene non fosse in grado di capire chi fosse il padre del bambino - e aveva sofferto così tanto da perdere peso e cadere in uno stato di prostrazione fisica, notato da un suo conoscente, il quale, volendo aiutarla, era riuscito a contattare sua sorella che, recatasi di nascosto nel luogo ove era stata portata da suo marito, era riuscita a trarla in salvo trasferendola con sé a Douala. Qui aveva recuperato la serenità fisica e psichica che pensava ormai persa e aveva vissuto per circa otto anni, occupandosi dei suoi figli e riuscendo ad avviare nuovamente un'attività commerciale;
sennonché la tranquillità era cessata quando, all'improvviso, suo marito si erano nuovamente fatto vivo e aveva iniziato a minacciarla di morte. Nel timore di subire ulteriori violenze e di essere privata della libertà e forse anche della vita, aveva deciso di abbandonare definitivamente il Paese, affidando i figli ad una cugina e scappando in Tunisia.
Ha concluso l'intervista dichiarando di aver fatto ingresso in Italia il 13/07/2023 e di temere per la propria vita nell'ipotesi in cui fosse costretta a rimpatriare.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, che ha natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esamianta, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 3 di 11 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, rilevati i profili di vulnerabilità emersi nel corso dell'audizione svolta in sede amministrativa, il Giudice istruttore ha ritenuto necessario rinnovarla, convocando la ricorrente per l'udienza del 18/12/2024, rinviata al 03/06/2025 per assunta indisponibilità fisica della ricorrente;
anche alla nuova udienza fissata per l'ascolto, la ricorrente non è comparsa, senza offrire peraltro alcuna giustificazione, sicché, la causa è stata riservata in decisione e viene decisa sulla scorta degli atti prodotti e dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/03/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata per la prima volta dal ricorrente, rilevando che “le dichiarazioni della richiedente circa il timore in caso di rientro nel proprio Paese, destituite di elementi effettivi di riscontro esterno, non appaiono ammissibili al beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiate nella loro attendibilità dai seguenti aspetti di incoerenza, di contraddizione, di vaghezza o di implausibilità”; ha evidenziato che l'istante avrebbe fornito un racconto vago e generico, peraltro in parte modificato nel corso delle due audizioni amministrative in relazione sia all'effettivo svolgimento dei fatti, sia alla cronologia della vicenda narrata. La ha quindi concluso ritenendo che “ad esito di Controparte_1 protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo status di rifugiato politico. Rivedendo il giudizio espresso in sede amministrativa si ravvisano i presupposti normativi per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che sono state efficacemente dedotte, ai sensi
Pag. 4 di 11 di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i particolari motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui, proprio per il timore di persecuzione, il rifugiato non può o non vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5,
o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 11 Nel caso di specie tali elementi sono tutti ravvisabili.
Riesaminando complessivamente le dichiarazioni rese in sede amministrativa emerge una vicenda personale che, anche ove a tratti un pò confusa – e specificamente sui dati cronologici relativi ai numerosi spostamenti che la ricorrente ha dovuto affrontare per fuggire dai soprusi del marito - risulta sufficientemente credibile e fondata ed in grado di integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di essersi allontanata dal Paese d'origine perché vittima dei ripetuti abusi, anche fisici e sessuali, perpetrati in suo danno dall'uomo che aveva dovuto sposare solo perché costretta da suo padre;
l'uomo si era rivelato sin da subito cinico e violento, costringendola a subire ingiuste angherie e arrivando anche a privarla della libertà quando l'aveva costretta a rimanere in una casa abitata da altri uomini con i quali era costretta ad avere rapporti sessuali ripetuti, sicché appare più che condivisibile il timore dalla stessa manifestato di subire le stesse violenze nel caso in cui fosse costretta a rientrare in Camerun.
Nel racconto sono riportati ben tre tentativi di fuga dal marito ed in ognuno di essi la donna ha cercato di stabilirsi in luoghi diversi (dapprima dal padre, la seconda volta presso una sorella e la terza da quella maggiore, tutti residenti in tre distinte città del Camerun) proprio per evitare di essere rintracciata, sennonché tutti si sono rivelati vani giacché l'uomo è sempre riuscito a ritrovarla e con vari espedienti a riportarla a casa o comunque a sottometterla al suo volere.
La ricorrente ha anche riferito di aver tentato più volte di riscattarsi da un matrimonio impostole, peraltro con un uomo possessivo e violento, ma di non essere riuscita nel suo intento probabilmente per la tenera età in cui era stata costretta al matrimonio e alla maternità (tanto che nella prima occasione si ea rifugiata dal padre), per il contesto sociale nel quale ha vissuto, caratterizzato da una diffusa convinzione di inferiorità del genere femminile equiparato a beni inanimati da possedere, e per la tipologia della persecuzione effettivamente subita (sfociata anche nella induzione alla schiavitù e alla prostituzione), ma di essere sempre ricaduta nelle mani di suo marito che era riuscito sempre a ritrovarla, anche a distanza di anni dalla sua terza fuga.
Del resto, la vicenda personale narrata in sede amministrativa e sopra sintetizzata, oltre che estremamente dettagliata e complessivamente coerente, trova conferma nelle notizie
Pag. 6 di 11 ufficiali relative al Camerun, dove non sembra essere riconosciuta un'adeguata tutela dei diritti umani, soprattutto femminili, e dove la violenza domestica viene registrata come un fenomeno tristemente diffuso.
L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UN OCHA) ha descritto il Camerun come una società patriarcale con "disuguaglianza di genere istituzionale, discriminazione ed esclusione sociale".6
Particolarmente significativa è poi l'indagine condotta dal Comitato contro la tortura (CPT) del Consiglio d'Europa, che nel suo rapporto pubblicato a dicembre 2024 ha segnalato in
Camerun elevati livelli di violenza contro le donne, in particolare quella domestica e sessuale, inclusi stupri, e si è mostrato preoccupato per l'assenza di una legge generale sulla violenza contro le donne e di una disposizione legale che espressamente renda crimine specifico la violenza domestica, compresi gli stupri coniugali;
ha anche evidenziato che non sono numerose le denunce da parte delle vittime e che comunque sono ancora poche le condanne per violenza sessuale e di genere. Il Comitato si è anche mostrato molto preoccupato perché ha reputato insufficienti gli sforzi finora fatti nella direzione della protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere, in particolare per quanto riguarda i rifugi e i servizi di riabilitazione, e ha sottolineato che persistono ancora pratiche tradizionali dannose come il matrimonio infantile e forzato, la mutilazione genitale femminile, la "stiratura del seno", la stigmatizzazione delle vedove e i riti di vedovanza, sebbene vietati dalla legge.
Da ultimo ha segnalato che ancora oggi le sezioni 337 e 339 del Codice Penale criminalizzano l'aborto, salvo che nei casi di grave pericolo per la salute della donna, ma comunque è particolarmente difficile l'accesso all'aborto legale nei casi di stupro, tanto che
è alto il timore che dette restrizioni legali spingano le donne a ricorrere ad aborti non sicuri in condizioni che possano mettere a rischio la loro vita e causare loro danni fisici e psicologici (articoli 2 e 16).7
Pag. 7 di 11 Analogamente l'ultimo rapporto disponibile conferma che la legge camerunense CP_5 non affronta il tema dello stupro coniugale e anche quella relativa alla violenza non viene applicata in modo efficace, tanto che la polizia e i tribunali raramente indagano o perseguono gli autori di stupri, soprattutto perché spesso le sopravvissute non sono inclini a denunciare quanto subito.
L'Ordine degli Avvocati del Camerun attribuisce almeno in parte la disapplicazione delle leggi contro la violenza di genere al costo e alla limitata disponibilità di strumenti contro lo stupro e di cure mediche di emergenza, situazione che rende difficile perseguire i casi che vengono denunciati;
conferma, inoltre, che la legge non proibisce specificamente la violenza domestica, anche se l'aggressione è vietata e punibile con reclusione e multe.
Ad ogni modo i rapporti segnalano che la violenza domestica è un problema significativo.
Anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha riportato, infatti, che:
1. il 39% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da un partner intimo almeno una volta nella vita;
2. le vedove vengono, ancora, forzate a sposare uno dei parenti del marito defunto, soprattutto nelle comunità rurali, per garantire l'uso continuato dei beni lasciati dal marito, inclusa la casa coniugale;
3. la pratica dei riti di vedovanza, nei quali le vedove sono sottoposte a prove come il bagno pubblico o restrizioni nei movimenti, è prevalente nelle comunità rurali della Regione dell'Ovest.
Altre fonti riportano che, in alcune zone - e soprattutto in alcune comunità rurali -, è ancora praticata la "stiratura del seno", ossia il processo di appiattimento forzato dei seni emergenti nelle ragazze in pubertà e che le molestie sessuali rimangono diffuse. Di contro non sono stati registrati casi in cui qualcuno sia stato multato o recluso per molestie sessuali e il dato
è ricollegato al fatto che v'è ancora molta ritrosia delle sopravvissute a presentare denunce che potrebbero esporle a ritorsioni o stigmatizzazioni sociali. Sebbene le autorità locali affermino che le donne hanno la possibilità di acquisire terre nelle loro circoscrizioni, la pratica socioculturale di negare loro il diritto di possedere beni immobili, specialmente per successione ereditaria, è prevalente nella maggior parte delle regioni.
Pag. 8 di 11 Esistono ancora restrizioni legali sul lavoro delle donne in alcune professioni e industrie r da ultimo l' ha segnalato che le mestruazioni e l'accesso limitato ai prodotti igienici CP_5 influenzano anche l'accesso delle ragazze all'istruzione. 8
Quanto alla tutela del sesso femminile da parte dello Stato, non solo si segnala che l'amministrazione pubblica non è in grado di fornirla in maniera adeguata, ma attua metodi repressivi nei confronti delle organizzazioni della società civile che tentano di tutelare le Perso vittime di Ad esempio, nel mese di dicembre 2024, il governo camerunese ha sospeso le attività di quattro organizzazioni non governative per tre mesi, senza alcun preavviso o base legale;
le autorità e la polizia camerunese hanno sigillato gli uffici e prima sospeso e poi vietato le attività delle ONG a Douala. Dal momento che una di queste organizzazioni fornisce servizi di supporto per le sopravvissute alla violenza di genere, la sua sospensione improvvisa ha ostacolato l'accesso delle vittime al supporto e ha costretto alcune di esse a vivere per strada quando gli uffici e le strutture, compresi i rifugi, sono stati chiusi e sigillati dalle autorità governative.
Solo le organizzazioni della società civile offrono un supporto enorme al governo camerunese nell'affrontare il problema della violenza di genere: forniscono, infatti, servizi che il governo non eroga o lo fa in modo insufficiente, tra cui sistemazioni temporanee, supporto psicologico e psicosociale, assistenza legale e attività di generazione di reddito.
Aiutano le sopravvissute ad orientarsi nella burocrazia dei servizi governativi, facilitando così l'accesso all'assistenza sanitaria e al sistema di giustizia. La sospensione arbitraria delle organizzazioni della società civile che supportano l'obiettivo del governo di ridurre la violenza di genere e la mancanza di coordinamento con le agenzie governative competenti per mettere in atto un piano di emergenza che garantisca che le sopravvissute non vengano danneggiate, non è in linea con l'ambizioso obiettivo che il governo promuove di porre fine alla violenza di genere;
al contrario, dimostra la mancanza di un progetto strategico per raggiungere questo obiettivo e di una specifica volontà politica. 9
Pag. 9 di 11 Invero, proprio a causa della stigmatizzazione legata allo stupro e delle pressioni da parte della famiglia e della comunità, molte vittime non denunciano le violenze subite scegliendo piuttosto di sposare i loro stupratori, esonerando gli autori da qualsiasi crimine10.
A supporto della pessima condizione di vita delle donne camerunensi può anche essere richiamata la COI Query relativa alla Tradizione del “prezzo della sposa” nel matrimonio in
Camerun pubblicata dall'EUAA nel settembre 2024.11 In precedenza, nel gennaio 2024
l'EUAA aveva diramato un rapporto relativo alle donne vittime di stupro in Camerun
(quadro giuridico e trattamento da parte della società)12 e nell'aprile 2024 uno sulla tratta di esseri umani (specificamente le donne) dal Camerun.13
Del resto, quanto alla situazione della ricorrente, a fronte della situazione generale riportata, va poi rimarcato che la donna non potrebbe trovare in Camerun nemmeno un'adeguata protezione familiare, in quanto ha già perso i genitori e una delle sue sorelle è prematuramente scomparsa.
È dunque possibile concludere che alla ricorrente va riconosciuto lo status di rifugiato quale vittima di atti di persecuzione perpetrati dal marito, essenzialmente legati alla sua appartenenza di genere e sostanzialmente privi di adeguata sanzione statuale.
Ogni altra domanda rimane assorbita.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del
Pag. 10 di 11 citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato14.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 18/06/2024 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 22/05/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente lo status di rifugiata;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 6 2023, March 2023, p. 65 CP_3 Controparte_4 https://reliefweb.int/attachments/fb6e7f31-3931-463a-b9d6-5d243e9f3071/CMR_HNO_2023_v7_20230405.pdf (ultimo accesso in data 30.09.23) 7 CAT - UN Committee Against Torture: Concluding observations on the sixth periodic report of CP_4
[CAT/C/CMR/CO/6], 10 December 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120543/g2421706.pdf [ March 2025] 8 - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Cameroon, 23 April 2024 CP_5 https://www.ecoi.net/en/document/2107637.html [accessed 19 March 2025] 9 : Violence 9 January Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 CP_8 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2119889.html [accessed 19 March 2025] 10 EUAA, Controparte_9 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLi accesso in data 15.04.24) 11 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Tradition of 'bride price' in marriage, Q62-2024, 9 September 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2114882/2024_09_EUAA_COI_Query_Response_Q62_Cameroon_Tradition _of_bride_price_in_marriage.pdf [accessed 19 March 2025] 12 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Women victims of rape: legal framework and treatment by society [Q2-2024], 11 January 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2103238/2024_01_EUAA_COI_Query_Response_Q2_Cameroon_Women_V ictims_of_Rape.pdf (accessed on 16 April 2024) 13 EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author):
Trafficking in Human Beings (THB) [Q24-2024], 18 March 2024 CP_4 w.ecoi.net/en/file/local/2105658/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q24_Cameroon_Traffickin g_in_human_beings_THB.pdf (accessed on 16 April 2024) 14 Cass. S.U. 24413/2021.